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Albo professionale degli avvocati e conformazione dell'attivita economica

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Academic year: 2021

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(1)

UNIVERSITÁ DI PISA

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza

ALBO PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI

E CONFORMAZIONE DELL'ATTIVITÁ

ECONOMICA

Relatore

Chiar.ma Prof.ssa Michela Passalacqua

Candidato

(2)

Albo professionale degli avvocati e conformazione dell'attività economica

introduzione...IV

Capitolo I

Nozione di albo professionale: natura e funzioni

1. Nozione giuridica di albo professionale...1 1.1. I riferimenti costituzionali e legislativi...5 2. natura giuridica dell'atto di iscrizione

nell'albo...16 3. I requisiti per l'iscrizione nell'albo...21 4. La buona condotta come fine per l'iscrizione negli albi...32 5. Cancellazione e reiscrizione e trasferimento, da un albo professionale ad un altro...34

Capitolo II

Effetti giuridici dell'iscrizione ad un albo professionale

(3)

1. Obblighi, doveri e osservanza di un codice

deontologico...38

2. Requisiti tariffari...52

3. Pubblicità...63

3.1. Pubblicità e professione forense...70

Capitolo III Albi professionali e concorrenza 1. Il ruolo degli ordini professionali e la concorrenza nelle professioni...75

2.Esercizio delle professioni in forma integrata e concorrenza...85

3. Professionisti iscritti ad un albo e sistema di accesso al mercato...89

4. Tutela dei professionisti iscritti ad un albo e tutela della concorrenza...97

Capitolo IV Albo professionale e professione forense 1. Accesso alla professione forense in Europa.103 1.1. Gli avvocati Stabiliti...109

(4)

1.2. Libera prestazione di servizi...116 2. Accesso alla professione forense in Italia...118 3. L'iscrizione all'albo e quella obbligatoria

alla Cassa forense...123 4. Professione forense e concorrenza...127

4.1. Il ddl concorrenza...135 5. Avvocati e accesso ai fondi europei

per i professionisti...138 Conclusioni...142 Bibliografia...149

(5)

Introduzione

Con questo lavoro si intende voler affrontare lo studio dell'albo professionale degli avvocati, e di con-seguenza anche la disciplina delle professione forense, facendo, talvolta, alcuni riferimenti anche ad altri albi professionali ed ad altre professioni ordinistiche, per ve-derne le differenze o le similitudini con l'albo profes-sionale degli avvocati e con la professione forense. Per fare ciò bisogna prendere le basi, dalla regolazione in senso pubblicistico della professione forense e di altre professioni ordinistiche.

L'aspetto che si nota maggiormente è costituito dalla molteplice azione dello Stato nella disciplina della professione forense e dell'ente professionale che regola la suddetta categoria professionale.

Tale normazione pubblicistica è un punto fermo peculiare dell'attività legislativa dei moderni ordinamenti positivi, e soprattutto del nostro, come ribadito da molteplici serie di interventi messi in atto dal legislatore

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nel settore professionale forense.

Gli interventi di politica legislativa infatti sono aumentati nel settore della disciplina delle professioni, dando una configurazione in senso pubblicistico all'orga-nizzazione professionale forense.

Detto ciò bisogna ora chiarire come si intende affron-tare tale trattazione.

Durante questa esposizione vengono affrontate, prima di tutto, la nozione giuridica di albo professionale, analizzando le principali regole tecniche che regolano l'iscrizione, la cancellazione, il trasferimento da un albo ad un altro.

Vengono analizzati i requisiti per l'iscrizione all'albo. Si intende, inoltre, analizzare i riferimenti costituzionali e legislativi, che stanno dietro alle professioni ordinistiche.

Dopo aver fornito un quadro tecnico della figura di albo professionale, si intende addentrarci in un ambito più prettamente economico, prendendo ad esame gli effetti giuridici economici che l'iscrizione ad un albo, e, quindi, lo

(7)

svolgimento di una professione ordinistica comporta, sof-fermandoci in particolare sulla professione forense e sull'albo professionale degli avvocati.

Facendo ciò si andrà a vedere quali sono gli obblighi e i doveri che comporta il dover sottostare al rispetto di un codice deontologico, quali sono i requisiti tariffari di tali professioni e come tutto ciò si va a rapportare con il mer-cato e con il principio della concorrenza. Ci si soffermerà anche sulla pubblicità delle professioni ordinistiche, di cui analizzeremo sopratutto i profili legati all'ambito concor-renziale, soffermandoci nel dettaglio sulla pubblicità fo-rense.

Si entrerà poi nel vero e proprio cuore pulsante dell'attività economica, analizzando l'impatto che gli Or-dini e i Collegi professionali hanno sulla concorrenza nelle professioni di riferimento.

Si analizzerà il sistema con cui accedono al mercato i professionisti iscritti ad un albo, lo svolgimento della professione forense in forma integrata e ci si domanderà

(8)

da dove dovrà pendere l'ago della bilancia nel rapporto tra tutela della concorrenza e tutela delle professioni ordinistiche.

A questo punto, è importante fare un confronto tra il rapporto tra Ordini e Collegi professionali e ordinamento statale nei paesi di civil law e common law.

I Paesi anglosassoni, seguono un modello privatistico, dove le associazioni libere, a differenza degli Ordini e dei Collegi professionali, operano in regime di concorrenza tra loro e non aspirano ad avere il monopolio del mercato di determinati servizi.

Risulta quindi evidente la necessità di una riforma degli Ordini e Collegi professionali. Ci si porrà quindi la fatidica domanda:Gli Ordini e i Collegi professionali vanno aboliti o mantenuti?

Infine, verrà dato spazio all'analisi nel della profes-sione forense nel dettaglio, trattando le modalità di ac-cesso ad essa nei principali Paesi Europei; trattando di conseguenza anche il tema degli avvocati stabiliti e della

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libera prestazione di servizi. Verrà poi analizzato anche l'accesso alla professione forense in Italia.

Si passerà poi più a contatto con l'attività economica, analizzando l'impatto che la disciplina della professione forense ha sulla concorrenza tra avvocati; volgendo uno sguardo approfondito sopratutto verso la tematicha tarif-faria, e seguendo da vicino l'attuale e recente vicenda del ddl concorrenza, il quale è diventato legge il 4 agosto 2017.

In conclusione, si andranno ad analizzare i Fondi europei per i professionisti, e l'uso di essi da parte dei professionisti forensi. Fondi Europei che sono stati stan-ziati per far uscire le professioni ordinistiche dalla crisi che hanno subito negli ultimi anni.

(10)

Capitolo I

Nozione di Albo professionale: natura e funzioni.

1. Nozione giuridica di albo professionale

Dall'esame degli articoli 2229 c.c.1, 2231 c.c.2 e 348

c.p.3, desumiamo che l'iscrizione all'albo professionale è

condizione per l'esercizio legittimo della professione intel-lettuale.

L'albo professionale, riporta al suo interno un elenco con cui riporta in ordine alfabetico il cognome, il nome,il codice fiscale e la data di nascita degli iscritti in esso, insieme ad altre notizie personali dei suddetti profes-sionisti4. Quest' ultime sono la data di iscrizione, il titolo

in base al quale è avvenuta l'eventuale specializzazione e

1 L'articolo prevede nello specifico che:<<La legge determina le professioni

intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi ed elenchi>>.

