• Non ci sono risultati.

Art. 81 cpv cp 73 dpr 309/90

L’accusa a carica di Remilli Alfred ha ad oggetto plurime cessioni di cocaina- a scadenza settimanale e per quantitativi di 10-15 grammi- a Coluccini Paolo, fra il 2006 e il 2015.

91 Sent. C.App. Genova del 21.6.2018 irrevocabile il 10.10.2019

133

Gli elementi di prova valorizzati dalla sentenza impugnata sono costituiti, anche in questo caso, dalle dichiarazioni rese da Coluccini- con SIT a partire da ottobre 2015 (acquisite), e dichiarazioni al dibattimento- e da riscontri esterni, di conversazioni, servizi di osservazione e sequestro di denaro.

In estrema sintesi, gli elementi emersi possono essere così descritti.

Coluccini ha riferito di aver nuovamente mutato fornitore- dopo essere già passato da Rodà Antonio a Rodà Francesco - ritenendo i prezzi di Rodà Francesco troppo esosi ed anche a seguito di un contrasto rispetto a un debito residuo 92, rivolgendosi così a Remilli, in grado di fornire sostanza di qualità analoga a quella fornitagli da Rodà, al prezzo, più contenuto, di 80-90 euro al grammo.

Ha riferito di aver maturato un debito di 9000 euro.

Ha spiegato che un quantitativo di g. 5 di cocaina che gli fu sequestrata in data 6.6.2014 era stato acquistato da Remilli.

Il Tribunale- avendo già argomentato in ordine alla attendibilità intrinseca di Coluccini, ritiene essere elementi di riscontro:

- il fatto che lo stupefacente sequestrato a Coluccini, sottoposto ad analisi era risultato essere effettivamente di buona qualità (g. 3,13 di principio attivo su g, 5,15 di sostanza) riscontrando così le dichiarazioni del testimone circa la buona qualità dello stupefacente acquistato sia da Rodà che da Remilli;

- la registrazione di una conversazione (n. 31 rit 599/16 cap 10 proc. 7926/16) avvenuta il 21.4.2016 da cui risulta la consegna da Colucci a Remilli della somma di

€ 2000, a conferma della dichiarazione in ordine all’esistenza di un debito residuo collegato alle forniture di stupefacenti: nella conversazione si fa chiaro riferimento a “bonza” alla estinzione di un debito di Coluccini, alla volontà di quest’ultimo di non aver più niente a che fare con la sostanza e al riferimento di Remilli all’imminente arrivo di “quella migliore” 93 ;

92 Verbale di udienza del 30.1.2019, ove riferisce di aver discusso su una differenza di circa € 2 al grammo

93 Progressivo n. 31 rit. 599/16 PAOLO [Coluccini Paolo]

ALFRED [Remilli Alfred]

[Alle ore 18.00.22, dopo essere salito a bordo, Paolo accende l’autoradio ad alto volume, nessuna conversazione. Alle ore 18.25.15 si ode un’auto rallentare e frenare, sale a bordo Alfred, che da quel momento inizia una conversazione con Paolo]

PAOLO Oh, albanese! [breve pausa] C’ho sguarato (p.i.).

(p.i.) andato a pigliare ‘sto cazzo di (p.i.)… [breve pausa]

Allora, due… tre… prendi un po’ questi va’… [si ode un fruscio

cadenzato, verosimilmente Paolo sta contando delle banconote]. Sono?

ALFRED Quattordici.

PAOLO Eh?

ALFRED Quattordici. Quanti sono qua?

PAOLO Uno, due, tre… [si sente nuovamente sfogliare] nove… te li ho dati giusti, a me mi hanno dato duemila e cinque (p.i.). [breve pausa]. Ferie.

134

- il controllo, effettuato nella immediatezza a carico di Remilli, con rinvenimento della somma di denaro di € 2000 appena ricevuta da Coluccini;

- altre conversazioni fra terzi in cui si fa riferimento a prolungata attività di spaccio con conseguenti ingenti guadagni degli albanesi ed in particolare di “Alfredo” (in particolare conv. N. 242 rit 168/14 fra Nucera Paolo e Nucera Giovanni94)

Il Tribunale ha escluso l’ipotesi di cui all’art. 73 comma V in ragione della pluralità delle cessioni, della entità complessiva dello stupefacente ceduto, della buona qualità della sostanza.

Ha escluso l’applicabilità delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cp per la protrazione nel tempo delle violazioni.

