• Non ci sono risultati.

(17) Per attenuare le conseguenze socioeconomiche fortemente pregiudizievoli per le comunità e le imprese che svolgono attività di pesca causate dalla situazione ambientale persistente e negativa nel Mar Baltico e le conseguenti forti riduzioni delle possibilità di pesca, e alla luce delle misure specifiche previste nel piano pluriennale per il Baltico, è opportuno che il sostegno pubblico all’arresto definitivo delle attività di pesca mediante la demolizione dei pescherecci sia disponibile per consentire agli Stati membri di conseguire gli obiettivi dei rispettivi piani d’azione a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ridurre gli eventuali squilibri strutturali individuati nei segmenti di flotta interessati. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 508/2014 al fine di ripristinare l’aiuto all’arresto definitivo delle navi nei segmenti di flotta interessati.

(18) Ai fini della coerenza dell’adeguamento strutturale della flotta nel Mar Baltico con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel piano pluriennale per il Baltico, il sostegno all’arresto definitivo delle attività di pesca mediante la demolizione dei pescherecci nei segmenti di flotta interessati dovrebbe essere rigorosamente subordinato al rispetto del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dei massimali di capacità di pesca specifici per i segmenti di flotta interessati.

(19) Considerata la fragilità dell’ecosistema del Mar Baltico, è opportuno che l’aiuto all’arresto definitivo delle attività di pesca non sia concesso per il riadattamento dei pescherecci al fine di adibirli ad attività diverse dalla pesca commerciale, ad esempio la pesca ricreativa, che potrebbero avere un impatto negativo sull’ecosistema. È pertanto opportuno che l’aiuto sia concesso solo per la demolizione dei pescherecci.

(20) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che la capacità di pesca corrispondente ai pescherecci ritirati con aiuti pubblici non deve essere sostituita. Inoltre, tale regolamento stabilisce che l’entrata di una nuova capacità di pesca nella flotta senza aiuti pubblici deve essere compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacità di pesca almeno identica.

(21) Poiché il sostegno a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 può essere fornito fino alla fine del 2023, l’ultima relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi operativi dovrebbe essere presentata entro il 31 maggio 2024. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 508/2014.

(22) Vista la difficile situazione economica dei pescherecci dell’Unione che dipendono fortemente dai tre stock interessati e la necessità di garantire la disponibilità di un aiuto a titolo del FEAMP per l’arresto definitivo delle attività di pesca di tali pescherecci nel 2020, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2016/1139 Il regolamento (UE) 2016/1139 è così modificato:

1) all’articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Il presente regolamento specifica inoltre le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per il salmone atlantico (Salmo salar) nelle sottodivisioni CIEM 22-32 nelle acque dell’Unione del Mar Baltico.»;

2) all’articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, per quanto riguarda il salmone atlantico, i poteri delegati conferiti alla Commissione ai sensi del primo comma sono limitati alle misure di cui alla lettera a) di detto comma.»;

3) è inserito il capo seguente:

«CAPO VI BIS

RIDUZIONE DI CAPACITÀ DI PESCA

Articolo 8 bis

Riduzione di capacità pesca per il merluzzo bianco del Baltico orientale, il merluzzo bianco del Baltico occidentale e l’aringa del Baltico occidentale

1. Gli Stati membri che hanno adottato un piano d’azione a norma dell’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per i segmenti di flotta che comprendono pescherecci che praticano la pesca mirata del merluzzo bianco del Baltico orientale, del merluzzo bianco del Baltico occidentale o dell’aringa del Baltico occidentale («tre stock interessati») possono attuare misure per l’arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) n. 508/2014.

interessati.

3. Al fine di introdurre o modificare il loro piano d’azione, gli Stati membri possono in qualsiasi momento trasmettere o modificare la relazione annuale di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

4. I limiti di capacità di pesca di uno Stato membro che attua misure per l’arresto definitivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo diminuisce di un quantitativo pari alla capacità di pesca corrispondente ai pescherecci ritirati con aiuti pubblici a norma dell’articolo 22, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell’articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 508/2014.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi riduzione dei limiti della capacità di pesca nelle relazioni da presentare a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

6. Gli Stati membri che attuano le misure per l’arresto definitivo di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione la media annua per gli anni dal 2015 al 2019 della capacità di pesca totale di tutti i pescherecci cui sono assegnate possibilità di pesca per ciascuno dei tre stock interessati. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione il quantitativo totale di capacità di pesca ritirata per i pescherecci cui sono assegnate possibilità di pesca per ciascuno dei tre stock interessati.

