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Le start-up innovative e il ruolo del capitale sociale nelle nuove forme di società a responsabilità limitata

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Academic year: 2021

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DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT

Corso di Laurea Magistrale in

CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE

LE START-UP INNOVATIVE

E IL RUOLO DEL CAPITALE SOCIALE

NELLE NUOVE FORME DI SOCIETA’

A RESPONSABILITA’ LIMITATA

CANDIDATO: Saverio Carrara

RELATORE: Prof.ssa Lucia Calvosa

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INTRODUZIONE... ... .. 7

CAPITOLO PRIMO LE START-UP INNOVATIVE 1.1 – La definizione di start-up innovativa nella normativa italiana…….... ... 12

1.2 – I requisiti necessari a qualificare un’impresa come start-up innovativa……….……… ... 16

1.3 – La disciplina delle start-up innovative... ... 25

1.3.1 – La costituzione... ... ... 26

1.3.2 – Il regime pubblicitario... ... 29

1.3.3 – Monitoraggio e valutazione……….. ... 31

1.3.4 – Cessazione dello status di start-up innovativa... ... 33

1.4 – La start-up innovativa a vocazione sociale………. ... 34

1.5 – PMI innovative……… ... 39

CAPITOLO SECONDO DEROGHE AL DIRITTO SOCIETARIO 2.1 - Deroghe comuni a tutte le start-up innovative……….... ... 50

2.1.1 – Perdita di capitale sociale………..… ... 51

2.1.2 – Crisi da sovraindebitamento………. ... 54

2.1.3 – Disciplina delle società di comodo, delle società non operative e in perdita sistematica………...…. ... 63

2.2 - Deroghe applicabili alle start-up in forma di s.r.l... 66

2.2.1 – Clausole statutarie………...…. ... 68

2.2.2 – Offerte al pubblico di quote di capitale………...….. ... 79

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CAPITOLO TERZO

SOGGETTI E AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELLE START-UP INNOVATIVE

3.1 – Gli incubatori certificati………..…….. ... 90

3.1.1 – Disciplina e requisiti………... ... 92

3.1.2 – Costituzione e regime pubblicitario……….……... 99

3.2 – Ulteriori agevolazioni per le start-up innovative………... 101

3.2.1 – Costituzione gratuita con firma digitale……….……... 103

3.2.2 – Abbattimento degli oneri di avvio………... 107

3.2.3 – L’equity based crowdfunding………... 109

3.2.4 – Disciplina del lavoro……….……... 118

3.2.5 – Facilitazioni per l’accesso al credito………..…... 124

3.2.6 – Sostegno nel processo di internazionalizzazione dell’Agenzia ICE... 129

CAPITOLO QUARTO RIFLESSIONI SUL RUOLO DEL CAPITALE SOCIALE NELLE SOCIETA’ S.R.L. 4.1 – Evoluzione funzionale del capitale sociale nelle società s.r.l... 134

4.1.1 – La società a responsabilità limitata semplificata……….…... 137

4.1.2 – La società a responsabilità limitata con capitale inferiore a 10.000 euro……….………... 143

4.1.3 – Quale sorte per il capitale sociale?... 146

4.2 – Le altre forme di finanziamento delle start-up innovative……….…... 156

4.2.1 – Venture capital e Business Angel………... 157

4.2.2 – Invitalia: Smart & Start………... 166

CONCLUSIONI………..…………... 173

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In un contesto provato dagli effetti di una crisi economica globale è stato osservato come iniziative imprenditoriali caratterizzate da alti tassi di innovazione possano rappresentare una valida strategia di ripresa per l’economia di interi Paesi.

I principali attori dell’innovazione in questo senso sono le imprese start-up, iniziative economiche di nuova costituzione che si originano da idee di business nuove rispetto al passato, spesso nel settore delle tecnologie, e che, se riescono a sfondare sul mercato, sono in grado di generare ricchezza e occupazione. In un’economia della “conoscenza”, ormai radicalmente diversa rispetto a quella tradizionale, le start-up ricoprono un ruolo fondamentale come generatori di notevoli vantaggi competitivi.

Negli ultimi anni nei vari ordinamenti giuridici internazionali sono state introdotte riforme e legislazioni apposite per favorire la nascita e lo sviluppo di queste nuove aziende. I Paesi che hanno puntato sullo sviluppo di queste realtà hanno ottenuto risultati importanti come l’aumento dell’occupazione, l’attrazione di capitali e di talenti dall’estero e la crescita economica.

In Italia nel 2012 è stata istituita dal Ministero dello sviluppo economico una Task force con l’obiettivo di analizzare il panorama economico italiano, individuare le problematiche che incontrano le nuove aziende che vogliono entrare nel mercato e proporre delle misure volte a favorire la nascita di start-up a carattere innovativo nel contesto economico italiano. Dal lavoro della Task force ne derivò un rapporto (Restart, Italia!) che portò alla successiva emanazione del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012.

Con il Decreto viene introdotta per la prima volta in Italia la figura della “start-up innovativa” a cui vengono riconosciute una serie di agevolazioni e deroghe al diritto comune al fine di incentivarne la nascita e lo sviluppo.

Il Decreto è stato emanato con l’obiettivo di creare “un ecosistema favorevole alle start-up innovative” attraverso la creazione di uno “strumento di politica economica teso a favorire la crescita, la creazione di occupazione, in particolare quella giovanile, l'attrazione di talenti e capitali dall'estero, e a

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rendere più dinamico il tessuto produttivo e tutta la società italiana, promuovendo una cultura del merito e dell’assunzione di rischio”.

Il presente elaborato intende approfondire il mondo delle start-up innovative, in conseguenza del crescente interesse che tale fenomeno imprenditoriale sta destando nell’odierno scenario economico e delle prospettive di crescita che sembra in grado di offrire nei territori che supportano lo sviluppo di innovazione; interesse testimoniato anche dai numerosi interventi legislativi che si sono succeduti negli ultimi anni, in favore di questa nuova realtà.

Il primo capitolo viene dedicato alla disciplina italiana delle start-up innovative, con particolare riguardo ai requisiti che si rendono necessari per acquisirne lo status e ai fattori in grado di favorirne la nascita e lo sviluppo. Nell’ultimo paragrafo verrà brevemente accennata la normativa prevista per le PMI innovative, ovvero imprese che presentano carattere innovativo ma che non sono in possesso dei requisiti richiesti per essere definite start-up innovative.

Nel secondo capitolo, attraverso una puntuale analisi delle disciplina civilistica e del quadro normativo, verranno esaminati gli importanti profili derogatori in materia di diritto societario ed in ambito di procedure concorsuali, distinguendoli tra quelli rivolti a tutte le start-up innovative e quelli rivolti alle start-up costituite in forma di s.r.l.

Nel terzo capitolo oggetto di osservazione specifica saranno i soggetti e le agevolazioni, previsti dalla legge, che sostengono le start-up innovative nel corso della loro vita; in particolare saranno esaminati gli incubatori certificati e le varie misure di favore previste in ambito fiscale, lavoristico e di accesso al credito.