L’appellante lamenta la mancata assoluzione

Sottolinea:

- che Coluccini rese le prime sit accusando Remilli il 2.10.2015 e che da quel momento l’imputato fu messo sotto costante osservazione senza nulla rilevare in merito ad attività di approvvigionamento o cessione di sostanze;

- che un incontro osservato l’11 aprile, fra a Remilli e Coluccini trova spiegazione nella conoscenza fra i due e nel fatto che Remilli aveva lavorato alle dipendenze di Coluccini: per lo stesso motivo il debito di € 2000 non è inequivocabilmente riconducibile a stupefacenti;

- che i sequestro di 5 grammi a carico di Coluccini non è probante, non essendo stato trovato nulla a Remilli;

- che l’accusa ipotizza che Remilli acquistasse lo stupefacente da Rodà Francesco Antonio, ma ciò è in contrasto con le dichiarazioni di Coluccini in ordine al prezzo della sostanza: egli ha dichiarato che Rodà vendeva a 150 euro al grammo e Remilli

ALFRED [ridendo] Ti sei tolto dai debiti… sei di parola.

PAOLO Basta. [in tono sollevato].

ALFRED Ti sei liberato.

PAOLO Bonza basta.

ALFRED Adesso c'è la più buona (risolino).

94 Conv 242

GIOVANNI ‘Sti qua, ‘sti albanesi qua, porco dio, sono sempre… c’hanno tutti i soldi: Alfredo è miliardario, questi qua son sempre pieni di soldi, Bruno BIONDI, dio cane, non sa manco parlare italiano, c’ha sempre 2 mila euro in mano! Porco dio, io non c’ho manco mille lire, io non so dove cazzo li trovano! Pazzesco! Fan bene, così ogni tanto poi quando li prendono cantano, e non si fanno neanche un’ora.

PAOLO Non lo so se canta Bruno.

GIOVANNI No, no… [in tono ironico] Alfredo non canta! Quindici anni, lo sanno tutti che… che spaccia!

PAOLO Bisogna prenderlo, però, con la roba

135

a 80-90 euro al grammo , cioè a prezzo minore di quello che lo stesso Remilli avrebbe pagato lo stupefacente al suo fornitore Rodà;

- che l’affermazione della sentenza secondo cui la cocaina trovata in possesso a Coluccini il 6.6.2014 fosse proveniente da Remilli, “come comprovato dal provvedimento di archiviazione a favore di Coluccini” è priva di logica: l’archiviazione conferma solo lo status di consumatore di Coluccini;

- che non vi è riscontro di alcun genere alla affermazione di Coluccini di aver pagato a Remilli un debito di € 9000: è solo provata la corresponsione di € 2000, ascrivibile a pregresso rapporto di lavoro;

- che i riferimenti al suo essere spacciatore sono soltanto “voci di popolo”;

- che è irrilevante il riferimento del Tribunale ad una sua imputazione nel processo in indagine “ Kanun”, da cui fu comunque assolto.

Il motivo è infondato.

Va premesso che il Tribunale non pone in dubbio che la conoscenza fra Coluccini e Remilli sia pregressa ed indipendente dall’attività di spaccio dell’imputato, ricordando infatti che Coluccini si rivolse a Remilli perché era stato- insieme alla moglie- suo dipendente: ed infatti la sentenza non attribuisce alcun valore ad un incontro del 20//4/2016, citato dall’appellante, che la sentenza neppure menziona

Neppure è determinante- a fronte dell’attendibilità complessiva di Coluccini le cui dichiarazioni costituiscono prova e sono comunque corredate di riscontri- - la condotta di remilli successivamente ai fatti oggetto di contestazione.

La lettura dell’appellante della frase della sentenza dedicata al valore indiziante del provvedimento di archiviazione di Coluccini è errata e parziale: il Tribunale non attribuisce valore al provvedimento di archiviazione in sé ( che infatti non avrebbe rilievo) ma a quanto riportato nel decreto in ordine alla qualità della droga sequestrata a Coluccini: ciò per dedurne la compatibilità del risultato di analisi con quanto dichiarato da Coluccini in ordine alla assimilabilità, per qualità, della sostanza acquistata da Remilli rispetto a quella che acquistava da Rodà.

Si aggiunga che le dichiarazioni di Coluccini in merito alla provenienza della sostanza da Remilli non trovano smentita nel fatto che in quella occasione “nulla fu trovato a Remilli”:

Remilli infatti non subì alcun controllo in quella occasione, avendo Coluccini rivelato la provenienza della sostanza solo nell’ottobre 2015.

