Sommario: 4.1. Evoluzione funzionale del capitale sociale nelle società s.r.l. - 4.1.1 La società a responsabilità limitata semplificata - 4.1.2 La società a responsabilità limitata con capitale inferiore a 10.000 euro - 4.1.3 Quale sorte per il capitale sociale? - 4.2. Le altre forme di finanziamento delle start-up innovative - 4.2.1 Venture Capital e Business Angel - 4.2.2 Invitalia: Smart & Start
4.1. – Evoluzione funzionale del capitale sociale nelle società s.r.l.
La società a responsabilità limitata rappresenta, sicuramente, la società di capitali maggiormente diffusa nel nostro Paese che è costituito prevalentemente da piccole e medie imprese.
La s.r.l., disciplinata dal capo VII del “Titolo V – Delle società” del “Libro Quinto - Del lavoro” del codice civile, è stata introdotta per la prima volta nel 1942 e successivamente modificata nel 2003; il suo concepimento si è reso necessario al fine di permettere a coloro che non dispongono di ingenti capitali di costituire una società con un patrimonio del tutto separato da quello personale, in modo da circoscrivere il rischio connaturato allo svolgimento dell’attività di impresa a quanto conferito.
Tradizionalmente la società a responsabilità limitata necessitava, ai fini della sua costituzione, di un capitale sociale minimo, fissato con la riforma del diritto societario del 2003 in 10.000 euro.
Negli ultimi anni, anche grazie ad un acceso dibattito sulla funzione del capitale sociale, specialmente in questo tipo di società, si è assistito all’introduzione di varianti al modello classico con l’obiettivo di incentivarne la costituzione e favorire sia la crescita economica del Paese sia l’imprenditoria giovanile.
Tali obiettivi sono stati realizzati, in un primo momento, attraverso l’introduzione di due varianti al modello originario, alle quali era consentito
effettuare il conferimento, quale capitale sociale, di 1 euro o in una misura superiore ma sempre entro il limite massimo di 9.999,99 euro, a fronte del più oneroso requisito richiesto dalla s.r.l. ordinaria.
I due modelli previsti erano:
- la società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.), disciplinata dall’articolo 2463-bis del codice civile, inserito con l’articolo 3 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 (c.d. “D.L. Sviluppo”) convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27, e
- la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (s.r.l.c.r.), introdotta con l’articolo 44 del d.l. 22 giugno 2012 n. 83 (c.d. “D.L. Crescita”) convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134.
Quest’ultima, però, ha avuto breve durata: infatti, poco dopo la sua introduzione, è stata eliminata con l’articolo 9 commi da 13 a 15-ter del d.l. 28 giugno 2013 n. 76 convertito in legge 9 agosto 2013 n. 99 (164).
Tale ultimo modello era stato creato con l’obiettivo di correggere la disparità di trattamento che si era venuta a creare in seguito all’introduzione della s.r.l.s., la quale poteva essere costituita, unicamente, da soggetti persone fisiche under 35 (165).
__________________
(164) Probabilmente, la ragione di questo intervento legislativo va anzitutto intuita nell’intento di
realizzare un quadro normativo più razionale e coerente rispetto a quello precedente, il quale per certi versi, appariva privo di senso anche perché frutto di un “interventismo” legislativo animato più da obiettivi di propaganda che da ragioni di effettiva necessità od opportunità, come facilmente poteva desumersi dal solo rilievo della tempistica del legislatore, il quale, dopo nemmeno sei mesi dall’introduzione della s.r.l. semplificata corse a introdurre la s.r.l. a capitale ridotto, generando non pochi problemi di coordinamento della affrettata disciplina di quest’ultima con quella della semplificata; inoltre, nella presa d’atto che, se si deve facilitare lo start-up di nuove iniziative economiche, non si può, come invece era stato fatto, limitare la facilitazione ai soli giovani imprenditori, perché così operando, si dimenticano altra istanze non meno degne di protezione e incentivo.
