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202120222023

All’installazionedegliimpiantifinoa200kWappartenentiacomunitàenergeticherinnovabilicostituiteinformadientinon commercialiodapartedicondomìnicheaderisconoalleconfigurazionidicuiall’articolo42-bisdeldecreto-legge30dicembre2019, n. 162 si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020. L’aliquota di cui al medesimo comma 5 siapplicaallaquotadispesacorrispondenteallapotenzamassimadi20kWeperlaquotadispesacorrispondenteallapotenza eccedente20kWspettaladetrazionestabilitadall’articolo16-bis,comma1,letterah),delTUIRnellimitemassimodispesa complessivo di euro 96.000 riferito all’intero impianto.

IRPEF2021DETRAZIONEPERSONE FISICHE E GIURIDICHE 186

Art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63 del 2013, inserito dalla legge di conversione n. 90 del 2013, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera c), della L. n. 232 del 2016 e dall'art. 46-quater, comma 1, del D.L. n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017; art. 8 D.L. n. 34 del 2019, art. 119, comma 4 del D.L. n. 34 del 2020 Detrazione del 50% per interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR realizzati su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive. La detrazione spetta in maggior misura in relazione a specifici interventi nonché in relazione agli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali. La detrazione spetta anche con riferimento alle spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili. Nel caso di interventi che realizzano una riduzione del rischio sismico l'agevolazione di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 si applica anche ai fabbricati ricadenti nelle zone a rischio sismico 2 e 3. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 l'aliquota delle detrazioni spettanti e' elevata al 110 per cento. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni 2020 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.

IRPEF2021DETRAZIONE-795,2-1.474,4-1.454,9PERSONE FISICHE 187Art. 119, comma 4-bis del D.L. n. 34 del 2020

Perlarealizzazionedisistemidimonitoraggiostrutturalecontinuoafiniantisismicispettalamedesimadetrazionedicuialcomma4, art.119delD.L.n.34del2020,acondizionecheilavorisianoeseguiticongiuntamenteaunodegliinterventidicuiaicommida1- bisa1-septiesdell’articolo16deldecreto-legge4giugno2013,n.63,convertito,conmodificazioni,dallalegge3agosto2013,n.90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

IRPEF2021DETRAZIONEPERSONE FISICHE 189

Art. 16-ter del D.L. n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come introdotto dall'art. 1, comma 1039, della L. n. 145/2018, art. 119, comma 8 del D.L. n. 34 del 2020.

Detrazione, nella misura del 50% delle spese sostenute e su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione spetta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche' l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni 2020 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.

IRPEF/IRES2021DETRAZIONE-21,7-46,2-42,0PERSONE FISICHE E GIURIDICHE 192

L. 296/2006, art 1, commi da 344 a 349 - Art. 1, comma 48, della L. n. 220 del 2010; Art. 14 del D.L. n. 63 del 2013, convertito dalla L. n. 90 del 2013 e modificato da ultimo, dall'art. 1, comma 175, lett. a), della L. n.160 del 2019. Art. 1, comma 88, della L. n. 208 del 2015, art. 119, commi 1, 2 e 3 del D.L. . 34 del 2020.

Detrazione, nella misura del 55% e 65%, delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti. La medesima detrazione si applica anche alle spese per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative ("ecobonus"). Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per specifici interventi indicati ai commi 1 e 2 del D.L. n. 34 del 2020 la detrazione di cui all'articolo 14 del D.L., n. 63 del 2013 si applica nella misura del 110 per cento. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni 2020 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.

IRPEF/IRES2020 e 2021DETRAZIONE-2.856,7-3.967,8-3.786,9PERSONE FISICHE E GIURIDICHE 196

Art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 47 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 come modificato, da ultimo, dall'art. 4, comma 3-nonies, del D.L. n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8 del 2020 L'aliquota della cedolare secca ridotta al 10% si applica ai contratti stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della L. n.8 del 2020, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), della L. n. 225 del 1992. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei predetti comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

IMPOSTA SOSTITUTIVAA REGIMEREGIME SOSTITUTIVO-3,48-3,51-3,51PERSONE FISICHE 228Art. 66, DL n. 18/2020Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19IRES/IRAP2020DETRAZIONE/DEDU ZIONE-119,051,00,0TUTTI I SOGGETTI

Stima ricmpresa nella misura 184 Stima ricompresa nella misura 186 MISSIONE 20: TUTELA DELLA SALUTE

Ta vol a 4 S p es e fi sc al i i n tr od ot te n el p ri m o se m es tr e d el l'a n n o 2 0 2 0

202120222023

Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole. Secondo quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 7 settembre 2017, per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID‐19, è previsto che: -il valore normale dei farmaci ceduti non concorra alla formazione dei ricavi del soggetto cedente ai fini delle imposte dirette; -non operi la presunzione di cessione di cui all’art. 1 del DPR n. 441/1997 per le cessioni gratuite di farmaci.