7. Gli Stati membri che attuano le misure per l’arresto definitivo di cui al paragrafo 1 provvedono affinché la capacità di pesca dei pescherecci cui sono assegnate possibilità di pesca per ciascuno dei tre stock interessati non superi la capacità di pesca media annua comunicata alla Commissione a norma del paragrafo 6 non riassegnando capacità di pesca ad alcuno tra tali gruppi di pescherecci prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del ritiro o prima che lo stock interessato sia stato al di sopra di MSY Btrigger per un periodo di tre anni, se questa data è anteriore.»;

4) all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l’obbligo di notifica preventiva previsto da tale articolo si applica ai comandanti dei pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che detengono a bordo almeno 250 chilogrammi di merluzzo bianco o due tonnellate di stock pelagici.»;

5) all’articolo 14, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 250 chilogrammi di merluzzo bianco;»;

6) è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 14 bis

Controllo delle catture di merluzzo bianco del Baltico orientale, merluzzo bianco del Baltico occidentale e aringa del Baltico occidentale

Gli Stati membri rafforzano il monitoraggio e il controllo dei pescherecci con contingenti di catture accessorie per il merluzzo bianco del Baltico orientale o con possibilità di pesca per il merluzzo bianco del Baltico occidentale o l’aringa del Baltico occidentale.».

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014 Il regolamento (UE) n. 508/2014 è così modificato:

1) l’articolo 34 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Nel caso del merluzzo bianco del Baltico orientale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), tuttavia, i due anni civili di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente paragrafo sono gli anni 2017 e 2018.

_____________

(*) Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere concesso fino al 31 dicembre 2017, a meno che non siano adottate le misure per l’arresto definitivo al fine di realizzare gli obiettivi dei piani pluriennali seguenti:

a) piano pluriennale per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, istituito dal regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

b) piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, istituito dal regolamento (UE) 2016/1139, per i pescherecci che praticano la pesca del merluzzo bianco del Baltico orientale, del merluzzo bianco del Baltico occidentale o dell’aringa del Baltico occidentale di cui all’articolo 8 bis del regolamento (UE) 2016/1139.

_____________

(*) Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).»;

c) il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:

«4 bis. Le spese connesse alle misure per l’arresto definitivo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del regolamento (UE) 2019/1022 sono ammissibili al sostegno a titolo del FEAMP a decorrere dal 16 luglio 2019.

Le spese connesse alle misure per l’arresto definitivo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del regolamento (UE) 2016/1139, in particolare l’articolo 8 bis, sono ammissibili al sostegno a titolo del FEAMP a decorrere dal 1o dicembre 2020.»;

d) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«6. In deroga al paragrafo 1, il sostegno può essere concesso per l’arresto definitivo delle attività di pesca senza demolizione a condizione che i pescherecci siano riadattati per attività diverse dalla pesca commerciale. Tale deroga non si applica al sostegno concesso a norma del paragrafo 4, lettera b).»;

2) all’articolo 114, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo, fino al 2024 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma operativo nel corso del precedente anno civile. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015.».

Articolo 3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2020

Per il Parlamento europeo

che modifica la decisione n. 573/2014/UE su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l’impiego (SPI)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 149,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 573/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce la rete europea dei servizi pubblici per l’impiego («rete») per il periodo dal 17 giugno 2014 al 31 dicembre 2020.

(2) La rete mira a modernizzare e a rafforzare i servizi pubblici per l’impiego (SPI), allo scopo di potenziarne la capacità, la qualità dei servizi, l’efficacia e l’efficienza. Tale scopo sarebbe conseguito mettendo a disposizione una piattaforma per comparare le loro prestazioni a livello di Unione, individuare le migliori prassi e stabilire un sistema di apprendimento reciproco al fine di contribuire al lavoro dignitoso e alla creazione di posti di lavoro inclusivi e sostenibili. La rete mira altresì a offrire agli SPI maggiori opportunità di contribuire allo sviluppo di politiche innovative, orientate al futuro e basate su elementi concreti, in linea con le iniziative programmatiche dell’Unione pertinenti e con gli obiettivi economici, sociali e occupazionali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea.