(165) Il vincolo anagrafico, inoltre, impediva all’Italia di recuperare posizioni nella classifica doing
business, stilata dalla Banca Mondiale, classifica in cui l’Italia era fra i paesi di retroguardia. Tuttavia,
anziché rimuovere il presupposto anagrafico preteso per la costituzione delle s.r.l. semplificate, il legislatore ha preferito, almeno in un primo tempo, cioè con l’introduzione dell’articolo 44 d.l. n. 83/2012, creare una variante, la s.r.l. a capitale ridotto, priva di quel presupposto ma in gran parte coincidente con la s.r.l. semplificata.
La s.r.l. a capitale ridotto poteva essere costituita solo da persone fisiche che avevano compiuto i trentacinque anni di età alla data di costituzione.
Oltre al requisito anagrafico, questo tipo di società si differenziava dalle s.r.l. semplificate anche per altre caratteristiche: il modello di atto costitutivo doveva avere la forma di atto pubblico mentre, per le semplificate, doveva rispettare obbligatoriamente un modello “standard”; l’amministrazione della società poteva essere affidata anche a persone fisiche diverse dai soci, cosa non fattibile nel caso delle semplificate; infine, l’esenzione dall’imposta di bollo, dai diritti di segreteria e dall’onorario notarile era concessa esclusivamente ai costitutori delle semplificate.
Le analogie tra i due modelli, invece, riguardavano i limiti del capitale sociale e la figura dei soci che dovevano necessariamente essere persone fisiche. Con la legge n. 99/2013, il legislatore ha deciso sia di eliminare le s.r.l.c.r. dal nostro ordinamento, sia di riqualificare quelle già iscritte al Registro delle Imprese in s.r.l. semplificate (166).
Con tale legge, inoltre, è stata profondamente modificata la disciplina della società a responsabilità limitata semplificata ed è stata introdotta la possibilità di costituire una s.r.l. ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro.
Ad oggi, quindi, le società a responsabilità limitata, previste in Italia, sono: la s.r.l. “ordinaria”, che può essere dotata indifferentemente di un capitale sociale posizionato ad un valore nominale pari, superiore o inferiore a 10.000 euro (167); e la s.r.l. “semplificata”, che rappresenta un “sottotipo” di quella ordinaria, in quanto, seppur impregnata dei medesimi principi fondanti del tipo s.r.l., la s.r.l.s. è fortemente caratterizzata dalla pressoché totale mancanza di autonomia statutaria, per la ragione di doversi inderogabilmente adottare,
________________________
(166) Articolo 9, comma 15, D.L. n. 76/2013;
(167) Viene da osservare che la possibilità di stabilire il capitale sociale al di sotto di 10.000 euro non è
una ragione per derivarne una considerazione in termini di esistenza di due diversi tipi di s.r.l.; né se ne può parlare come di un “sottotipo” rispetto alla s.r.l. ordinaria: e ciò, in quanto non sembra che le differenze di disciplina della s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro rispetto alla s.r.l. con capitale regolare siano così tanto caratterizzanti da consentire di invidiare quella a capitale ridotto come un struttura dotata di proprie peculiarità rispetto alla matrice dalla quale essa promana.
quali clausole dall’atto costitutivo, quelle imposte dal “modello standard” (168). Avendo il legislatore introdotto, accanto alla possibilità di costituire s.r.l. semplificate, l’opportunità di avere una s.r.l. ordinaria con capitale al di sotto del valore nominale di 10.000 euro, si dispone oggi, per effetto del d.l. n. 76/2013, di tre diversi schemi di s.r.l.: una ordinaria e due a capitale ridotto. Tra quest’ultime, una è caratterizzata da un atto costitutivo standard (e, perciò, con costi di costituzione pressoché azzerati) e dal fatto di avere come soci solo persone fisiche (la s.r.l.s.); l’altra è caratterizzata invece da un normale statuto tailor made e, quindi, con usuali costi professionali e tributari (la s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro).
