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CAPITOLO 6................................................................................................................................. 96

6.1 Occupazione e Affari sociali

6.1.2 S ALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Con riferimento agli obiettivi individuati dall’Italia in materia di politica sociale, promozione dell’occupazione e miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, il Governo ha assicurato il suo contributo per il rafforzamento della cooperazione tra le competenti autorità nazionali ed internazionali a seguito dell’istituzione - con Decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 - della Piattaforma europea per la prevenzione e il contrasto del lavoro non dichiarato. La Piattaforma, in base all’art. 9 (Cooperazione) della citata Decisione UE, collabora con gli altri gruppi di esperti e Comitati dell’ Unione che si occupano di attività connesse alla lotta al lavoro non dichiarato come il Comitato degli alti responsabili del lavoro (SLIC- Commitee of Senior labours Inspectors) ed il Comitato di esperti sul distacco dei lavoratori di cui il Governo è membro ufficiale. In merito all’azione di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare, il Decreto legislativo n. 149/2015 ha previsto l’istituzione

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dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva attraverso più incisive forme di coordinamento con le autorità preposte alla vigilanza. Nell’ambito dell'attività promozionale per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, si segnala la partecipazione del Governo italiano ai lavori relativi alla proposta del Parlamento europeo e del Consiglio (COM 2016/248) di revisione della Direttiva 2004/37/CE (che regolamenta l’esposizione a sostanze chimiche cancerogene e mutagene nei luoghi di lavoro), diretta a rivedere o ad introdurre valori limite di esposizione per alcune sostanze considerate cancerogene o potenzialmente tali per l’uomo, e ad introdurre limiti di esposizione professionale per nuove sostanze o processi lavorativi. Sulla proposta di direttiva è stato raggiunto un accordo generale presso il Consiglio, mentre si attende nell’anno 2017 la posizione del Parlamento. Il Governo ha partecipato ai lavori del Comitato consultivo su salute e sicurezza di Lussemburgo in cui sono state illustrate e confrontate le strategie nazionali in materia di salute e sicurezza, in previsione dell’emanazione della futura strategia europea per gli anni 2016-2020. In merito allo sviluppo del Protocollo OIRA (On line Interactive Risk Assessment) è proseguita la collaborazione del Governo italiano con il Governing Board dell’Agenzia EU OSHA di Bilbao, al fine di portare a termine la prima fase di sperimentazione, avviando, nel contempo, la seconda fase, che, nel corso del’ anno 2017, vedrà il coinvolgimento di un più ampio numero di imprese. Si evidenzia quindi che riguardo alla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio COM (2016) 528, rispetto all’atto di indirizzo Senato (ris. DOC XVIII n. 153 del 5/10/2016 è stata fornita risposta comunicando che non vi sono osservazioni da manifestare ed inoltre l’8 dicembre 2016 si è svolto a Bruxelles il Consiglio “Occupazione e Affari Sociali”. In questa occasione è stato adottato, senza dibattito, un Orientamento Generale sui tre Regolamenti di revisione degli atti istitutivi delle tre Agenzie europee (Eurofound, OSHA e Cedefop).

Da segnalare l’attiva partecipazione del Governo italiano ai lavori di approvazione della Direttiva del Consiglio, recante attuazione dell’accordo concluso dalla Confederazione Generale delle cooperative agricole nell’Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall’Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unione europea (EUROPECHE) del 21 maggio 2012, modificato l’8 maggio 2013, relativo all’attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 e dell’Organizzazione internazionale del lavoro. Attraverso l’emanazione del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, è stata recepita la direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE, volta a garantire ai lavoratori distaccati le stesse condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori che effettuano le medesime prestazioni nel luogo in cui si svolge il distacco. Con il successivo Decreto ministeriale del 10 agosto 2016, sono stati definiti gli standard operativi e le regole di trasmissione per effettuare la comunicazione obbligatoria preventiva di distacco (modello UNI_Distacco_UE) a carico del datore di lavoro straniero. Sul medesimo argomento il Governo ha collaborato, in partenariato con le competenti autorità di altri Stati membri e con le parti sociali nazionali e comunitarie, alla realizzazione del progetto europeo “ENACTING – Enable cooperation and mutual learning for a fair posting of workers” nell’ambito del programma EaSI (Asse PROGRESS) mirato all’approfondimento del tema della cooperazione in materia di distacco transnazionale di lavoratori attraverso la condivisione di informazioni, competenze ed esperienze.