Infine, nel quarto capitolo verranno fatte alcune riflessioni sul ruolo del capitale sociale nelle società s.r.l. a seguito dell’introduzione nell’ordinamento italiano di s.r.l. con capitale al di sotto della soglia minima: la s.r.l. semplificata e la s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro.

Non essendoci più l’obbligo di un capitale minimo nelle s.r.l., si assiste ad un depotenziamento del ruolo del capitale sociale; esso non viene più visto come il

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mezzo attraverso il quale realizzare la propria idea imprenditoriale o come strumento di garanzia per i creditori sociali.

La cultura che si sta diffondendo in Italia e in Europa, e già presente negli Stati Uniti, dà maggior rilievo alle idee, più che alla tutela dei terzi: la nuova cultura spinge le persone che hanno un’idea ad avviare attività imprenditoriali, liberi dal vincolo del capitale minimo, nella speranza che questo possa rivitalizzare la crescita interna e l’occupazione nei Paesi che, ancora oggi, risentono degli effetti della crisi.

Il capitolo si conclude con l’analisi delle fonti di finanziamento alle quali le start-up innovative possono accedere per poter finanziarie la propria attività e raggiungere i propri obiettivi, in alternativa all’utilizzo del capitale proprio ed ai classici finanziamenti nazionali, regionali, europei o bancari. In particolare, saranno analizzati i fondi provenienti dai Venture Capital e dai Business Angel.

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Le start-up innovative

Sommario: 1.1. La definizione di start-up innovativa nella normativa italiana – 1.2. I requisiti necessari a qualificare un'impresa come start-up innovativa – 1.3. La disciplina delle start-up innovative – 1.3.1. La costituzione – 1.3.2. Il regime pubblicitario – 1.3.3. Monitoraggio e valutazione – 1.3.4. Cessazione dello status di start-up innovativa – 1.4. Start-up innovativa a vocazione sociale – 1.5. PMI innovative

1.1 - La definizione di start-up innovativa nella normativa italiana

L’Italia ha una grande storia di innovazione trainata dalla scienza e dalla tecnologia, ma anche dallo stile di vita e dalla cultura. Nel tempo ha dimostrato di saper costruire industrie capaci di vendere il meglio della propria produzione in giro per il mondo, e in molti casi di diventare persino leader globali.

L’innovazione, però, deve essere alimentata continuamente.

Negli ultimi decenni il nostro Paese, a causa di un contesto macroeconomico globale estremamente complesso caratterizzato, da un lato, da una sempre maggiore sfida competitiva proveniente da parte dei paesi emergenti e, dall’altro, da tecnologie e processi di produzione e distribuzione in costante velocissima evoluzione nei paesi maggiormente industrializzati, aveva accumulato un elevato deficit di innovazione e sviluppo, amplificato da tassi di crescita economica nettamente più bassi rispetto ai principali paesi concorrenti, anche in settori economici tradizionali ed apparentemente meno sensibili all’impatto dell’innovazione tecnologica.

Per queste ragioni, l’Italia doveva diventare un paese più ospitale per le nuove imprese innovative attraverso interventi legislativi di tipo strutturale e sistematico. Così, nell’autunno del 2012, il “Governo Monti” ha adottato una normativa in grado di creare un contesto maggiormente favorevole all’innovazione, alla mobilità sociale, allo sviluppo tecnologico, a rafforzare il

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legame tra università e impresa, all’occupazione, in particolare giovanile, e ad attrarre in Italia talenti, imprese e capitali dall’estero.

Questa normativa è contenuta nel Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 artt. 25-32 noto anche come “Decreto crescita 2.0”, o “Decreto sviluppo bis” recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012, che ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la definizione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, la start-up innovativa (1).

La norma sulle start-up è stata ispirata dal Rapporto Restart, Italia! ovvero da una relazione elaborata da una task force creata nell’aprile 2012 dal Ministro dello sviluppo economico Corrado Passera e composta da dodici esperti provenienti dal mondo dell’impresa, dell’accademia, del giornalismo e della Pubblica Amministrazione.

In seguito a un processo di gestazione, compiutosi in consultazione con diverse centinaia di cittadini e stakeholder operativi nel settore, il Rapporto Restart Italia! venne pubblicato il 13 settembre 2012.

Il Decreto 179/2012 è stato emanato in seguito alle raccomandazioni che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea aveva rivolto all’Italia. In sostanza, le istituzione di Bruxelles avevano valutato le politiche e le riforme portate avanti dall’Italia e incoraggiarono il Paese ad aumentare l’impegno su alcuni fronti ritenuti particolarmente importanti. Tra queste raccomandazioni, sei in totale, due interessavano direttamente anche le start-up: la raccomandazione n. 3, più specifica, con la quale, affrontando il tema della lotta alla disoccupazione giovanile, il Consiglio incoraggiò l’Italia ad adottare misure tra cui incentivi per l’avvio di start-up. E la raccomandazione n. 6, più generale, con la quale l’Italia è stata invitata a “semplificare ulteriormente il quadro normativo per le imprese e rafforzare la capacità amministrativa e a __________________

(1) Con l’espressione “start-up innovativa”, il legislatore non vuole designare un tipo societario

autonomo ma una qualifica temporanea: sia la qualifica che le agevolazioni previste dalla normativa cessano decorsi 5 anni dalla costituzione.

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migliorare l’accesso agli strumenti finanziari, in particolare al capitale, per finanziare le imprese in crescita e l’innovazione”.

Dal 2012 ad oggi, la policy sulle start-up innovative è stata interessata da diversi interventi di potenziamento: provvedimenti, quali il Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, noto come “Decreto Lavoro”, il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, noto come “Investment Compact”, coordinato con la Legge di conversione 24 marzo 2015 n. 33 recante “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” e la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, meglio nota come Legge di Bilancio 2017, hanno affinato, potenziato e ampliato l’offerta di strumenti agevolativi previsti dal “Decreto Crescita 2.0”.

Le evoluzioni normative recentemente intercorse testimoniano che la politica di sostegno alle start-up innovative continua a rappresentare un tassello strategico nell’azione del Ministero dello sviluppo economico.

L’originale articolo 25, comma 2 del DL 179/2012, offriva la seguente definizione di start-up: “…l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano (2) ovvero una Societas Europaea (3), residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione”.

A seguito della modifica dell’art. 25 comma 2 apportata dall’art. 4 dall’Investment Compact che ha soppresso al primo periodo le parole "di diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917", oggi possono assumere la qualifica di start-up innovativa solo le

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(2)Per società di diritto italiano si intende quella che ha perfezionato il procedimento di costituzione

in Italia, cioè che ha depositato l’atto costitutivo presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

(3)La Societas Europaea è una forma di società che può essere costituita nel territorio dell’Unione

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società di capitali quali, le Società per Azioni, le Società in Accomandita per Azioni, le Società a Responsabilità Limitata, anche in forma cooperativa, come pure le S.r.l. a capitale ridotto e le S.r.l. semplificate, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato (4) o su un sistema multilaterale negoziale (5).