2 L'articolo prevede:<<Quando l'esercizio di un attività professionale è

condizionata all'iscrizione in un albo od un elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli da azione per il pagamento della retribu-zione>>.

3 Ai sensi del quale:<<Chiunque abusivamente esercita una professione

per la quale è richiesta un'abilitazione dello Stato, è punito con la reclu-sione fino a sei mesi o con la multa da centotré euro a cinquecentosedici euro>>.

4C. Lega, Le libere professioni intellettuali: nelle leggi e nella

(11)

il domicilio. Si compila questo elenco secondo l'ordine di iscrizione. Inoltre, esso ha un indice alfabetico, il quale riporta il numero d'origine d'iscrizione5.

L'albo non deve però essere considerato solo come una mera enumerazione dei professionisti iscritti in esso ed abilitati all'esercizio di tale professione, ma come l'elemento che caratterizza il gruppo, che viene così a configurarsi al suo interno.6 Perciò, da questo angolo di

visuale, si nota che l'albo è esistente come figura associativa e non solo come una enumerazione di professionisti. In questo modo, esso può essere individuato sotto l'aspetto giuridico come l'insieme dei professionisti inscritti all'albo7.

Vanno quindi tenuti ben distinti dagli albi profes-sionali quegli elenchi privati di persone che svolgono una professione non riconosciuta dalla legge.

5 C. Lega, Le libere professioni intellettuali: nelle leggi e nella

giurispru-denza, op. cit., p. 211 ss.

6 C. Lega, Le libere professioni intellettuali: nelle leggi e nella

giurispru-denza, ivi, p. 211 ss.

7 C. Lega, Le libere professioni intellettuali: nelle leggi e nella

(12)

Questi elenchi, infatti, non sono elenchi ufficiali, ma vengono ideati solamente a scopo divulgativo, per permettere ad eventuali clienti di conoscere i soggetti che svolgono tali professioni non riconosciute.

L'albo professionale viene posto in modo gratuito a distribuzione della collettività. Così facendo chi vuole può consultare i dati che vi sono in esso, in modo da poter individuare un esperto esercente la professione attraverso la quale viene svolto il lavoro di cui ha bisogno8. Infatti,

ad esempio l'albo degli avvocati è pubblicato sul sito internet dell'Ordine degli avvocati.

È solamente in questo modo che un potenziale fruitore, che voglia avvalersi dell'opera di un profes-sionista intellettuale, può avere la certezza che tali soggetti abbiano il requisito della professionalità e che di conseguenza il loro pareri e il risultati della loro attività siano attendibili.

L'albo professionale va aggiornato a scadenze regolari.

8 C. Lega, Le libere professioni intellettuali: nelle leggi e nella

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Infatti, le singole leggi professionali, come la legge n. 247 del 2012 sulla riforma forense; la legge n. 251 del 6 giugno 1986 per gli agrotecnici; la legge n. 135 del 1923 per gli ingegneri, stabiliscono che gli albi vengano costantemente aggiornati, così che sia possibile verificare se negli iscritti continuano ad essere presenti i requisiti di legge necessari per essere abilitati ad esercitare la professione.

Infatti, come stabilito al comma quarto dell'articolo 15 della legge n. 247 del 2012 il Consiglio dell'Ordine trasmette per via telematica ogni anno, entro il mese di marzo, al Consiglio Nazionale Forense gli albi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Gli albi professionali permettono la vigilanza e il controllo, che vengono esercitati sugli iscritti dagli enti professionali e dalle pubbliche autorità9.

l'Ordine professionale, infatti, è un organismo pubblico con poteri autoritativi che ha come fine quello di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti,

9 C. Lega, Le libere professioni intellettuali: nelle leggi e nella

(14)

svolgendo in questo modo un potere di vigilanza e di controllo degli iscritti.

Sono, infatti, Gli ordini e i Collegi professionali che con il loro ruolo di vigilanti dei professionisti, tutelano i cittadini riguardo a prestazioni professionali che, essendo di tipo intellettuale, non sono sempre valutabili secondo

standard normativi rigorosi.

Inoltre garantiscono la congruità degli onorari al lavoro svolto dagli esercenti le professioni intellettuali e la qualità delle prestazioni da questi irrogate. Attività, che il singolo consumatore non potrebbe da solo svolgere e rimarrebbe dunque privo di tutela.

1.1. I riferimenti costituzionali e legislativi

Dopo aver offerto una nozione giuridica di “albo professionale”, è opportuno esaminare i riferimenti costi-tuzionali e legislativi che caratterizzano quelle professioni che richiedono per il loro svolgimento l'iscrizione ad un albo.

(15)

Il quadro costituzionale che è stato introdotto nel 1948 si caratterizza per due scelte fondamentali, ovvero l'assoluta mancanza di riserve di attività professionale, — con solamente una previsione di un esame di Stato per ottenere l'abilitazione per esercitare la professione— e dal non riconoscimento nella Costituzione degli Ordini profes-sionali10.

Altresì, a livello costituzionale, non è presente nes-suna definizione di professione. Infatti, essa si occupa di regolare soltanto alcuni compiti dei pubblici poteri, appli-cando per il resto un rinvio alla legislazione ordinaria11.

Né migliore esito, ha avuto la dottrina, nel tentativo di cercare di ricostruire una nozione unitaria di profes-sione12.

10 E. Bindi e M. Mancini, Principi costituzionali in materia di professioni e

possibili contenuti della competenza legislativa statale e regionale alla luce della riforma del Titolo V, in Riv. Le Regioni, 2004, p. 1319.

11 E. Bindi e M. Mancini, Principi costituzionali in materia di professioni e

possibili contenuti della competenza legislativa statale e regionale alla luce della riforma del Titolo V, cit. , p. 1319.

12 F. Teresi, (voce) Professioni, in Digesto discipline pubbliche Vol. XII, Torino, Utet, 1997, p. 6 ss.

(16)

E' stata la dottrina civilistica a creare alcuni criteri per cercare di plasmare un concetto di professione intellettuale.

In relazione a tali criteri si riscontra una opinione unanime

In dottrina, nell'ambito della professione intellettuale, sull'aspetto del carattere fiduciario tra professionista e cliente non vengono rilevati contrasti tra il fruitore della prestazione ed il professionista13. Il cliente , infatti, mette

nelle mani dell'esercente la professione qualcosa che non non riguarda soltanto la sua vita privata, ma che fa perfino parte della sua persona.

Un altro aspetto, su cui non si sono rilevati contrasti in dottrina è che sia indifferente se la professione viene svolta in modo subordinato od autonomo14. Infatti, il

rapporto di lavoro subordinato che viene svolto dal professionista viene fatto rientrare nell’ambito della professione intellettuale, la quale può di conseguenza

13 C. Lega, Le libere professioni intellettuali: nelle leggi e nella

giurispru-denza, op. cit., 1974, p. 23 ss.

14 C. Maviglia, Professioni e preparazione alle professioni, Milano, Giuffrè, 1992, p. 44.

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assumere due forme, quella autonoma e quella subor-dinata.15

Con gli argomenti dati dalla dottrina non si può differenziare le professioni intellettuali dalle altre attività lavorative.

Si faccia particolare attenzione al carattere dell'intel-lettualità.

Il legislatore, non spiega il concetto di intellettua-lità.