4.1.1 – La società a responsabilità limitata semplificata
La società a responsabilità limitata semplificata è disciplinata dall’articolo 2463-bis del codice civile e, come scritto nella Relazione di accompagnamento al Decreto Legge n. 1 del 2012, è stata inserita con lo scopo di favorire i giovani imprenditori meno abbienti potendosi costituire con capitale sociale inferiore a 10.000 euro.
La disciplina previgente si fondava sul requisito anagrafico dei soggetti che la volevano costituire, sulla misura del capitale sociale e sul modello di atto costitutivo. Era, infatti, richiesto che il socio o i soci fossero persone fisiche under 35, che il conferimento iniziale quale capitale sociale fosse di almeno 1 __________________
(168) Così si esprimono A. BUSANI in La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l.
con capitale inferiore a 10mila euro, Le Società n. 10/2013, p. 1084, C. FENICI in “Start-up” della s.r.l. a capitale ridotto e della s.r.l.s. a confronto, PMI n. 8-9/2016, p. 10, A. BUSANI, C. A. BUSI in La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e a capitale ridotto (s.r.l.c.r.), Le Società n. 12/2012, p. 1306 – 1307 e R.
OCCHILUPO in Srl ordinaria, Srl semplificata e start-up innovative costituite sotto forma di Srl: quali
vantaggi da una destrutturazione del diritto societario?, Banca Impresa Società n. 3/2013, p. 422. Di
diversa opinione è G. B. PORTALE in La parabola del capitale sociale nella s.r.l. (dall’”importancia”
cuasi-sacramental al ruolo di “ferro vecchio”?), Rivista delle Società n. 5/2015, p. 12, il quale sostiene
che la s.r.l.s. è “sicuramente un tipo autonomo di s.r.l., come d’altronde testimoniano sia il suo nome, sia la norma che rende applicabile alla medesima le disposizioni del Capo VII solo in quanto compatibili”.
euro, ma comunque in una misura non superiore a 9.999,99 euro e che l’atto costitutivo rivestisse la forma di atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto ministeriale, riportato nella tabella A del D.M. 23 giugno 2012 n. 138.
Con la legge n. 99 del 2013, il legislatore si è occupato di ridisegnare la geometria di queste società, introducendo delle novità e mantenendo o modificando o abrogando alcune regole della disciplina previgente.
In particolare, è rimasto in vigore sia quanto previsto a proposito di capitale sociale, il quale è stato mantenuto invariato nella misura minima di 1 euro e massima di 9.999,99 euro, sia quanto previsto a proposito di agevolazioni, ovvero l’esenzione dagli onorari notarili, dall’imposta di bollo e dai diritti camerali di cui all’articolo 3 comma 3 della l. 24 marzo 2012 n. 27.
Una novità introdotta dal d.l. n. 76/2013 riguarda, invece, le clausole del modello standard, che vengono espressamente definite “inderogabili” (169).
Tale specificazione è stata necessaria per mettere la parola fine alla controversa discussione se le clausole del modello standard fossero pattiziamente modificabili.
Tra le norme modificate o abrogate ci sono quelle concernenti l’accesso a tale forma societaria e quelle relative alla nomina degli amministratori.
Per quanto riguarda il primo aspetto, l’articolo 9, comma 13, lettera a) del d.l. 76/2013 ha eliminato, quale requisito di accesso alla forma della società a responsabilità limitata semplificata, l’età anagrafica consentendo la costituzione di questo modello a tutte le persone fisiche che abbiano voglia di esercitare un’attività economica in forma d’impresa, mentre la lettera c) ha eliminato il divieto di trasferimento delle quote agli over 35, ripristinando, così, la regola di diritto comune del libero trasferimento di cui all’articolo 2469 del codice civile.