Restano, quindi, escluse le imprese individuali e le imprese esercitate da società di persone (s.n.c. e s.a.s.), che appaiono ormai sistematicamente marginalizzate dall’intervento del legislatore, nonostante la loro persistenza e diffusione nell’universo delle piccole imprese.

La qualifica di start-up può riguardare, dunque, solo società che adottano modelli organizzativi che garantiscono ai soci una responsabilità limitata e, che in caso di insuccesso dell’iniziativa imprenditoriale, non prevedano riflessi sul patrimonio personale degli stessi.

La qualifica di start-up è compatibile, altresì, con la costituzione di s.r.l. semplificata. Questo perché, oltre a non esservi indici normativi contrari, si osserva che tale forma societaria non costituisce un tipo ulteriore e diverso rispetto alla s.r.l. ordinaria; essa può pertanto farsi rientrare tra le società di capitali di cui parla l’art. 25. Certamente, poiché lo statuto delle s.r.l.s. è standardizzato e contiene clausole definite inderogabili dal d.l. 76/2013, i soci non potrebbero inserirvi proprio quelle clausole concepite dal legislatore relativamente alle start-up aventi funzione incentivante, in quanto derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria (6).

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(4) Per mercato regolamentato si intende quel “sistema multilaterale che consente o facilita

l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente”. (art. 1, comma 1, lett. w-ter, del Tuf)

(5) I sistemi multilaterali di negoziazione (c.d. Mtf) costituiscono dei sistemi di negoziazione

alternativi ai mercati regolamentati di tipo multilaterale il cui esercizio è riservato ad imprese di investimento, banche e gestori dei mercati regolamentati.

(6) La start-up innovativa costituita in forma di s.r.l.s. non potrebbe creare quote fornite di diritti

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1.2 – I requisiti necessari a qualificare un’impresa come start-up innovativa

L'originaria normativa prevedeva una serie di requisiti detti “cumulativi” affinché una società potesse qualificarsi come start-up innovativa.

Ad oggi, a seguito dei vari interventi in materia, alcuni di questi sono stati abrogati ed altri modificati.

Sul primo requisito, lettera a), la normativa aveva introdotto un limite alla struttura proprietaria della società, in virtù del quale, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci dovevano essere detenute da persone fisiche; questo vincolo, che doveva esistere dal momento della costituzione della società e per i ventiquattro mesi successivi, a causa del fatto che imponeva limiti stringenti all'autonomia statutaria sia in tema di rapporto tra conferimenti e partecipazioni e sia in tema di circolazione delle stesse, è stato abrogato dall'art. 9 comma 13 del Decreto Legge 28 giugno 2013 n. 76 (Decreto Lavoro).

Il secondo requisito, previsto alla lettera b), stabiliva quali società potevano qualificarsi come start-up e quali invece ne erano escluse in base alle date di costituzione (7) e di inizio attività: ovvero, per le società che si costituivano dopo il 19 dicembre 2012 (data di conversione del Decreto Legge), la costituzione e l'inizio dell'attività dovevano essere avvenute da non più di quarantotto mesi; invece, per le società già esistenti alla data del 19 dicembre 2012, la data di costituzione non doveva essere precedente al 20 ottobre 2008 ovvero precedente di quarantotto mesi dall'entrata in vigore del Decreto Legge;

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detenuta né potrebbe emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi. Non potrebbe neppure ricorrere all’equity crowdfunding e prevedere clausole di recesso o di co-vendita per il caso in cui si verifichi un trasferimento del controllo.

(7)Il MISE con il Parere 12 agosto 2014 n. 145186 si è espresso affermando che per costituzione si

intende la data di costituzione della società e non già l’inizio dell’attività o l’iscrizione al registro delle imprese. Ovviamente la norma fa riferimento alle società già esistenti, in quanto quelle di nuova costituzione incarnano per definizione il concetto di start-up, ovvero di impresa in fase d’avvio.

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questo requisito è stato modificato dall'articolo 4 del D.L. 3/2015 “Investment Compact”: oggi, le società, per qualificarsi come start-up, devono essere costituite da non più di sessanta mesi.

Proseguendo con l'analisi dell'art. 25 del Decreto, alla lettera c), era previsto che la sede principale dei propri affari e degli interessi doveva essere localizzata nel territorio italiano. Anche questo requisito è stato modificato dall'Investment Compact, il quale ha stabilito che la società deve “risiedere in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia”.

In base all’art. 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), si considerano residenti in Italia le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni), hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell’amministrazione (8), oppure l’oggetto principale dell’attività (9).

I predetti requisiti della sede legale, della sede dell’amministrazione o __________________

(8) Il concetto di sede dell’amministrazione è stato oggetto di analisi sia ai fini civilistica che ai fini

fiscali ed è opinione unanime che, per entrambi i settori, la relativa nozione sia sostanzialmente unitaria. In dottrina è stato evidenziato che il termine sede evoca la dimensione spaziale in cui vengono assunte le decisioni rilevanti per la gestione dell’impresa o per il perseguimento delle finalità dell’ente. La sede dell’amministrazione è il luogo in cui vengono assunte le principali decisioni gestionali (cfr. Circolare Assonime n. 67 del 2007, p. 5); Nello stesso senso, la giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia, causa C-73/06 del 28 giugno 2007) ha affermato che la sede dell’amministrazione è “il luogo in cui

vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale di tali società ed in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest’ultima”.

(9) Ai fini della localizzazione dell’oggetto principale, è opinione unanimemente condivisa che si

debba tenere in considerazione non tanto l’attività statuaria, quanto l’attività effettivamente esercitata dalla società o ente (cfr. l’art. 73, comma 5 del TUIR; la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 12/E del 21 febbraio 2003 e la circolare n. 28/E del 4 agosto 2006). Nello stabilire, poi, se l’oggetto principale della attività si trovi in Italia o all’estero occorre tener conto del luogo in cui l’attività stessa viene svolta. A tal riguardo è stato correttamente osservato come tale luogo non sia necessariamente coincidente con quello in cui si trovano i beni principali posseduti dalla persona giuridica, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell’attività svolta e alla natura dei beni posseduti, al fine di verificare se il loro utilizzo, ai fini dello svolgimento dell’attività dell’ente, richieda o meno una presenza in loco.

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dell’oggetto principale sono tra loro alternativi, nel senso che è sufficiente il ricorso anche di uno solo di esse perché il soggetto debba considerarsi fiscalmente in Italia.