In data 8 marzo 2016 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno avanzato la proposta di modifica della direttiva 96/71 (COM 2016/128), Proposta di Direttiva del Parlamento

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europeo e del Consiglio recante modifica della Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, diretta a combattere il dumping sociale, con l’

obiettivo di garantire un’ effettiva parità di retribuzione tra i lavoratori distaccati e i lavoratori del luogo in cui si svolge la prestazione. La Proposta interviene in tre aree principali: la retribuzione dei lavoratori distaccati, anche nel caso di subappalti, le norme sui lavoratori interinali, la durata del distacco. Il Senato ( con la Risoluzione n. 125 del 3 maggio 2016) e la Camera con Risoluzione n. 41 del 12 maggio 2016, ha valutato positivamente la Proposta con alcune osservazioni alle quali nel merito il Governo ha dato successivi chiarimenti. Per quanto attiene alla “remunerazione” da parte italiana é stata mantenuta una posizione aperta e di sostegno al testo pur con qualche riserva dovuta alla difficoltà di accettare le definizioni proposte. In merito alla difficoltà di individuare tutti gli elementi della retribuzione derivanti dalla contrattazione anche aziendale o di secondo livello si è dato appoggio ad un emendamento della Finlandia volto a chiarire l’applicazione dei CCL alla definizione di retribuzione volto a rendere più completo ed esauriente il testo. Per quanto riguarda la “durata” del distacco i termini sono stati considerati ragionevoli nel quadro della regolamentazione delle prestazioni previdenziali ed idonea a contrastare il fenomeno elusivo di reiterati rinnovi e deroghe.

Superata la soglia dei 24 mesi in ogni caso al lavoratore distaccato si applica la legislazione nazionale del luogo di lavoro. In merito alla disciplina dei somministrati la Proposta di Direttiva è in linea con la legislazione italiana. In merito alla disciplina dell’autotrasporto, si è ritenuto che la disciplina copra anche il settore dell’autotrasporto in quanto applicabile a tutti i settori industriali. L’Italia ha partecipato alla negoziazione, tutt’ora in corso, condividendo in linea generale gli obiettivi sottesi alla citata proposta e, concordemente con altri Paesi, si sta lavorando per apportare le necessarie modifiche, al fine di raggiungere un consenso più ampio da parte degli Stati membri. Concordemente con altri Paesi, si sta lavorando per apportare le necessarie modifiche, al fine di raggiungere un consenso più ampio da parte degli Stati membri. L’8 dicembre 2016 si è svolto a Bruxelles il Consiglio “Occupazione e Affari Sociali”. La Presidenza, nell'illustrare il documento di lavoro con le proposte di compromesso dibattute in Gruppo di lavoro questioni sociali, ha evidenziato come nessun accordo sia stato possibile in ragione della forte valenza politica dell'argomento, che ha largamente influenzato i lavori. Da parte italiana è stato confermato il sostegno alla proposta presentata dalla Finlandia e ad un dibattito costruttivo e cooperativo. E’ stato sottolineato come dal punto di vista politico la revisione della direttiva 96/71/CE concorre a dare maggior valore al sistema di solidarietà' e convergenza sociale che deve informare l'Unione e nel medio termine permetterà' di migliorare non solo le condizioni dei lavoratori ma anche la concorrenza leale e la libera circolazione con benefici per tutti, oltre a rafforzare il Mercato Interno. In questo senso è stati rivolto l’invitato alla Presidenza maltese a proseguire il lavoro, a partire dalle proposte di compromesso della Presidenza e dalle aperture della Commissione.

Inoltre per quanto riguarda la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e che abroga il regolamento (CE) n. 1365/75 del Consiglio.Com (2015) 531, in merito all’atto di indirizzo adottato dalle Commissioni Senato ( Risoluzione n. 154 del 5 ottobre 2016), si è confermato quanto già evidenziato con la relazione trasmessa il 21.09.2016 ed espresso l’assenza di particolari osservazioni da esporre. Inoltre si evidenzia che in data 8 dicembre 2016 si è svolto a Bruxelles il Consiglio “Occupazione e Affari Sociali”. In questa occasione è stato adottato, senza dibattito, un Orientamento Generale sui tre Regolamenti di revisione degli atti istitutivi

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delle tre Agenzie europee (Eurofound, OSHA e Cedefop).