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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italian LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Prima Sezione Penale S E N T E N Z A

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(1)

I

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italian LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Prima Sezione Penale

Composta dagli ill.mi signori:

Dott.ssa ANNALEILA DELLO PREITE Presidente Dott. ROBERTO CARTA Consigliere

Dott.ssa DANIELA FARAGGI Consigliere Est.

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

in pubblica udienza

Nel procedimento penale

CONTRO

NUCERA Paolo

nato a Condofuri il 21/03/1944 e residente in Lavagna (GE) Via Matteotti 19/A

domicilio eletto presso l’Avv. Claudio Zadra

detenuto PQC presso la Casa Circondariale di Terni (Arr.- CCC il 20.06.2016)

PRESENTE difeso da Avv. Claudio ZADRA del foro di Genova PRESENTE

e Avv. Francesco CALABRESE del foro di Reggio Calabria NON PRESENTE Sost. dall’Avv. Fernando CUNEO del foro di Genova

SENT. N 1219/20

Data 26.06.2020 N 4001/19 RGCA

N 3609/17 RG 1°

Grado Tribunale di Genova

N 2013/12506 RGNR GENOVA

Annotazioni Avviso – art. 151 C.P.P.

il

___________________

__

Il Cancelliere

___________________

____

Redatt _______ sched ____

il

___________________

___

Il Cancelliere

___________________

_____

Art.

__________________

Campione penale il

(2)

II

NUCERA Antonio, detto « Totò »

nato a Condofuri il 31/12/1938 e residente in Lavagna (GE) Via Aurelia 126/3a domicilio dichiarato presso la residenza

detenuto PQC presso la Casa Circondariale di Torino Lorusso e Cutugno (Arr.- CCC il 20.06.2016)

PRESENTE

difeso dall'avv. Francesco CALABRESE del foro di Reggio Calabria NON PRESENTE

Sostituito dall’Avv. Fernando CUNEO

e dall'avv. Claudio ZADRA del foro di Genova PRESENTE

NUCERA Francesco, detto « Ciccio »

nato a Condofuri il 11/03/1941 e residente a Carasco (GE) in Via Montanaro Disma 85/2

domicilio eletto presso l’Avv. Fernando CUNEO del foro di Genova detenuto PQC presso la Casa Circondariale di Ge-Marassi

(Arr.- CCC il 20.06.2016)

PRESENTE difeso da Avv. Fernando CUNEO foro di Genova

PRESENTE e Avv. Francesco CALABRESE del foro di Reggio Calabria NON PRESENTE

RODA' Francesco Antonio, detto « Il barbiere » o « Ciccio »

nato a Melito di Porto Salvo il 30.10.1960 e residente a Lavagna (GE) in via Franzoni 17/2

domicilio eletto presso l’Avv. Zadra

detenuto PQC presso la Casa Circondariale di Voghera (Arr. – CCC il 20.06.2016)

PRESENTE difeso dall'avv. Fabio SCHEMBRI del foro di Milano

NON PRESENTE sostituito per delega orale dall’Avv. ROFFO del foro di Genova e dall'avv. Claudio ZADRA del foro di Genova

PRESENTE

– revocato in data 14.09.20 e nominato Avv. Vincenzo NICODASCOLA del foro di Reggio Calabria

NUCERA Giovanni di Paolo

nato a Chiavari il 15/09/1977 e residente a Lavagna (GE) in Via Matteotti 19/A domicilio eletto a Lavagna (GE) Via Roma 74/2

LIBERO PRESENTE difeso dall'avv. Giovanni ROFFO del foro di Genova

PRESENTE

(3)

III

NUCERA Giovanni di Antonio

nato a Chiavari il 25/07/1977 e residente a Lavagna (GE) in Via Aurelia 126/3 domicilio dichiarato presso la residenza

LIBERO ASSENTE difeso dall'avv. Claudio ZADRA del foro di Genova

PRESENTE e dall'avv. Giovanni ROFFO del foro di Genova

PRESENTE

PALTRINIERI Paolo

nato a Milano il 26/06/1968 e residente a Sestri Levante (GE) in Via Portobello 3/8 domicilio eletto presso l’Avv. Roffo

LIBERO PRESENTE difeso dall'avv. Giovanni ROFFO del foro di Genova

PRESENTE

e dall'avv. Francesco CALABRESE del foro di Reggio Calabria NON PRESENTE

sostituito dall’Avv. Fernando CUNEO del foro di Genova

MANGLAVITI Daniela

nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 04/09/1970 e residente a Lavagna (GE) in Via Franzoni 17

domicilio dichiarato presso la residenza

LIBERA PRESENTE difeso dall'avv. Giovanni ROFFO del foro di Genova

PRESENTE

PINASCO Ivana

nata a Lavagna (GE) il 16/07/1950 ed ivi residente in Via Aurelia 126/2 domicilio eletto presso il difensore

LIBERA NON PRESENTE difesa dall'avv. Claudio ZADRA

PRESENTE

CALDERONE Natale

nato Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 29.8.1957 e residente Chiavari (GE) , via Fabio Filzi 34/7

domicilio dichiarato presso la residenza

LIBERO PRESENTE difeso dall'avv. Andrea GOTELLI del foro di Genova

PRESENTE

MONDELLO Gabriella

nato a Bedonia (PR) il 01/05/1944 e residente a Lavagna (GE) Corso Genova 225/7 domicilio eletto presso l’Avv. Mario Scopesi

LIBERA PRESENTE

(4)

IV

difesa dall'avv. Andrea VERNAZZA e dall'avv. Mario SCOPESI del foro di Genova PRESENTI

SANGUINETI Giuseppe

nato ad Arenzano (GE) il 13/01/1947 e residente a Lavagna , Corso Buenos Ayres 31 domicilio eletto presso l’Avv. Maggi

LIBERO PRESENTE difeso dall'avv. Alessandro SACCA del foro di Milano

NON PRESENTE e dall'avv. Daniele MAGGI del foro di Milano

PRESENTE

MANDATO Ettore

nato S. Maria del Cedro (CS) il 28.11.1942 e residente a Lavagna (GE), via XX Settembre 43/2

domicilio dichiarato presso la residenza LIBERO ASSENTE

difeso dall'avv. Silvano QUEIROLO del foro di Genova PRESENTE

REMILLI Alfred

nato a Tirana (Albania) il 17/08/1975 e residente a Lavagna (GE) Corso Genova 256 a Lavagna

domicilio dichiarato a Lavagna, corso Buenos Aires 92/2 LIBERO NON PRESENTE difeso dall'avv. Vittorio PENDINI del foro di Genova

PRESENTE e dall'avv. Laura TARTARINI del foro di Genova NON PRESENTE

CON la COSTITUZIONE DELLE PARTI CIVILI:

Comune di Lavagna, in persona del Sindaco pro tempore difeso dall'avv. Silvia MORINI del foro di Genova

PRESENTE

costiuita nei confronti di tutti gli imputati

Regione Liguria, in persona del Presidente dott. Giovanni TOTI con domicilio eletto presso il difensore Avv. Guido COLELLA del foro di Genova

NON PRESENTE

sostituito con delega scritta da Avv. Livia Taccini del foro di Genova, costituita nei confronti di NUCERA Paolo, NUCERA Antonio, NUCERA Francesco, RODA Francesco Antonio e PALTRINIERI Paolo;

NOZIGLIA Stefano nato in Cile l’1/06/1956

NON PRESENTE

Elettivamente domiciliato presso il difensore Avv. GHISILIERI Diego del foro di Genova PRESENTE

(5)

V

Costituito nei confronti DI RODA’ Francesco Antonio e PALTRINIERI Paolo

IMPUTATI In relazione alle seguenti ipotesi di reato:

NUCERA Paolo, NUCERA Antonio, NUCERA Francesco, RODÀ Francesco Antonio (e PALTRINIERI Paolo assolto , sentenza non appellata)

1) Ipotesi di reato di cui all'art. 416 bis capo I, Il, IlI e IV c.p. in quanto facevano parte in concorso tra loro (e con Rodà Antonio- giudicato separatamente, assolto) , con le funzioni e i ruoli di seguito specificati, della "Locale" di Lavagna, ramificazione dell'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta , operante nella stessa località e nelle zone limitrofe e con legami con la cosca 'ndranghetista RODÀ - CASILE di Condofuri (RC), avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per:

a. commettere delitti, in particolare in materia di reati ambientali e armi;

b. acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici;

c. ostacolare il libero esercizio del voto e procurare voti ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

d. realizzare comunque profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri attraverso attività delittuose o anche tramite l'apporto di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

In particolare:

➢ NUCERA Paolo, con il ruolo di capo della "Locale" di Lavagna e organizzatore, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e partecipando alle riunioni del sodalizio, curando rapporti con le altri articolazioni dell'associazione e con i politici e gli amministratori pubblici di Lavagna, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio criminale, curando i rapporti con gli esponenti dell'organizzazione criminale sedenti in Calabria della cosca RODA- CASILE, custodendo le armi in dotazione del sodalizio.