La norma, inoltre, consente anche alle società costituite secondo una giurisprudenza di uno dei Paesi dell’Unione o dello SEE e stabilite in un Paese differente dall’Italia, di godere del regime di start-up innovativa tracciato dalla normativa italiana. Le condizioni che pone sono però quelle di avere una sede produttiva o filiale in Italia. Per “sede produttiva” si intende una sede secondaria o una unità locale di impresa “estera”. Più complesso è il concetto di “filiale”, che trova però puntuale riscontro nella direttiva 89/666/CE, cosiddetta “XI direttiva”, che rileva che “la costituzione di una filiale, è una delle possibilità che attualmente sono accordate ad una società per esercitare il diritto di stabilimento in un altro Stato membro” e che “l’incidenza economica e sociale di una succursale può essere paragonabile a quella di una filiale, di modo che esiste un interesse pubblico per una pubblicità della società presso la succursale; che per disciplinare tale pubblicità è opportuno far ricorso alla procedura già adottata per le società di capitali all’interno della Comunità”. Detta direttiva stabilisce le procedure necessarie alla pubblicità delle succursali in ambito comunitario e deve essere letta alla luce della direttiva 2002/17/UE (interoperabilità dei registri delle imprese), che ha trovato definitiva implementazione attraverso il B.R.I.S. (business registers interconnection system). Tramite il B.R.I.S., i registri delle imprese di tutti i Paesi dell’UE sono interconnessi. Questo significa che sarà possibile cercare informazioni sulle società registrate in qualsiasi Paese dell’UE e che i registri potranno condividere informazioni sulle filiali estere, rilevando per le medesime gli elementi necessari richiesti dall’art. 25 del d.l. 179/2012 (10).

Il quarto requisito, lettera d), attiene al patrimonio: la società start-up innovativa si qualifica per il limite massimo al valore della produzione annua __________________

(10) Circolare MISE n. 3696 del 14/02/2017, Start up innovative e PMI innovative. Limiti delle

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che, a partire dal secondo anno dalla costituzione, o trasformazione, e fino al quinto anno (era fino al quarto anno prima dell'entrata in vigore dall'Investment Compact), non deve essere superiore a 5 milioni di euro: tale valore si desume dal totale della voce A) del conto economico ai sensi dell’art. 2425 c.c., risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Non è chiaro se il rispetto del parametro riferito al totale del valore della produzione annua debba essere verificato alla chiusura del secondo esercizio dalla costituzione oppure alla chiusura del secondo esercizio di durata annuale (il bilancio di esercizio infatti prende in considerazione non anni, ma esercizi sociali); sembra corretto ritenere che la verifica vada compiuta con riferimento al secondo esercizio di durata annuale, anche perché in questo modo si riesce a valutare interamente il periodo di due anni dall’inizio dell’attività (11).

Un altro requisito necessario per la qualifica di start-up consiste in un divieto, non già di produzione, ma di distribuzione di utili (lettera e dell'articolo 25 comma 2): questo deve sussistere, oltre che per tutto il periodo agevolato, anche per il periodo intercorso tra la costituzione della società e la data di acquisizione dello status di start-up innovativa; tale previsione ha lo scopo di rafforzare la struttura patrimoniale societaria e di favorire l’investimento degli utili nella ricerca e nello sviluppo.

Inoltre, con Parere n. 141349 del 20/05/2016, il MISE ha stabilito che il divieto di distribuzione degli utili non può essere esteso ultrattivamente al periodo successivo alla cancellazione della società dalla sezione speciale, ancorché gli utili siano maturati in pendenza dell'iscrizione.

Alla lettera f) viene descritto il requisito principale delle start-up, ossia l’oggetto sociale: “la società deve avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente (12), lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti __________________

(11) Memento pratico Società Commerciali 2017 – Ipsoa, Francis Lefebvre, p. 1318.

(12)La norma richiede che l’attività programmata non debba essere esercitata in via esclusiva; è

sufficiente che sia prevalente. Ciò significa che l’oggetto sociale potrà essere costituito, oltre che dall’attività tecnologicamente innovativa, anche da attività appartenenti a settori tradizionalmente più

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o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (13)”; che cosa si intende per “innovativi” o “alto valore tecnologico” risulta di difficile comprensione; il sintagma usato dal legislatore speciale non ha certo un contenuto scientificamente determinato, né corrisponde ad alcuna definizione normativa. Suggerimenti interpretativi ci sovvengono dalla Commissione Europea la quale, in materia di aiuti di stato a favore di ricerca sviluppo e innovazione, ha specificato che “nel settore dei servizi, l’innovazione tende a basarsi su processi e modi di organizzazione nuovi, anziché sullo sviluppo tecnologico (14)”; è intervenuta sull’argomento anche l’Assonime con la circolare n. 11 del 2013 che ha ampliato la portata della norma in questione, precisando che: “Deve ritenersi ricompresa ogni attività economica da cui possa derivare l’introduzione di nuovi prodotti e nuovi servizi nonché nuovi metodi per produrli, distribuirli e usarli. Ciò indipendentemente dal settore merceologico in cui opera la società (ad esempio settore digitale, artigianato, agricoltura, industria oppure in campo culturale): questo perché ogni campo dell’attività economica può consentire lo sviluppo di prodotti o servizi ad alto tasso di innovazione tecnologica” (15).

Per la start-up non residente il requisito relativo all’oggetto sociale deve essere soddisfatto dalla Stabile Organizzazione in Italia che deve quindi svolgere un’attività fra quelle ammissibili, anche se essa non risulti necessariamente __________________

maturi. Inoltre, si noti che la verifica e la quantificazione della “prevalenza” non avvengono per via documentale ma su base empirica, e cioè in ragione di elementi fattuali e, in particolare, dei risultati dell’attività effettivamente svolta, quali che siano il settore economico di riferimento e le specifiche attività indicate all’oggetto sociale.

(13)Con il parere del 29 settembre 2014 prot. 169135 il Ministero dello Sviluppo Economico ha

precisato che lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi devono essere tutti oggetto dell’attività della start-up innovativa dopo la sua iscrizione nell’apposita sezione speciale e, pertanto, la mera commercializzazione di prodotti innovativi, o la sola attività di sperimentazione ovvero di ricerca, senza che siano ravvisabili anche lo sviluppo e la produzione, non sono sufficienti al rispetto del requisito in esame.

(14)Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01: “Disciplina Comunitaria in materia

di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”.

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coincidente con quella della casa madre estera (16).

Il settimo requisito, lettera g), riguarda la costituzione delle start-up tramite operazioni straordinarie: per ottenere la qualifica, la società non deve essere costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo d’azienda; questo perché la start-up è un’impresa dedicata al perseguimento di uno specifico oggetto sociale innovativo, finalizzato a creare un volano per la crescita delle nuove attività e non a continuare un’altra impresa esistente.

Tuttavia, anche se la precedente cessione di azienda impedisce, di fatto, di attribuire all’iniziativa imprenditoriale la qualificazione di start-up, è necessario fare una verifica caso per caso. Il Ministero dello sviluppo economico, infatti, con il Parere n. 6057 del 19 gennaio 2015, ha ritenuto che l’operazione di acquisto di azienda, effettuata dalla neocostituita s.r.l. unipersonale, non impedisce l’accesso al regime agevolato. A ben vedere, però, il Ministero ha mostrato questa apertura solo all’imprenditore individuale in possesso di un brevetto industriale che conferisce la propria azienda in una s.r.l. neocostituita.

