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Soggetti e agevolazioni a sostegno delle start-up innovative

Sommario: 3.1 Gli incubatori certificati – 3.1.1 Disciplina e requisiti – 3.1.2 Costituzione e regime pubblicitario – 3.2 Ulteriori agevolazioni per le start-up innovative – 3.2.1 Costituzione gratuita con firma digitale – 3.2.2 Abbattimento degli oneri di avvio – 3.2.3 L’equity based crowdfunding – 3.2.4 Disciplina del lavoro – 3.2.5 Facilitazioni per l’accesso al credito – 3.2.6 Sostegno nel processo di internazionalizzazione dell’Agenzia ICE

3.1 – Gli incubatori certificati

Per poter creare una base imprenditoriale propositiva e crescere, le start-up non hanno bisogno solo di capitali, ma necessitano anche di un luogo adatto dove poter essere incubate e poi accelerate nel loro sviluppo.

Questo perché, gli startupper, nella maggior parte dei casi, sono giovani ricercatori, brillanti innovatori, che non hanno una cultura d’impresa, non sono capaci di gestire il capitale in modo produttivo o di realizzare da soli un’organizzazione imprenditoriale.

Per colmare il vuoto formativo e l’inesperienza manageriale, si è progressivamente affermata un’ulteriore figura imprenditoriale a sostegno delle imprese conosciuta come “incubatore”.

Gli incubatori sono organizzazioni, pubbliche o private, che per statuto offrono supporto alla creazione e all’affermazione di attività imprenditoriali solide, capaci di affrontare il mercato (123).

Sono i contenitori che permettono alle nuove piccole imprese, che vogliono entrate sul mercato e competere posizionandosi sulla frontiera

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(123) F. CAVALLOTTI, Incubatori d’impresa, servizi e sinergia per agevolare le “start up”,

dell’innovazione, di fare sistema e di crescere in termini di efficienza, produttività e visibilità.

Negli incubatori, le neo imprese possono svilupparsi meglio perché è possibile condividere esperienze e competenze, scambiarsi informazioni su mercati o opportunità, organizzare servizi migliori a costi più bassi, e perché l’organizzazione del sistema si basa sui bisogni reali delle nuove imprese innovative.

Gli incubatori sono in grado di offrire quel sostegno che consente di rendere la fasi di avviamento della start-up meno complessa e con maggiori probabilità di successo.

Il Rapporto Restart, Italia! ha definito l’incubatore di imprese start-up innovative come quel “soggetto che ne accompagna il processo di avvio e di crescita, nella fase che va dal concepimento dell’idea imprenditoriale fino ai primi anni di vita, e lavora allo sviluppo della start-up innovativa, formando e affiancando i fondatori sui temi salienti della gestione di una società e del ciclo di business, fornendo sostegno operativo, strumenti di lavoro e sede nonché segnalando l’impresa agli investitori ed eventualmente investendosi esso stesso”.

Gli incubatori possono quindi essere definiti come strutture multifunzionali dedicate alle neo imprese che si pongono il compito di facilitare la creazione di organizzazioni capaci di funzionare, attraverso un mix fatto di finanziamenti, assistenza manageriale, accesso a infrastrutture e servizi.

L’attività di incubazione è solitamente suddivisa in tre fasi. I passaggi non sono così nettamente distinti e neppure hanno una successione temporale assegnata a priori.

Comunque, per una maggiore comprensione, si può distinguere, all’inizio, un momento di pre-incubazione durante il quale è redatto un business plan e fissata la strategia da seguire nel breve e medio periodo. In seguito, si passa alla vera e propria incubazione, di durata variabile e che serve a consolidare i fondamentali dell’impresa. Infine, la post-incubazione, che prevede un monitoraggio per la verifica di eventuali aiuti consulenziali o economici per il

raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le aziende coinvolte beneficiano di importanti vantaggi a cominciare dalla condivisione degli spazi in affitto a prezzi di solito molto bassi. Soluzione che consente di abbattere i costi delle infrastrutture e di condividere esperienze e conoscenza di altre realtà (124). Gli incubatori, in definitiva, ospitano, sostengono e accompagnano lo sviluppo delle start-up, dal concepimento dell’idea imprenditoriale al suo primo livello, offrendo attività di formazione, sostegno operativo e manageriale, fornendo strumenti e luoghi di lavoro e favorendo il contatto tra gli investitori e le idee imprenditoriali stimate ad alto potenziale di ritorno economico, ma non ancora appetibili per il mercato dei capitali. Mettendo a disposizione degli imprenditori la propria esperienza e preparazione, i manager degli incubatori permettono alle imprese innovative di lanciare la propria attività sul mercato in modo efficace e soprattutto in tempi rapidi.