➢ RODÀ Francesco Antonio, in qualità di "rappresentante" e "referente" della "Locale" di Lavagna, mantenendo e curando i rapporti con gli esponenti dell'organizzazione criminale sedenti in Calabria della cosca RODÀ - CASILE, Istituti penitenziari di Genova e Voghera (PV) e dei loro familiari in Calabria, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e partecipando alle riunioni del sodalizio, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio criminale, coordinando le attività criminali dell'associazione nel recupero crediti, nel reinvestimento del denaro di illecita provenienza in attività economiche lecite e in investimenti immobiliari, custodendo, altresì, le armi in dotazione del sodalizio.

➢ NUCERA Antonio in qualità di partecipe, pianificando e individuando le azioni e le strategie della consorteria, assumendo le decisioni rilevanti e mantenendo i rapporti con gli affiliati della cosca RODÀ - CASILE operanti in Calabria e con politici e amministratori pubblici di Lavagna, gestendo di fatto per conto dell'associazione l'attività di stoccaggio e trasporto dei rifiuti (una tra le attività economiche più importanti del comprensorio di Lavagna), custodendo le armi in dotazione del sodalizio.

➢ NUCERA Francesco in qualità di partecipe, coordinando, pianificando, individuando le azioni e le strategie della consorteria, assumendo le decisioni rilevanti e mantenendo i

(6)

VI

rapporti con le altre organizzazioni criminali sedenti in Calabria della cosca RODÀ – CASILE, partecipando alla gestione, per conto dell'associazione, dell'attività di stoccaggio e trasporto dei rifiuti (una tra le attività economiche più importanti del comprensorio di Lavagna), custodendo, presso la propria abitazione e presso l'Eco Centro, le armi formalmente a lui intestate e regolarmente denunciate, che in realtà sono in dotazione del sodalizio.

➢ RODÀ Antonio (omissis)

➢ PALTRINIERI Paolo (omissis)

In Lavagna (GE) da fine anni '70/inizio anni '80 ad oggi (per il solo Nucera Paolo quantomeno dal 2012 ad oggi).

Con la recidiva semplice per Nucera Paolo

Con la recidiva reiterata per Nucera Antonio del 1938

PALTRINIERI Paolo e MANGLAVITI Daniela:

2) Ipotesi di reato di cui agli artt. 110 e 81 c.p .. art. 12 quinquies co. 1 c 2 D.L.8.06.1992 nr.306 (conv. in Legge 7.08.1992 nr.356), aggravati dall'art. 7 D.L. 13.05.1991 nr.152 (conv. in Legge 12.07.1991 nr.203), perché con più azioni esecutive di un disegno criminoso, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, si attribuivano fittiziamente la titolarità della società M.P Giochi S.r.l. a PALTRINIERI Paolo e MANGLAVITI Daniela ancora oggi nella disponibilità diretta di RODÀ Francesco Antonio, esponente di rilievo della predetta associazione di tipo mafioso, offrendo un contributo al perseguimento dei propri fini, con la consapevolezza di favorire l'intero sodalizio. Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta di cui RODA’ Francesco Antonio faceva parte.

In Lavagna (GE) per PALTRINIERI Paolo dal maggio 1998 ad oggi.

In Lavagna (GE) per MANGLAVITI Daniela dal 2002 ad oggi.

RODÀ Francesco Antonio e PALTRINIERI Paolo

3) Ipotesi di reato di cui agli artt. 110 e 81 c.p. e 132 comma 2 D.Lgs. 1.9.1993 nr. 385, art.7 D.L.

152/91 convertito nella L. 203/91, perché, in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, svolgevano una delle attività finanziarie previste dall'art. 106 comma 1 stessa legge (in particolare concessione di prestiti) senza essere iscritti nell'elenco previsto dal medesimo articolo; infatti avvalendosi del potere di intimidazione derivante dall'appartenenza ad un'associazione mafiosa, si facevano dare o promettere, in corrispettivo di una prestazione di denaro, consegnando a:

➢ PAPALE Alfio la somma di 10.000 euro nel 2011, ottenendo quale garanzia di restituzione del credito la corresponsione del totale dei guadagni derivanti dalle macchine da gioco installate nel bar del PAPALE;

➢ PESSAGNO Luigi la somma di 3000 euro nell'ottobre del 2013;

➢ MIGNOSI Pietro la somma di poche centinaia di euro per volta in epoca imprecisata ma comunque prossima al 2014;

➢ ROVERANO Valter la somma di 2000 euro debito non ancora estinto nel giugno del 2014 .

(7)

VII

Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta ed avvalendosi del suo potere di intimidazione.

Fatti commessi in Lavagna dal 2011 al 2014.

RODÀ Francesco Antonio ( in concorso con Paltrinieri Paolo, assolto, sentenza non appellata )

4) Ipotesi di reato di cui all'art. 110, 81 e 644 c.p. e art. 7 D.L. 152/91 convertito nella L. 203/91, in quanto, in concorso tra loro, avvalendosi del potere di intimidazione derivante dall'appartenenza ad un'associazione mafiosa, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, si faceva dare o promettere, in corrispettivo di una prestazione di denaro, di 30.000.000 di lire che era stata prestata nel 1999 a ROSSI Emanuele da NUCERA Francesco (poi deceduto nel 2000 momento in cui è subentrato nel rapporto RODÀ Francesco Antonio), interessi di natura usuraria nell'ordine di circa il 10% mensile (e quindi circa il 120% annuo); in questo modo a fronte di un prestito iniziale di 30.000.000 il ROSSI è arrivato a pagare interessi per 64.000.000 milioni di lire dal 2000 al 2003 circa, senza con ciò mai riuscire a ridurre la somma del capitale versato, con pagamenti mensili che andavano da 3.000.000 a 3.200.000 milioni di lire (poi convertite in rate da 1.500.00/1.600,00 euro); l'ultima utilità corrisposta per far fronte al debito si concretizzava nella cessione del "Bar Valeria" perfezionatasi nell'anno 2010 in assenza di pagamento di corrispettivo a fronte del valore dell'attività economica stimabile in almeno 16.000,00 euro

Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta ed avvalendosi del suo potere di intimidazione.

Fatti commessi in Lavagna (GE) e Cogorno (GE) dal 1999 sino al 2010, momento di definitiva acquisizione dell'attività economica.

NUCERA Paolo, RODÀ Francesco Antonio, NUCERA Antonio, NUCERA Francesco, CALDERONE Natale, NUCERA Giovanni, figlio di Antonio (e ARCO Massimiliano, deceduto):

5) Ipotesi di reato di cui agli artt. 110 c.p., .artt.2 e 7 Legge 895/1967, Art.23 L. 110/1975.

Aggravati dall'art.7 D.L. 13.05.1991 nr.152 (conv. in Legge 12.07.1991 nr.203), per aver illegalmente detenuto, trasportato e occultato, per conto della "Locale" di Lavagna, le seguenti armi comuni da sparo:

1.Fucile a canne sovrapposte marca Umberto GITTI cal. 12 con matricola abrasa, arma clandestina;

2. Pistola semiautomatica marca Beretta mod 81 cal. 7,65 Browning con matricola abrasa e due caricatori, arma clandestina;

3. Revolver Smith & Wesson mod. 19-6 Combat Magnum calibro 357 magnum, matricola obliterata, arma clandestina;

4. Revolver Smith & Wesson mod. 60 Chief cai. 38 special con matricola obliterata, arma clandestina;

5. Pistola semiautomatica di produzione spagnola STAR ECHEVF.RRIA mod. CU calibro 6,35 Browning con caricatore, priva di numero di matricola, arma clandestina;

6. Pistola semiautomatica di produzione belga marca FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE modello 1910/22 calibro 7.65, matricola 269971 con due caricatori;

7. Pistola semiautomatica di produzione spagnola marca AZANZA J ARRIZABALAGA modello AA calibro 7.65 Browning, con matricola 3094 completa di caricatore;

8. Tubo cilindrico in metallo della lunghezza di cm. 19 forato da entrambi i lati da ritenersi dispositivo di riduzione acustica (silenziatore);

(8)

VIII

9. Pistola semiautomatica di produzione belga. FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE modello 1906, calibro 6.35 Browning matricola 547516 con relativo caricatore;

10. N. 802 tra munizioni e cartucce di vario calibro tra cui 69 cartucce calibro 9 Luger con proiettile FMJ totalmente camiciato e n. 7 cartucce calibro 9*19 M38 Giulio Fiocchi, entrambe da ritenersi munizionamento per arma da guerra.