Secondo Maviglia, l'intellettualità individua l'uso dell'intelletto come strumento che viene usato per svolgere la propria professione. Quest'ultima viene svolta grazie ad un attività mentale del professionista, il quale usa il suo cervello e le nozioni professionali impartitegli, per il coretto svolgimento del proprio compito16. Tuttavia

ogni prestazione, anche se intellettuale non può essere del tutto disgiunta da elementi di carattere materiale e non può dunque essere tale allo stato puro17.

15 C. Maviglia, Professioni e preparazione alle professioni, op. cit. p. 44. 16 C. Maviglia, Professioni e preparazione alle professioni, ivi, p. 44.

17 A. Catelani, Gli ordini e i collegi professionali nel diritto pubblico, Milano, Giuffrè, 1976, p. 2 ss.

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Bisogna dunque giungere alla conclusione che i caratteri stabiliti dalla dottrina civilistica non sono bastano per differenziare in maniera netta le professioni intel-lettuali dalle altre attività lavorative18.

“L'unica distinzione che emerge tra le professioni è quella tra professioni c.d. ordinistiche e professioni non ordinistiche19”.

Le professioni Ordinistiche hanno fondamento nel comma quinto, dell'articolo 33 della Costituzione. Esse svolgono un ruolo di protezione nei confronti dei professionisti dando loro la garanzia del monopolio legale dell'attività professionale svolta20. Inoltre, sono Anche

organizzazioni ad appartenenza obbligatoria, dato che per essere legittimati all'esercizio della professione bisogna essere iscritti agli albi tenuti dalle stesse21.

18 C. Lega, Le libere professioni intellettuali: nelle leggi e nella

giurispru-denza, op. cit., p. 23 ss.

19 Così, E. Bindi e M. Mancini, Principi costituzionali in materia di

professioni e possibili contenuti della competenza legislativa statale e regionale alla luce della riforma del Titolo V, cit., p. 1320.

20 E. Bindi e M . Mancini, Principi costituzionali in materia di professioni e

possibili contenuti della competenza legislativa statale e regionale alla luce della riforma del Titolo V, ivi., p. 1321.

21 E. Bindi e M . Mancini, Principi costituzionali in materia di professioni e

possibili contenuti della competenza legislativa statale e regionale alla luce della riforma del Titolo V, ivi, p. 1321.

(19)

Tali enti, svolgono un controllo dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo. Il controllo avviene sia su coloro che richiedono l'iscrizione, sia sui già iscritti, per verificare nel primo caso il possesso dei requisiti per l'iscrizione, e nel secondo il mantenimento di essi. Inoltre, gli Ordini e Collegi professionali svolgono anche una potestà norma-tiva, dato che applicano sanzioni disciplinari se riscon-trano violazioni delle sudette norme22.

Una importante rilevanza sulle libere professioni è dato— a livello costituzionale— dal principio di libertà di iniziativa economica privata, sancito all'articolo 41.

L'attività professionale, venendo assimilata all'attività economica, dovrà essere sottoposto ai commi secondo e terzo dell'articolo 41 della costituzione23.

22 E. Bindi e M . Mancini, Principi costituzionali in materia di professioni e

possibili contenuti della competenza legislativa statale e regionale alla luce della riforma del Titolo V, cit., p. 1321.

23 L'articolo prevede nello specifico che: <<Non può svolgersi in contrasto

con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali>>.

(20)

Infatti, a livello comunitario l'attività svolta dai pro-fessionisti intellettuali viene equiparata all'attività di im-presa24.

“Si tratta di una assimilazione che è riferita al diritto

della concorrenza ma che sembra trascendere l'ambito di questa25”. Essa infatti pone le proprie basi sulla libertà di

stabilimento26 e di prestazione di servizi27 previste dal

trattato CE.

In particolare,”Si tratta di un’impostazione che

sembra essere stata posta dalla Corte costituzionale italiana alla base della propria sentenza n. 443 del 2007 nella quale il giudice di costituzionalità delle leggi ha ricondotto le disposizioni del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248 (la c.d. legge Bersani) in tema di tariffe minime, pubblicità e società professionali alla materia

24 Come si ricava dall'articolo 2082 del codice civile, l'attività di impresa è una attività economica. Quindi equiparare l'attività professionale all'attività di impresa, equivale ad assimilare l'attività professionale all'attività econo-mica.

25 Così, E. Gianfrancesco e G. Rivosecchi, La disciplina delle professioni tra

Costituzione italiana e Ordinamento europeo, su AstridOnline.it, p. 5.

26 Articolo 43 Trattato CE. 27 Articolo 49 Trattato CE.

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“tutela della concorrenza” di cui all’art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, affermando una competenza legislativa esclusiva dello Stato in argomento “con i limiti oggettivi di proporzionalità ed adeguatezza, più volte indicati da questa Corte28”.

Dalla libertà di iniziativa economica si è ,dunque, ricavato di riflesso il principio della tutela della concor-renza, poi costituzionalizzato ad opera dell'articolo 117 comma secondo, lettera e), della Costituzione.

Il valore della tutela della concorrenza riceve maggior protezione nell'ambito comunitario.

A livello ordinamentale attraverso il Trattato CE, che pone la libertà di concorrenza come principio fonda-mentale che la Comunità e gli Stati membri dell'unione devono seguire nell'attuare le loro politiche economiche29.

A livello giurisprudenziale è la Corte di Giustizia che protegge la tutela della concorrenza. Quest'ultima, infatti,

28 Così, E. Gianfrancesco e G. Rivosecchi, La disciplina delle professioni tra

Costituzione italiana e Ordinamento europeo, cit. p.5.

29 E. Bindi e M . Mancini, Principi costituzionali in materia di professioni e

possibili contenuti della competenza legislativa statale e regionale alla luce della riforma del Titolo V, cit, p. 1334.

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con una sentenza riguardante gli spedizionieri doganali30,

partendo dal presupposto che le attività professionali hanno natura economica e che i Collegi professionali sono equiparabili ad associazioni di imprese, ha affermato che le tariffe da essi stabilite costituiscano una misura restrittiva della concorrenza, dato che andrebbero a violare l'articolo 8131 del trattato CE32.

Tale configurazione comunitaria della concorrenza ha condizionato l'interpretazione delle norme che sono poste a difesa dell'economia del mercato, da parte delle nostre

30 Corte di Giustizia , 18 giugno 1998, Causa C-35/96.

31 L'articolo prevede nello specifico:<< Sono incompatibili con il mercato

comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di asso-ciazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione ,limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, ripartire i mercati o le fonti di approvvigiona-mento, applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condi-zioni dissimili per prestacondi-zioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza, subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto[...]>>.

32 E. Bindi e M . Mancini, Principi costituzionali in materia di professioni e

possibili contenuti della competenza legislativa statale e regionale alla luce della riforma del Titolo V, cit, p. 1334.

(23)

istituzioni pubbliche (in particolare dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)33.

Bisogna ora esaminare i riferimenti legislativi alle professioni ordinistiche, poiché sono quelle che ci riguar-dano da vicino, dato che richiedono l'iscrizione ad una albo professionale.