(3) La rete è stata fondamentale nell’incoraggiare ulteriormente la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di responsabilità degli SPI e nel contribuire alla modernizzazione e al rafforzamento degli SPI. Una valutazione dell’attuazione della decisione n. 573/2014/UE indica che la rete ha avuto effetti positivi e individua gli insegnamenti tratti in base alle diverse attività ed esperienze. Inoltre, la rete ha aumentato la propria capacità e sviluppato misure innovative basate su elementi concreti al fine di attuare le politiche per l’occupazione.

(4) Al fine di sfruttare i risultati ottenuti finora e di promuovere ulteriormente la cooperazione tra SPI, è opportuno prorogare il periodo per il quale la rete è istituita fino al 31 dicembre 2027.

(1) Parere del 30 ottobre 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Posizione del Parlamento europeo dell’11 novembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 novembre 2020.

(3) Decisione n. 573/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l’impiego (SPI) (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 32).

(5) La rete dovrebbe potenziare la cooperazione tra i suoi membri e sviluppare iniziative congiunte volte a scambiare informazioni e migliori prassi in tutti i settori operativi degli SPI, offrendo analisi comparative e consulenza e promuovendo iniziative innovative di inserimento professionale. In tale contesto, e ove opportuno, si dovrebbe prestare attenzione alla cooperazione tra SPI per agevolare l’integrazione e l’assistenza delle persone cui si applicano le norme dell’Unione sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il lavoro della rete dovrebbe consentire un raffronto inclusivo, basato su elementi concreti e orientato alle prestazioni di tutti gli SPI, al fine di poter determinare le migliori prassi nei loro settori di attività, contribuendo a migliorare la progettazione e la realizzazione dei servizi per l’impiego nell’ambito delle loro specifiche competenze. Le iniziative dalla rete dovrebbero migliorare l’efficacia degli SPI e contribuire a un impiego più efficiente dei fondi pubblici.

(6) La rete dovrebbe sostenere l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, che tra i suoi principi comprende la fornitura di un sostegno attivo all’occupazione. Dovrebbe inoltre contribuire a una transizione socialmente giusta verso un’economia verde, come pure all’attuazione dei principi e degli obiettivi pertinenti nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, attraverso il potenziamento di una crescita economica e un’occupazione inclusive e sostenibili nonché un lavoro dignitoso per tutti.

(7) La rete dovrebbe continuare a intensificare e rafforzare la cooperazione sistematica e strutturale con altre pertinenti parti interessate del mercato del lavoro, comprese in particolare le agenzie dell’Unione in materia di occupazione, politiche sociali, parità di genere, istruzione e formazione, nonché le parti sociali, i prestatori di servizi nei settori dell’occupazione e degli affari sociali, le organizzazioni che rappresentano i gruppi vulnerabili e le autorità locali e regionali al fine di promuovere sinergie, scambiare le migliori prassi e garantire un quadro programmatico coerente, se del caso.

(8) Il ruolo degli SPI nel fornire servizi più efficaci per le persone in cerca di occupazione e per le imprese dovrebbe essere adeguatamente sostenuto a livello nazionale e, se del caso, a livello regionale, con risorse umane e sostegno finanziario sufficienti per la formazione del personale e le attrezzature. Gli Stati membri dovrebbero dotare gli SPI delle risorse necessarie per potere far fronte con successo alla digitalizzazione dell’economia, all’evoluzione dei modelli di lavoro, comprese le emergenti economie delle piattaforme, e agli sviluppi sociali e demografici.

(9) Il sostegno finanziario dell’Unione alla rete dovrebbe essere reso disponibile conformemente al quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

(10) La rete e le sue iniziative dovrebbero essere finanziate in conformità della pianificazione finanziaria dell’Unione, nei limiti degli stanziamenti stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

(11) Per i progetti sviluppati dalla rete o formulati nell’ambito delle attività per l’apprendimento reciproco e attuati nei singoli SPI, gli Stati membri dovrebbero avere accesso al finanziamento dei pertinenti programmi dell’Unione.