In particolare:

➢ NUCERA Paolo e RODÀ Francesco Antonio hanno incaricato NUCERA Giovanni, figlio di Antonio, e ARCO Massimiliano di trasportare, con un camion, l'arsenale di armi e munizioni dall'Hotel Ambra, sito in Lavagna via Matteotti, presso la discarica di NUCERA

Antonio, sita in Lavagna, via Madonna della Neve 1, al fine di occultarle.

➢ ARCO Massimiliano e NUCERA Paolo hanno materialmente posizionate sul mezzo utilizzato per il trasporto le armi e le munizioni.

➢ ARCO Massimiliano e NUCERA Giovanni, figlio di Antonio, hanno eseguito il trasporto delle armi e munizioni dall'Hotel Ambra all'Eco Centro.

➢ NUCERA Antonio e NUCERA Francesco hanno custodito le armi e le munizioni presso l'Eco Centro prima che fossero nuovamente trasportate da ignoti all'interno del terreno, sito a San Colombano Certenoli (GE), in disponibilità di CALDERONE Natale.

➢ CALDERONE Natale ha custodito le armi all'interno del terreno in sua disponibilità sino all'8 novembre 2013, giorno del sequestro.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta.

Con la recidiva semplice per Nucera Paolo

Con la recidiva reiterata per Nucera Antonio del 1938 Con la recidiva reiterata specifica per Arco Massimiliano Con la recidiva specifica per Calderone Natale

In Lavagna (GE) e in San Colombano Certenoli (GE). in data antecedente e prossima all'8 novembre 2013.

NUCERA Antonio, NUCERA Francesco, NUCERA Paolo, PINASCO lvana, NUCERA Giovanni, di Paolo:

6) Ipotesi di reato di cui agli art. 260 D.lgs. n. 152/2006 (T.U.A.). in quanto in concorso con Rossi Lorenzo (giudicato separatamente) , NUCERA Antonio, NUCERA Francesco e NUCERA Paolo, in qualità di proprietari del terreno sito in Madonna della Neve civ. 1, sul quale sorge l'area di temporaneo stoccaggio e trasbordo dei rifiuti solidi urbani del comune di Lavagna, NUCERA Francesco, in qualità di socio, PINASCO Ivana, in qualità di socia e legale rappresentante, NUCERA Giovanni, di Paolo, in qualità di direttore tecnico e ROSSI Lorenzo in qualità di dipendente della ditta "Autotrasporti Nucera di Nucera Francesco & C Snc "; NUCERA Antonio, in qualità di amministratore di fatto dell'Eco Centro, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, gestivano abusivamente ingenti quantità di rifiuti;

- in particolare gestivano, ognuno per quanto di competenza, con modalità totalmente illecite, contravvenendo alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente, dall'autorizzazione provinciale e dal contratto di affitto con il comune di Lavagna - la stazione di trasbordo, realizzando, con cadenza quasi quotidiana, attività di "miscelazione" di rifiuti di ogni genere, compreso lo smaltimento anche di rifiuti speciali, costituiti da inerti, da latte di vernici, pittura, e altro materiale altamente inquinante; caricando il compattatore dei rifiuti di tipo indifferenziato

(9)

IX

con rifiuti di genere diverso, trasportando l'amalgama alla discarica di Genova-Scarpino, utilizzando falsi formulari.

Con la recidiva semplice per Nucera Paolo

Con la recidiva reiterata per Nucera Antonio del 1938 Con la recidiva specifica per Pinasca Ivana

Fatti accertati e documentati in Lavagna (GE) dal marzo 2014 in permanenza ad oggi.

NUCERA Antonio, NUCERA Francesco, PINASCO lvana, NUCERA Giovanni, di Paolo:

7) Ipotesi di reato di cui agli artt. 110 c.p., 81 c.p., 640 comma 2 c.p., in quanto in concorso tra loro e con ROSSI Lorenzo (giudicato separatamente) NUCERA Francesco, in qualità di socio, PINASCO lvana, in qualità di socia e legale rappresentante, NUCERA Giovanni, di Paolo, in qualità di direttore tecnico, ROSSI Lorenzo in qualità di dipendente della ditta "Autotrasporti Nucera di Nucera Francesco & C Snc" e NUCERA Antonio, in qualità di amministratore di fatto dell'Eco Centro, in concorso tra loro ed in

esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri, consistiti nel permettere a terze persone e ditte non autorizzate di conferire rifiuti di qualsiasi natura all'Eco Centro, nel trasportarli, facendoli risultare falsamente quali rifiuti indifferenziati, alla discarica di Scarpino, così imputando le spese dei maggiori viaggi e del maggior peso al comune di Lavagna, nel procedere alla commistione di rifiuti (differenziati e speciali con gli indifferenziati) all'interno dell'Eco Centro, compilando con falsi dati i previsti formulari e registri di carico e scarico, allo scopo di effettuare dei trasporti di quantitativi maggiori di rifiuti alla discarica AMIU di Genova Scarpino, in tal modo evitando, di trasportare i rifiuti differenziati presso i previsti centri autorizzati inducevano in errore il Comune di Lavagna in relazione al tipo di rifiuto ricevuto presso il centro di Trasbordo e smaltito presso i siti di conferimento, così realizzando un triplice ingiusto vantaggio economico derivante dai pagamenti effettuati dai soggetti e ditte terze che non avevano titolo a conferire i propri rifiuti all'Eco Centro, dai maggiori importi delle fatture emesse nei confronti dell'ldealservice (che a sua volta fatturava detti importi al comune di Lavagna) per elevati quantitativi di rifiuto differenziato trasportato a Scarpino e dai conseguenti minori costi per il mancato conferimento di rifiuti differenziati ai previsti centri di smaltimento, con pari danno del Comune di Lavagna, danno erariale diretto (maggiori costi), escluse le sanzioni pagate per violazione delle norme comunitarie relative alle soglie di raccolta differenziata, ammontante ad una somma superiore ai 250.000,00 euro.

Con l'aggravante aver commesso il fatto in danno di un ente pubblico.

Con la recidiva reiterata per Nucera Antonio del 1938 Con la recidiva specifica per Pinasco Ivana

Fatti avvenuti in Lavagna (GE) a partire dal 2010 ed in permanenza ad oggi.

[ NUCERA Antonio, NUCERA Francesco, PINASCO lvana, NUCERA Giovanni, di Paolo:

8) Ipotesi di reato di cui agli artt. 81 c.p. 110 c.p. e 483 c.p - omissis ]

[NUCERA Antonio, NUCERA Francesco, PINASCO lvana, NUCERA Giovanni, di Paolo:

9) Ipotesi di reato di cui agli artt. 110 c.p. , 81 c.p. e 483 c. p – omissis]

(10)

X

SANGUINETI Giuseppe, MONDELLO Gabriella, MANDATO Ettore, NUCERA Paolo, (e GENTILE Franco, TALERICO Massimo assolti sentenza non appellata)

10) Ipotesi di reato di cui all'art. 86 del D.P.R. 16 maggio 1960 n r. 570, art. 7 D.L. 152/91 convertito nella L. 203/91, perché in concorso tra loro e con TALERICO Massimo, SANGUINETI e TALERICO per ottenere a proprio vantaggio il voto elettorale nelle elezioni amministrative svoltesi il 25 maggio 2014 nel comune di Lavagna (GE), hanno promesso e dato a più elettori le utilità sotto indicate, MONDELLO Gabriella, MANDATO Ettore, NUCERA Paolo e NUCERA Antonio (e GENTILE Franco) hanno dato i propri voti e procurato le preferenze elettorali di altri 500 elettori circa residenti nel comune di Lavagna, alla lista del candidato Sindaco SANGUINETI Giuseppe, accettando la promessa delle sotto elencate utilità imponendo al neo-Sindaco di affidare la delega al demanio e patrimonio al loro eletto di riferimento, TALERICO Massimo:

➢ l'utilità a NUCERA Paolo, NUCERA Antonio e NUCERA Francesco consistente nella proroga del contratto di locazione della stazione di trasbordo dei rifiuti sita a Lavagna, in via Madonna della neve nr. 1, denominata Eco Centro;