La riserva di legge presente nell'articolo 33 della Costituzione, riguardante l'esame di Stato per accedere alle professioni, è da riferirsi soltanto alle professioni ordinistiche poiché indica in modo implicito una riserva di attività a godimento di determinate categorie profes-sionali. Tale riserva di attività prevede l'esistenza di un albo al quale ci si deve iscrivere per ottenere la legit-timazione esclusiva e il relativo status professionale. Inoltre, prevede l'esistenza di un organismo professionale che si occupa della tenuta degli albi e controlla il possesso o la permanenza dei requisiti da parte dei richiedenti iscrizione o di coloro che sono già iscritti e vogliono

33 E. Bindi e M. Mancini, Principi costituzionali in materia di professioni e

possibili contenuti della competenza legislativa statale e regionale alla luce della riforma del Titolo V, cit., p.1334.

(24)

continuare ad esserlo34. Solamente per protezione di

valori pubblici della massima importanza e quindi non suscettibili di frammentazione territoriale, ma esigenti una disciplina di carattere unitario, è possibile un intervento legislativo35. Da ciò si desume che la riserva di

legge non può che essere riferita ad una legge nazionale e invece in nessun caso ad una legge regionale. Infatti, Pace ritiene che a sostegno di questa tesi vi siano due argomenti. Il primo consiste nel fatto che la costituzione stessa parla di esame di Stato. Il secondo consiste nel fatto che la disposizione si colloca nella prima parte della costituzione e ciò farebbe dunque pensare che la collettività a cui ci si riferisce è quella nazionale36.

34 E. Bindi e M. Mancini, Principi costituzionali in materia di professioni e

possibili contenuti della competenza legislativa statale e regionale alla luce della riforma del Titolo V,cit., p. 1134.

35 E. Bindi e M. Mancini, Principi costituzionali in materia di professioni e

possibili contenuti della competenza legislativa statale e regionale alla luce della riforma del Titolo V, ivi., p. 1334.

36 A. Pace , parere pro-veritate circa i riflessi sulle attività professionali della legge costituzionale n. 3 del 2001, su www.federalism.it, 2001

(25)

2. Natura giuridica dell'atto di iscrizione nell'al-bo

Sulla natura dell'atto di iscrizione all'albo non si ravvisa in dottrina una interpretazione unitaria. Parte della dottrina afferma che tale atto sia un'autorizza-zione37, altra parte un'ammissione38, altra parte ancora un

accertamento39 e per un altra parte un atto dichiarativo40.

37 F. Teresi, (voce) Ordini e Collegi professionali, in Digesto discipline

pub-blicistiche Volume X Torino, Utet 1995.L'atto di iscrizione all'albo sarebbe

un'autorizzazione, cioè un provvedimento discrezionale attraverso il quale l'Ordine o il Consiglio professionale, rimuove un ostacolo o un limite legale, rendendo in questo modo possibile lo svolgimento di un diritto che è già di appartenenza del richiedente.

38 P. PISCIONE, Ordini e Collegi professionali, in Enc. For., Vol V, Milano, 1960, p. 423 ss. Piscione ritiene che l'atto di iscrizione all'albo sia come un atto di ammissione Infatti, esso permette l'inserimento del richiedente in una organizzazione amministrativa con la conseguenza di attribuzione di diritti . Attraverso tale atto il soggetto entra a far parte di un gruppo sociale e assume lo status giuridico dei membri del suddetto gruppo.

39 C. Lega, Le libere professioni intellettuali: nelle leggi e nella

giurispru-denza, op. cit., p. 255 ss. Lega osserva che l'articolo 2229 c.c. parla esso

stesso di accertamento dei requisiti per l'iscrizione. Inoltre l'atto di accer-tamento ha natura certativa, come fonte di certezza giuridica, ma con ef-fetti particolari e specifici, cioè con efef-fetti qualificatori, i quali derivano dalla norma che li prevede. Tali effetti creano una nuova posizione giuridica in capo all'iscritto o meglio una modificazione per mezzo di un integrazione della sua capacità giuridica, la cui sfera viene aumentata in quanto egli è abilitato a svolgere un attività professionale che prima gli era preclusa. Date queste premesse, per Lega, sembra lecito considerare la natura giuridica dell'atto di iscrizione come atto di accertamento costitutivo. 40 P. Gotti, Gli atti amministrativi dichiarativi, Milano, Giuffrè, 1996, p. 251-252. Gli atti amministrativi dichiarativi rappresentano il controllo di della concreta sussistenza dei presupposti di fatto descritti dalla legge, i quali sono richiesti per il crearsi, ad opera di quest'ultima, di un effetto costitutivo avente la consistenza di un diritto in capo ad un soggetto pubblico o privato. Perciò l'atto d' iscrizione all'albo viene considerato un atto dichiarativo.

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Senza dover sposare una tesi dottrinale piuttosto che un'altra circa la vera natura giuridica dell'atto di iscrizione nell'albo professionale, un approccio al problema svolto in maniera corretta non può non tenere conto anche della giurisprudenza della Corte di Cassazione 41.

Questa, afferma ormai da qualche tempo che l'iscri-zione negli albi professionali sarebbe da definirsi come atto di accertamento costitutivo dello stato profes-sionale42.

La Corte si è infatti pronunciata stabilendo che “la

delibera di iscrizione nell'albo non ha natura di conces-sione od autorizzazione, ma costituisce atto di accerta-mento costitutivo di uno status, condizionatamente alla concorrenza di requisiti determinati per legge43”.

La corte sancisce dunque che si fa derivare direttamente dalla legge la legittimazione a svolgere l'attività professionale, attraverso il controllo dei requisiti richiesti dalla legge stessa per svolgere la professione.

41 L'albo professionale, su www.studiolegalerudi.it, 2008 42 L'albo professionale, su www.studiolegalerudi.it, 2008 43 Così, L'albo professionale, su www.studiolegalerudi.it, 2008

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Con tale pronuncia la Corte intende ritenere errate tre delle dottrine a cui si è fatto poc'anzi riferimento, cioè che l'atto di iscrizione concreti un'autorizzazione, un atto dichiarativo e un'ammissione, qualificandola invece come un atto di accertamento costitutivo, concordando dunque con la dottrina che avvalora tale tesi.

Ora si deve chiarire cosa si deve intendere con l'espressione “condizionatamente alla concorrenza di requisiti determinati per legge”44. La domanda

fonda-mentale che dobbiamo porci è se la concorrenza di tali reruisiti possa o non possa essere, dall'ente professionale adito valutata discrezionalmente45.

La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che “Il requisito della buona condotta, di cui costituisce

componente essenziale l'assenza di condanne penali, è necessario per l'iscrizione a qualsiasi albo professionale, anche in assenza di un'espressa previsione in tal senso,

44 L'albo professionale, su www.studiolegalerudi.it, 2008 45 L'albo professionale, su www.studiolegalerudi.it, 2008

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in virtù dei generali principi stabiliti dall'art. 1175 c.c. e dall'art. 2 della legge n. 897 del 193846”.

Si può dunque ritenere ormai superata la dottrina secondo cui l'atto d'iscrizione all'albo avrebbe natura di-screzionale, dato che , come desumiamo dalla sentenza della Corte di Cassazione, la valutazione da parte dell'ente professionale del requisito di buona condotta, in capo al richiedente l'iscrizione, è obbligatoria.

