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Una recente sentenza del TAR di Palermo approfondisce il requisito della “presenza” del giovane professionista nei

Nel documento INCONCRETO n.96 (pagine 38-42)

raggruppamenti che partecipano alle gare di progettazione.

È noto che, nelle gare per l’affidamento degli incarichi di progettazione, qualora il concor-rente sia un raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), questi è tenuto a garantire la presenza, nella compagine del raggruppamento stesso, di un profes-sionista abilitato all’esercizio della pro-fessione da meno di cinque anni (c.d. “giovane professionista”).

Si tratta di un vero e proprio requisito di partecipazione alla gara, previsto dall’art. 51 comma 5 del d.P.R. 554/99, che stabili-sce che i raggruppamenti temporanei di cui sopra “devono prevedere la presenza di un

professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secon-do le norme dello stato membro dell’Unio-ne Europea di residenza” (tale previsiodell’Unio-ne è

tutt’oggi in vigore, ai sensi dell’art.253 d.lgs. 163/06 e, comunque, è stata riproposta senza particolari modifiche nel Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli appalti, che è ormai prossimo alla conclu-sione del suo tormentato iter approvativo). La ratio che sorregge questa norma è mol-to chiara ed anche apprezzabile, trattandosi di incentivare la partecipazione dei giovani

professionisti, di regola privi di adeguato curriculum professionale, al mondo lavorati-vo ed alla realtà particolarmente complessa dei lavori pubblici, consentendo loro di fare esperienza accanto a colleghi più anziani ed esperti e di arricchire il proprio bagaglio curriculare, da poter spendere in successive procedure di gara ovvero nella propria atti-vità libero-professionale complessivamente intesa. Ma la formulazione della norma non è altrettanto chiara, e così la giurisprudenza si è trovata a dover definire l’esatta perime-trazione del concetto di presenza del giova-ne professionista giova-nell’ambito del RTP: ed è in questa direzione che la sentenza del TAR Palermo n. 8151 del 1° luglio scorso rappre-senta un passo importante, per l’accuratez-za dell’approfondimento da essa compiuto. Procedendo per gradi, va detto che, già all’indomani dell’entrata in vigore dell’art. 51 cit. era sorto il dubbio se la presenza del gio-vane professionista dovesse essere intesa nel senso della vera e propria artecipa-zione di tale soggetto al raggruppamento,

in qualità di associato. Dopo i primi iniziali contrasti, però, è andato via via consolidan-dosi un orientamento che esclude siffatta

necessità, sul presupposto che, interpretan-do la norma nel senso di un vero e proprio obbligo di associazione, si finirebbe per gra-vare il giovane professionista di eccessive responsabilità, sproporzionate rispetto alla sua recente abilitazione (per tutte cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2006 n. 6347). Per questo generalmente si ritiene suffi-ciente, con maggiore aderenza allo spirito promozionale della norma, che il giovane professionista sia legato al raggruppamento (o ad una delle società o studi professionali associati) da un rapporto di dipendenza o di collaborazione.

Tale consolidato orientamento, tra l’altro, è stato ora recepito dal Regolamento di ese-cuzione ed attuazione del d.lgs. 163/06 (ap-provato dal Consiglio dei Ministri il 18 giugno scorso, ma non ancora pubblicato), che ha

previsto che il giovane professionista pos-sa essere “un libero professionista singolo o

associato”, nel caso di raggruppamenti fra

professionisti singoli o associati; oppure “un

amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società”, nel caso di

rag-gruppamenti fra società di professionisti o di ingegneria.

Chiarito questo aspetto, però, restava da capire se la presenza del giovane profes-sionista nella compagine del raggruppa-mento imponesse anche di assegnare a questo soggetto un ruolo concreto ed atti-vo nell’ambito dell’incarico di progettazione cui la gara si riferisce e, soprattutto, se tale ruolo dovesse essere specificato già all’atto della presentazione della domanda di parte-cipazione.

38 F I L O D I R E T T O

Sul punto, la risposta data dal TAR di Paler-mo è sicuramente affermativa.

Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudi-ci sigiudi-ciliani, infatti, il raggruppamento rimasto aggiudicatario aveva dichiarato, in sede di gara, che nella compagine figurava anche un professionista abilitato da meno di cin-que anni, legato alla società capogruppo da un contratto a progetto su base annua (poi risultato essere una forma di tirocinio, a ti-tolo gratuito); sicché il requisito di cui all’art. 51 co. 5 d.P.R. 554/99 era parso rispettato, quanto meno nella forma, e la commissione di gara non aveva sollevato obiezioni. Tuttavia il TAR, accogliendo le censure mos-se dalla società di ingegneria ricorrente, che immediatamente seguiva in graduatoria, è andato oltre (ritenendo che il requisito non sussistesse nella sostanza) ed ha così ac-colto il ricorso, escludendo il raggruppa-mento aggiudicatario dal concorso, per la mancanza del requisito di partecipazione di cui all’art. 51 co. 5 d.P.R. 554/99.

La motivazione della sentenza si fonda su due differenti ordini di considerazioni, cia-scuno sufficiente per l’accoglimento del ri-corso.