➢ l'utilità a NUCERA Paolo, NUCERA Antonio, NUCERA Francesco, NUCERA Giovanni, di Paolo, e PINASCO Ivana consistente nella proroga del contratto di appalto di raccolta dei rifiuti solidi urbani del comune di Lavagna alla Soc. Cooperativa a.r.l. ldealservice che. a sua volta, in sub-appalto ha confermato la gestione dell'Eco Centro e del trasporto dei rifiuti di cui trattasi alla ditta Autotrasporti Nucera di Nucera Francesco & C. Snc;

➢ l'utilità a MANDATO Ettore di mantenere la gestione della struttura immobile, che sorge su suolo pubblico, sita a Lavagna, in piazza Vittorio Veneto civ. 41 , ove è ubicato il bar

"Ostigoni", gestito da MAFALDA Silvestri, moglie del MANDATO, evitando di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, nr. 3814, pronunciata il 17 luglio 2014 che disponeva la demolizione o l'acquisizione del manufatto in disponibilità del comune;

➢ l'utilità a MANDATO Ettore consistente nell'autorizzazione ai lavori di ristrutturazione dell'immobile sito a Lavagna, in via Borzone, 19, di proprietà di COVACCI Mario, già affidati alla ditta edile EDILMABER s.r.l. di MANDATO:

➢ l'utilità a GENTILE Franco, SQUADRITO Stefano, CASAZZA Marco e FELLETI Paolo, titolari di concessioni al commercio su area demaniale, sul lungomare Labonia, del Comune di Lavagna, consistenti nell'evitare i controlli e omettere le sanzioni per eventuali segnalazioni relative alla stagione balneare 2014. Oltre che rilasciare nuove concessioni, a decorrere dalla stagione balneare 2015, che hanno aumentano a ciascuno, di oltre cinque volte, la superficie demaniale già oggetto di precedente provvedimento amministrativo.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta.

Con la recidiva semplice per Nucera Paolo

Con la recidiva reiterata infraquinquennale per Gentile Franco

Fatti commessi in Lavagna in data anteriore e prossima al 25 maggio 2014.

[SANGUINETI Giuseppe e BARBIERI Luigi

11 ) Ipotesi di reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p., art. 7 D.L. 152/91 convertito nella 1. 203/91- omissis ]

(11)

XI

SANGUINETI Giuseppe

12) Ipotesi di reato di cui agli artt. 81 cpv. e 323 c.p. art. 7 D.L. 152/91 convertito nella L. 203/91. in quanto. Sindaco pro tempore del comune di Lavagna, nello svolgimento delle sue funzioni, in violazione di norme di legge e di regolamento relative alla gestione delle somme urgenze come disciplinate del Testo Unico del Pubblico Impiego e Testo Unico Enti Locali ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in occasione degli eventi alluvionali occorsi in Lavagna in data 10 novembre 2014, intenzionalmente procurava alla ditta Autotrasporti Nucera Snc un ingiusto vantaggio patrimoniale, avendo affidato in maniera diretta il trasporto di rifiuti dall'Eco Centro di via Madonna della Neve, senza rispettare la procedura di cui all'art. 191 c.3 D.Lgs 18.08.2000 n.

267 (per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa), nonché in violazione di quanto previsto dagli artt. 4 e 14 comma 7 del D.Lgs. 165/2001 non essendosi limitato ad esercitare le funzioni di carattere politico-amministrativo ingerendosi, invece, nelle attività di stretta competenza dei funzionari e dei dirigenti della pubblica amministrazione.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta.

Fatti commessi a Lavagna dal 13 novembre 2014 (data della prima ordinanza) ad oggi.

SANGUINETI Giuseppe ( e BONICELLI Pietro assolto, sentenza non appellata)

13) Ipotesi di reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p., art. 7 D.L. 152/91 convertito nella L. 203/91 . in quanto SANGUINETI Giuseppe, Sindaco pro tempore del Comune di Lavagna, nello svolgimento delle sue funzioni, BONICELLI Pietro, geometra del Comune di Lavagna, responsabile pro tempore del S.U.A.P., nello svolgimento delle sue funzioni, con il contributo di MONDELLO Gabriella, in violazione di norme di legge o di regolamento (in particolare non dando esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3814, pronunciata il 17 luglio 2014, a seguito dell'appello proposto alla sentenza del TAR Liguria Sez. l n. 1077 del 25 settembre 2003) hanno intenzionalmente procurato a MANDATO Ettore l'ingiusto vantaggio patrimoniale e conseguente danno per l'ente territoriale, per non avere acquisito al demanio indisponibile del Comune ovvero per non aver demolito la struttura oggi da considerarsi abusiva che sorge su suolo pubblico, nella quale è ubicato l'esercizio pubblico denominato "Bar Ostigoni", sito a Lavagna, in piazza Vittorio Veneto, civ. 41 ed essersi attivati per deliberare la prosecuzione della locazione a favore di MAFALDA Silvestri, moglie di MANDATO Ettore; provvedimento amministrativo, ad oggi, non perfezionatosi per cause indipendenti dalla loro volontà.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta.

Fatti commessi a Lavagna dal 17 luglio 2014 ad oggi.

[SANGUINETI Giuseppe, BONICELLI Pietro, MONDELLO Gabriella:

14)1potesi di reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p., . art. 7 D.L. 152/91 convertito nella L. 203/91 - omissis ]

SANGUINETI Giuseppe :

15)Ipotesi di reato di cui agli artt. 110 e 323 comma 2 c.p., in concorso con LOBASCIO Rosario (giudicato separatamente) , in quanto SANGUINETI Giuseppe, nella qualità di Sindaco pro tempore

(12)

XII

del comune di Lavagna, LOBASCIO Rosario, nella qualità di Assessore esterno pro tempore con delega alla viabilità e trasporto del comune di Lavagna, nonché di amministratore di fatto della DOMUS service s.r.l. (Sanguineti) e di amministratore di diritto (Lobascio) - strettamente collegata alla DOMUS s.c.a.r.l. -proprietaria per una quota pari al 50% dell'albergo REBORI G.B. sito a Lavagna, in via Dei Devoto 93-95-97-99, consapevoli del proprio interesse economico privato nella delibera del Consiglio Comunale n. 73 , data 29 dicembre 2014, avente ad oggetto "Preso atto delle Sentenze del TAR Liguria ricorsi n. 732-840-731 /2011 in merito alla Variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 07 febbraio 2008 n. 1 - Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistica ricettiva negli strumenti urbanistici comunali – e conseguente abrogazione delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 8 del 12.03.201 O e delle conseguenti deliberazioni n. 32 del 15.07.2010 e n. 23 del 18.04.2012011', non si sono astenuti dal votarla, anzi, SANGUINETI Giuseppe è risultato esserne il promotore.

Fatti commessi in Lavagna in data 29 dicembre 2014

[MONDELLO Gabriella:

16)Ipotesi di reato di cui all'art. 346 bis c.p. –omissis ]

[CELLA Lorella e MONDELLO Gabriella

17) ipotesi di reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p. - omissis ]

[NUCERA Giovanni, di Paolo e PALTRINIERI Paolo:

18)Ipotesi di reato di cui agli artt. 110 c.p. e 4 L. 401/89, art. 7 D.L. 152/91 convertito nella legge 203/91 – omissis ]

RODA' Francesco Antonio e PALTRINIERI Paolo

19) Ipotesi di reato di cui all'art. 81, 110 e 644 c.3 c.p., art. 7 D.L. 152/91 convertito nella Legge 203/91, perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, avvalendosi del potere di intimidazione derivante dall'appartenenza ad un'associazione mafiosa ed approfittando dello stato di bisogno in cui versava MANGIANTE Eugenio, si facevano dare o promettere, in corrispettivo di una prestazione di denaro di 250.000 euro, dallo stesso MANGIANTE Eugenio (in qualità di socio) e da NOZIGLIA Stefano (in qualità di amministratore della No.Mi.Ma. S.r.l.) imprenditore edile, una somma pari a 560.000,00 euro, pagando in questo modo un interesse usurario pari a 16,71%.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta ed avvalendosi del suo potere di intimidazione.

In Lavagna dal 2004 sino al 2011.

