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Scelte degli Stati membri e metodologia di analis

Nonostante l'intenzione di "definire strategie a livello europeo che garantiscano al settore parità di condizioni e un insieme comune di obiettivi, regole e principi" (Commissione Europea,

2010), il regolamento uscito dal trilogo tra le principali istituzioni europee (Commissione, Parlamento e Consiglio) prevede circa settanta aree in cui gli Stati membri hanno la facoltà di assumere decisioni autonome. Tra di esse, si annoverano: diverse definizioni, tra le quali quella di attività agricola (art. 4) e di agricoltore in attività (art. 9); i requisiti minimi per beneficiare dei pagamenti diretti (art. 10); le modalità di riduzione dei pagamenti (art. 11); la flessibilità tra i pilastri (art. 14); il regime di pagamento di base e regime di pagamento unico per superficie (titolo III, capo 1); il pagamento ridistributivo sui primi ettari (art. 41-42); il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (art. 43-47); il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali (art. 48-49); il pagamento per i giovani agricoltori (art. 50-51); il sostegno accoppiato facoltativo (art. 52-55); il regime per i piccoli agricoltori (art. 61-65).

Dalla semplice lettura dell'elenco, risulta chiaro che si tratta di un insieme disorganico di materie e di scelte, alcune di maggiore rilevanza, altre di dettaglio, a volte contraddittorie, per cui non è possibile individuare una strategia sottostante. Questo è in parte frutto del metodo negoziale adottato per giungere alla stesura finale del regolamento. In questa situazione, gli Stati membri hanno proceduto a definire le proprie decisioni senza un quadro di riferimento, ciascuno orientandosi a suo modo e seguendo le proprie logiche.

Allo scopo di ottenere una lettura di sintesi delle scelte nazionali, la ricerca svolta ha adottato un metodo di analisi sviluppato in tre passaggi:

 selezione delle decisioni veramente cruciali,

 individuazione di una metrica capace di esprimere una visione complessiva delle scelte effettuate,

 applicazione dell'analisi delle componenti principali. In tabella 1 sono riassunte le sette decisioni ritenute cruciali e i limiti estremi del sistema di misurazione adottato, basato sulla rilevazione delle scelte adottate. I due valori limite della scala: 5 e 1, sintetizzano rispettivamente il grado di cambiamento massimo e minimo rispetto alla Pac precedente.

Tabella 1 – Decisioni cruciali e limiti estremi della scala di valutazione delle scelte

nazionali

Fonte: nostre elaborazioni

Per ciascuna delle decisioni considerate cruciali, le tabelle da 2 a 8 classificano gli Stati membri (o entità territoriali, nel caso del Belgio e del Regno Unito) sulla base delle decisioni assunte, considerate rilevanti ai fini della attribuzione del punteggio, come sopra descritto. In alcune circostanze tale punteggio è stato definito prendendo in considerazione più di una scelta. È questo il caso (Tabella 2) della definizione di Agricoltore attivo, in cui il punteggio finale è stato ottenuto come media aritmetica dei punteggi attribuiti a tre differenti decisioni: ampliamento della

black list, esclusione aggiuntiva dai pagamenti diretti delle

attività agricole insignificanti o quando l'attività principale non è l'esercizio di un'attività agricola, esclusione dal regime dell’agricoltore attivo (attivo per definizione) sotto una determinata soglia di pagamento.

Analogamente, nel caso della riduzione dei pagamenti e del pagamento ridistributivo, nell’attribuzione del punteggio allo Stato membro si è tenuto conto di entrambe le decisioni1. Tabella 2 - Agricoltore attivo

Fonte: nostre elaborazioni su dati Copa-Cogeca e Commissione europea

Tabella 3 - Requisiti minimi per i pagamenti diretti

Fonte: nostre elaborazioni su dati Copa-Cogeca e Commissione europea

Tabella 4 - Flessibilità tra pilastri

Fonte: nostre elaborazioni su dati Copa-Cogeca e Commissione europea

Decisione Valore massimo cambiamento (5) Valore minimo cambiamento (1)