Riguardo all’amministrazione, è stato eliminato l’obbligo di scegliere gli __________________
(169) Questa esplicita previsione di inderogabilità è stata introdotta dall’articolo 9, comma 15-bis, d.l.
amministratori tra i soci e questo può determinare l’accesso alla società, nella veste di gestori, di soggetti terzi, persone fisiche o meno che siano.
Il “cuore” della disciplina della s.r.l. semplificata resta nella norma imperativa che consente, e al tempo stesso impone, come già detto, un capitale sociale compreso tra un minimo di 1 euro e un massimo di 9.999,99 euro, cioè ad un livello che deve essere inferiore al minimo di 10.000 euro previsto per la s.r.l. ordinaria.
Con l’introduzione della s.r.l. semplificata si determina il superamento di quella regola, caratteristica delle società di capitali, in base alla quale, per accedere al regime della irresponsabilità dei soci per le obbligazioni della società, occorre che quest’ultima sia dotata di un capitale sociale minimo di una certa consistenza.
La previsione di un capitale massimo e minimo non esclude, però, che un capitale sociale sia pur sempre imposto, con la conseguenza che ad esso rimane affidato il ruolo di strumento di composizione dei contrapposti interessi dei soci e dei creditori sociali. Come è noto, tale composizione è affidata, oltre che alle regole generali che accomunano società di persone e di capitali e che autorizzano i soci ad attingere al patrimonio sociale solo nella misura in cui esso superi il capitale sociale, a quelle altre regole, proprie delle sole società di capitali, che impongono di intervenire immediatamente qualora il rapporto tra capitale sociale e patrimonio si alteri in conseguenza di perdite eccedenti un terzo (170).
Queste regole si applicano anche alle s.r.l. semplificate in virtù del generale richiamo alla disciplina delle s.r.l., contenuto nell’articolo 2463-bis, comma 5, in quanto regole non incompatibili. Cosicché, se nella s.r.l. con capitalizzazione normale, il concetto di perdita rilevante (e cioè, a seconda dei casi, oltre il terzo o sotto il minimo di legge) matura partendo dal presupposto __________________
(170) G. MARASA’, Considerazioni sulle nuove s.r.l.: s.r.l. semplificate, s.r.l. ordinarie e start up
innovative prima e dopo la L. n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013, Le Società n. 10/2013, p.
che la s.r.l. in questione abbia il proprio capitale sociale stabilito in un dato valore nominale e che il minimo di legge sia fissato in 10.000 euro, nel caso della s.r.l.s. si deve semplicemente partire dal presupposto che si tratta di società con capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro e che, per esse, il minimo di legge è, appunto, stabilito in un solo euro.
Quindi, si può constatare che, per un verso, viene superata l’idea per cui, per poter usufruire del privilegio della irresponsabilità dei soci per le obbligazioni sociali occorre che essi conferiscano risorse di una certa consistenza minima come per le s.r.l. ordinarie e le s.p.a.; per altro verso, il mantenimento del capitale sociale implica che, quanto più esso viene fissato in concreto dai soci ad un livello vicino al minimo simbolico, tanto maggiore è il rischio che debbano attivarsi immediatamente le regole a tutela dei creditori; regole che, invece, in altri contesti normativi il legislatore si è preoccupato di sospendere: come ad esempio nell’articolo 26, comma 1 d.l. 179/2012 in materia di start-up innovative e nell’articolo 182-sexies della legge fallimentare, con riguardo alle società di capitali che intendono accedere al concordato preventivo o ad accordi di ristrutturazione dei debiti (171).
Un’altra caratteristica del capitale sociale tipica della s.r.l. semplificata riguarda il versamento iniziale: esso deve essere eseguito esclusivamente in denaro e interamente versato all’organo amministrativo al momento della costituzione (articolo 2463-bis, comma 2 n. 3 del c.c.); pertanto, non sono ammessi conferimenti in natura, né è ammesso il versamento del denaro “per centesimi”.