Questo perché l’impresa individuale non può trasformarsi in società di capitali, ma può solo conferire, ovvero cedere, la propria azienda. Seconda il Ministero, negando l’accesso al regime di favore alla s.r.l. unipersonale così costituita, si sarebbe creato un regime di discriminazione nei confronti degli imprenditori individuali titolari di una privativa industriale, con conseguente esclusione di tali soggetti dal regime di favore e la possibile migrazione degli stessi all’estero per lo sviluppo del know-how in loro possesso (17).

Per contro, le operazioni di trasformazione e d'affitto d’azienda o di un ramo d'azienda successivo alla costituzione, non ostacolano il riconoscimento del regime di cui al D.L. 179/2012.

__________________

(16)Circolare AE 11 giugno 2014 n. 16/E.

(17) N. FORTE, Start-up e incubatori certificati: chiarito il requisito dell’”innovazione”, Corriere

(22)

La mancata previsione dell’affitto d’azienda o ramo d’azienda tra le cause di esclusione della qualifica di impresa start-up, il Ministero, con Parere n. 155183 del 3 settembre 2015, ha precisato che questa omissione va interpretata come una specifica eccezione operata dal legislatore che, dunque, consente l’iscrizione della società affittuaria nella categoria delle start-up innovative se ricorrono gli altri requisiti previsti dalla norma.

Riguardo all’ipotesi di assimilazione tra cessione e affitto d’azienda o di ramo d’azienda, il Ministero ha chiarito, altresì, che sotto il profilo sostanziale, il Codice Civile (art. 2562), nel disciplinare l’affitto d’azienda o ramo d’azienda, rimanda alla disciplina dell’usufrutto d’azienda e non a quella generale della cessione d’azienda (o suo ramo), stante la natura provvisoria del trasferimento, il differente animus (possesso nel caso della cessione, godimento nel caso dell’affitto), e l’obbligo di restituzione finale oltre agli obblighi ricorrenti. Da ciò la complessiva differenza tra i due istituti (cessione e affitto d’azienda) che esclude la possibilità di assimilazione.

Infine, con lo stesso Parere, il Ministero ha stabilito che è ammissibile la richiesta di iscrizione come start-up innovativa della società che affitta un’altra azienda portatrice del core business dell’iniziativa imprenditoriale (18).

Oltre alla serie di requisiti appena enunciati, per acquisire lo status di start-up innovativa la società deve soddisfare almeno uno degli ulteriori tre requisiti, detti “alternativi”, identificati dalla lettera h) dell'art. 25 comma 2:

a) sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura rilevante; b) impiegare personale altamente qualificato;

c) possedere la titolarità di licenze, brevetti o marchi in settori innovativi. Per quanto riguarda le spese in ricerca e sviluppo, originariamente dovevano essere uguali o superiori al 20% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa (lettere B e A del conto economico di cui all’art. 2425 c.c.). A partire dal 28 giugno 2013, l'art. 9, comma 16, __________________

(18) R. FRISCOLANTI, B. PAGAMICI, “Start-up” innovative: modificati i requisiti qualificanti per

(23)

lettera b) del D.L. 76/2013 ha modificato la misura di tali investimenti fissandola nel 15%. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili nazionali (OIC n. 24 sulle immobilizzazioni immateriali), sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo, le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale; termini e licenze d’uso. Le spese devono risultare dall'ultimo bilancio approvato e essere descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa.

In alternativa al requisito delle spese di ricerca e sviluppo, per essere start-up la società può assumere, a qualsiasi titolo, dipendenti e collaboratori con determinate caratteristiche e che rappresentino una determinata percentuale rispetto alla forza lavoro complessiva della società.

In particolare può scegliere di impiegare:

- una percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, dipendenti o collaboratori che abbiano le seguenti caratteristiche:

a) siano in possesso del titolo di dottorato di ricerca o che abbiano in corso di svolgimento un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, o

b) siano in possesso di una laurea ed abbiano svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;

- oppure, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, soggetti in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3

(24)

del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (19).

Quest'ultima possibilità, originariamente non prevista, è stata introdotta dall'articolo 9, comma 16, lettera c) del DL 76/2013.

Infine, come ultima alternativa possibile, la società può essere titolare o depositaria (20) o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a

un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa: requisito modificato e ampliato dall’art. 9, comma 16, lettera d) DL 76/2013.

Con riguardo a questo terzo requisito, suscita perplessità la scelta del legislatore di escludere dal novero delle privative il design industriale, sia perché il design italiano rappresenta un’eccellenza a livello mondiale, sia per il fatto che ormai le creazioni di design evidenziano strettissime connessioni con l’innovazione ad alto valore tecnologico per i materiali impiegati e le conoscenze utilizzate (21).

Se durante la vita della start-up il requisito alternativo inizialmente soddisfatto viene meno, la società non perde la qualifica di start-up se risulta verificata __________________

(19) In merito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: a) qualsiasi lavoratore che percepisce reddito di

lavoro dipendente o assimilato può essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito “alternativo” in parola; b) l’Amministratore-Socio deve essere un socio-lavoratore o comunque deve avere un impiego retribuito all’interno della società: qualora avesse la sola amministrazione della società ma non fosse in essa impiegato non può essere considerato tra la forza lavoro; c) gli stagisti possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti; d) i consulenti esterni titolari di partita IVA non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori; e) infine, il calcolo della percentuale di forza lavoro altamente qualificata deve essere eseguito “per teste” e non “in base alla remunerazione”.

(20) Il termine “depositaria” dovrebbe comprendere anche le start-up che abbiano depositato una

domanda di brevetto (o di altra privativa industriale) e siano ancora in attesa della sua concessione. (21) S. GUIZZARDI, L’impresa start-up innovativa costituita in forma di s.r.l., Giurisprudenza

(25)

continuamente la presenza di almeno uno degli altri due requisiti.

In tal caso, la modifica può avvenire senza necessità di fuoriuscita e rientro nella sezione speciale del Registro delle Imprese (22).

1.3 – La disciplina delle start-up innovative

L’introduzione, nel nostro ordinamento, delle regole speciali dedicate alle società innovative ad opera del d.l. 179/2012, è stato caratterizzato dall’originalità delle soluzioni apportate nel diritto societario preesistente, tanto che, autorevole dottrina ha sostenuto che l’obiettivo del legislatore di promuovere la nascita e lo sviluppo ha finito per “confezionare una sorta di microsistema di diritto societario speciale riservato a questo genere di attività”(23), attraverso molteplici interventi agevolativi sul piano non solo del

diritto societario, ma anche del diritto tributario, del diritto del lavoro, del diritto dei mercati finanziari e del diritto di impresa.