Innanzitutto il TAR ha rilevato che il raggrup-pamento non aveva menzionato il giovane professionista nell’ambito del Gruppo di lavoro descritto nella domanda di parteci-pazione alla gara (si ricorda, infatti, che - ai sensi dell’art. 90 co. 7 d.lgs. 163/06 - l’inca-rico di progettazione deve essere espletato da professionisti “nominativamente indicati

già in sede di presentazione dell’offerta”;

sicché parrebbe doversi ritenere che solo questi soggetti possano partecipare atti-vamente allo svolgimento dell’incarico, in caso di aggiudicazione). E da ciò ha tratto la conseguenza dell’insussistenza del requi-sito di partecipazione di cui all’art. 51 d.P.R.

554/99, poiché il giovane professionista “è

chiamato ad esercitare una vera e propria attività professionale all’interno della com-pagine di appartenenza”.

La seconda considerazione, di cui si diceva, è legata alla circostanza che il raggruppa-mento aggiudicatario, nella fase di verifica della congruità del ribasso offerto, aveva di-chiarato che il giovane professionista avreb-be svolto la propria attività a titolo gratuito. Ma il TAR ha ritenuto che ciò costituisse ulteriore motivo di esclusione del RTP ag-giudicatario, perché l’apporto del giovane professionista “non può ridursi ad una mera attività assimilabile ad una sorta di tirocinio (ed in tal senso, nel caso di specie, depone la mancanza di remunerazione)”, essendo viceversa richiesto “un ruolo professiona-le attivo con il quaprofessiona-le, in verità, l’assenza di remunerazione appare del tutto incompati-bile”.

In conclusione, la pronuncia del TAR di Pa-lermo merita apprezzamento per il suo ap-proccio sostanzialistico alla tematica, chia-ramente volto a tutelare lo spirito e la finalità della previsione normativa dell’art. 51 co. 5 d.P.R. 554/99 che, altrimenti, si presterebbe a facile elusione, mediante la dichiarazione fittizia della presenza di giovani professionisti nella compagine del raggruppamento. Ne deriva che, soprattutto ove tale orienta-mento dovesse consolidarsi, i raggruppa-menti di professionisti sarebbero chiamati ad una maggiore responsabilizzazione in sede di partecipazione alle gare pubbliche, preoccupandosi non solo di dichiarare la sussistenza di un rapporto formale (di di-pendenza, collaborazione o simili) col giova-ne professionista, ma altresì di comprova-re l’effettivo impiego di tale soggetto nello svolgimento dell’incarico professionale cui la gara si riferisce.

40 F I L O D I R E T T O

Il progetto della miscela di calcestruzzo, co-nosciuto comunemente come mix design, è uno dei momenti più importanti per un tecno-logo del calcestruzzo.

Negli ultimi anni lo studio delle miscele ha as-sunto realmente un ruolo decisivo nelle for-niture di calcestruzzo, sia per il progressivo abbandono delle cosiddette miscele a com-posizione, con le quali in Italia si identificano erroneamente i calcestruzzi a dosaggio, sia per l’elevata e mutata esigenza dei requisiti e delle prestazioni che si richiedono sempre più frequentemente al calcestruzzo.

Del resto è innegabile che, rispetto anche fino a 10 anni fa, l’evoluzione dei materiali componenti ha portato il tecnologo del cal-cestruzzo ad un impegno di studio e di quali-fica nettamente superiore rispetto al passato. Se da un lato cementi e materiali lapidei non hanno subito particolari cambiamenti, dall’al-tro l’impiego di filler, sia di tipo I o II, secondo la UNI EN 206-1, e la disponibilità di nuovi additivi, come per esempio i superfluidifican-ti altamente riduttori d’acqua o comunque nuove molecole, che conferiscono deter-minate proprietà, e non solo meccaniche al calcestruzzo, hanno di fatto mutato le condi-zioni di operatività del personale addetto allo studio della progettazione delle miscele. In parole molto semplici, riteniamo che la figura del tecnologo si sia oltremodo evoluta e la necessità di una maggiore cultura tecnologi-ca sembra essersi fatta più decisiva e deter-minante per il raggiungimento degli obiettivi

che ci proponiamo.

Obiettivi che non riguardano più né il dosag-gio di cemento e né la sola resistenza carat-teristica del conglomerato cementizio, ma più specificatamente la tipologia dell’opera e la sua interazione con l’ambiente (durabilità), i mezzi impiegati per lo scarico (mantenimen-to della classe di consistenza specificata) e la compattazione del calcestruzzo, i tempi previsti per la rimozione delle casseforme, la presenza di un corretto programma di cura e maturazione dei getti.

Con il presente articolo desideriamo ulterior-mente approfondire un argomento di base, più volte riportato in vari libri di tecnologia del calcestruzzo e oggetto di diverse memorie già pubblicati nella rivista dell’Associazione. Desideriamo farlo con l’obiettivo di arricchire l’argomento con alcune considerazioni non sempre riportate nei citati documenti. Come è noto, i rapporti acqua/cemento di un con-glomerato cementizio sono sempre correlati a ben determinate resistenze meccaniche

La curva di correlazione tra resistenza e

Nel documento INCONCRETO n.96 (pagine 38-42)