Tali divieti si applicano in tutti i casi di costituzione di s.r.l. semplificate ma non ai conferimenti da eseguire in sede di aumento di capitale, nemmeno nelle ipotesi in cui il capitale non venga aumentato a un importo pari o superiore a 10.000 euro e la società mantenga la forma semplificata.
__________________
(171) G. MARASA’, Considerazioni sulle nuove s.r.l.: s.r.l. semplificate, s.r.l. ordinarie e start up
innovative prima e dopo la L. n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013, Le Società n. 10/2013, p.
Per cui, le operazioni di aumento di capitale rimangono disciplinate dalle norme dettate per le s.r.l. ordinarie (172).
L’accesso alla disciplina delle s.r.l. semplificate è possibile sia in fase di costituzione della società, sia in una fase successiva, in seguito, ad esempio, ad una volontaria riduzione del capitale sociale al di sotto di 10.000 euro, oppure a seguito di perdite che riducono il capitale al di sotto del minimo legale, ma pur sempre al di sopra di 1 euro e, quindi, senza dover necessariamente ricapitalizzare la società o trasformarla o scioglierla (articolo 2482-ter c.c.); questo è possibile anche in seguito ad una trasformazione di una società di persone al fine di evitare lo scioglimento ai sensi dell’articolo 2272, n. 4 del c.c (173).
E’ evidente che in caso di passaggio di una s.r.l. o s.p.a. o di una società di persone in una s.r.l. semplificata, si attiverebbe l’applicazione di tutte le norme proprie di questa forma di società, e pertanto: la norma che impone un atto costitutivo standard, la liberazione integrale del capitale sociale e la figura dei soci che devono essere persone fisiche; mentre non trovano applicazione, le agevolazioni fiscali, camerali e notarili e la regola in base alla quale il versamento deve essere fatto esclusivamente in denaro, in quanto non ci __________________
(172) A. BUSANI, La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale
inferiore a 10mila euro, Le Società n. 10/2013, p. 1076. Nello stesso senso si esprime anche la Massima
n. 130/2013 del Consiglio Notarile di Milano.
(173) In questo senso si esprimono A. BUSANI, C. A. BUSI in La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e a
capitale ridotto (s.r.l.c.r.), Le Società 12/2012, p. 1317- 1318, A. BUSANI, La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro, Le Società n. 10/2013 p.
1081, E. MACRI’ in La s.r.l. semplificata e la s.r.l. con capitale inferiore al minimo legale: le recenti
novità normative, Società, banche e crisi d’impresa, sezione VIII capitolo VIII 2014, p. 1818 – 1820 e G.
MARASA’ in Considerazioni sulle nuove s.r.l.: s.r.l. semplificate, s.r.l. ordinarie e start up innovative
prima e dopo la L. n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013, Le Società n. 10/2013, p. 1092 – 1093;
di diversa opinione è M. CIAN in S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria
del sistema o un sistema disarticolato? Rivista delle Società n. 6/2012, p. 1108, il quale sostiene che il
traghettamento di una s.r.l. ordinaria verso la variante della società semplificata è sempre inammissibile in quanto quest’ultima è caratterizzata come forma di start up e quindi irrecuperabile per iniziative già in essere.
troviamo in sede di costituzione della società.
E’ consentita anche la trasmigrazione evolutiva, ovvero il passaggio da s.r.l.s. a s.r.l. ordinaria: tale passaggio non necessita dell’adozione di una delibera di trasformazione, in quanto la s.r.l. semplificata non rappresenta un nuovo tipo societario. Basterà una delibera di aumento del capitale sociale (174).
La s.r.l.s. è stata introdotta senza che sia stato adottato alcuno specifico strumento idoneo a bilanciare la esiguità del capitale sociale.