L’impresa start-up innovativa, a ben vedere, era già nota nell’ordinamento comunitario europeo: si pensi alla jeune entreprise innovante francese o all’empresa innovadora spagnola, a vantaggio delle quali il legislatore aveva introdotto solo misure circoscritte limitate, più che altro, al riconoscimento di agevolazioni fiscali.

Il d.l. 179/2012 ha svolto, invece, un’azione più pervasiva e sistematica, introducendo una non marginale rimodulazione del diritto privato relativo a tali imprese; poiché, però, la “specialità” di trattamento riservato dal legislatore alle start-up innovative è destinata ad operare solo per un lasso di tempo determinato (ovvero 5 anni), ritenuto necessario per favorirne la nascita e l’affermazione sul mercato, le perplessità di cui sopra, sono state, di fatto, __________________

(22) Parere MISE 3 novembre 2015 prot. 222631.

(23) M. CIAN, Società start-up innovative e PMI innovative, Giurisprudenza commerciale, 2016, p.

(26)

ridimensionate.

Nel presente paragrafo verranno esaminati le modalità di costituzione delle start-up innovative ed i vari adempimenti iniziali e periodici, a cui sono soggette, volti a monitorare la persistenza dei requisiti richiesti.

1.3.1 – La costituzione

Chi ha un’idea innovativa ad alto contenuto tecnologico e vuole dar vita ad una start-up deve scegliere in primo luogo il tipo di società che vuole costituire (società di capitali o cooperativa).

Effettuata la scelta, deve stipulare l’atto costitutivo, in forma di atto pubblico, davanti ad un notaio ed osservare le condizioni ed il procedimento relativo al tipo di società prescelto (24).

Dopo la stipulazione dell’atto costitutivo, il notaio deve iscrivere la società al Registro delle Imprese, oltre che nella sezione ordinaria, anche in una sezione speciale appositamente dedicata alle start-up innovative.

Questa seconda iscrizione, diversamente da quella nella sezione ordinaria, si configura non come un obbligo, ma come un onere dal cui assolvimento dipendono, oltre che le esenzioni per cinque anni dall’imposta di bollo e dai diritti camerali, anche la possibilità di poter usufruire di una disciplina speciale che deroga al diritto comune, comportando la disapplicazione di talune regole del diritto societario, del diritto del lavoro, del diritto dei mercati finanziari nonché del diritto concorsuale.

Proprio perché si tratta di una pubblicità “normativa”, diretta all’applicazione __________________

(24)Sulla scia di “semplificazione” e nel solco di un orientamento comunitario, l’art. 4, comma 10 bis

del d.l. 33/2015 ha introdotto la possibilità di costituire una start-up innovativa in forma di s.r.l. con firma digitale, senza intervento del notaio, seguendo una procedura on-line, in deroga all’art. 2463 c.c., incentrata su un modello di atto costitutivo e statuto standard redatti in modalità esclusivamente informatica. Questa modalità di costituzione ha avuto avvio a partire dal 20 luglio 2016, a seguito del decreto attuativo del 17 febbraio 2016, del Decreto direttoriale del 1° luglio 2016 e della Circolare 3691/C del 1° luglio 2016 del MISE. Successivamente, con il decreto ministeriale 28 ottobre 2016, la nuova procedura è stata estesa anche per le successive modifiche dell’atto costitutivo.

(27)

di un regime di favore, l’iscrizione nella sezione speciale è autonoma, anche sotto il profilo temporale, rispetto all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, cui sono tenute per principio le società di capitali (25).

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 9/E del 22 gennaio 2015, ha chiarito che, in linea generale, le start-up innovative possono richiedere l’iscrizione nella sezione speciale, ad esse dedicata, anche successivamente all’iscrizione nella sezione ordinaria richiesta in sede di costituzione. Sotto il profilo temporale, nel caso di sottoscrizione di quote del capitale sociale di una start-up innovativa, il diritto a fruire dell’agevolazione per il soggetto conferente matura nel periodo di imposta in corso alla data di deposito dell’atto costitutivo della start-up innovativa per l’iscrizione nella sezione ordinaria, a nulla rilevando che alla predetta data l’iscrizione nella sezione speciale non sia ancora perfezionata (26).

La disciplina delle start-up innovative, infatti, non fissa un termine per l’iscrizione della società nella apposita sezione speciale che, tuttavia, deve, ai sensi del comma 8 dell’art. 25, intervenire in tempo utile per “poter beneficiare della disciplina” contenuta nella sezione IX del D.L. n. 179/2012.

Al momento dell’iscrizione nella sezione speciale, l’impresa deve fornire, sempre in forma di autocertificazione, alcune specifiche informazioni. In particolare, essa deve indicare: a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; c) oggetto sociale; d) breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo; e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità; f) elenco delle società partecipate; g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del __________________

(25) Cfr. sul punto, le istruzioni fornite dalle Camere di Commercio nella guida La start-up innovativa.

Guida sintetica per utenti esperti sugli adempimenti societari, del settembre 2015, ove è dato leggere p. 9

che “l’iscrizione nella sezione speciale si aggiungerà alla iscrizione già effettuata alla costituzione nella

sezione ordinaria del registro delle imprese”.

(26) A. SACRESTANO, Dalle “start-up innovative” alle “PMI innovative”, Corriere Tributario n.

(28)

personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili; h) indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale. Alla domanda deve essere allegata un’autocertificazione in cui il rappresentante legale attesta la sussistenza dei requisiti affinché la società possa rientrare nella categoria delle start-up innovative (27).

Il Ministero dello Sviluppo economico ha sottolineato che “la procedura in questione non contempla la presentazione alla camera di commercio di una esaustiva documentazione tecnica circa il prodotto o servizio innovativo che si intende produrre e commercializzare; per cui la camera di commercio non avrebbe a propria disposizione, in ogni caso, compiuti elementi istruttori su cui basare una propria eventuale valutazione di merito. Ovviamente ciò non esclude che tale valutazione di merito sia svolta successivamente da altri soggetti” (28).

Si deve quindi ritenere che i controlli che la legge rimette agli uffici del Registro Imprese, in sede di iscrizione delle imprese nella sezione speciale (verifiche preventive o in entrata) e durante la vigenza dello status speciale di start-up (verifiche dinamiche o in itinere), vertono sulla coerenza dell’oggetto sociale rispetto al dettato normativo e su cosa le start-up devono dimostrare di possedere per ottenere tale qualifica e per poterla mantenere (29).

__________________

(27) Suscita non poche perplessità il fatto che l’attestazione circa la presenza dei requisiti richiesti

dalla normativa sia affidata al legale rappresentante della società stessa, cioè ad un soggetto privato, privo non solo di qualsiasi requisito di professionalità, ma, soprattutto, di autonomia e indipendenza. Infatti, generalmente l’intervento dell’autonomia privata è subordinato al possesso dei requisiti di professionalità, autonomia e indipendenza in capo al soggetto tenuto a controllare, attestare, asseverare, ecc. e con l’assunzione, in capo a quest’ultimo, di un ruolo di pubblico ufficiale, o, alternativamente, con l’accettazione di un sistema di responsabilità severo, ed esteso anche all’ambito penale.