IMPOSTE DIRETTE E IVAREGIME NON CONCORRENZA FORMAZIONE REDDITO

0,00,00,0IMPRESE 230Art. 120 DL n. 34/2020

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro per consentire la riapertura in sicurezza delle attività aperte al pubblico pari al 60% dei costi (fino a € 80.000) sostenuti nel 2020 per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, inclusi quelli edilizi per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, il rifacimento di spogliatoi e mense, l’acquisto di arredi di sicurezza e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti. Il bonus, che è cumulabile con altre agevolazioni previste per le stesse spese, è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione senza l’applicazione dei limiti (né speciale né generale). Ai sensi dell'articolo 122 del DL n. 34/2020 i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta derivanti da tale disposizione- introdotta per fronteggiare l’emergenza da coronavirus - fino al 31 dicembre 2021, in via sperimentale, hanno la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari potranno utilizzare il credito anche in compensazione; la quota non fruita nell’anno non è sfruttabile negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. La cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

2020CREDITO D'IMPOSTA-2.000,00,00,0SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI 231Art. 124, comma 1, D.L. 19.05.2020, n. 34 con decorrenza dal 19.05.2020.

Elenco di beni alle cui cessioni si applica l'esenzione dall'IVA con diritto a detrazione dell'IVA a monte - misura covid-19 fino al 31.12.2020 - Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo. Alle cessioni di tali beni si applicherà, a partire dal 1° gennaio 2021, l’aliquota IVA ridotta al 5%.

IVA2020RIDUZIONE DI ALIQUOTA-317,7-317,7-317,7PERSONE FISICHE SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI 232Art. 125 DL 34/2020

Credito d'imposta riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti. Ai sensi dell'articolo 122 del DL n. 34/2020 i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta derivanti da tale disposizione- introdotta per fronteggiare l’emergenza da coronavirus - fino al 31 dicembre 2021, in via sperimentale, hanno la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari potranno utilizzare il credito anche in compensazione; la quota non fruita nell’anno non è sfruttabile negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. La cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

2020CREDITO D'IMPOSTA0,00,00,0SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI 233

Art. 12-quater legge n.40 del 5 giugno 2020 che ha modificato il comma 3 dell’art. 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633IVA2020detrazione IVA- erogazione liberale beni donati0,00,00,0persone fisiche e persone giuridiche 372Art. 150 del D.L. n. 34 del 2020Inserimento del comma 2-bis all'art. 10 del TUIR. A partire dal 1° gennaio 2020 la restituzione delle somme al soggetto erogatore deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell’erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo di cui alla lettera d-bis), comma 1, del medesimo art. 10 del TUIR, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta.IRPEFA REGIME0,00,00,0PERSONE FISICHE MISSIONE 26: POLITICHE PER IL LAVORO

MISSIONE 24: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Ta vol a 4 S p es e fi sc al i i n tr od ot te n el p ri m o se m es tr e d el l'a n n o 2 0 2 0

202120222023

Riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipenedente e di taluni redditi assimilati. La somma è d'importo pari a euro 600 per l'anno 2020 e ad euro 1.200 a decorrre dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a euro 28.000. La misura entra in vigore dal 1° lulgio 2020IRPEFA REGIMEALTROPERSONE FISICHE 385Art. 2, del D.L. n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 21 del 2020Riconoscimento di una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati se il reddito complessivo è superiore a euro 28.000 ma non ad euro 40.000.IRPEF2020DETRAZIONE-276,00,50,03.500.000-78,9PERSONE FISICHE 429Art. 41, comma 3, Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23In materia di cassa integrazione in deroga, le domande presentate ai sensi dell’art. 22, comma 4, Decreto-Legge n. 18/2020, sono esenti dall'imposta di bollo.IMPOSTA DI BOLLOA REGIMEESENZIONE0,00,00,0PERSONE FISICHE E GIURIDICHE 432Art. 66, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020

Detrazione, nella misura del 30% e per un importo non superiore a 30.000 euro, per erogazioni liberali in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e assoziazionie senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per finanziare interventi di contenimento dell'emergenza COVID-19 IRPEF2020DETRAZIONEPERSONE FISICHE/ENTI NON COMMERCIALI 433Art. 27, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: La norma riconosce per il mese di marzo 2020 un'indennità di 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir, ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, l. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'art. 84, comma 1 del decreto legge n. 34 del 2020 ha esteso la misura anche al mese di aprile 2020.

