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REGOLAMENTO PER IL PERSONALE SECONDARIO

Nel documento R. MUSEO INDUSTRIALE ITALIANO (pagine 142-150)

ISTRUZIONI E TARIFFE

REGOLAMENTO PER IL PERSONALE SECONDARIO

Art. l.

Il personale secondario del R. :Jiuseo si eli vide nelle categorie se-guenti :

a) Personale di ruolo in pianta stabile:

b) Straordinario (pagato sui fondi del Governo);

c) Avventir.io (pagato coi fondi speciali).

Ognuna di queste tre categorie può comprellCiere : meccanici, inser-vienti, scrivani ; a.lla prima apparteugono pme gli uscieri.

Art. 2.

L'assunzione in servJZlO del personale secondario, di cui alla lettera c, è fatta dalla Giunta direttiva; quella del personale, di cui alle lettere a e b, ò fatta dal ~Iinistero, sentito il parere della Giunta diretti va.

Art. 3.

L'individuo assunto in servizio avventi11io, presa_ conoscenza di questo Regolamento e di tutte le ttltre disposir.ioni regolamentari e d'orario vi-genti nell'Istituto, obbligandosi di ottemperarvi, resta in prova per un trimestre, in capo al quale, col solo preavviso di '7 giorni, può essere licenziato, senza che l'Amministrazione sia tenuta a motivarne le cause.

Art. 4.

Per il passaggio dalla categoria c alla b e dalla b alla a, pnr tenendo conto dell'anzianità, ò data facoltà, alla Giunta eli proporre al Ministero quelle promozioni che crederà piì't opportune, in vista dei meriti perso-nali e dell'interesse dell'Istituto.

Art. 5.

Il personale secondario del K Museo ,-iene reclutato, oltrechò tra quelli che il-Ministero Yi destina, tnt eoloro che ne facciano regolare domanda,

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-abbiano soddisfatto agli obblighi eli lent, siano di sana costituzione o presentino il foglio eli congedo, la fedimL penale e, se nscenti cltL altra Amministrazione, il certificato eli, bnon sen·izio prestfLto.

Avranno sempre nn titolo di precedenza quelli che abbiano prestato servizio sotto le armi e provino eli SfLpere leggere e scrivere.

L'usciere capo ò responsabile davanti alla Presidenza, chtlla qualo uni-camente il per:,;onale secondario dipende per la disciplina, dell'esatta os::ìer-vanza del regolamento e clell'omrio eh e verrà periodicamente t·i nno1·ato e permanentemente pubblicato e reso noto agli i n te ressa ti.

Egli ò specialmente incaricato della ~ol·eglianza di tutto il personale secondario, risiede permanentemente nell'Istituto, fa la pulizia dei locali ed Uffici della Presidenza e Direzione, nonchè le commissioni per il Pre-sidente e disimpegna il servizio postale.

L'usciere addetto alla Direzione fa la pulizia nei locali della Direzione e della Segreteria, le commissioni per la DiJ·eziòne

e

sostituisce in sua assenza il capo usciere.

Il portinaio c n m l'apertura e chiusura dell'Istituto, giusta l'orario Yi-gente, fa la pulizia generale degli accessi e, restando sempre nell'Istituto, deve essere in grado eli fomire quelle indicazioni eli cui venisse richiesto.

Il prepanLtm·e ed i meccanici sono tenuti alla scrupolo:oa osservanza dell'orario generale per il per;;onale secondari0. Essi devono preparare il materiale per le esperienze e dimostrazioni da eseguirsi. Nelle ore por~

tate dall'orario, e nelle quali non siano per i . uddetti motiri O<.;cupati, devono attendere alla confezione di quegli a.ppa.recehi e stmmenti che i signori Professori o Direttori eli gabinetto o laboratorio ordineranno, senza cbe per ciò loro competa retribnzione alcuna straordinaria.

È loro assolubLmente vietato di eseguire laYori o proYe nell'intemo clell'Istitu to per conto eli terzi.

Art. 7.

Gli inservienti addetti alle scnole e laboratori ctu·eranuo l'adempimento degli ordini e delle pt·es<.;rizioni degli Insegnanti o Direttori rispettiYi per q nanto rigunrd;i il set'l'izio scohLRtico .. Dumnte le lezioni orali e le eser-citazioni rli di,cguo o di LLboratorio Yogliora.ntto uffittehò lo medesime nOJl

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70-siano distLtrbate clu nunuri o Sl5hiama~zi, e in previsione eli ·po~sibili disor-dini ne informeranno tosto i Professori e hL Segreteria.

Finite le lezioni e le esercita~ioni in base agli or-ari i11 Yigore, proce-dOJ·anno, dopo cinque minnti. èLlla chiusura delle ;,;ale.

Essi debbono tenersi informati dei giomi ed ore in cui hanno lnogo le lezioni, le esercita~ioui e gli esami.

