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Le reazioni degli Stati Uniti e la negoziazione di un nuovo accordo

IL CONTENZIOSO USA-UE NELL’AMBITO DELLA VICENDA PNR

8. Le reazioni degli Stati Uniti e la negoziazione di un nuovo accordo

Come osservato dall’allora Commissario alla Giustizia Franco Frattini la Corte si era pronunciata esclusivamente in merito alla base giuridica dell’Accordo e non sulla sostanza del medesimo513. Una simile constatazione non giungeva inaspettata. Effettivamente il silenzio serbato dalla Corte di Giustizia in merito ai profili sostanziali concernenti la tutela dei diritti fondamentali sollevati dal Parlamento nei due ricorsi, consentiva a quel punto alla Commissione ed al Consiglio di agire senza porsi troppo il problema del livello di protezione dei dati offerto dall’accordo e di superare, così numerose delle obiezioni del Parlamento Europeo514.

Nel giugno del 2006, la Commissione, in risposta alla sentenza della Corte di Giustizia assumeva due importanti iniziative. Da un lato raccomandava al Consiglio di attivarsi al fine di recedere entro la fine del mese dall’accordo vigente, posto che esso avrebbe cessato di applicarsi 90 giorni dopo la denuncia di una delle parti. Al contempo, chiedeva al Consiglio l’autorizzazione ad intavolare i negoziati volti alla stipula di un nuovo accordo con gli Stati Uniti sull’uso dei PNR sulla base dell’art. 38 TUE, posto che il terzo pilastro si presentava come l’unico contesto giuridico corretto per concludere un accordo internazionale vertente su questioni di pubblica sicurezza e di diritto penale.

La Commissione invitava quindi gli USA a risedersi ai tavoli del negoziato durante il corso dei quali un accordo temporaneo sarebbe stato siglato al fine di evitare interruzioni nel traffico aereo nel frattempo che i termini di un nuovo e permanente accordo sarebbero stati finalizzati.

512 Cfr. Alfredo Terrasi, nota 463 513

Commento del Commissario alla Giustizia Franco Frattini in merito alla decisione della Corte di Giustizia sulla vicenda PNR http://www.eurunion.org/News/press/2006/20060108.htm

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Sebbene Stati Uniti e Unione Europea non riuscirono a rispettare la scadenza del 30 settembre imposta dalla decisione della Corte di Giustizia, un accordo temporaneo veniva finalizzato nell’ottobre 2006 e destinato a scadere il 31 luglio 2007515

.

L’accordo temporaneo era significativamente più corto e meno dettagliato rispetto a quello precedente. Tuttavia i suoi contenuti erano assai più deteriori per la privacy individuale rispetto alla versione precedente.

In particolare l’accordo temporaneo dilatava notevolmente il numero di agenzie federali abilitate ad ottenere i dati PNR aggiungendo, oltre al CBP e alla US immigration and Customs Enforcement anche l’Office of the DHS Secretary e tutte le entità che direttamente lo sostengono. Esso, inoltre, manteneva il sistema pull per accedere ai dati PNR .516

La dottrina ha osservato come il nuovo accordo temporaneo pervenisse al medesimo risultato del precedente in quanto il suo obiettivo era comunque quella di permettere alle autorità americane di accedere per via elettronica ai dati PNR517.

Successivamente, nel giugno 2007, ovvero un mese prima che l’accordo temporaneo scadesse, la Commissione Europea e il US DHS re-intavolarono le discussioni volte a concludere un accordo definitivo. I negoziati non furono agevoli, in quanto vedevano, dietro le quinte, un Parlamento europeo molto attento e, sul versante americano, delle autorità competenti in materia di sicurezza del territorio sempre più esigenti518.

In ogni caso, in seguito a tali negoziati, le parti raggiunsero un accordo definitivo per il trasferimento ed il trattamento di dati PNR detenuti dalle compagnie che entravano nello spazio aereo USA al CBP519.

L’accordo veniva firmato il 23 luglio 2007 a Bruxelles ed il 26 luglio 2007 a Washington con scadenza al luglio 2012.

L’accordo permanente focalizzava alcune delle criticità e delle problematiche riscontrate nei precedenti accordi. Esso si fondava, ai sensi del punto primo, sulle “garanzie” fornite in una lettera indirizzata dal Ministro dell’Interno DHS, all’Unione Europea, contenente le modalità attraverso

515 Press Release, U.S. Dept. of Homeland Security, Statement by Homeland Security Secretary Michael Chertoff on

Passenger Name Record Agreement with European Union (Oct. 6, 2006), available at

http://www.dhs.gov/xnews/releases/pr_1160772588688.shtm; EU Further Loosens Data Protection and Privacy Rules to Fight Terrorism, INTERNET BUS. L. SERVS., Nov. 20, 2006.

516

Ad Interim Agreement Between the European Union and the United States Regarding the Transfer of Passenger

Name Record Data, 72 Fed. Reg. 348 (Jan. 4, 2007).

517

Flavien MARIATTE Transfert des données PNR et protection des données personnelles Europe n° 12, Décembre 2006, comm. 359

518

Loïc GRARD Transfert de données personnelles des passagers Revue de droit des transports n° 9, Octobre 2007, comm. 197

519

Comunicato stampa, U.S. Dept. of Homeland Security, Statement by Homeland Security Secretary Michael Chertoff

on Passenger Name Record Data, (5 luglio 2007), consultabile su

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cui il DHS assicurava la raccolta l’utilizzo e lo stoccaggio dei dati PNR. Queste garanzie erano formalmente prese in considerazione da una lettera di risposta dell’UE agli USA in quanto permettenti di ritenere che il DHS assicurava un adeguato livello di protezione dei dati PNR. Le due lettere venivano allegate all’accordo.

Ai sensi dell’accordo definitivo, le compagnie aeree dell’UE avrebbero dovuto comunicare alle autorità americane 19 tipi di dati PNR, dopo aver realizzato un sistema di esportazione dei dati conforme alle esigenze tecniche del DHS520. In mancanza, il DHS si riservava comunque la possibilità di accedere in via diretta ai sistemi di prenotazione delle compagnie sulla base del meccanismo pull previsto dal il primo accordo.

In altri termini il nuovo accordo privilegiava un sistema push anziché pull, sebbene l’accordo precisasse che la creazione di un sistema di esportazione dei dati non attribuiva alle compagnie alcuna discrezionalità nella decisione circa la tipologia dei dati oggetto di trasferimento, né tantomeno in merito ai termini e alle modalità del trasferimento. In ogni caso i dati avrebbero dovuto essere trasmessi 72 ore prima della partenza e aggiornati al fine di garantirne l’esattezza.

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