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La responsabilità patrimoniale dell'ente

LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

2.1. La responsabilità patrimoniale dell'ente

Verrà di seguito trattato l'unico Articolo contenuto all'interno del Capo II, Sezione I, del Decreto, Capo in cui viene trattata la responsabilità patrimoniale dell'ente, ossia l'Art. 27. Tale responsabilità ha origine dall'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria imposta dal giudice all'ente, ai sensi dell'Art. 10 del Decreto – che è stato precedentemente oggetto di studio.

È d'obbligo subito enunciare che all'interno dell'Art. 27 nasce un titolo autonomo di responsabilità che può, a seconda del caso concreto, sommarsi ad eventuali altre forme di responsabilità patrimoniale, originatesi dalla commissione di illeciti da parte di figure apicali o soggetti sottoposti all'altrui vigilanza e controllo319 o a causa del mancato

pagamento in toto di multe o ammende irrorate nei confronti dell'ente320.

Come vengono trattati i crediti che lo Stato vanta nei confronti degli enti responsabili di responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 ed obbligati al pagamento della sanzione pecuniaria? Lo Stato vanta lo stesso privilegio che viene riconosciuto ai crediti dipendenti da reato dal nostro codice di procedura penale, ossia sono crediti privilegiati.

319 Si veda l'Art. 190 Cod. Pen. 320 Si veda l'art. 197 Cod. Pen.

La responsabilità patrimoniale dell'ente (Art. 27)

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

In tale Art., il legislatore introduce sia il principio di responsabilità patrimoniale dell'ente per il pagamento della sanzione pecuniaria allo stesso irrogata dal giudice, sia il principio, di natura civilistica, dell'autonomia patrimoniale perfetta.

Come precedentemente affermato, la responsabilità patrimoniale dell'ente è un titolo autonomo di responsabilità e, dunque, risulta indipendente dalle altre responsabilità che si possono essere originate nei confronti dell'ente o dei soggetti che vi lavorano all'interno.

La responsabilità patrimoniale stabilisce che “il debitore risponde dell'adempimento

delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti o futuri”, ai sensi dell'Art. 2740 Cod.

Civ., ossia il patrimonio dell'ente risulta essere la garanzia che il creditore ha per la riscossione del proprio credito; difatti, il codice civile, volto a tutelare il creditore, stabilisce che i beni presenti – salvo non gravino su di essi limitazioni ex lege – devono essere utilizzati da parte del debitore/ente in primis per l'adempimento della obbligazioni.

In seguito al diversificato panorama societario a cui il Decreto si riferisce, il legislatore ha voluto volutamente utilizzare il termine patrimonio e fondo comune proprio per garantire l'applicabilità di tale regola nei confronti sia delle persone giuridiche - società, enti etc. - sia nei confronti delle associazioni non riconosciute – fondazioni, associazioni etc. - responsabili ex D. Lgs. 231/01; viene, quindi, riportato al comma 1 il principio di responsabilità patrimoniale perfetta, introducendo una novità rispetto a quanto enunciato nel sistema alla base della responsabilità civile nei confronti degli enti privi di personalità giuridica e, quindi, di autonomia patrimoniale perfetta; quest'ultimi sono enti a cui il Decreto si rivolge ed a cui obbliga, grazie tale Articolo, il pagamento della sanzione pecuniaria con il solo patrimonio/fondo dell'ente. Per quanto riguarda gli enti

dotati di personalità giuridica, l'Art. 27 rimembra la separazione netta tra il patrimonio dei soci e quello dell'ente, andando a ribadire in questa sede quello già disposto agli Art. 2325 e 2426 Cod. Civ321.

L'introduzione di questa esegesi viene avvalorata anche da gran parte della dottrina322.

Inoltre, lo stesso legislatore, con l'utilizzo della locuzione “soltanto”, sembrerebbe indicare la cogenza dell'obbligazione sia perchè essa sorge in seguito all'erogazione della sanzione pecuniaria, sia per l'inquadramento logico-sistematico della norma qui commentata. Anche la collocazione dell'Art. all'interno del Capo II, Sez. I - Sezione intitolata “Responsabilità patrimoniale dell'ente e vicende modificative” - rende chiaro l'oggetto dell'argomento trattato nelle prossime norme; norme che, appunto, non tratteranno più i soggetti a cui è possibile ascrivere la responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da reato, bensì l'ambito patrimoniale istituito dal legislatore a garanzia del pagamento della sanzione irrogata - una volta accertata e riconosciuta la responsabilità ex D. Lgs. 231/01 dell'ente. Difatti, a parere di Semeria, “(..) l'avverbio <<soltanto>> non può che riferirsi, per escluderli, a quei soggetti che, applicandosi il regime ordinario di responsabilità patrimoniale degli enti collettivi, avrebbero dovuto invece rispondere con il proprio patrimonio del pagamento delle sanzioni pecuniarie comminate all'ente a cui partecipano, ovvero in primis, gli amministratori associati od i soci illimitatamente responsabili”323.

Tuttavia, con tale indicazione il legislatore contemporaneamente introduce una tutela nei confronti dei soci di società di persone e degli associati in quanto gli stessi non potranno essere chiamati a rispondere delle sanzione pecuniarie con il proprio patrimonio personale; viene, quindi, derogato il principio generale delle responsabilità illimitata e personale dei soci di società di persone e associazioni, presente all'interno del codice civile324. Scelta che risulta anche coerente con tutto l'impianto della

responsabilità amministrativa dipendente da reato, in cui si vuole imputare tale responsabilità all'ente – persona giuridica o non - attraverso il principio della cosiddetta

321 Invero, anche per le società di capitali tale principio conosce delle eccezioni, per esempio quando vi è una società di capitali con socio unico.

322 Si vedano: “Diritto penale e processo”, Bosson ,2001, pag. 1471; “Corriere giuridico”, De Marzo, 2001, pag. 1527; “Società”, Platania, 2002, pag. 543;

323 Su tal punto, si veda: Semeria in “La responsabilità degli enti”, Presutti, Bernasconi, Fiorio, Cedam 2008, pag. 312. 324 Si vedano gli Art.: 38, 2267, 2404, 2318 Cod. Civ.

immedesimazione e non il soggetto che effettivamente ha tenuto la condotta penalmente rilevante – il quale sarà valutato e sanzionato in sede penale. Per tale motivo, sia Buson325 che Napoleoni326 affermano che la norma così scritta risulta essere l'unica

soluzione possibile sia per mantenere coerente l'intero impianto normativo del Decreto, sia per andare a sanzionare il soggetto ritenuto “colpevole” ex D. Lgs. 231/2001. Da ultimo, lo stesso Semeria ricorda che “non si è dimenticato, peraltro, di rilevare come la gravità delle conseguenze per i soci di una condanna della società per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto in esame fosse ben presente nella mente del legislatore; basti considerare che la stessa legge delega prevedeva espressamente la possibilità per il socio non coinvolto di recedere dalla società, possibilità poi esclusa dal legislatore delegato in quanto ritenuta troppo destabilizzante per il sistema”327.

Infine, il secondo comma regola il soddisfacimento dei crediti vantati dallo Stato nei confronti dell'ente, in caso di concorso tra creditori; per lo Stato, anche in questo caso, vale la disciplina generale contenuta all'interno del codice di procedura penale, in cui viene affermata la loro natura di crediti privilegiati e perciò vi è un'equipollenza tra i crediti dipendenti da reato o da pena pecuniaria – entrambi di natura penale - e crediti derivanti da sanzione pecuniaria.