In occasione degli esami, ciascuno, pel proprio anno eli corso, presta il servi~io relativo, eccettuati gli esami di chimica, fisica tecrùca ed elet-trotecnica, ai quali presteranno sen·izio gli speciali inser-vienti addetti a quelle seno le e la bora tori.

Art. 8.

:àiez~'onL prima del principio delle lezioni. la pulizia dolla scuola clouà essere completamente ultimata.

Norme generali.

Art. 9.

1'ntto il personale secondario è ten nto alla scrnpolosa osservan~a del-l'orario. In caso di legittimo impedimento nella completa. esecuzione dei proprì obblighi, dovrà darsene anriso al capo nsciere, il quale ne farà rapporto alltL Segreteria e provocherà da essa quelle disposizioni che Yal-.

gano ad impedire qualunque interrnzione nel servizio.

Art. 10.

In caso di malattia devesi avvertime al più presto possibile la Segre-teria, che provvederà per la Rostitnzione; riprendendo il seni~io, dovrassi, a gi nstifi(;azione clell'cLSi:ìen:.-;a (o q nelJ i apparte11enti alla categoria r·, per aver diritto al p<Lgamento delle gionHtte Dl<Ltwate), prodmre una fede me-dica debitamente finnat<L da nn sanitario conosciuto.

Art. 11.

Per il buon andamento del sm·yizio gli uscieri, insenienti ed in gene-rale tutti i dipendenti ·devono tra loro porgersi ~ntmbieYole ain1o, ed in

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80-caso eli malattia di qnalcnno d'essi supplirlo e prestarsi vicendevole ausilio, a seconda degli ordini che vermnno dalla Segreteria emanati.

Art. 12.

Come ordine di serviziO, tutto il personale secondario deve procedere colla norma seguente al mattino :

Accensione delle stufe e caloriferi, Aeramento e pulizia dei locali,

· Pulizia del mobilio, Ordine generale,

e prima di abbandonare il Museo:

Visita ai robinetti dell'[Lcqna e del gas, osservanclone l'ermetica chiusura,

Chiusura delle finestre e porte d'accesso,

Ricollocamento delle chiavi nel tabellario esistente nella sala degli uscieri.

Art. 13.

È vietata al personale qualunque dimestichezza cogli allievi, come il trattenersi con essi in discussioni e conversa:-:ioni estranee al sen·izio.

Sarà in ogni caso tenuto ad usare cogli allievi modi mbani e cortesi, ricordando però l'esplicita proibizione di rieevere dai medesimi mancie o regali eli qualsiasi specie.

Art. 14.

È assolutamente proibita la vendita eli qualsiasi oggetto agli allievi e qualunque altro rapporto d'interesse coi medesimi o con altri per esito eli materiale scolastico, che anzi si don·anno denunciare alla Segreteria quelli che, non appartenenti all'Istitnto, frequentino le sale d i disegno o le scuole allo scopo di distribuire dispense od altro. La nou rigorosa osservanza eli questi divieti sarà motivo sufficiente per provocare le più severe misure disciplinari fino al licenziamento.

Art. 15.

Nessnno può assentarsi dall'Istituto nelle ore portate dall'orario se non per moti1·i di servi:-:io. Chiunque sia comandato eli eseguire commissioni

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-nJl'ester·no dovrà avvertirne il capo usciere, il quale, salvo il caso di assoluta ttrgcn~a, provvederà all'esecn~ione della eommissione stessa inca-ricando qualche inseJTientc non addetto a scuole o laboratori, questi ultimi non potendosene allontanare per nessnn motivo.

Art. 16.

Tntti de1rono esercitare hL nmssima sorveglianza sulle persone estranee all'Istituto; ò poi seYeramente vietato di eseguire lavori di qualsiasi specie per gli estmnei, di ricevere da loro in consegna od imprestar loro qual-siasi effetto.

Art. 17.

È vietato al personale secondario l'accesso nei locali ehe a ciascun di essi non ò affidato, e nelle ore fuori orario gli Sètrà proibito dal portinaio l'ingresso nell'Istituto.

Art. 18.

Gli inservienti addetti agli uffici non permetteranno che alcuno s'innoltri senza essersi fatto annunciare.

Art. 19.

Il personale di servtzto ha l'obblig·o di rimanere al suo posto anche in ore fuori Mario quando negli uffici, laboratori, gabinetti e scuole si trattengono gli It'npiegati e gli Insegnanti, a meno che non ne siano da questi dispensati.

Art. 20.

Terminato l 'orario, il personale di servizio non dovrà lasciare i locali senza esser::;i prima assicurato che le finestre e le porte siano regolar-mente chi nse : il portinaio è pure responsabile della esatta osservanza di quelle norme emanate per ragioni d'ordine e eli sicure~za.

Art. 21.