IRPEF2020ESCLUSIONE0,00,00,0PERSONE FISICHE 434Art. 28, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago: La norma riconosce un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, l. 335/1995. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir. L'art. 84, comma del decreto legge n. 34 del 2020 ha esteso la misura anche al mese di aprile 2020.

IRPEF2020ESCLUSIONE0,00,00,0PERSONE FISICHE 435Art. 29, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18

Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali: La norma riconosce un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della stessa disposizione. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.

IRPEF2020ESCLUSIONE0,00,00,0PERSONE FISICHE 436Art. 30, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18

Indennità lavoratori del settore agricolo: La norma riconosce un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir. L'art. 84, comma 1 del decreto legge n. 34 del 2020 ha esteso la misura anche al mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.

IRPEF2020ESCLUSIONE0,00,00,0PERSONE FISICHE 437Art. 38, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18

Indennità lavoratori dello spettacolo: La norma riconosce un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.

IRPEF2020ESCLUSIONE0,00,00,0PERSONE FISICHE 438Art. 44, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18; art. 78 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34

Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19: La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il “Fondo per il reddito di ultima istanza” al fine di garantire, come misura di sostegno al reddito, un'indennità nel limite di spesa di 1.150 milioni di euro per l'anno 2020, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

IRPEF2020ESCLUSIONE0,00,00,0PERSONE FISICHE

Stima ricompresa nella misura 228

Non disponibile

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202120222023

Indennità collaboratori sportivi: La norma prevede che l'indennità di 600 euro per il mese di marzo sia riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. L'indennità non concorre alla formazione del reddito.

IRPEF2020ESCLUSIONE0,00,00,0PERSONE FISICHE 440Art. 84, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

La disposizione riconosce ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, l. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.

IRPEF2020ESCLUSIONE0,00,00,0PERSONE FISICHE 441Art. 84, comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

La disposizione riconosce ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della l. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020, un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.

IRPEF2020ESCLUSIONE0,00,00,0PERSONE FISICHE 442Art. 84, comma 5 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

La disposizione attribuisce ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del D.L. 18/2020 la medesima indennità pari a 600 euro anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.

IRPEF2020ESCLUSIONE0,00,00,0PERSONE FISICHE 443Art. 84, comma 6 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

La disposizione riconosce ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della stessa disposizione, un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel medesimo periodo non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della stessa disposizione. Tali indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.

IRPEF2020ESCLUSIONE0,00,00,0PERSONE FISICHE 444Art. 84, comma 7, del D.L. n.34/2020NonconcorrenzaallaformazionedelredditoaifiniIrpefdiunaindennitàparia500europerilmesediaprile2020afavoredegli operaiagricoliatempodeterminato,nontitolaridipensione,chenel2019abbianoeffettuatoalmeno50giornateeffettivediattivitàdi lavoro agricolo (soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del D.L. 18/2020).IRPEF2020ESCLUSIONE0,00,00,0PERSONE FISICHE 445Art. 84, comma 8, del D.L. n.34/2020

NonconcorrenzaallaformazionedelredditoaifiniIrpef(inpresenzadispecifichecondizionisoggettive)diunaindennitàparia600 euro,perciascunmesediaprileemaggio2020,afavoredi:a)lavoratoridipendentistagionaliappartenentiasettoridiversidaquelli delturismoedeglistabilimentitermali;b)lavoratoriintermittenti,dicuiagliarticolida13a18delD.Lgs.81/2015;c)lavoratori autonomi,prividipartitaIVA,noniscrittiadaltreformeprevidenzialiobbligatorie;d)incaricatiallevenditeadomiciliodicui all'articolo19delD.Lgs.114/1998eiscrittiallaGestioneseparatadicuiall'articolo2,comma26,dellal.335/1995enoniscrittiad altre forme previdenziali obbligatorie IRPEF2020ESCLUSIONE0,00,00,0PERSONE FISICHE 446Art. 84, comma 10, del D.L. n.34/2020