La Corte di Cassazione afferma che “La

giurisdi-zione in materia di iscrizioni ad albi professionali spetta al giudice ordinario poiché, nella specie, la posizione fatta valere si configura come diritto soggettivo. Ciò in quanto, il rapporto tra colui che aspira all'iscrizione all'albo professionale e l'ordine preposto alla tenuta dell'albo medesimo si identifica con la dicotomia di diritto sogget-tivo obbligo, anziché con quella di interesse legittimo potere pubblico poiché l'ordine ha solo il compito di verificare la mera sussistenza dei requisiti voluti dalla

46 Cass. civ., sez. III, sentenza del 30 dicembre 2011, n. 30790, in

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legge, non già valutare se la chiesta iscrizione corrispon-da all'interesse pubblico47”.

Dunque, il Consiglio dell'Ordine o il Collegio a cui viene fatta la domanda di iscrizione, deve verificare che colui che richiede l'iscrizione abbia tutti i requisiti stabiliti dalla legge. Dopo aver riscontrato ciò, accoglierà la domanda.

In mancanza, colui che richiede l'iscrizione potrà rivolgersi al il giudice ordinario. Quest'ultimo può con-dannare l'ente professionale ad eseguire l'iscrizione.

Il rapporto tra il richiedente l'iscrizione all'albo e l'ordine professionale che decide sull'iscrizione è un rap-porto di diritto soggettivo/obbligo.

L'articolo 448 della Nostra costituzione può essere

portato a sostegno del rapporto di diritto soggettivo/ obbligo tra il richiedente l'iscrizione all'albo e il Consiglio dell'Ordine Professionale; poiché lo svolgimento di una

47 Cass. civ., sez. un., sentenza del 15 marzo 2017, n. 6821, in Diritto &

Giustizia, 2017, (con nota di Villani).

48 L'articolo prevede nello specifico che:<< La Repubblica riconosce a tutti

i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società>>.

(30)

qualsiasi attività professionale è espressione della generale situazione di libertà che l'ordinamento italiano, in ordine alla scelta del suo lavoro, assicura ad ogni cittadino, certe attività possono avere bisogno di una regolamentazione49. Ciò avviene per un interesse

generale, e tali attività vengono perciò consentite soltanto a chi, attraverso il possesso di determinati requisiti, stabiliti per legge dimostri di essere capace e degno di esercitarle50.

Ad esempio colui che intende svolgere la professione forense potrà farlo se riuscirà ad ottenere una laurea in giurisprudenza e a superare l'esame di Stato per l'abilitazione a tale professione dopo aver svolto un congruo periodo di tirocinio.

3. I requisiti per l'iscrizione nell'albo

Esaminiamo ora i requisiti per l'iscrizione in un albo professionale.

Sono richiesti dei requisiti di iscrizione negli albi professionali, alcuni peculiari di una determinata

profes-49 L'albo professionale, su www.studiolegalerudi.it, 2008 50 L'albo professionale, su www.studiolegalerudi.it, 2008

(31)

sione, altri generalmente valevoli per tutte le professioni ordinstiche (cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici, l'assenza di precedenti penali, l'aver ottenuto una laurea o un titolo equipollente a seconda delle professioni, l'aver superato un esame di Stato, l'avere residenza nella circoscrizione territoriale ove ha sede il Consiglio dell'ente, il non trovarsi in condizioni di incompatibilità e l'aver svolto il periodo di tirocinio). Il possesso di tali requisiti deve essere controllato dagli Ordini o Collegi professionali51.

L’esercizio della professione forense non è consentito a chiunque, ma solo a coloro che siano cittadini dello Stato italiano o di uno Stato dell’Unione Europea, come si desume dal nuovo Ordinamento forense52, il quale

stabilisce che l'essere cittadino italiano o di Stato appar-tenente all'Unione Europea sono requisiti per essere iscritti all'albo.

51 C. Lega, Le libere professioni intellettuali : nelle leggi e nella

giurispru-denza, op. cit., p. 9 ss.

(32)

Tuttavia, è presente un eccezione che conferma la regola. Infatti, è ammessa l'iscrizione degli stranieri se sono cittadini di uno Stato con cui il governo italiano, sulla base della reciprocità, ha stipulato un accordo che consente a quest'ultimi l’esercizio della professione in Italia53.

L'art. 36, comma 1, della legge n. 69, del 3 febbraio 1963, stabilisce che la condizione di reciprocità di cui appena detto non è richiesta nei confronti del giornalista straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico.

Questa è una peculiarità riguardante la professione giornalistica.

Il requisito della residenza del professionista in una determinata circoscrizione territoriale è uno dei requisiti più importanti da prendere in esame.

La Corte di cassazione ha sancito che “La residenza

assurge a dignità di requisito non solo per ottenere, ma anche per mantenere successivamente l'iscrizione dell'

53 C. Lega, Le libere professioni intellettuali : nelle leggi e nella

(33)

albo di ogni singolo Ordine, cosicché il professionista il quale trasferisca la propria residenza, deve chiedere il trasferimento dell’iscrizione nell’albo dell’Ordine della circoscrizione della nuova residenza, pena appunto la cancellazione dall’albo54”.

Gli avvocati prima dell'intervento della legge n.526 del 21 dicembre 1999,per essere iscritti nell'albo, erano soggetti al requisito della residenza nel luogo dove la Circocsrizione Territoriale di riferimento dell'albo dove si chiede l'iscrizione ha sede.55. La residenza era inoltre

requisito per mantenere l'iscrizione.56

In seguito all'entrata in vigore della legge suddetta, il requisito della residenza è stato parificato al requisito del domicilio professionale.

Dunque, i due requisiti sono ora alternativi, e per es-sere iscritti o permanere nell'iscrizione all'albo basta la presenza, in capo al professionista forense, di uno o l'altro.

54 Cass. civ., sez un., sentenza del 9 novembre 1994, n. 9292, in Giust.

Civ., Mass, fasc. 11.

55 Articolo 27 RDL n. 1578 del 1933. 56 Articolo 37 RDL n. 1578 del 1933.

(34)

In ogni caso gli avvocati possono esercitare la professione davanti a tutti i Tribunali e Corti d'Appello della Repubblica.

Per potersi iscrivere all'albo inoltre il professionista non deve avere alcuni precedenti penali che vengono sanciti in maniera perentoria dalla legge. L'assenza di essi può essere dimostrata tramite presentazione del certifi-cato generale del casellario giudiziario o mediante auto-certificazione57.

Ad esempio, L'avvocato, come disciplina l'articolo 17 della legge n. 247 del 2012 per svolgere la professione non deve essere stato condannato per i reati di falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione, frode processuale, false dichiarazioni o attestazioni in atti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale Internazionale, intralcio alla giustizia, induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, patrocinio o consulenza infedele e altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico.

(35)

Un altro requisito è quello del possesso dei diritti civili e politici. Non può perciò iscriversi ad un albo profes-sionale un inabilitato od un interdetto.

Altro requisito è quello del tirocinio.

La durata del tirocinio non può essere superiore ad 18 mesi per tutti i professionisti, tranne per quelli che operano nelle professioni sanitarie58.

La legge n. 148 del 2011 consentiva lo svolgimento di tutto il periodo di tirocinio in concomitanza con i corsi di laurea di primo livello, magistrale o specialistica.

L'articolo 9 della legge n. 27 del 2012 al suo sesto comma, ha invece ridotto ha soli 6 mesi il periodo di tirocinio in concomitanza con i corsi di laurea di primo livello, magistrale o specialistica59.

