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Rischio clinico

COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE PROBLEMATICHE IN MATERIA DI MEDICINA DIFENSIVA E DI RESPONSABILITA'

4. Rischio clinico

Quanto agli aspetti inerenti la gestione del rischio clinico la Commissione ha incentrato la propria attività sulle seguenti linee di attività.

Si è convenuto sull’opportunità di uniformare ed unificare i flussi informativi sulla gestione degli Eventi Sentinella e sui Sinistri, attualmente incardinati il primo presso il Ministero della Salute, Direzione della Programmazione Sanitaria, il secondo presso Agenas, per cui il Gruppo ha espresso l’utilità di unificare i flussi in seno alle aziende sanitarie e ha deciso di effettuare la medesima operazione di riunificazione dei due flussi in seno all’Osservatorio sulla gestione del Rischio Clinico presso il Ministero della Salute, nonché di far confluire presso l’Osservatorio ministeriale anche le informazioni inerenti la Farmacovigilanza, gestite dall’A.I.F.A., e la Dispositivo Vigilanza, gestite dalla Direzione dei Dispositivi Medici del Ministero.

Una delle priorità individuata è un intervento legislativo volto a rendere non utilizzabili a fini disciplinari e giudiziari le risultanze delle metodiche di analisi degli Eventi Sentinella e dei quasi eventi (near miss), lavoro che permette di studiare in maniera precisa l’organizzazione dell’attività assistenziale di una struttura, individuando importanti azioni correttive e migliorative che permettono di attuare misure proattive di gestione del rischio clinico creando delle barriere che concorrono efficacemente alla riduzione degli eventi, perseguendo la tutela della salute pubblica nello spirito dell’art. 32 della Costituzione e aumentando, al contempo, la sicurezza dei pazienti e la serenità e facilità lavorativa dei professionisti. Tali metodologie di analisi trovano un punto fondamentale nella collaborazione dei professionisti che, spesso, si trovano coinvolti nell’evento sentinella che si studia, per cui l’audizione di questi potrebbe, se non adeguatamente garantita da riservatezza, configgere con il proprio diritto di difesa. La Commissione, partendo dalle esperienze di altre Nazioni (Danimarca, Canada ecc) che garantiscono la riservatezza delle metodiche di analisi e di studio (Root Cause analysis,

FMEA/FMECA, Audit Clinico ecc ), che tanto concorrono

assistenziali, restituendo ai professionisti un adeguato clima di serenità, ha individuato, per rendere non utilizzabili gli atti di analisi predetti, il principio contenuto nell’art. 54bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165 recante: “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”. In particolare, le previsioni del 4° comma dispongono che “La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.”

In analogia con questa previsione normativa e per motivazioni analoghe seppure in settori diversi, si ritiene utile predisporre una norma, da condividere con l’Ufficio Legislativo del Dicastero della Giustizia, per poterlo inserire in eventuali DDL.

La Commissione, tramite il Sottogruppo apposito che ha valutato le competenze e l’articolazione dei Consulenti Tecnici di parte e d’Ufficio CTP/CTU, ha, innanzitutto, ravvisato la necessità di prevedere che le consulenze tecniche nell’ambito dei giudizi civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, siano affidate ad un collegio peritale all’interno del quale sia assicurata almeno la presenza di un professionista con specifica competenza medico legale e di uno specialista con comprovata esperienza nella branca medica interessata nel giudizio. Si è discusso anche delle competenze professionali che dovranno possedere i professionisti che possono essere inseriti negli albi e dell’effettiva esperienza maturata nei settori oggetto delle perizie (numero interventi/procedure ecc). Si è esaminata anche la necessità di procedere a verifiche periodiche degli albi al fine di garantire l’effettivo mantenimento delle competenze acquisite dai professionisti che dovranno, pertanto, documentare sia l’effettivo prosieguo di attività nel settore così come un adeguato percorso formativo.

Appare ancora problematica l’articolazione dell’albo dei CTU/CTP che potrebbe trovare una sua collocazione sovra circoscrizione dei tribunali ovvero

per aree più vaste (Regionali o sovra regionali), anche a migliore garanzia di assenza di ogni benevola influenza del Consulente rispetto ai professionisti coinvolti (conoscenza personale determinata dal lavorare nelle medesima area ecc).

L’accesso all’albo presuppone anche una valutazione specifica del servizio effettivamente prestato dal professionista.

Si è pensato anche ad un’articolazione dei CTU/CTP diversificata, con competenze specifiche, a seconda della consulenza richiesta per:

-- Giudizio Penale

-- Responsabilità civile (accertamento danno fisico da sinistro stradale ecc)

-- Responsabilità professionale (risarcimento danni da colpa medica) -- Certificazione pubblica (accertamento invalidità civile e similari).

Circa l’attività diretta a definire al meglio i profili del Clinical Risk manager, è emersa le necessità di uniformare tale funzione sul territorio nazionale, superando differenziazioni importanti oggi esistenti da regione a regione. Innanzitutto è apparso necessario che sia un’attività dedicata in maniera specifica e prevalente se non esclusiva. Si è ritenuto opportuno pensare che la funzione sia incardinata in seno alla Direzione Generale della struttura sanitaria al fine di permettere al professionista che espleta le funzione di interagire al meglio con tutti i settori di interesse, Ufficio Qualità- Ufficio Legale- Dipartimento Farmaceutico, i Dipartimenti clinici (emergenza- chirurgia ecc) nonché con il responsabile dell’area tecnica e della sicurezza degli impianti. E’ stato evidenziato come un’efficace attività di gestione del rischio clinico, in realtà si estrinseca in previsione, gestione e riduzione dei rischi aziendali. E’ in corso di redazione un documento che contiene le proposte di articolazione funzionale dell’attività del Clinical risk manager e del

“core competence” dello stesso. Nell’ambito della formazione, il Prof Ferrara ha avviato contatti con la Commissione dei Presidi delle facoltà di medicina per pianificare al meglio tale attività da avviare al meglio sin dai corsi pre laurea, con specifica attività formativa e di aggiornamento post laurea263.

5. Assicurazione

Fermo l’obbligo di assicurazione dei rischi professionali da parte degli esercenti le professioni sanitarie, la Commissione ha affrontato altresì i problemi inerenti all’assicurazione obbligatoria delle strutture ospedaliere pubbliche, delle strutture sanitarie private e degli operatori sanitari, all’oggetto della garanzia assicurativa, nonché all’azione di rivalsa, al fondo di garanzia e alla procedura di accertamento tecnico preventivo e di conciliazione.

Le soluzioni proposte presuppongono che l’orientamento del legislatore sia nel senso di riconoscere la natura contrattuale della responsabilità delle strutture ospedaliere pubbliche e delle strutture sanitarie private e la natura extracontrattuale della responsabilità degli operatori sanitari, dipendenti e convenzionati, per gli eventuali danni cagionati al paziente.

263 3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, co. 51, L. 6 novembre 2012, n. 190. (2) Comma così modificato dall’art. 31, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

A) Assicurazione obbligatoria delle strutture ospedaliere pubbliche,