(28)Cfr. Parere MISE n. 169135 del 29/09/2014.

(29)

La presenza dei requisiti richiesti dall’articolo 25, mentre per alcuni di essi risulta di facile e obbiettivo accertamento in fase di costituzione della start-up innovativa, per altri invece risulta di difficile individuazione poiché attinenti allo svolgimento futuro dell’attività economica della società, ovvero sono requisiti assolutamente incerti.

Vista questa incertezza, può ben accadere che una società si iscriva nella sezione speciale pur essendo in concreto priva dei requisiti necessari. Ferma restando la cancellabilità della società dalla sezione speciale e la sottrazione, per il futuro, alla specifica disciplina, sarà certamente configurabile una responsabilità in capo agli amministratori che hanno presentato la domanda di iscrizione in assenza dei requisiti e l’hanno mantenuta successivamente.

1.3.2 – Il regime pubblicitario

Per mantenere la qualifica di start-up, la società deve effettuare altri adempimenti, alcuni dei quali periodici, ossia, entro sei mesi dalla data di iscrizione nella sezione speciale e successivamente con scadenza non superiore a sei mesi, deve aggiornare le informazioni contenute nella sezione speciale del Registro delle Imprese; a partire dal secondo adempimento, le scadenze sono uniformate al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno. Questo adempimento ha sia l’obiettivo di favorire il monitoraggio diffuso degli effetti della disposizione normativa sul sistema imprenditoriale, sia di garantire la trasparenza verso il mercato.

__________________

controllare che la start-up possegga i requisiti previsti dal comma 2 e dal comma 12 dell’articolo 25 D.L. 179/2012. Tali verifiche si dividono in due tipi, ancorché entrambi concorrenti al medesimo risultato dell’iscrizione in sezione speciale della società: la prima individua gli elementi genetici perfezionanti la fattispecie, la cui assenza esclude l’esistenza ontologica della start-up; la seconda, di carattere formale procedurale, indica gli elementi che devono essere comunicati dalla società ai fini dell’iscrizione della stessa in sezione speciale. Le “verifiche dinamiche” dovranno essere eseguite ogni sei mesi e annualmente, a seguito della presentazione della dichiarazione da parte della start-up che attesta il mantenimento dei requisiti richiesti.

(30)

Entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, deve depositare al Registro delle Imprese un’autocertificazione del legale rappresentante che attesta il mantenimento dei requisiti di start-up ed eventualmente li aggiorna. Il mancato deposito dell’autocertificazione è equiparato alla perdita dei requisiti ed è causa di decadenza dalle agevolazioni; la start-up innovativa è tenuta a presentare la prima autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti l’anno successivo rispetto all’anno di iscrizione; con tale adempimento è stato rafforzato il concetto secondo il quale il possesso iniziale ed il mantenimento successivo dei requisiti sono condizione fondamentale per il godimento delle agevolazioni previste dalla normativa. Nel caso di mancato deposito del bilancio, la Camera di Commercio competente deve sospendere la pratica di iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle Imprese, perché il deposito o, per lo meno, l'approvazione del medesimo rappresentano condicio sine qua non per la redazione della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti di cui al comma 15 dell'art. 25. La dichiarazione presentata in assenza di bilancio depositato deve considerarsi tamquam non esset (30). Nel caso in cui la società approvi il bilancio usufruendo del termine ampliato di 180 giorni, ai sensi dell’art. 2364, comma 2 del c.c., il Ministero dello sviluppo economico ha dichiarato che “l’attestazione del mantenimento dei requisiti non può prescindere dalla presenza di un bilancio regolarmente approvato”, con la conseguenza che il deposito delle attestazioni del mantenimento dei requisiti deve essere effettuato comunque entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, anche quando questo sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (31).

Infine deve pubblicare ed aggiornare sul sito internet della società le informazioni riportate nella domanda di iscrizione nella sezione speciale. __________________

(30) Cfr.Parere MISE n. 141293 del 20/05/2016

(31)

La presentazione della domanda e delle successive comunicazioni devono essere effettuate in forma telematica con firma digitale al Registro delle Imprese, all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL.

Con l’obiettivo di valorizzare e ampliare il patrimonio informativo sulle imprese innovative italiane, il 13 novembre 2015 è stata avviata #ItalyFrontiers ovvero una piattaforma online dove ogni start-up può creare un proprio profilo pubblico. Per ogni impresa è disponibile una scheda di dettaglio che contiene, oltre ai dati anagrafici già disponibili nella sezione speciale del Registro delle Imprese, anche un’ampia gamma di informazioni aggiuntive inserite da ciascuna impresa. Esse includono lo stadio di sviluppo del business, le caratteristiche del team, una descrizione dei prodotti o servizi realizzati, le esigenze di finanziamento, il capitale raccolto e i mercati di riferimento. Una volta sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante queste informazioni sono accessibili a tutti nel profilo pubblico dell’impresa.

Queste schede consentono la creazioni di una vetrina su cui si possono affacciare imprese tradizionali interessate ad avviare collaborazioni sull’innovazione e investitori italiani ed esteri alla ricerca di nuove opportunità ad alto potenziale di ritorno.

1.3.3 – Monitoraggio e valutazione

Volendo “fondare sull’evidenza” (32) la policy, il corpus normativo sulle

start-up ha previsto, all’articolo 32 della Legge 221/2012, la realizzazione di un sistema strutturato di monitoraggio e di valutazione dell’impatto economico delle misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo di start-up innovative e di valutarne l'influenza sulla crescita, l'occupazione e l' innovazione.

________________________

(32)L’assunto fondamentale di questo approccio è che l’analisi d’impatto dei dati empirici prodotti da

una politica possa fornire al decisore pubblico elementi utili per correggerne il corso e migliorarne gli effetti sulla collettività, nonché produrre un dibattito pubblico consapevole, generando un virtuoso rapporto dialettico tra opinione pubblica e legislatore.

(32)

Questo sistema assicura resoconti sullo stato di attuazione delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonché sul grado di effettivo conseguimento delle finalità di cui all'articolo 25, comma 1. A partire dal 1 marzo 2014, è compito del Ministro dello sviluppo economico relazionare annualmente in Parlamento, con la collaborazione del “Comitato tecnico per il monitoraggio e la valutazione delle politiche a favore dell’ecosistema delle start-up e delle PMI innovative” istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2014.

Questo Rapporto rappresenta un vero strumento operativo, utile non solo a stimolare il dibattito pubblico e a promuovere il monitoraggio sugli effetti della legge sulle start-up, ma anche a consentire un’ampia divulgazione di tutti i vantaggi che il nostro ordinamento è in grado di offrire a chi vuole fare innovazione in Italia.