RODA' Francesco Antonio e PALTRINIERI Paolo

20) Ipotesi di reato di cui agli artt. 81, 110, 629 c.p., art. 7 D.L. 152/91 convertito nella Legge 203/91, perché in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, avvalendosi del potere di intimidazione derivante dall'appartenenza ad un'associazione mafiosa, costringevano MANGIANTE Eugenio e NOZIGLIA Stefano, con violenza e minaccia, a vendere gli immobili ubicati a Lavagna in C.so Genova 126/5 e 126/7, di proprietà della No.Mi.Ma. S.r.l., facendosi corrispondere l'intero ricavato, procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno.

(13)

XIII

Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta ed avvalendosi del suo potere di intimidazione. Fatti commessi in Lavagna e comuni limitrofi dal 2011 sino al 2015.

RODA' Francesco Antonio e PALTRINIERI Paolo

21) Ipotesi di reato di cui agli artt. 81,110, 644 c. 3, art. 7 D.L. 152/91 convertito in L. 203/91 perché in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, avvalendosi del potere di intimidazione derivante dall'appartenenza ad un'associazione mafiosa, si facevano promettere, in corrispettivo di una prestazione di denaro pari a 150.000,00 euro, da MANGIANTE Eugenio, imprenditore edile, la somma di 350.000,00 corrispondente al valore di commerciale di n.

7 Box da costruirsi in Sestri Levante (GE), frazione di Riva Trigoso.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta ed avvalendosi del suo potere di intimidazione.

Fatti commessi in Sestri Levante e comuni limitrofi dal 2005 sino alla data odierna.

RODA' Francesco Antonio

22) Ipotesi di reato di cui agli artt. 81, 629 c.p., art. 7 D.L. 152/91 convertito in L. 203/91 perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, avvalendosi del potere di intimidazione derivante dall'appartenenza ad un'associazione mafiosa e con violenza e minaccia, costringeva MORELLO Mauro e suo padre Benito alla restituzione di una cifra pari a 10.000 €uro.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta ed avvalendosi del suo potere di intimidazione.

Fatti commessi in Lavagna e comuni limitrofi dal 2008 sino alla data odierna.

RODA' Francesco Antonio

23) Ipotesi di reato in merito al delitto di cui agli artt. 81 cpv- 73 DPR 309/90, perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, illecitamente deteneva e cedeva a COLUCCINI Paolo quantitativi di circa cinquanta grammi di cocaina ogni mese al prezzo di 150 euro al grammo.

Fatti avvenuti in Chiavari e Lavagna dal 2002 al 2006.

24) ( omissis) REMILLI Alfred

25) Ipotesi di reato in merito al reato di cui agli artt. 81 cpv- 73 DPR 309/90, perché senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 illecitamente deteneva e cedeva a COLUCCINI Paolo quantitativi di 10/20 grammi di cocaina per volta ogni settimana, al prezzo di 80/90 euro al grammo per un corrispettivo complessivo pari a circa 560.000,00 euro.

Fatti avvenuti in Chiavari e Lavagna dalla fine del 2006 al mese di agosto 2015.

[CELLA Lorella

26) Ipotesi di reato di cui agli artt. 81 cpv. 323 c.p.,- omissis]

[ CELLA Lorella

27) Ipotesi di reato di cui agli artt. 81 cpv. 110, 323 c.p. – omissis]

(14)

XIV

[CELLA Lorella,

28) Ipotesi di reato di cui agli artt. 110, 323 c.p.,- omissis ]

APPELLANTI gli IMPUTATI, il PM e la PC

avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Genova nr. 2349/19 del 7.6.2019 che così disponeva:

“Visti gli art. 530, 533 e 535 CPP;

Capo 1. Dichiara Nucera Paolo, Nucera Antonio, Nucera Francesco, Rodà Francesco Antonio responsabili del reato contestato. Assolve Paltrinieri Paolo per non aver commesso il fatto.

Capo 2. Assolve Manglaviti Daniela e Paltrinieri Paolo dal reato contestato perché il fatto non sussiste.

Capo 3. Dichiara Rodà Francesco Antonio e Paltrinieri Paolo responsabili del reato contestato.

Capo 4. Dichiara Rodà Francesco Antonio responsabile del reato contestato, con la sussistenza dell'aggravante. Assolve Paltrinieri Paolo per non aver commesso il fatto.

Capo 5. Dichiara Nucera Paolo, Nucera Antonio, Nucera Francesco, Rodà Francesco Antonio, Calderone Natale, Nucera Giovanni di Antonio e Arco Massimiliano responsabili del reato contestato.

Capo 6. Dichiara Nucera Antonio, Nucera Francesco, Nucera Paolo, Pinasca lvana e Nucera Giovanni di Paolo responsabili del reato contestato.

Capo 7. Dichiara Nucera Antonio, Nucera Francesco, Pinasca lvana e Nucera Giovanni di Paolo responsabili del reato contestato.

Capi 8 e 9. Assolve Nucera Antonio, Nucera Francesco, Pinasca lvana e Nucera Giovanni di Paolo dai reati contestati perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Capo 10. Dichiara Sanguineti Giuseppe, Mondello Gabriella, Mandato Ettore e Nucera Paolo responsabili del reato contestato, con esclusione dell'aggravante per il solo Mandato. Assolve Gentile Franco e Talerico Massimo dal reato contestato per non aver commesso il fatto.

Capo 11 . Dichiara la nullità del capo di imputazione e dispone la restituzione degli atti al PM.

Capo 12. Assolve Sanguineti Giuseppe dal reato contestato perché il fatto non sussiste.

Capo 13. Dichiara Sanguineti Giuseppe responsabile del reato contestato, esclusa l'aggravante contestata, e assolve Bonicelli Pietro dal reato contestato per non aver commesso il fatto.

Capo 14. Assolve Sanguineti Giuseppe, Bonicelli Pietro, Mondello Gabriella e Talerico Massimo dal reato contestato perché il fatto non sussiste.

Capo 15. Dichiara Sanguineti Giuseppe responsabile del reato contestato.

Capo 16 Assolve Mondello Gabriella dal reato contestato perché il fatto non sussiste.

Capo 17 Assolve Cella Lorella e Mondello Gabriella dal reato contestato perché il fatto non sussiste.

Capo 18. Dichiara non doversi procedere contro Nucera Giovanni di Paolo e Paltrinieri Paolo, esclusa l'aggravante contestata, per essere il reato estinto per prescrizione.

Capo 19. Dichiara Rodà Francesco Antonio e Paltrinieri Paolo responsabili del reato contestato.

Capo 20. Assolve Rodà Francesco Antonio e Paltrinieri Paolo dal reato contestato perché il fatto non sussiste.

Capo 21 . Dichiara Rodà Francesco Antonio e Paltrinieri Paolo responsabili del reato contestato.

Capo 22. Dichiara Rodà Francesco Antonio responsabile del reato contestato, diversamente ritenuto nella forma del tentativo.

(15)

XV

Capo 23. Dichiara Rodà Francesco Antonio responsabile del reato contestato.

Capo 25. Dichiara Remilli Alfred responsabile del reato contestato.

Capi 26, 27 e 28. Assolve Cella Lorella dai reati contestati perché il fatto non costituisce reato.

E conseguentemente condanna:

Nucera Paolo: ritenuta la continuazione tra i reati sub 1, 5, 6 e 10, alla pena di anni 16 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

Visti gli art. 28 e 32 CP:

dichiara Nucera Paolo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art. 417 CP:

dispone che, al termine della pena, Nucera Paolo sia sottoposto alla libertà vigilata per anni 2.

Visto l'art. 452 quaterdecies CP:

dichiara Nucera Paolo interdetto dagli uffici direttivi di persone giuridiche e imprese e lo dichiara incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno.

Nucera Antonio: ritenuta la continuazione tra i reati sub 1. 5, 6 e 7, ed esclusa la recidiva, alla pena di anni 13 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

Visti gli art. 28 e 32 CP:

dichiara Nucera Antonio interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art. 417 CP:

dispone che, al termine della pena, Nucera Antonio sia sottoposto alla libertà vigilata per anni 2.

Visto l'art. 452 quaterdecies CP:

dichiara Nucera Antonio interdetto dagli uffici direttivi di persone giuridiche e imprese e lo dichiara incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno.

Nucera Francesco: ritenuta la continuazione tra i reati sub 1, 5, 6 e 7, e concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni 9 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

Visti gli art. 28 e 32 CP:

dichiara Nucera Francesco interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art. 417 CP:

dispone che, al termine della pena, Nucera Francesco sia sottoposto alla libertà vigilata per anni 2.

Visto l'art. 452 quaterdecies CP:

dichiara Nucera Francesco interdetto dagli uffici direttivi di persone giuridiche e imprese e lo dichiara incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno.

