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I criteri per stabilire gli onorari sono creati dai professionisti che sono tenuti ad osservarli28. Infatti, gli

enti professionali sono titolari di un potere regolamentare tariffario che è espressione dell'autonomia di cui sono dotati come enti pubblici29.

Sono poi i pubblici poteri ad adottare tali norme attraverso provvedimenti che non intervengono nel contenuto decisionale dell'atto30.

I consigli nazionali di avvocati, notai, commercialisti, ragionieri con loro regolamenti approvano i criteri per la qualificazione degli onorari. Quest'ultimi vengono poi approvati dal Ministero della Giustizia, il quale pone un controllo di mera legittimità o con un decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro

28 N. Rangone, Riforma delle professioni intellettuali:contenuti, limiti e prospettive in B.G. Mattarella e A. Natalini (a cura di Astrid), La regolazione

intelligente. Un bilancio critico delle liberalizzazioni italiane, Firenze, Passa-

gli Editori, 2012, p. 242.

29 G. Crepaldi, Nota a Cassazione Civ., sez. un., sentenza del 30 dicembre 2011, n. 30785, Fondamento, natura e contenuto del potere disciplinare

degli ordini e dei collegi professionali, cit., p. 1067.

30 N. Rangone, Riforma delle professioni intellettuali: contenuti, limiti e

competente31. Per i consigli nazionali di architetti,

geometri ed ingegneri invece si ha un controllo di merito, dato che essi si limitano a proporre la tariffa, la quale deve essere poi approvata dal ministro32. Infine, i Consigli

dei medici partecipano alla sua relazione in termini soltanto consultivi33.

E' necessario ora capire il perché di un tale tipo di re- golazione, cioè per quale motivo si è optato per un auto- regolazione.

I pubblici poteri si sarebbero convinti che una etero- regolazione, che sancisca dei criteri meccanici, come, per esempio, la percentuale dell'utilità economica even- tualmente ottenuta dal cliente, sarebbero iniqui e arbitari sia per il cliente che per il professionista34.

Inoltre, l'autoregolazione di categoria viene favorita rispetto alla libera determinazione del compenso da parte

31 N. Rangone, Riforma delle professioni intellettuali: contenuti, limiti e

prospettive, op.cit, p. 242-243.

32 N. Rangone, Riforma delle professioni intellettuali: contenuti, limiti e

prospettive, ivi, p. 242-243.

33 N. Rangone, Riforma delle professioni intellettuali: contenuti, limiti e

prospettive, ivi, p. 242-243.

34 N. Rangone, Riforma delle professioni intellettuali: contenuti, limiti e

degli esercenti l'attività professionale, poiché con quest'ultima non si assicurerebbe il decoro e la qualità dei servizi, dato che la concorrenza sui prezzi da parte dei professionisti andrebbe ad incidere sulla qualità del loro operato, riducendola. Decoro e qualità dei servizi che vengono invece garantiti attraverso l' autoregolazione di categoria36.

Il sistema tariffario appena descritto viene messo in discussione parzialmente dalla norma n. 248 del 2006, meglio nota come “legge Bersani”37. Essa, in conformità al

principio comunitario di libera concorrenza, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di compa- razione delle prestazioni offerte sul mercato, ha abrogato l'obbligatorietà delle disposizioni che prevedono tariffe minime o fisse38. Tuttavia sono rimaste in vigore le

normative che consentono tariffe massime a tutela degli

36 N. Rangone, Riforma delle professioni intellettuali: contenuti, limiti e

prospettive, op.cit, p. 243.

37 N. Rangone, Riforma delle professioni intellettuali: contenuti, limiti e

prospettive,ivi, p. 244.

utenti39, per questo si parla di messa in discussione solo

parziale di tale sistema.

In seguito alla soppressione delle tariffe minime e fisse, vi è stato un tentativo da parte della Commissione Europea, in base ad una procedimento infrazionistico avviato contro l'Italia nel 2005, di far valere il suo disappunto anche alle tariffe massime riguardanti la professione forense40. Tale tentativo non è però andato a

buon fine. Infatti la Commissione non è riuscita a dimostrare che le tariffe massime applicabili ai professionisti forensi pongano una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi.