3.1.1 – Disciplina e requisiti

Il Decreto n. 179/2012 con l’art. 25 comma 5 ha disciplinato la figura dei cosiddetti “incubatori di imprese start-up innovative certificati”.

Il quadro regolamentare di riferimento è costituito da:

- Legge 221/2012, che ha convertito il d.l. 179/2012 (il c.d. decreto crescita 2.0)

- Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 febbraio 2013 (il c.d. decreto incubatori)

- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E dell’11 giugno 2014 (Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati)

Deve precisarsi che lo svolgimento, anche in modo professionale e sistematico, dell’attività di incubazione di start-up, non costituisce un’attività riservata __________________

(124) F. CAVALLOTTI, Incubatori d’impresa, servizi e sinergia per agevolare le “start up”,

esclusivamente agli “incubatori certificati”, ma può essere esercitata da qualsiasi soggetto. Infatti, la certificazione dell’incubatore costituisce esclusivamente condizione per l’iscrizione nella relativa sezione del Registro delle Imprese e per accedere alle agevolazioni societarie e fiscali.

Così, per essere “certificati”, gli incubatori innanzitutto dovranno essere: - società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto

italiano ovvero Societas Europaea, e

- residenti in Italia ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.).

Una primo aspetto da notare è che, a differenza delle start-up innovative, non viene richiesto l’ulteriore requisito che le azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Un secondo elemento riguarda l’esclusione delle società costituite secondo la legge di un altro Stato dall’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Per le società costituite secondo la legge in uno stato extracomunitario, tale limitazione non presenta profili di illegittimità e tali imprese non potranno, dunque, richiedere l’iscrizione nella sezione speciale. Invece, l’applicazione di tale previsione appare illegittima, sotto il profilo del diritto comunitario, nella misura in cui non consente agli incubatori costituiti secondo la legge di uno stato membro dell’Unione Europea e che abbiano stabilito una sede secondaria in Italia, l’iscrizione nella sezione speciale, discriminandoli dunque, rispetto agli incubatori italiani. Tale discriminazione costituisce probabilmente una restrizione illegittima della libertà di stabilimento garantita dagli artt. 49 e 54 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Deve, dunque, ritenersi che il Registro delle Imprese non potrebbe negare l’iscrizione nella sezione speciale ad un incubatore costituito secondo la legge di un Paese dell’Unione Europea che abbia stabilito una sede secondaria in Italia (125).

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(125) F. DAGNINO, M. FEDRIGO, Gli “Incubatori certificati” come strumento per favorire la

Oltre a quanto sopra, gli incubatori dovranno altresì rispettare i seguenti requisiti specifici: a) disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; b) disporre di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; c) essere amministrati o diretti da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; d) avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgano attività e progetti collegati a start-up innovative; e) avere adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative.

Come detto in precedenza, lo status di “incubatore certificato” si acquisisce mediante l’iscrizione dell’incubatore nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese. Tale qualifica comporta, oltre al vantaggio reputazionale dell’istituzionalizzazione dell’incubatore, l’applicazione di una disciplina speciale e di numerose agevolazioni, sostanzialmente corrispondenti a quelle previste per le start-up innovative, con la differenza fondamentale che tali agevolazioni non hanno durata limitata nel tempo, ma trovano applicazione fino a quando l’incubatore possieda i requisiti previsti dalla legge.

Il possesso dei predetti requisiti deve essere autocertificato mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’incubatore, al momento della domanda di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 del c.c..

