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Rideterminazione del risultato di amministrazione

3. L’IMPATTO DELLA RIFORMA

3.1 Effetti contabili

3.1.2 Rideterminazione del risultato di amministrazione

confrontabilità dei valori contabili. In particolare, si è proceduto in questo modo per ridurre le scelte possibili in conseguenza delle innovazioni proposte con la riforma. Così facendo, tale aggiustamento potrà avvenire in modo meno arbitrario o disordinato.

Così, ad esempio, la proposta di utilizzare il Fondo Pluriennale Vincolato nel modo spiegato qualche riga più sopra, risulta funzionale alla logica programmatoria e, contemporaneamente, mette in evidenza la presenza o il venir meno dei residui attivi o passivi. L'insussistenza di accertamenti o impegni, quindi, non si traduce semplicemente in un impatto positivo o negativo sul risultato di amministrazione del presente esercizio, come avrebbe potuto rappresentare qualche ente che avesse adottato metodi di contabilizzazione alternativi. Il procedimento normativamente statuito del FPV garantisce che ognuno tratti i residui impegnabili o accertabili in esercizi successivi in modo analogo, assicurando la capacità del rendiconto e del bilancio di raccontare qualcosa sul modo in cui sono state realizzate le scelte passate e sul come saranno influenzate le decisioni future.

3.1.2 Rideterminazione del risultato di amministrazione

La rideterminazione del risultato di amministrazione, come accennavamo poco sopra, è un'imprescindibile conseguenza della rideterminazione dei residui, salvo presumere che da quest'ultima origini una differenza nulla tra maggiori entrate e uscite dell'esercizio o che, addirittura, non vi siano importi da riconsiderare.

Per procedere correttamente, conviene qui riportare lo schema appositamente predisposto e allegato al d.lgs. n. 118 del 2011 nella sua formulazione post-sperimentazione.

Fonte: Allegato n. 5/2 al d.lgs. n.118 del 2011 (con adattamenti)

Come possiamo facilmente comprendere, i residui corrispondenti a obbligazioni che non risultano giuridicamente perfezionate, per cui neppure rilevabili in contabilità (lettere b e c dello schema), vengono cancellati senza riproporsi in alcuna veste. I residui che corrispondono ad obbligazioni giuridiche già perfezionate e che diverranno esigibili in esercizi successivi, rimangono invece sotto forma di Fondo Pluriennale Vincolato, in quanto costituiscono spese impegnabili in futuro.

Il risultato di amministrazione rideterminato potrà essere, come di consueto, scomposto in:

a. parte accantonata; b. parte vincolata;

c. parte destinata agli investimenti; d. parte disponibile.

Riguardo a tale scomposizione possiamo fare alcune osservazioni.

Nella parte accantonata (punto a) trova collocazione il cosiddetto "Fondo crediti di dubbia esigibilità", per l’ammontare di residui attivi mantenuti in bilancio, per i quali rimangono comunque dubbi l'incasso o il pagamento negli esercizi successivi.

a. Risultato di amministrazione da rideterminare

Residui non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate: b. Residui attivi cancellati

c. Residui passivi cancellati

Residui reimputati agli esercizi in cui sono esigibili: d. Residui attivi cancellati

e. Residui passivi cancellati

f. Fondo Pluriennale Vincolato (= e - d)

g. Risultato di amministrazione dopo il riaccertamento straordinario dei residui

Il FPV, naturalmente, trova collocazione nella parte vincolata, nonché, per la parte riferibile a spese in conto capitale, in quella destinata ad investimenti, in quanto rappresenta spese già previste, che possiedono, quindi, la propria destinazione.

Purtroppo, non può dirsi con assoluta certezza se il nuovo "assetto" del risultato di amministrazione sia più o meno veritiero o, più propriamente, se fornisca una rappresentazione con un adeguato livello di fedeltà e correttezza della situazione finanziaria dell'ente. Solo avendo presente la definizione di competenza finanziaria potenziata adottata ed i criteri e principi che vi stanno alla base, come accade per la competenza economico-patrimoniale, è possibile comprendere il significato dei risultati che emergono dal relativo sistema informativo- contabile.

Le difficoltà non stanno tanto nella rideterminazione del risultato di amministrazione, quanto piuttosto nel significato che esso viene ad assumere in seguito alla nuova definizione di residuo. Ragionando, per un momento, proprio su questa nuova definizione, comprendiamo che la stessa porta ad avvicinare la competenza finanziaria al criterio di cassa. Per dar luogo all’imputazione contabile, non si attende più solamente sino al momento in cui l'obbligazione può dirsi pienamente sorta (perfezionata); per essere imputata a un certo esercizio, dicevamo più sopra, l’obbligazione dev'essere scaduta, ossia concretamente esigibile. In tale fase siamo, pur teoricamente, ancor più vicini al momento in cui l’obbligazione sarà adempiuta (incasso o pagamento), con relativa registrazione per cassa.

L'intento di tale modifica è di non gonfiare esageratamente i residui, evitando così il perdurare di comportamenti opportunistici che bloccano inutilmente risorse o che, dal lato delle entrate, nascondono il reale ammontare di obbligazioni attive non più realizzabili. Tale intento è indubbiamente conseguito; l’effetto collaterale è di nascondere quelle obbligazioni che, non essendo scadute nell’esercizio, non vengono

rilevate in bilancio e non vanno, quindi, ad influire sul risultato di amministrazione.

L'informazione sulle obbligazioni passive che scadranno in esercizi successivi e che si ritiene diverranno esigibili, viene recuperata mediante l'utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato. Si perde, invece, ogni evidenza delle obbligazioni, sia attive che passive, che sono già sorte (in quanto registrate come residui), ma che sono ritenute (soggettivamente) inesigibili.

La carenza informativa che discende dall’utilizzo di tale sistema di rilevazione sta nel fatto che, finanziariamente, lo strumento di rappresentazione contabile è uno solo, sia in fase previsionale che al momento della rendicontazione. Dal punto di vista economico- patrimoniale, invece, si può contare sulle possibilità derivanti dall’utilizzo combinato di due schemi di rappresentazione: il conto economico e il conto del patrimonio.

La cosa importante, comunque, è possedere una chiara visione del procedimento che conduce al risultato di amministrazione, così da recuperare le informazioni che non sono presenti nello stesso. Risulta altrettanto fondamentale non attribuire al risultato di amministrazione (e al sistema contabile che ad esso conduce) capacità informative che in realtà non possiede. Il compromesso è probabilmente inevitabile; la soluzione migliore, anche in ottica di armonizzazione, si conferma essere quella di ampliare le capacità della strumentazione già disponibile, mediante l’utilizzazione integrata di tutti i sistemi disponibili (finanziario ed economico-patrimoniale). Il quadro della performance sarà così più completo ed alcune situazioni patologiche diverranno maggiormente visibili.

3.1.3 Equilibrio di bilancio

La legge n. 39 del 2011 ha modificato la legge di contabilità n. 196 del 2009, introducendo il principio del pareggio di bilancio. Ad opera della