NonconcorrenzaallaformazionedelredditoaifiniIrpefdiunaindennitàparia600europerciascunodeimesidiaprileemaggio 2020afavoredeilavoratoriiscrittialFondopensionilavoratoridellospettacolochehannoirequisitidicuiall'articolo38delD.L. 18/2020.LamedesimaindennitàvieneerogataperlepredettemensilitàancheailavoratoriiscrittialFondopensionilavoratoridello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

IRPEF2020ESCLUSIONE0,00,00,0PERSONE FISICHE 447Art. 85 del D.L. n.34/2020Non concorrenza alla formazione del reddito ai fini Irpef di una indennità pari a 500 euro per ciascun mese di aprile e maggio a favore dei lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.IRPEF2020ESCLUSIONE0,00,00,0PERSONE FISICHE

Ta vol a 4 S p es e fi sc al i i n tr od ot te n el p ri m o se m es tr e d el l'a n n o 2 0 2 0

202120222023

S P E S E F IS C A L I I N T R O D O T T E N E L P R IM O S E M E S T R E D E L L 'A NNO 2 0 2 0

N.Norma di riferimentoDescrizioneTributo

Termine vigenza (anno d'imposta) Natura delle misure Effetti finanziari (in mln. di euro)Numero frequenze Effetti finanziari pro capite (in euro)

Soggetti e categorie dei beneficiari 461Articolo 25-octies, commi 1-6, del D.L. n. 119 del 2018. Art. 1 commi 573 e 574 della L. n. 160 del 2019, art. 129-bis D.L. n. 34 del 2020.

Determinazione agevolata del reddito e del valore della produzione netta per le persone fisiche e le imprese residenti a Campione d'ItaliaIRPEF/IRES/IRAPA REGIMEDEDUZIONE-10,5-10,5-10,5PERSONE FISICHE E GIURIDICHE 465Art. 1, commi da 574 a 576, L n. 160/2019; Art 129-bis, c. 1, lett. b), c), d), L n. 34/2020 Riduzione al 50% delle imposte sui redditi di impresa e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le imprese localizzate nel Comune di Campione d'Italia (in regime "de minimis"). Per il 2020 la maggiorazione si applica previo parere favorevole della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, comma 3 TFUE, nel quadro del Temporary Framework degli aiuti di Stato nel quadro dell’emergenza.

IRPEF/IRES/IRAP2029REGIME SPECIALE-8,7-8,1-8,1IMPRESE E SOCIETA' 466Art. 1, commi da 577 a 579, L n. 160/2019; Art 129-bis, c. 1, lett. e), f), g), L n. 34/2020

Credito d'imposta per investimenti nel Comune di Campione d'Italia (da notificare ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE all'autorizzazione della Commissione europea). Per il 2020 la maggiorazione si applica previo parere favorevole della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, comma 3 TFUE, nel quadro del Temporary Framework degli aiuti di Stato nel quadro dell’emergenza.

2024CREDITO D'IMPOSTAIMPRESE E SOCIETA' 581Art. 137 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti alla data del 1º luglio 2020.IMPOSTA SOSTITUTIVA2020REGIME SOSTITUTIVO113,3113,3-37,0PERSONE FISICHE 597Art. 5, comma 3, del D.L. n. 16 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31 del 2020Non concorrenza alla fomazione del reddito imponibile ai fini Irpef degli emolumenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della famiglia olimpica, non fiscalmente residenti in Italia, in relazione alle prestazioni rese in occasione dei Giochi OlimpiciIRPEF2026ESCLUSIONE0,00,00,0PERSONE FISICHE 598Art. 5, comma 6, del D.L. n. 16 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31 del 2020

2024CREDITO D'IMPOSTAIMPRESE E SOCIETA' 581Art. 137 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti alla data del 1º luglio 2020.IMPOSTA SOSTITUTIVA2020REGIME SOSTITUTIVO113,3113,3-37,0PERSONE FISICHE 597Art. 5, comma 3, del D.L. n. 16 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31 del 2020Non concorrenza alla fomazione del reddito imponibile ai fini Irpef degli emolumenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della famiglia olimpica, non fiscalmente residenti in Italia, in relazione alle prestazioni rese in occasione dei Giochi OlimpiciIRPEF2026ESCLUSIONE0,00,00,0PERSONE FISICHE 598Art. 5, comma 6, del D.L. n. 16 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31 del 2020