58 Articolo 9 della legge n.27 del 2012.

59 L'articolo prevede nello specifico:<<La durata del tirocinio previsto per

l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’istruzione, università e ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente>>.

(36)

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante esercita la professione al fianco del professionista che si è preso la responsabilità di guidare il tirocinante verso il raggiungimento dell'abilitazione professionale.

Nell'arco del tirocinio il tirocinante non viene mai retribuito per la prestazione da lui svolta, anche se può ricevere un compenso, ma mai a titolo di contro-prestazione.60

A tal proposito è interessante il contributo della Regione Toscana attraverso il progetto “Giovanisì”.

Già nel 200261 la Toscana aveva previsto con legge

regionale interventi in ambito di formazione professionale, che cercavano di favorire l'occupazione rafforzando le competenze degli aspiranti lavoratori.

Con tale legge tuttavia si ipotizzavano solamente tirocini non curricolari.

Successivamente con il progetto “Giovanisì”, la Re-gione Toscana offre un contributo regionale di 300 euro

60 C. Lega, Le libere professioni intellettuali: nelle leggi e nella

giurispru-denza, op. cit., p. 225 ss.

(37)

per i tirocini retribuiti. Infatti, ai professionisti che decidano di ospitare praticantati, retribuendo il tirocinante con almeno 500 euro mensili, la regione da la possibilità di richiedere un cofinanziamento regionale di 300 euro.

Oltre al titolo di studio e al periodo di tirocinio, occorre per l'iscrizione all'albo aver superato il relativo esame di Stato.

L'art 33, comma quinto, della Costituzione stabilisce infatti che è previsto un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Tale esame permette di verificare che il candidato possegga una preparazione sia teorica sia pratica, le quali insieme formano il bagaglio delle cognizioni che servono per l'esercizio della professione.62

Gli esami di Stato hanno luogo ogni anno e il candidato dichiarato non idoneo può ripetere l'esame nella sessione immediatamente successiva: in tal caso è

62 C. lega, Le libere professioni intellettuali: nelle leggi e nella

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obbligato a ripetere tutte le prove, anche quelle eventual-mente superate nella precedente sezione63.

L'accesso all'esame di Stato della relativa professione presenta delle peculiarità da carriera a carriera.

Ad esempio, per accedere all'esame di Stato della professione forense è richiesto un diploma di laurea in giurisprudenza64 e il certificato del compiuto tirocinio65.

Alcune professioni ordinistiche sono incompatibili con lo svolgimento di alcune attività. Queste incompatibilità sono sancite nelle singole leggi professionali.

Il diniego di iscrizione o la cancellazione dagli albi per incompatibilità vengono esaminati sulla situazione di fatto esistente al momento della decisione.

Va quindi indagato su quale sia la ratio di queste incompatibilità.

Esse hanno più fini. Da una parte tutelano l'indipen-denza ed il decoro professionale e dall'altra tutelano

l'in-63 Articolo 19 del D.M. 9 settembre 1957.

64 Articolo 2 comma 3 della legge n. 247 del 2012. 65 Articolo 45 comma 3 della legge n.247 del 2012.

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teresse pubblico, collegato alla correttezza e moralità del professionista nello svolgimento dell'attività professionale. Per quanto riguarda le specifiche incompatibilità, la legge n. 247 del 2012 stabilisce che la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professional-mente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, con l'esercizio dell'attività di notaio; con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui; con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualun-que forma costituite, nonché con la qualità di amministra-tore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, e infine con la qualità di pre-sidente di consiglio di amministrazione con poteri indivi-duali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'og-getto della attività della società è limitato esclusivamente

(40)

all'amministrazione di beni, personali o familiari, e anche per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico; con qualsiasi attività di lavoro su-bordinato anche se con orario di lavoro limitato.

Inoltre, l'articolo 19 della legge n. 247 del 2012 prevede per il professionista forense delle eccezioni alle norme sulla incompatibilità. Infatti, questo stabilisce che non è incompatibile con la professione di avvocato lo svolgimento dell'insegnamento in università, la ricerca in materie giuridiche in università, l'insegnamento nelle scuole secondarie e quello nelle istituzioni e in enti di ricerca e sperimentazione pubblica.

La professione di Commercialista è incompatibile con l'esercizio delle professioni di notaio e di giornalista e delle attività di concessionario della riscossione tributi, appaltatore di servizio pubblico e promotore finanziario; e inoltre con l'esercizio dell'attività di impresa66.

Condizioni di incompatibilità sono poi indicate per gli impiegati statali nel D.P.R. n. 3 del 1957.

(41)

L'impiegato statale infatti non può esercitare il commercio, l'industria né alcuna professione o svolgere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne nel caso di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente67.

Infatti, per il medico ospedaliero— in quanto pubblico dipendente— è incompatibile l'esercizio del commercio o d'industria o di una professione, assumere incarichi alle dipendenze di privati e accettare cariche in società costituite a fini di lucro.

4. La buona condotta come fine per l'iscrizione e la permanenza negli albi

Nelle attuali leggi della professione non si parla più del requisito della buona condotta.

Nelle leggi meno attuali si parlava invece del suddetto requisito.

(42)

Sorge allora spontanea una domanda, e cioè se tale mancata previsione debba intendersi come una vera e propria lacuna legislativa, ovvero come una voluta omissione del requisito in questione, ritenuto dal legi-slatore non più indispensabile ai fini dell'iscrizione all'al-bo68.

A risolvere il dilemma è intervenuta la giurispru-denza.

La Corte di Cassazione infatti afferma che “Il

requisito della buona condotta, di cui costituisce compo-nente essenziale l'assenza di condanne penali, è neces-sario per l'iscrizione a qualsiasi albo professionale, anche in assenza di un'espressa previsione in tal senso, in virtù dei generali principi stabiliti dall'art. 1175 c.c. e dall'art. 2 della legge n. 897 del 193869”.

Ad un attenta analisi, tale orientamento appare alta-mente condivisibile, dato che il professionista svolge un servizio per conto di un cliente che ne ha fatto richiesta e

68 L'albo professionale, su www.studiolegalerudi.it, 2008

69 Cass. civ., sez. III, sentenza del 30 dicembre 2011, n. 30790, in

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tale soggetto ha tutto l'interesse che il professionista svolga la sua professione secondo buona condotta in ra-gione della tutela degli interessi del suddetto consuma-tore.

Esso svolge quindi una funzione sociale.

Infine, questo, ha anche la funzione di preservare la dignità e il decoro della professione, infatti alcuni codici deontologici di vari Ordini professionali, nel caso in cui non venga rispettato tale requisito, impartiscono delle sanzioni.

5. Cancellazione, reiscrizione e trasferimento da un albo professionale ad un altro.

Il Collegio o l'Ordine professionale, se il professionista perde i requisiti stabiliti dalle leggi professionali per l'iscrizione e la permanenza nell'albo, cancella l'iscritto dall'albo. Ciò avviene sulla base di un provvedimento amministrativo o giudiziale70. Se il professionista invece

viene solamente sospeso, a causa di provvedimenti di

70 C. Lega, Le libere professioni intellettuali : nelle leggi e nella

(44)

natura disciplinare o penale, per un determinato periodo di tempo, non viene cancellato dall'albo71.

Il professionista che è stato eliminato dall'albo, può domandare di essere reiscritto nello stesso se si sono verificate determinate condizioni72.

