LA IV RIVOLUZIONE INDUSTRIALE OLTRE LA DIMENSIONE TECNOLOGICA
IL RUOLO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI NELLA GESTIONE DEI RISCHI EMERGENTI
Analisi
Nell’affrontare i nuovi rischi emergenti resta infine sullo sfondo il ruolo delle relazioni industriali da tempo oggetto di discussione tra chi ritiene siano (non solo nel nome) un residuo del Nove-cento e chi pensa che siano ancora oggi, per la loro connotazione partecipativa e sussidiaria, la via maestra per una soluzione soste-nibile e condivisa dei problemi del lavoro tra cui anche le proble-matiche di salute e sicurezza sul lavoro.
Abbiamo già ricordato la centralità giocata dai protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il conteni-mento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro che hanno mostrato le potenzialità di rinnovate relazioni industriali.
E lo stesso emerge dalla esperienza internazionale e comparata dove sembrano riemergere anche istanze di concertazione sulle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro. Il caso francese, in particolare, segnala un progetto di riforma delle misure e degli obiettivi di tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro che trova il proprio fondamento nell’Accord national interprofession-nel pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail sottoscritto lo scorso 9 dicembre 2020.
In un contesto di profondi mutamenti tecnici e organizzativi è sempre utile e strategico ricorrere al metodo concertativo al fine di poter adottare uno o più avvisi comuni (a livello bilaterale o anche tripartito con la partecipazione del Governo) diretti ad individuare nuove e idonee misure di prevenzione per i lavoratori. Il metodo concertativo così come strutturato e applicato durante la pandemia per la gestione delle problematiche di salute e sicurezza legate al Covid-19 rappresenta, anche alla luce del contesto internazionale e compa-rato, una indubbia buona pratica.
Avviare un processo di potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici – i quali già svolgono un ruolo di assistenza delle imprese sugli adempimenti prevenzionistici, nella formazione dei lavoratori e nell’asseverazione dell’ado-zione ed efficace attuadell’ado-zione in azienda di un modello di organizzadell’ado-zione e gestione della sicurezza – per raggiungere l’obiettivo di una vera “vigilanza partecipata”, in cui le attività di raccolta di buone prassi e di monitoraggio dei quasi-infortuni siano valorizzate, confluendo (nel SINP, qualora dovesse mai esser reso operativo oppure) in una banca dati integrata, gestita dall’INAIL, che raccolga anche le denunce di infortunio e tutti i dati relativi alla sorveglianza sanitaria su base nazionale.
Il potenziamento degli organismi e attori delle relazioni industriali e il loro raccordo con i soggetti pubblici dovrebbe altresì essere indirizzato ad attività di informazione e sensibilizzazione su questi temi nonché di circolazione delle buone esperienze sul campo, mancando troppo spesso ancora adeguata consa-pevolezza da parte delle aziende e dei lavoratori tanto delle regole in vigore quanto delle opportunità offerte dal quadro normativo. Non è un caso che buona parte delle risorse a disposizione dell’INAIL per il finanziamento di progetti di reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro, resti inutilizzato.
Nella prospettiva della costruzione (anche) dal basso di un più effettivo si-stema di prevenzione la contrattazione collettiva e il dialogo sociale dovrebbero agevolare, a tutti i livelli, forme di partecipazione diretta dei lavoratori al ripensamento dello scambio contrattuale e dei contesti di lavoro in funzione
48 INDICAZIONI DI POLICY, BUONE PRATICHE E FONTI BIBLIOGRAFICHE
degli obiettivi di tutela della salute e sicurezza della persona e del benessere organizzativo che si traduce poi maggiore efficienza e qualità degli stessi pro-cessi economici e produttivi. A questo scopo, dato il potenziale delle nuove tecnologie per il monitoraggio dei rischi negli ambienti di lavoro, occorrerebbe mettere i lavoratori e i loro rappresentanti nelle condizioni di poter impiegare in maniera proattiva queste strumentazioni, partecipando quindi, a fronte di idonea attività formativa, alla definizione delle finalità di utilizzo dei dati raccolti e alla loro analisi.
In questo senso il sistema prevenzionistico dovrebbe infine prendere atto della centralità della consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappre-sentanti con riferimento alla gestione di tutte le questioni che riguardano la salute e sicurezza durante il lavoro; i lavoratori e i loro rappresentanti non possono subire pregiudizio a causa delle attività di consultazione e partecipa-zione mentre il datore di lavoro è tenuto a concedere ai rappresentanti dei lavoratori un sufficiente esonero dal lavoro senza perdita di retribuzione e a mettere a disposizione i mezzi necessari per l'esercizio di diritti e funzioni, secondo modalità disciplinate dalla contrattazione collettiva a cominciare dalla informazioni fondamentali e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti loro affidati, eventualmente anche tramite l’assistenza di soggetti esterni per le tematiche più tecniche; necessità di una riunione periodica in ogni azienda, quale sede per la discussione tra i soggetti del sistema di prevenzione aziendale del livello di attuazione delle misure di prevenzione-protezione e di condivisione della programmazione delle attività di miglioramento nel tempo dei livelli di tutela.
In termini più incisivi sarebbe importante incentivare normativamente ed eco-nomicamente le diverse forme di coinvolgimento delle parti sociali e dei rappre-sentanti dei lavoratori. In questo senso, proprio l’esperienza pandemica, oltre a richiamare l’importanza del metodo concertativo, ha reso evidente la neces-sità di norme procedurali efficaci nel garantire l’adeguato coinvolgimento di lavoratori e rappresentanze. Tale insegnamento potrebbe essere valorizzato ampliando e rendendo più incisive le prerogative delle rappresentanze e dei sindacati in azienda, attraverso l’estensione di meccanismi procedurali come quello di cui all’art. 4 Stat. Lav. (negoziazione obbligatoria) o, quanto meno, di prerogative di consultazione.
Con riferimento alla promozione delle salute nei luoghi di lavoro, si rende necessario favorire il dialogo e il confronto tra le parti sociali e gli enti di ricerca e/o le associazioni di pazienti, da cui, come dimostrano le positive esperienze già avviate, possono scaturire importanti iniziative di sensibilizzazione, for-mazione e prevenzione nei luoghi di lavoro, potenzialmente utili anche a scar-dinare concezioni di produttività insostenibili per la salute delle persone, non-ché, in molti casi, anche per l’ambiente naturale.
Ai fini di una maggiore efficacia delle azioni di prevenzione, si evidenzia come la creazione di organismi di coordinamento tra RLS aziendali e RLS terri-toriali possa contribuire a far veicolare le buone pratiche, garantendo la diffu-sione di misure di prevenzione anche in quelle piccole e micro aziende la cui attività di partecipazione del sindacato stenta ad arrivare.
Allegato.