In particolare, per l’attestazione dei requisiti indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 25, comma 5, occorre fare riferimento agli indicatori e ai relativi valori minimi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 febbraio 2013, allegato “Tabella A delle informazioni richieste per la certificazione degli incubatori di start-up innovative” (per ognuno dei requisiti

l’incubatore candidato ottiene i relativi punti qualora raggiunga almeno il valore minimo), ovvero:

Riferimento alla LEGGE 17 dicembre

2012 n. 221

Requisiti Valori minimi Punti

Art. 25 c. 5 lettera a)

Superficie della struttura a uso esclusivo dell'incubazione delle imprese (in metri quadrati).

400 10

Punti

Art. 25 c. 5 lettera b)

Velocità di trasmissione di dati del collegamento Internet verso l'esterno (banda simmetrica garantita). 10 Mbps Almeno uno dei tre requisiti 10 Punti Presenza di macchinari per test

(disponibilità "in sede", ovvero forme di accesso presso strutture convenzionate, nel secondo caso specificare le strutture).

Si

Presenza di sale prove prototipi (disponibilità "in sede", ovvero forme di accesso presso strutture convenzionate, nel secondo caso specificare le strutture).

Si

Art. 25 c. 5 lettera c)

Struttura tecnica di consulenza attualmente operativa (numero unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche). 3 Entrambi i requisiti 10 Punti

Numero cumulativo di anni di esperienza in materia di impresa e di innovazione del personale della struttura tecnica di consulenza indicata al punto precedente.

15

Art. 25 c. 5 lettera d)

Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con centri di ricerca e Università, finalizzati allo sviluppo delle start-up innovative,

indicando quali. Si Almeno uno dei tre requisiti 10 Punti

Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con partner finanziari, finalizzati allo sviluppo delle start- up

innovative (istituti di credito, fondi di Venture Capital), indicando quali.

Si

Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con istituzioni pubbliche (Pubbliche Amministrazioni, CCIAA, finanziarie regionali, ecc.), finalizzati allo sviluppo di start-up innovative, indicando quali.

Si

Per l’attestazione del requisito indicato sub e), invece, occorre riferirsi agli indicatori espressamente previsti dal comma 7 dell’articolo 25 e ai valori minimi individuati con il decreto ministeriale 22 febbraio 2013, allegato Tabella B, ovvero:

Riferimento alla Legge 17 dicembre 2012

n. 221

Indicatori del requisito di cui

all'art. 25, comma 5, lett. e) Valori minimi Punti

Art. 25 c. 7 lettera a)

Numero di candidature (idee progettuali iniziali) prevenute all'incubatore nell'ultimo anno, purché registrate formalmente con mezzi cartacei e/o elettronici.

100 10

Punti

Art. 25 c. 7 lettera b)

Numero di start-up innovative attualmente ospitate (imprese costituite in possesso di un contratto di accompagnamento / incubazione con l'incubatore)

10 10

Punti

Art. 25 c. 7 lettera c)

Numero di start-up innovative che hanno terminato il percorso di incubazione (alla scadenza naturale del contratto di incubazione) in stato attivo nell'ultimo anno. 3 10 Punti Art. 25 c. 7 lettera d) Numero di collaboratori (dipendenti, soci operativi) che operano attualmente nelle start- up innovative presenti nell'incubatore, escludendo il personale dell'incubatore. 30 10 Punti

Art. 25 c. 7 lettera e)

Variazione percentuale degli occupati totali delle start-up innovative incubate dell'ultimo anno rispetto a quelli dell'anno precedente.

0 10

Punti

Art. 25 c. 7 lettera f)

Variazione percentuale del valore complessivo della produzione delle start-up innovative incubate dell'ultimo anno rispetto a quello dell'anno precedente.

0 10

Punti

Art. 25 c. 7 lettera g)

Capitale di rischio raccolto dalle start-up innovative attualmente incubate nell'ultimo anno (in euro). 500.000 Almeno uno dei due requisiti 10 Punti Fondi pubblici di sostegno a

start-up innovative, progetti di ricerca e innovazione, (per la sola quota finanziata dall'ente pubblico, escludendo la parte di cofinanziamento) nell'ultimo anno (in euro).