Vanno differenziati i motivi per cui la cancellazione è stata eseguita. Essi possono essere motivi disciplinari e allora deve passare un certo periodo di tempo dal provvedimento disciplinare, perché il professionista possa richiedere la reiscrizione73. Invece, se i motivi che hanno

portato alla cancellazione sono incompatibilità con la professione a cui ci si riferisce e sono successivamente scomparsi, il professionista può chiedere e ottenere la reiscrizione74.

Interessante è la tematica della cancellazione avve-nuta per effetto di una sentenza penale. Infatti, come si desume dall'articolo 178 del codice penale75, se il

profes-71 C. Lega, Le libere professioni intellettuali : nelle leggi e nella

giurispru-denza, op. cit., p. 211 ss.

72 L'albo professionale, su www.studiolegalerudi.it, 2008 73 L'albo professionale, su www.studiolegalerudi.it, 2008 74 L'albo professionale, su www.studiolegalerudi.it, 2008

75 L'articolo 178 c.p. prevede nello specifico che: <<la riabilitazione

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sionista si trova in tale caso, per essere nuovamente iscritti all'albo si deve essere stati i destinatari di una riabilitazione giudiziale76.

L'interessato stesso può fare domanda di cancel-lazione dall'albo. In tale contesto siamo di fornte ad una vera e propria domanda di dimissioni. Tale domanda di cancellazione dall'albo può avere varie motivazioni (ragioni di famiglia, di età, di incompatibilità soprav-venuta, di salute)77.

Il trasferimento da un albo professionale all'altro consiste nel trasferire il richiedente dall'albo dove era iscritto in origine ad un altro, poiché esso ha effettuato un cambio di residenza, dove ha sede un'altra circoscrizione territoriale e di conseguenza l'albo soggetto a tale circoscrizione78.

Tale procedura di cancellazione e poi successiva reiscrizione in un altro albo viene svolta, dopo che

l'Or-salvo che la legge disponga altrimenti>>.

76 L'albo professionale, su www.studiolegalerudi.it, 2008 77 L'albo professionale, su www.studiolegalerudi.it, 2008

78 C. Lega, Le libere professioni intellettuali: nelle leggi e nella giurispru-denza, op.cit., p. 211 ss.

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dine o il Collegio professionale, abbia proceduto all'ac-certamento dei requisiti79.

Bisogna ricordare, che come abbiamo prima detto, per l'avvocato dopo l'entrata in vigore della legge n. 526 del 21 dicembre del 1999 il domicilio professionale e la residenza sono requisiti alternativi per l'iscrizione all'albo.

Quindi, l'avvocato che ha il domicilio professionale nella circosrizione territoriale a cui è soggetto l'albo in cui esso è iscritto, anche se trasferisce la sua residenza, non è obbligato a trasferirsi da un albo ad un altro.

Con l'analisi appena svolta della nozione di trasfe-rimento da un albo ad un altro della stessa professione e della cancellazione dall'albo, abbiamo concluso la tratta-zione riguardante la natura e le funzioni dell'albo profes-sionale.

79 C. Lega, Le libere professioni intellettuali: nelle leggi e nella giurispru-denza, op.cit., p. 211 ss.

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Capitolo II

Effetti giuridici dell'iscrizione ad un albo professionale.

1.Obblighi, doveri e osservanza di un codice deontologico

Trattando la tematica degli effetti giuridici dell'iscri-zione ad un albo professionale, è doveroso, al fine di muoverci meglio nell'argomento, dare prima una nozione di Ordini e Collegi Professionali.

Gli Ordini e i Collegi professionali sono enti pubblici non economici di carattere associativo1, con appartenenza

obbligatoria ed esponenziali degli interessi dei consociati2.

L'unica distinzione che emerge tra Ordini e Collegi professionali è relativa al titolo di studio. Negli Ordini infatti rientrano le professioni per esercitare le quali si deve possedere un diploma di laurea, mentre nei Collegi quelle che richiedono per il loro esercizio un diploma di

1 G. Crepaldi, Nota a Cassazione civ., sez. un., sentenza del 30 dicembre 2011, n. 30785, Fondamento, natura e contenuto del potere disciplinare

degli ordini e dei collegi professionali, in Foro amm. CDS, 2012, p. 1067.

2 M. Gambaccini, Ordini professionali e rappresentanza di interessi, in Dir.

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istituti superiori3. Tuttavia tale ripartizione non è sempre

rispettata dal legislatore, il quale — derogando alla previsione appena esposta— dispone che i notai siano organizzati in Collegi (nonostante che per l'esercizio di tale professione sia necessaria una laurea in giurisprudenza) ed i giornalisti in Ordini (sebbene per l'esercizio della professione non sia obbligatorio alcun titolo di studio).

L'autonomia degli Ordini e collegi professionali si attesta dal fatto che ad essi sia riconosciuta la qualità di ente pubblico4.

Tale autonomia, viene esplicata nel quadro di riferimento delle norme poste dall'ordinamento generale. Ordinamento generale nel quale l'Ordine o il Collegio professionale opera, in quanto ordinamento particolare5.

3 Articolo 1 R.D.L. n. 103 del 1924.

4 G. Crepaldi, Nota a Cassazione civ., sez. un., sentenza del 30 dicembre 2011, n. 30785, Fondamento, natura e contenuto del potere disciplinare

degli ordini e dei collegi professionali, cit., p. 1067.

5 G. Crepaldi, Nota a Cassazione civ., sez. un., sentenza del 30 dicembre 2011, n. 30785, Fondamento, natura e contenuto del potere disciplinare

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Infatti, essendo tali organizzazioni professionali degli enti pubblici, sono sottoposte alle regole dello Stato e ai suoi controlli6.

Tale autonomia degli Ordini e dei Collegi professionali si trasforma nell'adozione di regolamenti sull'orga-nizzazione interna e di deontologia7. Tuttavia, i primi non

sono parte di questa discussione, dato che pongono le norme per il funzionamento dell'ente regolandone gli organi. Invece, è necessario tenere presenti le norme di deontologia; visto che sono volte ai professionisti inscritti all'albo tenuto dall'Ordine professionale e stabiliscono inoltre i comportamenti nell'ambito dell'esercizio della libera professione in maniera adeguata ai valori tutelati dall'Ordine professionale.

Le norme deontologiche possono essere regole consuetudinarie che si sono già affermate nella categoria

6 G. Crepaldi, Nota a Cassazione civ., sez. un., sentenza del 30 dicembre 2011, n. 30785, Fondamento, natura e contenuto del potere disciplinare

degli ordini e dei collegi professionali, cit., p. 1067.

7 G. Crepaldi, Nota a Cassazione civ., sez. un., sentenza del 30 dicembre 2011, n. 30785, Fondamento, natura e contenuto del potere disciplinare

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dato che si possono far risalire a valori etici comuni8, o

possono altresì essere regole che prevedono obblighi o divieti al fine di tutelare altri beni o valori che vengono ricondotti alla categoria di riferimento. Esse assumono dunque una natura duplice9.

L'esercizio del potere disciplinare da parte dell'Ordine professionale viene direttamente dal potere di questo di stabilire le norme professionali10.

L'effettività di una norma di comportamento, infatti, viene sempre a crearsi insieme con la presenza di sanzioni che l'Ordine professionale deve applicare, nel caso in cui si stabilisca, per mezzo di un procedimento disciplinare, una violazione. Tali sanzioni sono volte a tutelare i principi e i valori che guidano le norme deontologiche11.

8 G. Crepaldi, Nota a Cassazione civ., sez. un., sentenza del 30 dicembre 2011, n. 30785, Fondamento, natura e contenuto del potere disciplinare

degli ordini e dei collegi professionali, cit., p. 1067.

9 A. Bertani, I poteri normativi degli ordini professionali: un esempio di

competenza riservata, in Dir.amm., I, 2009, p. 93.

10 Cass. civ., sez. un., 12 marzo 2004, n. 5164, in Giust. Civ., 2005, I, p. 1641, (con nota di Viscia).

11 G. Crepaldi, Nota a Cassazione Civ., sez. un., sentenza del 30 dicembre 2011, n. 30785, Fondamento, natura e contenuto del potere disciplinare

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Ad esempio, come stabilisce l'artico 22 del codice deontologico forense la sanzione dell'avvertimento consiste nell'informare il professionista che la sua condotta non è stata conforme alle regole deontologiche.

Anche le altre sanzioni previste dall'articolo 22 del Codice deontologico degli avvocati(Censura, Sospensione, e Radiazione) vengono applicate al professionista perché ha svolto comportamenti contrari alle regole deon-tologiche.

Gli enti professionali hanno dunque la funzione di vigilare sul decoro della professione e conseguentemente di intervenire, attraverso l'esercizio del potere discipli-nare, affinché i professionisti interessati si uniformino alle regole di comportamento12.

I destinatari del potere disciplinare colpiscono il singolo professionista per il solo fatto che esso sia scritto all'albo, poiché tali provvedimenti sono rivolti solo agli iscritti all'albo.

12 C. Lega, Le libere professioni intellettuali: nelle leggi e nella giurispru-

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Si nota, che in questo modo, si ha una problematica di connesione fra l'ordinamento generale e quello professionale.

Tale rapporto viene retto dal principio di legalità in senso formale. Infatti, le norme legislative sugli ordi-namenti professionali rimandano ai regolamenti normativi interni per la regolazione di certi aspetti, così da legittimare la regolamentazione dell'Ordine professio-nale13. Di conseguenza, la norma dell'Ordine professionale

diventa la norma a cui ci si riferisce nel valutare gli illeciti disciplinari14.

Bisogna ora trattare i doveri che le norme deonto-logiche impongono ai professionisti.

Tali norme deontologiche assumono particolari carat-teristiche a livello che fanno si che esse si diversifichino da quelle dell'ordinamento generale15. Infatti, le regole

13 G. Crepaldi, Nota a Cassazione Civ., sez. un., sentenza del 30 dicembre 2011, n. 30785, Fondamento, natura e contenuto del potere disciplinare

degli ordini e dei collegi professionali, cit., p. 1068.

14 G. Crepaldi, Nota a Cassazione Civ., sez. un., sentenza del 30 dicembre 2011, n. 30785, Fondamento, natura e contenuto del potere disciplinare

degli ordini e dei collegi professionali, ivi., p. 1068.

15 G. Crepaldi, Nota a Cassazione Civ., sez. un., sentenza del 30 dicembre 2011, n. 30785, Fondamento, natura e contenuto del potere disciplinare

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deontologiche prevedono dei doveri generali di comportamento, che sono generalmente doveri di, dignità, correttezza, decoro, probità lealtà, riservatezza, indipendenza, diligenza, senza stabilire specifici divieti e obblighi.

Il dovere di correttezza professionale viene riferito a qualsiasi comportamento che non sia meramente tecnico e che viene tenuto dal professionista nei confronti del cliente, dei colleghi e dei terzi, purché si possa ricondurre in qualche modo all’esercizio professionale.

Il dovere di correttezza chiede al professionista l'obbligo di curare scrupolosamente la propria prepara-zione16. Questi perciò dovrà tenersi in continuo

aggior-namento per essere in grado di assolvere gli incarichi diligentemente e meticolosamente.

In virtù del principio di correttezza il professionista ha il dovere di respingere le richieste di chi lo induca a compier od avvallare atti non corretti dal punto di vista

16 G. Mosolino, La responsabilità del professionista tecnico, Dogana, Mag gioli Editore, 2011, p. 132.

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professionale, oppure voglia fargli eludere norme di carat-tere legislativo17.

Continuando nella trattazione si veda ora il dovere di dignità professionale.

L'importanza della dignità professionale forense si comprende a pieno in quella che è la sua funzione sociale e cioè permettere ai cittadini di godere del diritto di di-fesa18.

L'avvocato proprio in base alla consapevolezza di tale dignità, si impegna ad osservare con onore, lealtà e diligenza i doveri della professione forense per i fini della giustizia e a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento.

E' opportuno adesso trattare il dovere di decoro, sempre affrontandolo in ambito della professione forense.

Quando si parla di decoro nella professione forense si è soliti fare riferimento ad una dimensione esterna.

17 G. Mosolino, La responsabilità del professionista tecnico, op. cit., p. 132. 18 Diritto disciplinato all'articolo 24 della Costituzione, il quale recita: ”Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi

legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del pro-cedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”.

(55)

Infatti è attraverso comportamenti volti al rispetto dei doveri di correttezza, di dignità, di probità che si dimo-stra il decoro professionale.

In base al dovere di riservatezza il professionista è tenuto a rispettare il segreto professionale su quanto vie-ne a conoscenza vie-nello svolgimento della propria attività.

Una sentenza interessante e recentissima della Corte di Cassazione, rileva fino a che punto si deve spingere il dovere di riservatezza nella professione forense19.

La Corte afferma che è legittima la sanzione dell'avvertimento nei confronti degli avvocati che pubbli-cano sul sito internet del proprio studio legale il nomi-nativo dei loro clienti, dopo averne ottenuto il consenso. Infatti, In tal caso, afferma la Cassazione, non si tratta di pubblicità dello studio legale; ed inoltre non si può non tener di conto la peculiarità della professione forense e il dovere di riservatezza20.

19 Cass. civ., sez. un., sentenza del 19 aprile 2017, n. 9861, in Guida al

diritto, 2017, p. 20.

20 Cass. civ., sez. un., sentenza del 19 aprile 2017, n. 9861, in Guida al

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Per la Corte, l'elevato valore pubblicistico dell'attività forense spiega che “il rapporto tra il professionista e il

cliente, attuale o potenziale che sia, rimane in buona parte scarsamente influenzabile dalla volontà e dalle considerazioni personali o dalle valutazioni economiche, degli stessi protagonisti pertanto può non risultare dirimente, nel senso di escludere il relativo divieto, il consenso prestato dai clienti del medesimo avvocato alla diffusione dei propri nominativi a fini pubblicitari21”.

Si veda adesso il dovere di diligenza, analizzando nell'ambito della professione medica. In riferimento ad esso si è pronunciato recentemente il Tribunale di Roma, il quale ai fini della configurabilità della responsabilità me-dica, sostiene che ”Perché si dimostri che il professionista

non abbia rispettato il dovere di diligenza occorre che venga provato l'inadempimento o l'inesatto adempimento del medico, in particolare incombe sul paziente, in ossequio al principio di vicinanza della prova, provare l'esistenza del contatto e allegare la cattiva esecuzione

21 Cass. civ., sez. un., sentenza del 19 aprile 2017, n. 9861, in Guida al

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