Come già detto sub capo 23), l’epoca delle dichiarazioni- che furono rese successivamente alla data del provvedimento di archiviazione a suo favore- smentisce l’ipotesi dell’appellante secondo cui Coluccini avrebbe accusato falsamente Remilli per ottenere trattamento di favore in ordine alla denuncia a suo carico a seguito del sequestro dei 5 grammi di sostanza.

136

La conversazione registrata in data 21.4.2016 e l’immediato sequestro della somma di € 2000 costituiscono pieno riscontro alle dichiarazioni di Coluccini: nel dialogo è chiaro il riferimento della somma di denaro a debito collegato a sostanza stupefacente, la volontà di Coluccini di interrompere gli acquisti (“basta bonza”) e il rammarico “interessato” di Remilli, che informa Coluccini che così rinuncerà a rifornirsi di ottima sostanza (“la migliore”) in arrivo.

La lettura della conversazione offerta dal difensore – che in discussione ha sottolineato che Remilli, lungi dal “tentare” Coluccini con offerta di sostanza, lo avrebbe esortato a “stare bene e vivere bene” è fuorviante: dalla lettura integrale emerge che tale esortazione fu fatta dopo che Coluccini- saldato il debito e rifiutata l’idea di acquistare di lì a breve “la migliore”- informò Remilli di accertamenti medici in relazione ad una “macchia” al polmone che lo preoccupava molto ma sulla quale manifestava atteggiamento rinunciatario e rassegnato: solo in quel momento Remilli - manifestando effettivamente empatia- lo esortò a non rassegnarsi al peggio e a fare esami e curarsi, avendone ampie disponibilità economiche, che gli consentivano di curarsi e quindi di “stare bene e vivere bene”.

La tesi del difensore (neppure offerta dall’imputato) in ordine alla riferibilità della somma di € 2000 da causa diversa da quella prospettata dall’accusa- e cioè a credito di lavoro di Remilli verso Coluccini- oltre ad essere palesemente smentita dal contenuto della conversazione citata, è priva di riscontro documentale e vieppiù improbabile se si considera che, (secondo quanto dichiarato dal teste sovr. Scazzi all’ud.. 31.1.2019) i rapporti di lavoro con Coluccini risalivano al 2007 ( per Harremi Marieta, moglie dell’imputato) e al 2012 ( per Remilli) e cioè ad epoca risalente

Contrasta inoltre con quanto dichiarato dallo stesso Remilli, il quale in sede di sequestro spontaneamente dichiarò che il denaro “glielo aveva dato la moglie” (versione anche questa non riscontrata ed in contrasto con quanto emerso dalla registrazione della conversazione).

Di fronte a tali prove, che impongono la conferma della sentenza impugnata, non appaiono inverosimili- benché effettivamente di rilievo indiziario contenuto in relazione alla specifica imputazione- le conversazioni di persone vicine a Remilli, quali Nucera Paolo, che commentano i suoi guadagni con il commercio di stupefacenti.

Né hanno rilievo precedenti vicende processuali, per fatti diversi, conclusasi in senso favorevole all’imputato.

Non si ravvisa inoltre, nella motivazione della sentenza impugnata, alcun riferimento o ipotesi sulle fonti di approvvigionamento dell’imputato, apparendo così prive di rilievo le considerazioni del difensore in ordine a supposti rapporti fra Rodà e Remilli e ai guadagni o perdite di quest’ultimo nella operazioni di acquisto e spaccio - guadagni o perdite che sarebbero comunque privi di valore determinate, apparendo irrilevanti i rapporti dell’imputato con terze persone e le sue strategie economiche e vicende “commerciali” .

La sentenza, in punto responsabilità deve pertanto essere confermata,

137

Non può essere accolta la doglianza relativa alla mancata derubricazione nella fattispecie di cui all’art. 73 comma V dpr per motivi analoghi a quelli espressi per la posizione di Rodà Francesco, sub capo 23): benchè i quantitativi oggetto di cessione siano in questo caso, a detta del teste, di quantità più contenuta, essi erano dell’ordine di 10-15 grammi per volta, e di buona qualità; inoltre l’attività di spaccio a favore di Coluccini fu a cadenza frequente e prolungata per quasi un decennio, circostanze, tutte che ostano alla qualificazione del fatto nell’ipotesi lieve del reato

A ciò si aggiungano anche i riferimenti sopra citati in ordine alla diffusa attività di Remilli che, pur non determinanti sulla imputazione specifica, evidenziano ulteriormente la non occasionalità della condotta.

Documenti correlati