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Riflessioni generali sui reati analizzati

Nel documento Il reato a concorso necessario improprio (pagine 149-151)

CAPITOLO IV: SELEZIONE ED ANLISI DELLE PRINCIPALI FATTISPECIE

5) Riflessioni generali sui reati analizzati

L’approfondimento selezionato di alcuni illeciti penali è risultato utile per vagliare la tesi proposta in quest’elaborato, concernente l’esistenza di tipi criminosi definibili come fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive, categoria da distinguersi, sul piano sistematico, da quella delle fattispecie incriminatrici normativamente monosoggettive.

Anzitutto si è potuto constatare che ci sono dei reati che possono agevolmente qualificarsi nel senso sopra detto, in quanto è il legislatore stesso ad aver indicato – nel corpo del testo normativo – la sussistenza di una pluralità di soggetti e di condotte costitutive del fatto tipico. Si è visto che le plurime condotte sono spesso descritte in termini positivi552, talune potendo consistere anche in manifestazioni volontaristiche553; ma le stesse (alcune554 o persino tutte555) possono presentarsi anche in termini negativi di non facere.

La constatazione di una pluralità di condotte espresse si ravvisa, alle volte, in reati ove l’evento è proprio rappresentato dalla condotta altrui556.

549 Di contrario avviso, PEDRAZZI C., Reati commessi dal fallito (art. 216), op. cit., p. 129, per il quale

non è indispensabile una simulazione contrattuale in senso civilistico, tant’è che il debitore può anche simulare unilateralmente, per esempio iscrivendo a libro paga il falso dipendente.

550 Al riguardo, assumendo quest’impostazione, ci si potrebbe interrogare sulla mancata punibilità del

creditore che pure ha partecipato all’accordo simulatorio.

551 PEDRAZZI C., Reati commessi dal fallito (art. 216), op. cit., p. 118 ss., qualifica il dolo specifico

richiesto dalla norma incriminatrice come un requisito chiave, avendo cura di precisare che la finalità soggettiva rileva solo se ancorata ad una situazione patrimoniale realmente critica.

Inoltre, l’A. adotta una lettura estensiva dell’elemento psicologico, ricomprendendovi anche lo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Sul punto, contra, ad esempio, SERIANNI V., op. cit., pp. 202-203.

552 Così, nelle ipotesi criminose di cui agli artt. 317, 346, 386, 580, 643, 640 c.p. 553 Ad esempio: artt. 573 e 579 c.p.

554 Ad esempio: art. 629 c.p. 555 Ad esempio: art. 507 c.p. 556 Ad esempio: artt. 317 e 346 c.p.

In altri casi, invece, si è potuto verificare che il legislatore riprende nella descrizione del fatto tipico le classiche forme del concorso eventuale di persone nel reato, sia sotto il profilo materiale, sia sotto quello morale557. Ciò comunque non deve portare ad una confusione dei piani: nel caso del concorso eventuale di persone nel reato, infatti, ci si trova dinnanzi ad un istituto che dipende dalla combinazione di norme di parte generale (artt. 110 ss. c.p.) e speciale, consistendo in una delle possibili manifestazioni in concreto di un reato già al completo dei suoi elementi costitutivi sul piano astratto; dall’altro lato, invece, quando si parla di fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive, queste sono direttamente individuabili a partire dal piano astratto, risultando disciplinate autonomamente all’interno della parte speciale del codice penale. Ancora, si è potuto osservare che in molti casi (ad esempio, si pensi ai delitti caratterizzati dalla cooperazione della vittima) è il soggetto passivo del reato a contribuire direttamente alla realizzazione dell’illecito: questo non deve far propendere per una qualificazione in termini monosoggettivi558; anzi, essendo la sua condotta codificata espressamente dal legislatore, si tratterà di fattispecie incriminarci normativamente plurisoggettive improprie.

Un’altra osservazione ricavabile dall’analisi effettuata è la seguente: laddove il legislatore si è limitato a descrivere espressamente un’unica condotta (coniugando il verbo al singolare), attribuibile prima facie ad un solo soggetto, è opportuno non fermarsi al dato letterale. Difatti, si è potuto constatare che il significato di talune locuzioni non può essere afferrato sino in fondo senza un richiamo ad una condotta altrui. È questo il caso, per esempio, delle espressioni “tenere intelligenze”559, “fare arruolamenti”560, “colludere”561 e “contrarre matrimonio”562, le quali sottintendono uno scambio reciproco di volontà.

Inoltre, si è visto che la pluralità di condotte – e quindi di soggetti – rilevanti sul piano della tipicità può persino essere implicita, in quanto il lessico impiegato dal legislatore nel descrivere l’unica condotta presuppone necessariamente, a monte, un previo incontro di volontà. È il caso della “somministrazione” e della “distribuzione per il

557 Ad esempio: artt. 386 e 580 c.p. 558 Rinvio al cap. I, par. 4.1.1). 559 Artt. 243, 245, 247 c.p. 560 Artt. 244 e 288 c.p. 561 Art. 3 l. n. 1383/1941. 562 Art. 558 c.p.

consumo” analizzate a proposito di talune fattispecie in tema di diritto penale della vendita. Sull’argomento, si è altresì avuto modo di riscontrare che in uno stesso reato possono “convivere” fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive e monosoggettive, specialmente laddove si è in presenza di una serie di condotte descritte in via alternativa. Si pensi, per ricordare un esempio trattato, all’elenco di condotte di cui all’art. 443 c.p.: per le prime due si è optato per una soluzione in termini di monosoggettività (“detenere per il commercio”; “porre in commercio”); viceversa, per la terza (“somministrazione”) si è optato per una soluzione in termini di plurisoggettività.

Riflettere sul significato dei termini che compaiono nei testi normativi ha permesso ulteriormente di concludere nei termini della monosoggettività con riferimento a talune fattispecie che per lo più sono state classificate da dottrina e giurisprudenza nel senso opposto. Sotto questo profilo, sono stati presi in considerazione i reati di cui agli artt. 216 comma III l. fall. e 326 c.p., rispetto ai quali bisogna prestare attenzione a non “inciampare” nell’errore prospettico della plurisoggettività naturalistica.

Le condotte di chi esegue pagamenti (art. 216 comma III l. fall., prima ipotesi) o di chi rivela una notizia coperta da segreto d’ufficio (art. 326 c.p., prima ipotesi) non rimandano ad una cooperazione altrui, potendo ben essere integrate nel loro significato unilateralmente. Poi, il fatto che, concretamente e nella maggior parte dei casi, al pagamento del debitore segua l’accettazione del creditore oppure alla rivelazione della notizia coperta da parte del soggetto pubblico segua l’apprensione della stessa da parte di un qualunque destinatario, rappresenta solamente una conseguenza rilevante sul piano naturalistico ma non a livello normativo.

6) Il ruolo del soggetto non punibile: applicabilità degli artt. 110 ss. c.p. in funzione

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