Rodà Francesco Antonio: ritenuta la continuazione tra i reati sub 1, 3, 4, 5, 19, 21 , 22 e 23, alla pena di anni 15 e mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali

e di mantenimento in carcere.

Visti gli art. 28 e 32 CP:

dichiara Rodà Francesco Antonio interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art. 417 CP:

dispone che, al termine della pena, Rodà Francesco Antonio sia sottoposto alla libertà vigilata per anni 2.

(16)

XVI

Nucera Giovanni di Paolo: ritenuta la continuazione tra i reati sub 6 e 7, alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 452 quaterdecies CP:

dichiara Nucera Giovanni di Paolo interdetto dai pubblici uffici, interdetto dagli uffici direttivi di persone giuridiche e imprese e lo dichiara incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno.

Doppi benefici.

Nucera Giovanni di Antonio: concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Paltrinieri Paolo: ritenuta la continuazione tra i reati sub 3, 19 e 21, alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 10.100,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli art. 28 e 32 CP:

dichiara Paltrinieri Paolo interdetto dai pubblici uffici per 5 anni e in stato di interdizione legale durante la pena.

Pinasco lvana: ritenuta la continuazione tra i reati sub 6 e 7, alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 452 quaterdecies CP:

dichiara Pinasco Ivana interdetta dai pubblici uffici, interdetta dagli uffici direttivi di persone giuridiche e imprese e la dichiara incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno.

Arco Massimiliano: disapplicata la recidiva contestata, concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Calderone Natale: esclusa la recidiva contestata, alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 2.100,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Mandello Gabriella: alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 102 DPR 223/67;

sospende Mondello Gabriella dai pubblici uffici per anni 1 e dal diritto elettorale per anni 1 e mesi 6.

Doppi benefici.

Sanguineti Giuseppe: ritenuta la continuazione tra i reati sub 10, 13 e 15, alla pena di anni 2 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 102 DPR 223/67;

sospende Sanguineti Giuseppe dai pubblici uffici per anni 1 e lo priva del diritto elettorale per anni 5.

Doppi benefici.

Mandato Ettore: esclusa l'aggravante, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 350,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 102 DPR 223/67;

sospende Mandato Ettore dai pubblici uffici e dal diritto elettorale per mesi 6.

Doppi benefici.

(17)

XVII

Remilli Alfred: alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli art. 28 e 32 CP:

dichiara Remilli Alfred interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art. 240 CP;

ordina la confisca e dispone la distruzione delle armi e delle munizioni in sequestro.

Visto l'art. 260 D.L.vo 152/06 (ora 452 quaterdecies CP), 240 CP;

Ordina, in relazione a Nucera Antonio, Nucera Francesco, Nucera Paolo, Pinasca lvana e Nucera Giovanni di Paolo, la confisca dei seguenti beni:

1) dell'azienda, come insieme di immobili, strutture ed apparecchi della società "Autotrasporti Nucera" di Nucera Francesco e C. s.n.c. già con sede legale a Carasco (GE) via Montare Disma 85/3;

2) della stazione di trasbordo rifiuti (denominata ECO Centro) sita a Lavagna località Madonna della Neve civ. l, comprensiva dei terreni di proprietà di Nucera Paolo, Nucera Antonio e Nucera Francesco, identificata in area distinta al N.C.T. al foglio 4, mappali 32 (porzione)- 621 (porzione)- 815 (porzione), pervenuta in proprietà ai fratelli Nucera in virtù d'atto notarile n. 39244/1985 di repertorio del dr. Givri, notaio in Lavagna e registrato a Chiavari il 25/7/1984 n. 007840.

Visto l'art. 240 bis CP;

ordina, in relazione a Rodà Francesco Antonio, la confisca dei seguenti beni:

1) Locale commerciale sito in Sestri Levante (GE) Via XXV Aprile n. 90 piano: T; foglio 34, part. 280, sub. 71 , categ. C/1, classe 10; di proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni di RODA' Francesco Antonio nato il 30.10.1960 a Melito Porto Salvo (RC);

209

2) Magazzino sito in Sestri Levante (GE) Via XXV Aprile n. 88 piano: T; foglio 34, part. 280, sub. 21, categ. C/2, classe 6; di proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni di RODA' Francesco Antonio nato il 30.10.1960 a Melito Porto Salvo (RC);

3) Magazzino sito in Sestri Levante (GE) Via XXV Aprile n. 88 piano: T; foglio 34, part. 280, sub. 22, categ. C/2, classe 5; di proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni di RODA' Francesco Antonio nato il 30.10.1960 a Melito Porto Salvo (RC);

4) Autovettura Fiat 500 targata EX151 NZ di proprietà di RODA' Francesco Antonio nato il 30.10.1960 a Melito Porto Salvo (RC);

5) Autovettura BMW X5 di immatricolazione Lituana targata FNK364 di proprietà di Stanislav Mickevic (cittadino lituano) ma nel possesso di RODA' Francesco Antonio;

6) C/C NR. 257600202494 del BANCO POPOLARE presso filiale nr. 2576 Via Cavour nr. 17 di Lavagna (GE) intestato a RODÀ Francesco Antonio con delega a MANGLAVITI Daniela;

7) LIBRETTO DEPOSITO NR. 8040000064 di COOP LIGURIA presso IPERCOOP "l LEUDI" di Carasco (GE) intestato a RODÀ Francesco (sottoscritto in data 11.04.2003 codice socio 393727);

per la quota della metà

8) Appartamento sito in Lavagna (GE) Via Franzoni n. 2/2 piano: 1; foglio 4, part. 1481 , sub. 2, categ. A/3, classe 4; di proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni di MANGLAVITI Daniela nata il 04.09.1970 a Melito Porto Salvo (RC);

9) Locale commerciale sito a Lavagna (GE) Via Roma n. 45 piano: T; foglio 16, part. 231, sub. 2, categ. C/1, classe 8; di proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni di MANGLAVITI Daniela nata il 04.09.1970 a Melito Porto Salvo (RC);

(18)

XVIII

10) Box sito a Lavagna (GE) Via Della Pace piano: S2; foglio 4, part. 1445, su b. 35, categ. c/6, classe 8; di proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni di MANGLAVITI Daniela nata il 04.09.1970 a Melito Porto Salvo (RC);

11) Appartamento sito a Lavagna (GE) Via Fieschi n. 29 piano: T interno: 1; foglio 2, part. 287, sub.

3, categ. A/3, classe 3; di proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni di MANGLAVITI Daniela nata il 04.09.1970 a Melito Porto Salvo (RC);

12) Appartamento sito a Milano (MI) Via Imperia n. 15 piano: 5-S1; foglio 546, part. 539, sub. 15, categ. A/3, classe 7; di proprietà per 1/1 di RODA' Sara nata il 09/12/1992 a Chiavari (GE);

13) Box sito a Milano (MI) Via Imperia n. 15 piano: S1; foglio 546, part. 539, sub 28, categ.

c/6, classe 8; di proprietà per 1/1 di RODA' Sara nata il 09/12/1992 a Chiavari (GE);

14) Locale commerciale sito a Lavagna (GE) Via Alighieri nr. 48, 50/via Roma 138, 140 piano: T;

foglio 16, part. 207, sub. 2, categ. C/1, classe 7; di proprietà per 1/1 di RODA' Sara nata il 09/12/1992 a Chiavari (GE);

15) Appartamento sito a Lavagna (GE) Via Fieschi n. 29 piano: 1 interno: 2; foglio 2, part. 287, sub.

2, categ. A/3, classe 3; di proprietà per 1/1 di RODA' Giulia nata il 07.08.1995 a Chiavari (GE);

per la quota di un quarto:

16) C/C NR 2576/002181 di BANCO POPOLARE SOC.COOP. presso Agenzia nr. 2576 di Lavagna Via Cavour nr. 17 relativo alla società MP GIOCHI SRL e cointestato a MANGLAVITI Daniela e PALTRINIERI Paolo;

17) C/C NR 2576/002189 di BANCO POPOLARE SOC.COOP. presso Agenzia nr. 2576 di Lavagna Via Cavour nr. 17 relativo alla società MP GIOCHI SRL e cointestato a MANGLAVITI Daniela e PALTRINIERI Paolo.