Durante le ferie, al personale di setTi~io competono 15 giorni eli licenza, da nsufruir::;i in una o d ne volte, con diritto al percepimento dell'a ·segno:;

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s~

-però i permessi devono essere regolati in modo che non più d'un terzo del personale si trori assente contemporaneamente.

È proibito severamente al personale di servizio di tdlontanarsi dal Regio l\'Iuseo per licenza o per qualsiasi altro motivo, senza preventiv-o permesso della Segreteria e senza che prima siasi provvi:->to per la sosti-tuzione.

Art. 22.

Ciascrmo deve abitualmente risiedere nel locale specificato dall'orario e gli ò vietato di allontanarsene anche per recarsi altrove nell'Istituto senza plausibile motivo e senza previo avviso agli impiegati e professori ai quali è specialmente adibito.

Art. 23.

'l'ntto il personale secondario, uscieri, meccanici ed inservienti, ò prO\'-visto a spese dell'Istituto di apposito restiario, come risulta dalla tabella annessa, ed ò tenuto ad indossarlo continuamente nell'interno del l\'Iuseo, ed all'esterno durante il servizio, come prescrive l'articolo seguente.

Art. 24.

Gli individui del personale secondario di rnolo, i quali sono pronristi di uniforme in panno, devono presentarsi al mattino coll'nniforme stessa ed uscire dal l'lluseo, <L servizio ultim<lto, nella stessa tenuht; tutti poi per il servizio eli fatica. devono indossare il vestito di traliccio.

Art. 25.

Il personale eli ruolo avrà una dotazione ~tnlnla, a titolo eli fondo per massa Yestiario, di L. 90 ; quello provvisto del solo abito di traliccio, di L. 40.

A cnra. dell'Istitnto ,;arà provveduto su detti fondi al rinnovamento ed alle riparazioni dei capi di vestiario, nei termini di tempo indicati dalla tabella annessa ; ed allo spirare di ogni sessennio, a chttare dal l 0 gen-.na.io 1899, sarà rimborsato a ciascuno il fondo itttivo residuo, dedotte tutte le spei:ie re lati ,-e ; qualora dette spese eccedano il fondo massa-Y e-stiario preYentivato, il debitore sarò tenuto a rimborsare

all'Amministra--- 83

-r. ione l'eccedenr.a passi Ya con proporzionali ritenute sul suo stipendio, ritenute che non potranno superare le L. 5 mensili.

Art. 26.

Gli stipendi e gli assegni per le va1·ie categorie del persomLle secon-dario Rono stabiliti dal nwlo organico del R. Mu eo ; per gli avventizi gli a. segni vengono ti sati dalla Giunta direttiva.

Art. 27.

Le punizioni sono: et) il rimprovero ;

b) la multa estensibile da 0,50 a l lira al giorno e per non più di nn giomo ;

c) la sospensione (durante la quale il punito presta servizio e non viene retribuito) estensibile da l a 30 giomi;

d) il licenziamento immediato senza rilascio del certificato del ser-vizio prestato.

La punizione a) può essere inflitta da chiunque degli insegnanti od impiegati, nonchè dal capo usciere o da chi ne fa le veci.

La ptmizione b) può essere inflitta dalla Direzione su proposta del personale insegnante, degli impiegati o del capo usciere.

La punizione c) può essere determinata dal solo Presidente della Giunta sopra rapporto del proponente la punizione.

La punir.ione d) dev'essere a.pprovata dalla Giunta direttivtL immediata restando però subito la sua esecuzione appena notificata la mancanza al Presidente della Giunta direttiva.

Art. 28.

Per eventuali reclami il personale secondario si rivolgerà alla Segre-teria, che ne riferirà ai superiori.

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-TABELLA DELL.\ DUU.\'1'.\ DEI Cc\PI DI YES'l'L\ltlO

e prexxo relativo.

a) JVIautellina di panno . L. 65 durata 6 anni

b) Pastrano eli panno 60 » 5 ))

c) Giubba di panno a doppio petto 47 » 18 mesi d) Giubba di panno ad nn solo petto . 38 » 18 »

e) Par;;etto di panno lO » 2 anni

f) Pantaloni di panno . 18 » l anno

g) Berretto di panno 6 » 2 anni

h) Giubba di traliccio . 12 » 2 ))

i) Pantaloni di traliccio 6 » 2 ))

l) Berretto di traliccio 2 » l anno

TABELLA DELL.\ IUI'AH'l'IZIO.\'J'; Dl'~l CAPI DI VESTIAIUO

Portinaio.

Uscieri

Inservienti di ruolo

al penonale secondario.

~Ieccanici ed inservienti avventizi

a-b-c-e-f-g-2h-2i-l a-c-e-f-g-2h-2 i-l a-d-f-g-2h-2i-l 2h-2i-l

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 0IHETTIVA

S. PROL.A.

Approvato con note ministeriali 7 e 15 mw·=o 1899, n. 1862 e 1207.

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Nel documento R. MUSEO INDUSTRIALE ITALIANO (pagine 142-150)