In tale contesto, più che nell’ambito di una qualsiasi altra società, il funzionamento della s.r.l.s., piuttosto che essere garantita dall’attribuzione, da parte dei soci, del capitale sociale quale capitale di rischio, dipenderà dai finanziamenti dei terzi e dai finanziamenti dei soci stessi. I finanziamenti erogati da quest’ultimi saranno assoggettati all’applicazione della postergazione prevista dall’art. 2467 c.c., specie in ipotesi di fisiologicamente patologico eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto (175). L’incentivo allo sviluppo di attività imprenditoriali in assenza di un capitale congruo rende, anzi, maggiormente necessaria l’applicazione della disciplina dei finanziamenti dei soci, essendo del tutto naturale che, specialmente nella fase di start up della società fisiologicamente sottocapitalizzata, i soci debbano procedere al finanziamento della società e debbano pertanto, soggiacere alla regola che li posterga rispetto ai creditori sociali terzi.
__________________
(174) R. OCCHILUPO, Srl ordinaria, Srl semplificata e start-up innovative costituite sotto forma di
Srl: quali vantaggi da una destrutturazione del diritto societario?, Banca Impresa Società n. 3/2013, p.
422.
(175) G. B. PORTALE, La parabola del capitale sociale nella s.r.l. (dall’importancia cuasi-
4.1.2 – La società a responsabilità limitata con capitale inferiore a 10.000 euro
La possibilità di costituire s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro è stata prevista dall’articolo 9, comma 15-ter della legge di conversione del d.l. n. 76/2013, integrando l’articolo 2463 c.c. con due nuovi commi (4° e 5°) che regolano la fattispecie, tracciando alcuni correttivi per la sottocapitalizzazione. In particolare, al comma 4 viene disposto che, nel caso in cui il capitale sociale sia compreso tra 1 e 9.999,99, i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione. Pertanto, non si può far luogo a conferimenti in natura, ma solo esclusivamente in denaro; quest’ultimi, inoltre, non possono essere eseguiti “per centesimi”, in quanto le quote di capitale sociale sottoscritte devono essere liberate per intero in sede di atto costitutivo.
Al comma 5, dato che si tratta di una società assai poco capitalizzata, viene imposto una “progressiva patrimonializzazione forzosa”, ovvero, dagli utili netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio deve essere dedotto un importo pari almeno a un quinto di detti utili da destinare, anzitutto, alla formazione della “riserva legale” e poi alla sua progressiva integrazione, fino a che la somma del capitale sociale e della riserva non raggiunga l’ammontare di 10.000 euro (176). Una volta raggiunto questa soglia, torna vigente la regola
ordinaria, per la quale un ventesimo degli utili netti deve essere destinato, in ogni esercizio, a integrare la riserva legale, e ciò fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale (177).
__________________
(176) G. A. RESCIO in La s.r.l. con capitale ridotto (semplificate e non semplificate), Società, banche
e crisi d’impresa, sezione VIII capitolo XI 2014, p. 1893 e ss.
(177) E’ complicato dire se questa “patrimonializzazione forzosa” disposta per la nuova s.r.l. a capitale
ridotto si applichi pure alle s.r.l. semplificate. Dal punto di vista formale, la norma che la dispone è stata collocata all’ultimo comma dell’art. 2463 c.c., e quindi prioritariamente pensata per la s.r.l. ordinaria che abbia il capitale sotto soglia; è facile, quindi, derivarne la considerazione che, se il legislatore avesse voluto rendere applicabile la norma in questione anche alla s.r.l.s., avrebbe dovuto scegliere una sua diversa collocazione e che, non avendola scelta, la norma non può rendersi applicabile anche alla s.r.l.s.
La riserva di cui al comma 5 può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di perdite e deve essere reintegrata se per una qualsiasi ragione diminuisce.
A differenza della s.r.l.s., la s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro è una s.r.l. ordinaria che non ha, quindi, l’obbligo di adottare un atto costitutivo standard e rigido, non ha limiti alla partecipazione in qualità di soci di soggetti