La soppressione delle tariffe minime e fisse non ha avuto un rilievo importante sul mercato poiché i prezzi delle tariffe non sono scesi e, altresì, un gran numero dei

39 N. Rangone, Riforma delle professioni intellettuali: contenuti, limiti e

prospettive, op.cit, p. 244.

40 La Commissione affermava che porre per gli avvocati un obbligo di rispettare tariffe massime, porta ad una restrizione sia alla libertà di stabilimento che alla libera prestazione di servizi. Secondo la commissione tale obbligo non è idoneo a garantire gli obbiettivi di interesse generale. Lo Stato italiano si è difeso affermando che non vi è nel proprio ordinamento giuridico un principio che vieti di superare le tariffe massime applicabili agli avvocati. Inoltre, lo Stato italiano ha tentato di dimostrare che la prescrizione di limiti tariffari massimi mira a garantire l'accesso alla giustizia, la tutela dei destinatari dei servizi e la buona amministrazione della giustizia.

codici deontologici rettificati dopo la riforma Bersani ha fatto ricorso al concetto generale di decoro professionale per spingere gli iscritti all'applicazione di tariffe uniformi41.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) si è pronunciata nel 2009 contro le norme dei codici deontologici che fanno ricorso alla nozione generale di decorro per cercare di imporre agli iscritti l'applicazione di tariffe uniformi. Secondo tale autorità essi violano in questo modo la tutela del principio della concorrenza, dato che se un organismo rappresentativo di una categoria fissa delle tariffe minime, crea, cosi facendo, l'effetto di uniformare i comportamenti di mercato degli iscritti per quanto riguarda il prezzo di vendita del ser- vizio42.

Seguendo ancora il pensiero dell'AGCM, esso specifica poi il fatto che alcuni Ordini, sanciscono un rinvio formale al comma 2° dell'articolo 2233 del codice civile. Tale rinvio farebbe si che sia possibile affermare il rispetto del

41 N. Rangone, Riforma delle professioni intellettuali: contenuti, limiti e

prospettive, op. cit., p. 244.

decoro professionale nella scelta della misura del compenso. Gli Ordini però non fanno nessun rinvio al comma 1 dell'articolo 2 lettera a) della legge Bersani, e così facendo omettono di specificare che le tariffe fisse e minime sono state abrograte43.

In base a tale rinvio formale al comma secondo dell'articolo 2233 del codice civile, va guardato in un visione pre-concorrenziale, infatti secondo il pensiero dell' AGCM, esso dovrebbe avere un riferimento al contenuto della legge Bersani. Ciò può avvenire per esempio mediante la presenza, nella stessa norma, di un riferimento espresso del 1° comma lettera a) dell'articolo 2 della legge n. 248 del 2006, con il quale è stata abolita l'inderogabilità delle tariffe minime o fisse44.

Seguendo il punto di vista della prospettiva antitrust, la nozione di decoro dovrebbe essere utilizzata nei codici deontologici limitatamente come principio generale dell'

43 Agcm, IC 34 del 2009. 44 Agcm, IC 34 del 2009.

azione dei professionisti mentre svolgono i propri com- piti e doveri professionali45.

Continuando nell'excursus storico sulle tariffe delle professioni ordinistiche, si nota che le parole dell'AGCM hanno trovato riscontro a livello normativo. Infatti, le tariffe regolamentate del sistema ordinistico vengono abolite con la legge n. 27 del 2012.

Con tale deregolamentazione si dovrebbe creare un sistema dove il compenso è determinato attraverso una convenzione tra le parti46. Infatti, esse potrebbero

convenire per un compenso determinato in modo analitico su base oraria oppure uno forfettario.

Rimangono tuttavia, per i soli casi di liquidazione giudiziale dei compensi47, i tariffari, i quali vengono

chiamati “parametri” e la loro regolazione avviene tramite un decreto ministeriale48.