500.000

Art. 25 c. 7 lettera h)

Numero di brevetti registrati e di domande di brevetto presentate nell'ultimo anno da parte delle start-up innovative attualmente incubate.

3 10

Punti

Il requisito dell’adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative, di cui alla lettera e) del comma 5 dell’articolo 25 come sopra descritto, può anche essere comprovato dall’avvalersi delle esperienze maturate dai singoli rami d’azienda, dai soci, dagli amministratori della società e dalle unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno e dedicate in modo specifico al supporto ed alla consulenza alle start-up innovative.

Si tratta, con tutta evidenza, di una serie di indicatori che rivelano la vitalità dell’attività di sostegno svolta.

Ai fini dell’autocertificazione, l’incubatore di start-up innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di trenta punti rispetto alla tabella A e il punteggio minimo complessivo di quaranta punti rispetto alla tabella B.

Ai sensi del su citato decreto MISE, le Camere di Commercio dovranno occuparsi del monitoraggio degli incubatori certificati, predisponendo analisi periodiche, in formato elettronico e con cadenza almeno semestrale, sugli effetti derivanti dall’applicazione delle misure indicate al decreto in commento. Il MISE si occuperà di esaminare le suddette analisi ai fini dell’adeguatezza dei valori minimi al contesto di riferimento e, annualmente o in caso di variazioni significative, procedere alla modifica degli stessi.

La disciplina speciale degli “incubatori certificati” consiste in alcune deroghe al diritto societario ed in agevolazioni di natura fiscale già previste per le start- up innovative, come ad esempio:

- l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per l’iscrizione nel Registro delle Imprese nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio, di cui all’articolo 26, comma 8;

- la possibilità per gli incubatori certificati costituiti in forma di società a responsabilità limitata di emettere strumenti finanziari partecipativi, non imputabili a capitale, forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere e servizi, di cui all’articolo 26 comma 7;

- possibilità di remunerare amministratori, collaboratori continuativi (inclusi i professionisti quali avvocati e commercialisti) e dipendenti mediante l’assegnazione di quote di partecipazione alla start-up oppure mediante il riconoscimento dell’esercizio del diritto di opzione per l’acquisto di tali strumenti, di cui all’articolo 27.

- possibilità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia che interviene gratuitamente e con le stesse modalità semplificate previste per le start- up innovative, di cui all’articolo 30 comma 6.

Le deroghe al diritto societario e le agevolazioni sono applicabili, come già anticipato, fino a quando l’incubatore mantenga i requisiti previsti dalla legge, senza limiti di tempo; l’unica eccezione riguarda l’esonero dal pagamento

dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria che non può andare oltre il quinto anno dall’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

Uno degli aspetti principali previsti per le start-up innovative ma che non viene ripreso per gli incubatori certificati, riguarda l’esonero dalla procedure concorsuali tradizionali: le start-up, in caso di insuccesso, sono soggette alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, mentre tale previsione non sembra destinata all’incubatore certificato. Infatti, in nessuna parte dell’articolo 31 del decreto 179/2012, che si occupa della fattispecie, è citato o vengono fatti riferimenti all’incubatore, il quale, a quanto pare, sarà assoggettato alle ordinarie procedure concorsuali.

3.1.2 – Costituzione e regime pubblicitario

Secondo il comma 8 dell’articolo 25 del Decreto Legge 179/2012, l’assunzione dello status di incubatore certificato al fine di usufruire dei benefici della disciplina in esame avviene con l’iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle Imprese istituito presso le Camere di Commercio, a seguito della presentazione di apposita domanda compilata in formato elettronico, indicando, nell’atto dell’iscrizione, le informazioni specificamente richieste dal comma 13 dell’art. 25 del Decreto, ossia: a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; c)oggetto sociale; d) breve descrizione dell’attività svolta; e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività; f) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l’incubatore certificato, esclusi eventuali data sensibili; g) indicazione dell’esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari; h) indicazione dell’esperienza acquisita nell’attività di sostegno a start-up innovative.