Agricoltore attivo

definizione restrittiva (minima % reddito agricolo su reddito totale, ampliamento della lista nera, no inclusione automatica per pagamenti diretti <5 000 o altra soglia, ecc.) definizione estensiva (nessuno escluso) Requisiti minimi per i pagamenti diretti

applicazione al massimo livello consentito per lo Stato membro

applicazione al minimo livello consentito per lo Stato membro Flessibilità tra

pilastri trasferimento dal 1° al 2° trasferimento dal 2° al 1°

Regionalizzazione e convergenza interna

pagamento forfettario e regionalizzazione per criteri che ridistribuiscano il sostegno in relazione ad effettive ragioni legate alla funzione ambientale/sociale convergenza minima e regionalizzazione volta a minimizzare la ridistribuzione Modalità di finanziamento del greening pagamento forfettario inverdimento in percentuale al valore dei pagamenti di base Sostegno

volontario accoppiato

nessun accoppiamento o accoppiamento mirato e selettivo accoppiato al massimo e non selettivo Riduzione dei pagamenti e pagamento ridistributivo

massimo effetto ridistributivo in ragione dell'ammontare dei pagamenti diretti ricevuti

riduzione minima obbligatoria dei pagamenti e no ridistributivo

Ampliamento lista nera Esclusione aggiuntiva Soglia "attivo per definizione"

0 - 1 250 EUR

Bulgaria, Germania, Estonia, Italia, Malta, Paesi Bassi, Romania, Scozia

Grecia, Spagna, Italia, Paesi Bassi

Fiandre, Vallonia, Spagna, Francia, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria

No No 1 250 - 3 000 EUR

Fiandre, Vallonia, Repubblica Ceca, Danimarca, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Repubblica Slovacca, Finlandia, Svezia, Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord

Fiandre, Vallonia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Francia, Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Repubblica Slovacca, Finlandia, Svezia, Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord

Bulgaria, Repubblica Slovacca

5 000 EUR

Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Croazia, Italia (aree di montagna o con vincoli naturali), Cipro, Lettonia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Finlandia, Svezia, Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord

Ha

≤ 100 EUR ≤ 1 ha

Vallonia, Irlanda, Spagna (2015), Lussemburgo

Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Repubblica Slovacca

100 - 200 EUR 1 ha - 2 ha

Spagna (2016), Francia,

Finlandia Danimarca, Austria

200 - 300 EUR 2 ha - 3 ha

Grecia, Spagna (2017 e

seguenti), Italia Scozia, Irlanda del Nord

300 - 500 EUR 3 ha - 5 ha

Fiandre, Paesi Bassi Svezia, Inghilterra, Galles

P1→P2 P2→P1

≤ 7,5 % ≤ 7,5 %

Fiandre (2015-2016-2017), Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia (2015), Grecia, Francia, Lettonia, Paesi

Malta

7,5-15 % 7,5 -15 %

Fiandre (2018-2019), Estonia (2016 e

seguenti), Inghilterra, Galles, Scozia Croazia, Ungheria

15-25 % 15-25 %

Tabella 5 - Convergenza interna e regionalizzazione

Fonte: nostre elaborazioni su dati Copa-Cogeca e Commissione europea

Tabella 6 - Pagamento del greening

Fonte: nostre elaborazioni su dati Copa-Cogeca e Commissione europea

Tabella 7 - Sostegno volontario accoppiato

* Malta utilizza la soglia in valori assoluti: 3 milioni di euro l’anno Fonte: nostre elaborazioni su dati Copa-Cogeca e Commissione europea

Tabella 8 - Riduzione dei pagamenti e pagamento ridistributivo

Dove non espressamente indicato, si intende che la riduzione si applica a importi superiori a 150 000 EUR

Fonte: nostre elaborazioni su dati Copa-Cogeca e Commissione europea

La tabella 9 raccoglie per ogni Stato membro (o entità territoriali, nel caso del Belgio e del Regno Unito) i rispettivi punteggi. L’esame sommario delle singole tabelle da 2 a 8 e dei punteggi della tabella 9, suggerisce la presenza di una sistema di decisioni molto diversificato e tale che in pochissimi casi, sia pure nella semplificazione qui adottata, si hanno profili che possano dirsi simili. Incidentalmente, soltanto Repubblica Ceca e Lettonia presentano un identico profilo. Su questa base dati è stata applicata l’analisi delle componenti principali2.

Tabella 9 – Punteggi (scala da 1 a 5) attribuiti alle singole decisioni cruciali

Fonte: nostre elaborazioni su dati Copa-Cogeca e Commissione europea

Una sintesi delle decisioni assunte dagli Stati