45 Agcm, IC 34 del 2009.

46 N. Rangone, Riforma delle professioni intellettuali: contenuti, limiti e

prospettive, op. cit., p. 245.

47 Ciò avviene quando non si è raggiunta una regolazione convenzionale del compenso o se questa si è raggiunta ma risulta invalida.

48 N. Rangone, Riforma delle professioni intellettuali: contenuti, limiti e

Continuando l'analisi della legge n. 27 del 2012, si specifica che il compenso delle prestazioni è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento dell'in- carico professionale. Si afferma, inoltre, che il profes- sionista deve rendere noto al cliente il grado di comples- sità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve, altresì, indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'eser- cizio dell'attività professionale49.

Inoltre, tale legge, al suo articolo 9, stabilisce che in ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima e che deve essere adeguata all'importanza dell'opera. Si stabilisce, altresì, che il compenso deve essere pattuito indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, com- prensive di contributi, spese e oneri.

Esaminando i vari codici deontologici si nota tale libertà di determinazione dei compensi, anche se tuttavia con alcuni limiti.

Per esempio il codice deontologico forense afferma che la pattuizione dei compensi è libera, ma subito dopo, afferma anche che sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa50.

Il codice deontologico dei Dottori Commercialisti af- ferma che il compenso è liberamente determinato dalle parti, ma poi sancisce anche che il compenso in nessun caso può essere manifestamente sproporzionato rispetto all'attività svolta o da svolgere51. Tale norma è stabilita sia

a tutela dei consumatori, che non saranno onerati da spe- se eccessive per accedere a un servizio, ma anche a tutela del decoro della professione poiché si vuole evitare che il professionista si trasformi in un mero imprenditore, che ha a cuore solo il profitto.

50 Articolo 25 del codice deontologico forense.

Si noti dunque che i vari codici deontologici inseri- scono al loro interno comunque alcune limitazioni, natu- ralmente conformi con la libertà di determinazione del compenso del professionista, che sembrano avere una funzione sia di mantenimento del decoro della professione sia una funzione sociale.

“La riforma delle tariffe si chiude poi, con l'abro- gazione (innominata ) di tutte le norme che rinviano a tariffe per la determinazione del compenso dei profes- sionisti52”.

Dopo la legge n. 27 del 2012 si crea una realtà dove l'autonomia privata deve poter scegliere la regolazione del compenso, come stabilito al primo comma dell'articolo 9 della suddetta legge. Essa, tuttavia, continua ad esprimersi, nei limiti dell'adeguatezza, in riferimento al decoro della professione e all'importanza dell'opera professionale, come stabilito al secondo comma dell'articolo 2233 del codice civile, il quale non è stato abrogato e al quale sembrerebbe riferirsi l'articolo 9

52 Così, N. Rangone, Riforma delle professioni intellettuali: contenuti, limiti

laddove, al suo quarto comma, prevede che il compenso è pattuito nelle forme previste dalla legge53.

Nonostante la legge n. 27 del 2012 rimane comun- que il problema della mancanza di trasparenza dei cor- rispettivi54.

Infatti, il cliente continuerà a non sapere il costo della prestazione intellettuale da lui richiesta, se non solo quando il rapporto con l'esercente la professione si è concluso.55.

Con l'eliminazione dei minimi tariffari con la legge Bersani e delle tariffe in generale con la legge n. 27 del 2012, si è dato il via ad una corsa al ribasso che porta al calo della qualità delle prestazioni professionali, e se non si compie un inversione di rotta ciò porterà ad un crollo del sistema. Un eliminazione fatta per allinearsi

53 N. Rangone, Riforma delle professioni intellettuali: contenuti, limiti e

prospettive, op.cit., p. 246.

54 N. Rangone, Riforma delle professioni intellettuali: contenuti, limiti e

prospettive, ivi, p. 246.

55 N. Rangone, Riforma delle professioni intellettuali: contenuti, limiti e

all'Europa, dove però i minimi tariffari esistono e, inoltre, secondo la Corte di Giustizia, sono anche legittimi56.

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