Alla pari delle start-up innovative, al fine di mantenere l’iscrizione nell’apposita sezione speciale e, dunque, lo status di “incubatore certificato”,

l’impresa deve aggiornare almeno semestralmente le informazioni comprovanti il possesso dei requisiti.

Inoltre, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, l’incubatore dovrà altresì attestare il mantenimento dei requisiti richiesti.

L’obbligo di aggiornamento sussiste anche nel caso in cui non vi siano aggiornamenti da segnalare; in tal caso, sarà sufficiente confermare che le informazioni depositate sono aggiornate. In caso di perdita dei requisiti oppure in caso di mancata dichiarazione del possesso dei requisiti, l’incubatore certificato sarà cancellato entro sessanta giorni dalla sezione speciale del Registro delle Imprese, permanendo comunque l’iscrizione nella sezione ordinaria.

L’istituzione di un’apposita sezione risponde alla ratio di maggiore trasparenza delle informazioni inerenti la vita e l’attività degli incubatori certificati, che deve essere garantita nell’ambito della pubblicità delle notizie relative alle imprese che godono dello speciale regime giuridico previsto dalla norma del decreto (126).

Al fine di consentire gli appositi controlli da parte delle autorità competenti, l’incubatore certificato dovrà conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione relativamente al possesso dei requisiti, la società decade dai relativi benefici fiscali o di qualsiasi altra natura ad essa attribuiti in applicazione della disciplina prevista dal Decreto.

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(126) A. BINACCHI, A. GALLI, Le start-up innovative, Quaderno n. 56, Ordine dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Scuola di Alta Formazione Luigi Martino, 2014, p. 40 – 41.

3.2 – Ulteriori agevolazioni per le start-up innovative

Le misure che il legislatore ha previsto a favore delle start-up innovative intervengono in tutte le fasi di vita dell’impresa: dalla costituzione, allo sviluppo fino alla crisi. Gli interventi si sostanziano in una serie di agevolazioni e di deroghe al diritto societario.

In particolare, per quanto riguarda le deroghe al diritto societario, già affrontante nel capitolo secondo al quale si rinvia, la dottrina opera una suddivisione tra le misure applicabili alle sole società costituitesi in forma di s.r.l. e misure applicabili alla generalità delle società. Le deroghe previste per le sole start-up a responsabilità limitata sono introdotte dall’articolo 26 commi 2, 3, 5, 6 e 7, ovvero:

- il comma 2 prevede la possibilità di creare categorie di quote fornite di diritti diversi, in deroga all’articolo 2468, commi 2 e 3 del c.c.;

- il comma 3 prevede l’attribuzione di quote con diritti di voto non proporzionale alla propria partecipazione, in deroga all’articolo 2479, comma 5 del c.c.;

- il comma 5 prevede la possibilità di offrire, al pubblico, quote di partecipazione attraverso i portali on-line per la raccolta di capitali, in deroga all’articolo 2468, comma 1;

- il comma 6 prevede la possibilità di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni, in deroga all’articolo 2474 del c.c.;

- infine, il comma 7 permette l’emissione di strumenti finanziari, non imputabili a capitale, a seguito dell’apporto da parte di soci o di terzi anche di opera o servizi, in deroga all’articolo 2479 e 2479 bis.

Le deroghe al diritto societario comuni a tutte le imprese innovative sono, invece, disciplinate dall’articolo 26 (commi 1 e 4) e dall’articolo 31 (comma 1), ovvero:

- il comma 1 dell’art. 26 prevede la proroga del termine per la copertura delle perdite, in deroga agli articoli 2446, 2482-bis, 2447 e 2482-ter;

- il comma 4 dell’art. 26 deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica;

- il comma 1 dell’articolo 31 prevede la deroga alla disciplina delle procedure concorsuali ordinarie.

In questo paragrafo verranno approfondite le ulteriori agevolazioni di cui possono godere le start-up innovative.

In particolare, si trattano di agevolazioni fiscali, lavoristiche e di accesso al credito.

In questa sede è importante ricordare che, come già anticipato nel capitolo secondo, il decreto Investment Compact, modificando il requisito della data di costituzione di cui all’articolo 25 comma 2 lettera b) (passato da 48 a 60 mesi),

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