Visto l'art. 240 bis CP;

ordina, in relazione a Paltrinieri Paolo, la confisca dei seguenti beni:

1) appartamento ubicato a Sestri Levante (GE), in via Portobello n r. 3 int. 8 (già int. 6) piano 3 e 4 intestato a PALTRINIERI Paolo- catasto fabbricati della Provincia di Genova - Foglio 34, Particella 179, Sub. 13;

2) c/c bancario n. 2577/00589 del Banco Popolare soc. coop. Filiale di Cavi di Lavagna Via Aurelia n. 21/87 e libretto deposito intestato a PALTRINIERI Paolo;

3) Libretto di deposito n. 540089668 (cod . socio 345353) della Coop Liguria aperto presso il punto vendita n. 0084 di Sestri Levante, intestato a PAL TRINIERI Paolo;

4) 50% del c/c bancario n. 2577/000661 del Banco Popolare Soc. Coop. - Filiale di Cavi di Lavagna - Via Aurelia n. 21 /87 cointestato a PALTRINIERI Paolo e GALLIENI Veronica;

5) 50% delle quote societarie della "M.P. GIOCHI S.R.L." P.Iva 01764400998 (individuabile nella porzione di quote formalmente di proprietà della socia/amministratrice GALLIENI Veronica ma di fatto riconducibile all'indagato PALTRINIERI Paolo);

6) 50% c/c n. 2576/002181 del Banco Popolare Soc. Coop.- Agenzia n. 2576 di Lavagna Via Cavour, intestati alla "M.P. Giochi S.r.l." P.lva 02259930994 (e cointestati a PALTRINIERI Paolo/MANGLAVITI Daniela );

7) 50% c/c n. 2576/002189 del Banco Popolare Soc. Coop. - Agenzia n. 2576 di Lavagna Via Cavour, intestati alla "M .P. Giochi S.r.l." P.lva 02259930994 (e cointestati a PALTRINIERI Paolo/MANGLAVITI Daniela);

8) autovettura MERCEDES-BENZ modello CLA 200 targata FA938JD intestata a MP GIOCHI Srl;

9) 1% delle quote societarie della "PLANET WIN 365 LAVAGNA S.R.L." P.Iva 02259930994;

10) somma di euro 2.920,00 e orologio marca Rolex Daytona (sequestro eseguito dalla Pg il 15/3/2017).

Condanna i seguenti imputati al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita Comune di Lavagna, in persona del Sindaco pro-tempore:

(19)

XIX

Nucera Paolo, Nucera Antonio, Nucera Francesco e Rodà Francesco Antonio, in solido tra loro, in relazione al reato di cui al capo 1, danni da liquidarsi in separato giudizio civile.

Condanna i predetti, in solido tra loro, a versare alla parte civile costituita comune di Lavagna, in persona del Sindaco Pro-tempore, una provvisionale immediatamente esecutiva dell'importo di euro 700.000,00;

Nucera Antonio, Nucera Francesco, Nucera Paolo, Pinasca lvana e Nucera Giovanni di Paolo, in solido tra loro, in relazione ai reati di cui ai capi 6 e 7, danni da liquidarsi in separato giudizio civile.

Sanguineti Giuseppe, Mondello Gabriella, Mandato Ettore e Nucera Paolo, in solido tra loro, in relazione al reato di cui al capo 10, danni da liquidarsi in separato giudizio civile;

Sanguineti Giuseppe, in relazione ai reati di cui ai capi 13 e 15, danni da liquidarsi in separato giudizio civile.

Condanna inoltre i predetti imputati, in solido tra loro, al pagamento, sempre in favore della predetta parte civile Comune di Lavagna, in persona del Sindaco pro-tempore, delle spese processuali, che liquida in euro 22.000,00, oltre spese generali e accessori di legge (comprensiva della fase GIP).

Condanna Nucera Paolo, Nucera Antonio, Nucera Francesco e Rodà Francesco Antonio, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita Regione Liguria, in persona del Presidente pro-tempore, il danno cagionato dal reato di cui al capo 1, che liquida in complessivi euro 300.000,00.

Li condanna inoltre al pagamento, in solido tra loro, sempre in favore della predetta parte civile Regione Liguria, in persona del Presidente pro-tempore, delle spese processuali, che liquida in euro 12.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Condanna Rodà Francesco Antonio e Paltrinieri Paolo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita Noziglia Stefano, che liquida in euro 140.000,00.

Li condanna inoltre al pagamento, in solido tra loro, sempre in favore della predetta parte civile Noziglia Stefano, delle spese processuali, che liquida in euro 5.000,00, oltre spese generali e accessori di legge (comprensiva della fase GIP).

Giorni 90 per il deposito della motivazione”.

Sulla relazione della Dr.ssa Daniela FARAGGI

(20)

INDICE

Svolgimento del processo……….. pag. 1

Motivi della decisione………pag. 5 Capo 1………pag. 5 Capo 2………pag. 37 Capo 3 ……… pag. 48 Capo 4………pag. 51 Capo 5………pag. 58 Capo 6 e capo 7………..pag. 69 Capo 10……….pag. 77 Capo 12……….pag. 90 Capo 13……….pag. 99 Capo 15………..pag. 103 Capo 19………..pag. 106 Capo 21………..pag. 117 Capo 22………..pag. 122 Capo 23……… pag.126 Capo 25 ………..pag.130

I motivi di appello attinenti al trattamento sanzionatorio ……….pag. 135 Nucera Paolo………pag. 135 Nucera Antonio………..pag. 136 Nucera Francesco e Rodà Francesco Antonio………..pag. 137 Pinasco Ivana e Nucera Giovanni di Paolo………..pag. 138 Nucera Giovanni di Antonio……… pag. 139 Paltrinieri Paolo ……….pag.140 Calderone Natale e Sanguineti Giuseppe ………...pag.142 Remilli Alfred………pag. 143

I motivi di appello sulla confisca ………..pag. 144 L’appello della Parte Civile Comune di Lavagna………..pag.152 Le spese del giudizio ………..pag. 155 Dispositvo ………..pag.156

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1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del Tribunale di Genova in data 7.6.2019 gli imputati sono stati giudicati in ordine ai reati in imputazione, con gli esiti descritti in epigrafe.

Nel processo sono costituiti parte civile la Regione Liguria, il Comune di Lavagna e Noziglia Stefano, nei cui confronti sono state pronunciate statuizioni civili.

Tutti gli imputati hanno proposto appello avverso le condanne ricevute.

Il PM ha proposto appello avverso le assoluzioni pronunciate in relazione al capo 2) (imputati Paltrinieri e Manglaviti Daniela), al capo 12) (imputato Sanguineti) e al capo 20) (imputati Rodà Francesco Antonio e Paltrinieri Paolo).

La parte civile Comune di Lavagna ha proposto appello in relazione alla omessa condanna al risarcimento danni in ordine ai reati aggravati dall’art. 7 D.L. 152/91 e alla omessa condanna al pagamento di somma provvisionale per i reati per i quali il giudice ha rimesso la liquidazione del danno al giudice civile.

Prima del giudizio di appello Arco Massimiliano, appellante, è deceduto: vi è stato quindi stralcio della sua posizione e pronuncia di sentenza di non doversi procedere ai sensi degli artt. 69-129 cpp.

Sono rimasti assenti- con dichiarazione ex art. 420 bis cpp non revocata nel corso del processo- Mandato Ettore e Nucera Giovanni di Antonio.

Fra gli altri imputati, Nucera Paolo, Nucera Antonio, Nucera Francesco, Rodà Francesco Antonio, tutti detenuti per questa causa hanno presenziato in collegamento con videoconferenza. Sono stati presenti i difensori delle parti civili.

E’ stato corretto errore materiale della intestazione della sentenza di primo grado, relativo alla indicazione dei reati per i quali vi è costituzione di parte civile del Comune di Lavagna (sostituendo alle parole “ capi 6), 7), 11),12), 13), 14), 15), 17), 26) ,27) e 28)” le parole

“tutti i reati contestati ad eccezione del capo 16”)

I difensori hanno eccepito in via preliminare la inammissibilità degli appelli formulati dal PM sotto due diversi profili:

1) inammissibilità per tardività dell’appello depositato il 19.11.2019 a fronte di termine scadente il 18.11.2019: ciò in base ad una sentenza delle Sezioni Unite ( Cass. SS.UU. 155/2011) che secondo la difesa affermerebbe la coincidenza dell’ultimo giorno del termine ex art. 544 cpp per la redazione della sentenza e del primo giorno del termine per l’impugnazione ex art. 585 cpp, e di due successive pronunce ( Cass Sez III n. 17416/16 e Cass Sez VI n 22521/19) che hanno anch’esse interpretato la pronuncia in tal senso ed hanno quindi ritenuto che l’art. 585 cpp costituisca deroga espressa di legge alla regola generale espressa dall’art. 172 comma 4 cpp ;

(22)

2

2) inammissibilità per omessa specifica indicazione delle istanze istruttorie, ai sensi dell’art 581 lett. c) cpp, in relazione ai capi 2, 12 e 20.