(12) Al fine di garantire la continuità delle attività della rete, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 573/2014/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 573/2014/UE è così modificata:

1) all’articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«È istituita una rete dell’Unione dei servizi pubblici per l’impiego (SPI) («rete») per il periodo dal 1o gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2027. La rete conduce le iniziative di cui all’articolo 4.»;

«Lo scopo della presente decisione è incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri mediante la rete nel settore dell’occupazione, nell’ambito dei settori di responsabilità degli SPI, al fine di contribuire all’attuazione delle politiche in materia di occupazione dell’Unione. Ciò contribuirà anche all’attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, sostenendo in tal modo:»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) tutti i gruppi sociali vulnerabili con alti tassi di disoccupazione, specialmente i lavoratori più anziani e i giovani disoccupati al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (“NEET”), nonché le persone con disabilità e le persone soggette a discriminazioni per molteplici motivi;»;

c) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c) il migliore funzionamento e l’inclusività dei mercati del lavoro;

c bis) la parità di genere;

d) l’individuazione delle carenze di competenze e la fornitura di informazioni in merito alla loro entità e ubicazione, nonché una migliore corrispondenza delle competenze delle persone in cerca di lavoro con le esigenze dei datori di lavoro, anche attraverso l’individuazione delle necessità per la formazione professionale, come pure l’occupabilità delle persone in cerca di lavoro e la prevenzione della disoccupazione, ad esempio attraverso la consulenza e la formazione professionali;»;

3) all’articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:

a) alla lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) il contributo alla riduzione della disoccupazione per tutti i gruppi di età e genere e per i gruppi vulnerabili;»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) contribuire a modernizzare e rafforzare gli SPI in settori di importanza cruciale, alla luce delle politiche sociali e in materia di occupazione dell’Unione e tenendo conto del pilastro europeo dei diritti sociali, del Green Deal europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nonché delle sfide connesse alla digitalizzazione, all’evoluzione del mondo del lavoro e dei modelli di lavoro nonché ai cambiamenti demografici;»;

c) le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

«f) l’adozione e l’attuazione del programma di lavoro annuale che stabilisce i suoi metodi di lavoro, i risultati concreti da ottenere e i dettagli relativi all’attuazione dell’apprendimento comparativo, nonché le strategie di divulgazione e cooperazione;

g) la promozione e la condivisione delle migliori prassi sull’identificazione dei NEET, sullo sviluppo di iniziative volte a garantire che tali giovani acquisiscano le competenze necessarie per entrare e rimanere sul mercato del lavoro, nonché sull’integrazione nel mercato del lavoro dei disoccupati di lungo termine e di altri gruppi vulnerabili.»;

4) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Cooperazione

La rete sviluppa la cooperazione con le pertinenti parti interessate del mercato del lavoro, inclusi altri prestatori di servizi sociali e per l’impiego e le parti sociali, e ove opportuno, le agenzie dell’Unione nei settori dell’occupazione, delle politiche sociali, della parità di genere, dell’istruzione e della formazione, organizzazioni che rappresentano i disoccupati o altri gruppi vulnerabili, gli organismi per la parità, le organizzazioni per la formazione professionale, le ONG che operano nei settori dell’occupazione e della transizione giusta nonché le autorità regionali e locali, coinvolgendole nelle attività e negli incontri pertinenti della rete e scambiando con loro informazioni e dati. Ove opportuno, la rete può procedere a scambi di migliori prassi con i pertinenti servizi pubblici per l’impiego di paesi terzi.»;

5) all’articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il consiglio direttivo è assistito da un segretariato garantito dalla Commissione e situato all’interno di quest’ultima. Il segretariato, congiuntamente al presidente ed ai vice-presidenti, prepara le riunioni del consiglio direttivo, il programma di lavoro annuale e la relazione annuale della rete. Il segretariato coopera strettamente con il segretariato dell’EMCO, al fine di coordinare le iniziative e di incrementare la cooperazione tra la rete e l’EMCO.»;

6) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Sostegno finanziario

Le risorse complessive necessarie per l’attuazione della presente decisione sono messe a disposizione conformemente al quadro finanziario pluriennale 2021-2027, i cui stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario.»;

7) all’articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La delega di potere di cui all’articolo 8 è conferita alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.»;

8) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10 Riesame

Entro il 30 settembre 2026 la Commissione presenta una relazione di valutazione sull’applicazione della presente decisione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La relazione valuta, tra l’altro, la misura in cui la rete ha contribuito al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2020

Per il Parlamento europeo Il presidente D. M. SASSOLI

Per il Consiglio Il presidente

M. ROTH

21CE0404

Rettifica dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 264 dell’8 ottobre 2011)

Allegato 1, tredicesimo trattino:

anziché: «accordo sul trasporto aereo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica di Indonesia, firmato all’Aia il 23 novembre 1990, in prosieguo denominato “accordo Indonesia – Paesi Bassi” nell’allegato 2,»,

leggasi: «accordo sul trasporto aereo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica di

leggasi: «accordo sul trasporto aereo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica di