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Regolamento UE 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio

Capitolo I:Le gestione della crisi d’impresa nei principali ordinamenti europei

Capitolo 3: Il Regolamento CE n 1346/2000 e la sua rifusione del 2015

3. Il Regolamento CE n 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d

3.2. Regolamento UE 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio

Sono passati poco più di dieci anni dall’entrata in vigore del Regolamento CE n. 1346/2000 (il 31 maggio 2002, ai sensi dell’art. 47 del medesimo Regolamento), lasso di tempo questo che è risultato essere più che sufficiente per permettere alla Commissione europea di valutarne la concreta operatività ed individuare, dunque, le modifiche necessarie al fine di avviare un processo di revisione in concerto con il Parlamento ed il Consiglio223. Processo questo terminato il 26 giugno 2015 con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle procedure d’insolvenza (rifusione), pubblicato in G.U.U.E. del 5 giugno 2015, n. L. Lo strumento scelto per questo intervento è stato quello di procedere mediante la rifusione del precedente testo, tale istituto permette di integrare un atto di base, apportando anche modifiche sostanziali (quel che vengono modificati i principi ispiratori stessi, contenuti nei Considerando224), senza però perdere la visione d’insieme

dell’intero settore legislativo di riferimento, tutto questo secondo principi di chiarezza e razionalità.

Quello che è emerso in 10 anni di applicazione concreta del Regolamento è una generale inadeguatezza dell’impianto normativo in esso contenuto, tanto nella concreta applicabilità tanto nel rappresentare le priorità attuali dell’Unione. Le politiche dell’Unione sono inevitabilmente mutate rispetto agli anni in cui il precedente atto è stato redatto, la profonda crisi che affligge la Comunità ha costretto a individuare una strategia per continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato e nel contempo promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva225. Dunque anche la materia riguardante la

223 Come disposto dall’ormai abrogato art. 46, il 12 dicembre 2012 la Commissione ha presentato al

Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale la comunicazione Un nuovo

approccio europeo al fallimento delle imprese e all’insolvenza (COM 2012 742 final), poco prima, il 3

ottobre 2012 si era pure espressa sul punto con un’altra comunicazione L’atto per il mercato unico II (COM 2012 573 final). Contestualmente, con la COM (2012) 744 final viene presentata una proposta di modifica al Regolamento correlata di una relazione introduttiva. A queste ha fatto seguito la risposta del Comitato economico sociale europeo a quanto ricevuto dalla Commissione mediante un il parere 2013/C 271/10 pubblicato nella G.U.U.E. C 271/55 del 19/09/2015.

224 Sul punto Garlatti C., in Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle procedure

d’insolvenza (rifusione), in Fall., 2015, pag. 509, la quale giustifica così la scelta di tale tipologia di

intervento oltre che a ragione di maggiori praticità per l’utente.

225 Tali aggettivi sono quelli usati dalla Commissione stessa in seno alla Comunicazione del 3 marzo 2010

intitolata Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. (COM 2010 2020 non pubblicata nella Gazzetta Ufficiale), nella quale delinea le basi sulle quali fondare una ripresa economica accompagnata da una serie di riforme che stabiliscano fondamenta solide per la crescita e la

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gestione della crisi d’impresa “europea” non può esimersi dal seguire tali nuove direttive, dando seguito allo stesso tempo anche ad un fenomeno che, indipendentemente dalle strategia assunte a livello comunitario, si sta affermando in tutti gli Stati Membri ossia il graduale abbandono di una concezione meramente liquidatoria in favore del risanamento. Tale svolta di rotta è sancito nella Raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2014 su

un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza, dove al suo

primo considerando enuncia che “Obiettivo della presente raccomandazione è

garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria, ovunque siano stabilite nell’Unione, l’accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l’insolvenza, massimizzandone pertanto il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l’economia in generale. Un altro obiettivo è dare una seconda opportunità in tutta l’Unione agli imprenditori onesti che falliscono.”. Quanto

disposto dalla Raccomandazione non ha, per sua natura, carattere vincolante per le singole legislazioni ma il suo contenuto non è del tutto privo di effetti giuridici: di questa si dovrà tenere conto ogni qualvolta ci si accingerà ad interpretare tanto una norma nazionale che una comunitaria 226 . La

Raccomandazione poi, ricopre il ruolo di spinta propulsiva, di incoraggiamento ad una sempre maggiore “coerenza” tra i singoli ordinamenti nazionali al fine di dirimere il più possibile le divergenze e questo in particolar modo risulta essere propedeutico ad un’applicazione più efficiente del Regolamento del 2015. Nella rifusione inoltre il legislatore cerca di dare una risposta a tutte le problematiche che si sono riscontrate nell’applicazione pratica del disposto, ripercorrendo e talvolta riprendendo anche alla lettera la prassi giurisprudenziale che in questo arco di tempo ha giocato un ruolo fondamentale nell’applicazione e nell’interpretazione della norma stessa. Già da una prima lettura è possibile capire l’enorme sforzo fatto dal legislatore nel cercare una soluzione ottimale, introducendo moltissime novità e sancendo principi ormai affermati nella prassi, uno sforzo non certo esente da critiche. Ovviamente una valutazione potrà essere fatta solo dopo l’applicazione concreta, ossia dalle procedure aperte a partire dal 26 giugno 2017 (ai sensi dell’art. 84227). Infine bisogna sottolineare

che il legislatore ha colto l’occasione per avvicinare maggiormente la normativa

creazione di occupazione nell’Unione Europea. Uguali fini prevede anche il precedente Atto sulle Piccole e Medie Imprese (COM 2008 394 final).

226 Questo è affermato dalla stessa Corte di Giustizia europea in occasione della sentenza Grimaldi del 13

dicembre 1989, causa C-322/88.

227 Per le procedure aperte fino a tale data continua ad applicarsi il vecchio impianto normativo

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nazionale in materia all’approccio adottato dalla model law di UNCITRAL (come già accaduto precedentemente) nonché la disciplina americana da sempre considerata un modello verso cui spirare. Particolare attenzione in quest’occasione assume la lotta al Forum Shopping, forte del fatto che oltre al debitore si è assistito nella pratica ad una corsa tra le autorità nazionali per assicurarsi il controllo dei patrimoni delle grandi imprese in crisi.

Dal punto di vista strutturale il nuovo Regolamento è del tutto simile al precedente ma il massiccio intervento innovativo ha comportato ad un risultato piuttosto complesso e macchinoso, la ricerca di soluzioni ermeneutiche ai problemi precedentemente riscontrati è finito per assumere una connotazione quasi contraria al principio di certezza e chiarezza tanto ricercato. Il Regolamento infatti consta ben 92 articoli e 89 considerando e 4 allegati, che renderanno non facile il lavoro dell’interprete.

In linea di massima le innovazioni apportate possono riassumersi in 5 grandi temi che rispecchiano le esigenze emerse nel corso di questi 10 anni.