La prima eccezione è stata rigettata con ordinanza a verbale di udienza.

La Corte ha infatti osservato che la sentenza a Sez. Unite riguarda il diverso tema della scadenza di un termine processuale ( nella specie il termine per il deposito della sentenza ex art. 585 cpp) in giorno festivo, circostanza che, ai sensi dell’art. 172 comma 3 cpp comporta la proroga del termine al giorno immediatamente successivo e che non vi sono elementi per ritenere derogato il principio di cui all’art. 172 comma 4 cpp: di talchè, scadendo il termine per il deposito della sentenza il 6.10.2019, l’appello, depositato il 19.11.2019 fu tempestivo.

Alla sintetica motivazione pronunciata in udienza si aggiunge, qui, per completezza, che non vi è alcun motivo, né sulla base del tenore letterale della norma, né di carattere sistematico per affermare quanto sostenuto dalla difesa. La giurisprudenza citata dall’appellante è infatti assolutamente minoritaria a fronte di giurisprudenza costante che ha evidenziato come il dies a quo per le impugnazioni decorra dal giorno successivo a quello della scadenza del termine per la motivazione1. Da ultimo la Suprema Corte si è pronunciata con sentenza Sez III n 36644/19 nella quale, con motivazione lucida e sintetica che qui si condivide pienamente ha ribadito l’applicabilità, ai termini di cui all’art.583 cpp del principio generale di cui all’art. 172 comma 4 cpp 2

E’ stata anche respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello avverso la pronuncia di assoluzione per i capi 2) e 12), per omessa indicazione, ai sensi dell’art.- 581 lett c) cpp,

1 Si vedano fra le altre Cass. Sez. I n 54333/18; Cass sez. V n. 32690/18 ; Cass. Sez III n. 1191/2007

2 Recita la pronuncia: (…) quello che la difesa sostiene, è che nel calcolo complessivo, che consta di due termini l’uno successivo all’altro ( il termine per il deposito della sentenza e il termine per l’impugnazione n.d.r.)una volta individuata la scadenza del primo, ovverossia quello previsto per il deposito della sentenza, non debba essere computato in relazione al secondo il dies a quo, in quanto coincidente con il dies ad quem relativo al primo termine. Del tutto inconferente appare il richiamo alla pronuncia n 55 del 29.9.2011 in cui le Sezioni Unite, investite della specifica problematica degli effetti sul termine finale per impugnare della scadenza in giorno festivo del termine c.d. intermedio di deposito della sentenza, hanno espresso tutt’altro principio da quello patrocinato dalla difesa nel presente giudizio in tema di computo dei termini processuali, avendo affermato che quando il primo termine, ovverossia quello fissato per la stesura della motivazione ai sensi dell’art. 544 cpp cade in giorno festivo, lo stesso debba essere prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo, determinando altresì lo spostamento della decorrenza del termine successivo per l’impugnazione con esso coincidente, che decorre perciò datale giorno non festivo. E’ vero che la sentenza citata si esprime in termini ambigui laddove afferma che “il giorno iniziale di decorrenza del secondo termine coincide con quello in cui cade il primo termine” ma la complessiva ratio della decisione, nonchè il calcolo in concreto dei termini utili ivi eseguito ( essendo stato ritenuto che il termine decorrente dal 14 aprile, essendo quello precedente festivo, spirasse il successivo 29 maggio) non lascia spazio ad interpretazioni diverse da quella secondo cui il concetto di “coincidenza temporale” indicato nella pronuncia delle sezioni unite deve ritenersi indicativo non già della necessitò di una assoluta sovrapponibilità tra i due termini, quanto piuttosto di una semplice loro contiguità, nel senso che quello “mobile” di proposizione della impugnazione deve iniziare subito dopo la scadenza del primo.

(23)

3

delle richieste istruttorie: la pronuncia di assoluzione, e conseguentemente l’appello del PM, non sono infatti fondati sulla valutazione di prove dichiarative assunte in primo grado – neppure prese in considerazione nella motivazione- ma su principi di diritto ( con riguardo al capo 2) la rilevanza, ai fini di valutazione della qualità di socio occulto, del ruolo di amministratore di fatto di una società e con riguardo al capo 12) l’esame della normativa che consente l’adozione di provvedimenti urgenti sindacali e la legittimità di delibere adottate da Sanguineti) e prove di natura diversa per entrambi i reati, in particolare documentazione ed intercettazioni.

Non correva quindi l’obbligo, per il PM, di richiedere rinnovazione istruttoria indicando le specifiche richieste, non essendovi obbligo - neppure alla luce delle pronunce CEDU e delle pronunce costituzionali e di legittimità ampiamente citate da difensori e da PM- di riassumere prove dichiarative il cui contenuto non è stato oggetto di valutazione e che, nella specifico, non appaiono essere state esaminate in punto attendibilità nè sono state decisive per la valutazione dei fatti

Per lo stesso motivo non è stato ritenuto che la riassunzione di prove si rendesse necessaria utilizzando i poteri ex officio della Corte (tanto che lo stesso difensore di Sanguineti si è opposto alla richiesta del PM di rinnovazione della testimonianza di Cogorno, in ordine al capo 12), non essendo stata né dal primo giudice nè dalle parti contestata l’attendibilità del teste e risultando la decisione assolutoria fondata su elementi di prova diversi.

Diversa valutazione è stata fatta fatto in ordine all’ammissibilità dell’appello avverso la pronuncia di assoluzione di Rodà e Paltrinieri in ordine al capo 20).

La sentenza- e il relativo atto di appello- sono certamente fondati sulla valutazione delle testimonianze delle due persone offese, Mangiante e Noziglia, circa le violenze a minacce ricevute dagli imputati per costringerli al versamento di somme di denarto: il primo giudice ha infatti fondato la pronuncia di assoluzione- con motivazione estremamente sintetica- sul “ridimensionamento” in dibattimento delle dichiarazioni rese in indagini in ordine alle condotte degli imputati e sulla insufficienza di tali condotte di “pressione” ad integrare il requisito della violenza o minaccia, costitutivo del reato di cui all’art. 629 cp.

L’atto di appello contesta tale valutazione, ricostruendo ed analizzando le dichiarazioni rese dai due testi nelle diverse fasi del procedimento, ma omette di formulare istanze di rinnovazione istruttoria, limitandosi a richiedere la riforma della sentenza, con pronuncia di condanna.

Tale omissione è in contrasto con quanto specificamente indicato- a pena di inammissibilità- dall’art. 581 lett c) come novellato dalla L. 103/2017.

Né si ritiene che la richiesta di rinnovazione istruttoria possa essere implicitamente desunta dal contenuto dell’atto di appello, incentrato sui rilievi critici in ordine alla valutazione della testimonianza delle due persone offese: se così fosse il legislatore non avrebbe avuto necessità di aggiungere, al requisito della “enunciazione delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione”

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4

l’ulteriore requisito della specificazione delle istanze istruttorie : ciò, si ritiene, anche al fine di porre la difesa in condizione di richiedere a sua volta rinnovazione istruttoria in correlazione alle richieste del PM appellante.

Non è in contrasto con l’argomentazione qui svolta il fatto che l’art. 603 comma 3 bis cpp attribuisca al giudice di appello l’obbligo di rinnovazione istruttoria in caso di impugnazione di sentenza di assoluzione, trattandosi di potere/dovere successivo all’atto di appello, introduttivo del giudizio.

Per questi motivi è stata accolta l’eccezione di inammissibilità dell’appello in ordine al capo 20).

Nel corso del giudizio il PM ha depositato note d’udienza, alcuni difensori hanno depositato memorie, note di udienza, e documentazione, il difensore di Rodà Francesco Antonio ha depositato copia di atto di ricorso in Cassazione avverso il Decreto n 7/2020 sez III penale Misure di Prevenzione.

Sanguineti Giuseppe, Paltrinieri Paolo, hanno reso spontanee dichiarazioni producendo anche dichiarazioni scritte.

Le parti hanno quindi formulato le rispettive conclusioni, come da verbale di udienza e la Corte ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Sono stati sospesi i termini di custodia cautelare ai sensi dell’art. 304 c.1 lett c) c.p.p.

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