La volontà di dare pubblica evidenza ai dati prodotti dalle varie misure che costituiscono la legge sulle start-up si manifesta anche nella messa a punto di un sistema di reportistica strutturato, composto da quattro report a carattere trimestrale, riguardanti:

a. – l’accesso al credito delle start-up innovative mediante l’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI (33);

b. – l’utilizzo della nuova modalità di costituzione digitale e gratuita per le start-up innovative in forma di s.r.l.;

c. – rapporti sui trend economici della sezione speciale del Registro delle Imprese: dinamiche dell’occupazione, composizione delle compagini sociali e performance finanziarie;

________________________

(33)Il Fondo di Garanzia per le PMI è un fondo governativo che facilita l’accesso al credito attraverso

la concessione di garanzie sui prestiti bancari: nello specifico, la garanzia copre fino all’80% del prestito erogato dall’istituto di credito alla start-up innovativa per un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa a titolo gratuito.

(33)

d. – Rapporti sui programmi Italia Startup Visa e Hub ovvero procedure di concessione dei visti di ingresso per lavoro autonomo a cittadini non UE che intendono avviare, individualmente o in team, una start-up innovativa nel nostro Paese (34). Tale procedura è applicabile anche ai cittadini non UE già in possesso di regolare permesso di soggiorno e che vogliano convertirlo in “permesso per lavoro autonomo start-up” per permanere in Italia e avviare un’impresa innovativa.

1.3.4 – Cessazione dello status di start-up innovativa

Come già anticipato, l’espressione start-up innovativa non designa un tipo societario autonomo ma una qualifica temporanea: l’applicazione di questa disciplina cessa in ogni caso decorsi cinque anni dalla costituzione della società proprio perché lo scopo delle agevolazioni è quello di promuovere ed aiutare le start-up nella fase di avviamento e di consolidamento dell’impresa.

Se la società perde uno dei requisiti necessari per l’iscrizione all’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, cessa immediatamente l’applicazione del regime agevolato in anticipo rispetto alla scadenza naturale e viene cancellata d’ufficio dalla sezione speciale entro 60 giorni.

La cancellazione potrà avvenire anche in caso di mancata comunicazione al Registro delle Imprese della continuità della sussistenza dei requisiti.

La società rimane, comunque, iscritta alla sezione ordinaria.

Non vi è dubbio, però, che i regimi speciali in materia di start-up innovative non si esauriscono in un singolo momento. Nella generalità dei casi, infatti, il regime agevolativo legittima la realizzazione di un processo che si articola in un lasso di tempo più ampio. Basti pensare alla disciplina applicabile nel caso in cui si sia verificata una perdita superiore al terzo del capitale (art. 26 comma 1).

__________________

(34)

Mi chiedo quindi che cosa accada nell’eventualità in cui tali società perdano la qualifica di start-up innovative prima che il regime agevolativo sia venuto a termine. La risposta più logica dovrebbe essere quella di ritenere che il regime speciale non debba venir meno per il fatto che la società abbia cambiato il proprio status, ma, per contro, debba trovare applicazione fino all’esaurimento della singola fattispecie. Ciò in ragione del fatto che la disciplina applicabile si fissa nel momento in cui nasce la fattispecie regolata dal regime speciale. Così, rimanendo all’esempio di cui sopra, nel caso in cui la perdita si sia manifestata quando la società era una start-up, il regime applicabile dovrà essere quello previsto dall’art. 26 comma 1 del d.l. 179/2012.

1.4 – La start-up innovativa a vocazione sociale

L’art. 25, comma 4 del D.L. n. 179/2012 ha introdotto una novità inerente il mondo del Terzo Settore e dell'innovazione sociale ovvero dare la possibilità alle imprese che operano nell'ambito della produzione e scambio di beni e servizi di “utilità sociale“ di ottenere la qualifica di start-up innovative. Si tratta delle cosiddette start-up “a vocazione sociale” (SIAVS) che, oltre a dover soddisfare i requisiti generali previsti dal comma 2, devono operare in via esclusiva in uno o più dei settori indicati nell’art. 2 D.Lgs. 24/03/2006 n. 155, ovvero:

a) Assistenza sociale, ai sensi della l. 8 novembre 2000, n. 328, recante la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

b) Assistenza sanitaria, per l’erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002;

(35)

c) Assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;

d) Educazione, istruzione e formazione, ai sensi della l. 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione della norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

e) Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi della l. 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) Valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; g) Turismo sociale, di cui all’art. 7, comma 10, della l. 29 marzo 2001, n.

135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo; h) Formazione universitaria e post-universitaria;

i) Ricerca di erogazione di servizi culturali;

l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;

m) Servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura

superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

E' interessante come il legislatore qualifichi come “sociali” soggetti, sostanzialmente for profit, che vedono un vincolo di distribuzione degli utili solo temporaneo, dettato principalmente da logiche di consolidamento patrimoniale.

A differenza, dunque, di quanto stabilito dalla normativa di impresa sociale ex lege, caratterizzata da un divieto assoluto di distribuzione degli utili, per quanto

(36)

riguarda le start-up innovative a vocazione sociale sembrerebbe, invece, che il legislatore abbia accantonato tale visione, considerato che tale divieto è imposto esclusivamente per un determinato lasso temporale.

La nuova disciplina fa emergere, quindi, delle riflessioni interessanti in ordine alla possibilità di realizzare delle iniziative imprenditoriali, socialmente rilevanti, fuori da un perimetro prettamente non profit.

Tale intervento, potrebbe rappresentare un primo passo verso il superamento della rigida dicotomia profit/non profit, che oggi caratterizza il nostro ordinamento, ed un'apertura verso un sistema che guardi ai risultati economico-sociali generati dall'impresa e non esclusivamente alla sua qualificazione giuridica ammettendo, implicitamente, che obiettivi di interesse collettivo possano essere perseguiti anche tramite veicoli societari a vocazione sociale (35).

Nonostante questo, però, le SIAVS, perseguendo in misura significativa finalità legale al benessere della collettività, possono risultare meno “attraenti” sul mercato, determinando un ritorno sugli investimenti inferiore rispetto a quello generato da altre imprese.

Per correggere questa asimmetria, l’art. 29 comma 7 del D.L. n. 179/2012 riconosce ai soggetti che investono in questa particolare tipologia di start-up benefici fiscali più vantaggiosi rispetto a quelli assegnati alle persone fisiche e giuridiche che investono nelle altre tipologie di start-up innovative.

Queste maggior agevolazioni sono dovute sia per motivi di interesse generale (lo Stato ha interesse a rinforzare il quadro di sviluppo di attività che danno contributi positivi al Welfare), sia per motivi di rafforzamento del Sistema Paese (l'idea innovativa, anche in campo sociale, è in grado di creare occupazione e ricchezza).

Per fruire di tale maggiorazione, è necessario che il riconoscimento dello status di start-up a vocazione sociale abbia evidenza pubblica attraverso la sezione __________________

(35) R. RANDAZZO, G. TAFFARI, P. PELLINI, Le start-up innovative a “vocazione sociale”, Enti

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