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CAPITOLO 3: NORMATIVA DI SETTORE ED ANALISI DEL RISCHIO

3.1 Normativa Comunitaria

3.1.4 Regolamento (CE) 999/2001

2001, stabilisce le norme per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, inoltre regolarizza la produzione e l’immissione sul mercato di animali e prodotti di origine animale.

Esso è in linea con i nuovi principi della politica comunitaria; si tratta infatti di un Regolamento “orizzontale” volto ad ottenere misure di controllo in ogni fase produttiva, dall’allevamento fino alla macellazione, e di immissione in commercio dei prodotti derivati da tali attività. Il testo origianle del Regolamento 999/2001 è suddiviso in 7 Capi contenenti 26 articoli e 10 Allegati. All’interno dello stesso si individuano 5 punti salienti per la sanità animale:

• Misure di sorveglianza sui bovini;

• Misure di eradicazione negli allevamenti colpiti dalla malattia; • Misure di controllo sui mangimi;

• Obbligo di eliminazione del Materiale Specifico a Rischio (MSR) nei macelli; • Classificazione dei Paesi in funzione del rischio BSE.

Le misure sulla sorveglianza bovina, trattata nel Capitolo due, si occupano distintamente della “sorveglianza passiva” e della “sorveglianza attiva” con relative disposizioni. Ai Capi III e IV del REG. 999/2001 e negli allegati II e III vengono definiti i requisiti minimi di sorveglianza con strategie ed obiettivi da perseguire per le differenti encefalopatie.

Le disposizioni per l’eradicazione della BSE negli allevamenti colpiti sono trattate all’interno del Capo IV e dell’allegato VII dove si stabilisce l’abbattimento del capo infetto ed il rintraccio della relativa coorte. Si definisce coorte l’insieme dei bovini che abbiano probabilmente assunto gli stessi mangimi dell’infetto nel primo anno di vita e tutti gli individui della stessa mandria nati nei 12 mesi precedenti o successivi alla nascita dello stesso.

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Nel caso in cui la BSE venga diagnosticata in capi regolarmente macellati è previsto l’obbligo di denuncia alle autorità competenti ed il conseguente sequestro della carcassa per la successiva conferma della diagnosi da parte del CEA (Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate). Se questa dovesse essere confermata si procede con la termodistruzione della stessa carcassa più quella che la precede e le due che la seguono nell’ordine di macellazione.

Inoltre, si procede alla verifica della tracciabilità del capo infetto comprese tutte le movimentazioni effettuate in vita; in seguito si effettuano studi epidemiologici provando ad identificare la causa della malattia, ed in ultimo si procede con il rintraccio e la distruzione della relativa coorte.

Se la BSE viene diagnosticata in azienda la procedura è analoga, cercando di ricostruire tutte le movimentazioni degli animali potenzialmente a rischio. Durante le indagini l’azienda non può movimentare o macellare alcun animale, e nel caso in cui la malattia dovesse essere confermata dal CEA si procede con il rintraccio e l’abbattimento della coorte dell’infetto. Il latte ed il letame non sono sottoposti a misure di restrizione; inoltre, data la natura della malattia, a differenza di quanto concerne la Scrapie, non è prevista alcuna misura di disinfezione dei locali.

Le misure di controllo sui mangimi all’interno del Regolamento 999/2001 sono descritte all’interno dell’articolo 7 e del Capitolo II, dove sono stabiliti i divieti di somministrazione di proteine animali ai ruminanti con il conseguente divieto per gli Stati Membri, o alcune loro Regioni, che presentino un rischio indeterminato di BSE ad esportare o immagazzinare mangimi contenenti proteine animali destinati ad animali diversi da cani, gatti od animali da pelliccia. Viene comunque consentito un certo livello di tolleranza in relazione a quantitativi non significativi di proteine animali presenti nei mangimi a causa di una contaminazione casuale e tecnicamente inevitabile.

Il Materiale Specifico a Rischio viene trattato nell’Allegato V che si divide in 11 punti salienti. 1. Definizione di MSR: sia per ciò che concerne i bovini che gli ovi-caprini provenienti da

Paesi aventi un rischio BSE controllato o indeterminato.

2. Deroga per gli Stati Membri: impone agli Stati Membri con un rischio BSE trascurabile di continuare a considerare i tessuti indicati al punto 1 come MSR.

3. Marcatura ed Eliminazione: impone la marcatura mediante colorante del Materiale Specifico a Rischio appena dopo la rimozione.

4. Rimozione Materiale Specifico a Rischio: stabilisce che la rimozione deve essere effettuata all’interno del luogo di macellazione, salvo speciali deroghe consentite dagli Stati Membri.

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5. Misure relative alle carni separate meccanicamente.

6. Misure relative alla lacerazione dei tessuti: in tutti gli Stati Membri è proibita la lacerazione del tessuto nervoso centrale dopo lo stordimento negli animali destinati al consumo umano o animale.

7. Misure per la raccolta della lingua bovina.

8. Raccolta della carne della testa dei bovini: nei bovini di età superiore ai 12 mesi, per prevenire che la carne della testa venga contaminata dal tessuto del SNC essa deve essere raccolta in conformità ad un sistema di controllo che impone: raccolta in luogo separato dalle altre zone di macellazione, divieto di apertura della scatola cranica, divieto di raccolta da teste danneggiate con globi oculari lesionati e che venga istituito un programma di campionamento al fine di verificare la mancata contaminazione. 9. Raccolta della carne della testa dei bovini in laboratori di sezionamento autorizzati: si

concede agli Stati Membri la possibilità di consentire la raccolta delle carni della testa in centri di sezionamento autorizzati a patto che vengano rispettate alcune condizioni: il forame occipitale dato dall’abbattimento deve essere debitamente sigillato, le teste con globi oculari danneggiati devono essere escluse, deve essere istituito un sistema di campionamento al fine di verificare la mancata contaminazione, ogni testa deve essere ispezionata precedentemente alla lavorazione e devono essere stabiliti dei criteri specifici per evitare che durante il trasporto o la raccolta possa presentarsi un rischio di contaminazione.

10. Norme relative al commercio e all’esportazione: viene vietata l’esportazione all’esterno della comunità di teste e di carne fresca bovina ed ovo-caprina contenente materiale specifico a rischio. È consentita la spedizione di teste e carcasse contenenti materiale specifico a rischio verso un altro Stato Membro solo se quest’ultimo ha espresso il proprio consenso a ricevere il materiale.

11. Controlli: gli Stati Membri garantiscono di effettuare controlli frequenti al fine di garantire la corretta applicazione del Regolamento e garantiscono l’adozione di provvedimenti al fine di evitare qualunque contaminazione.

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