Ai fini di un corretto svolgimento del parere assegnato bisognava sviluppare i seguenti punti.
1. Riassumere gli elementi fattuali, evidenziando gli aspetti temporali e i dettagli degli accordi intervenuti tra le parti:
- con scrittura privata del 20 aprile 2011, Caia e la figlia Tizia avevano concordato che Caia avrebbe trasferito la sua porzione di un fabbricato sito nel comune Beta a Tizia, proprietaria dell’altra porzione, ottenendo come corrispettivo il trasferimento di un appartamento che sarebbe stato realizzato dalla figlia, a propria cura e spese, a seguito della demolizione e ricostruzione dell'originario immobile;
- nel mese di febbraio 2013, madre e figlia stipulavano un atto pubblico di ratifica della scrittura privata del 2011 nel quale si dava atto che Caia non aveva ricevuto il pagamento del prezzo della propria porzione di immobile ma che a titolo di corrispettivo Tizia avrebbe dovuto consegnarle un appartamento da realizzarsi nell'erigendo fabbricato.
- l’appartamento veniva effettivamente consegnato il 20 maggio 2014 a Caia, la quale, però, dopo tre giorni riscontrava rilevanti vizi del bene;
- in considerazione di ciò, con atto di citazione del 10 luglio 2014, Caia conveniva in giudizio Tizia e ne chiedeva la condanna all'esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere l'appartamento consegnato conforme a quello promesso e al risarcimento del danno derivante dal dedotto inadempimento.
- costituitasi in giudizio, Tizia disconosceva la presenza dei lamentati vizi ed eccepiva comunque la decadenza dell’attrice dalla corrispondente garanzia.
- con sentenza del 27 novembre 2020, il Tribunale riteneva accertata la responsabilità della convenuta Tizia, non accogliendo l'eccezione di decadenza mossa all'attrice, attesa la ritenuta tempestività della denuncia dei vizi del bene oggetto del contratto di appalto.
2. Indicare che le questioni giuridiche da affrontare per poter ribaltare in appello la decisione di primo grado attengono alla possibile qualificazione giuridica del contratto intervenuto tra le parti in termini di permuta di cosa presente con cosa futura anziché di appalto, come ritenuto dal giudice di prime cure. La sussunzione del contratto sotto l’una o l’atra fattispecie contrattuale, infatti, è fondamentale per stabilire l’applicabilità dell’art. 1495 c.c. al posto dell’art. 1667 c.c i quali stabiliscono, rispettivamente, i termini di proposizione dell’azione contro il venditore per i
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vizi della cosa (denuncia entro 8 giorni e 1 anno di prescrizione) e quelli per l’azione contro l’appaltatore (denuncia entro 60 giorni e 2 anni di prescrizione).
3. Evidenziare che il giudice di primo grado ha respinto l’eccezione di decadenza formulata da Tizia in quanto, ritenendo applicabile il termine decadenziale previsto per la denuncia dei vizi nell’ambito del contratto di appalto, ha conseguentemente ritenuto tempestiva la denuncia effettuata da Caia tramite l’atto di citazione, notificato 48 giorni dopo la scoperta dei vizi.
4. Procedere, seguendo le norme del codice civile sull’interpretazione del contratto (artt. 1362. e ss. c.c.), all’analisi degli elementi fattuali del caso di specie, sottolineando che, sia nell’ambito della scrittura privata del 20 aprile 2011 che nell’atto pubblico del febbraio 2013, emerge in maniera incontrovertibile che l’obiettivo perseguito dalle parti fosse quello di scambiarsi reciprocamente le rispettive proprietà (la porzione del fabbricato da demolire ed il nuovo immobile da costruire).
5. Specificare che l’individuato scopo del contratto permette di qualificarlo come contratto di
“permuta” di cosa presente verso cosa futura, la cui ammissibilità deriva dal combinato disposto di cui agli artt. 1348 e 1472 c.c. e dall’art. 1555 c.c., secondo cui “Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili”.
6. Richiamare la giurisprudenza sviluppatasi al riguardo , in virtù della quale “il contratto con cui una parte cede all'altra la proprietà di un'area edificabile, in cambio di un appartamento sito nel fabbricato che sarà realizzato sulla stessa area a cura e con mezzi del cessionario, integra gli estremi del contratto di permuta tra un bene esistente ed un bene futuro, qualora il sinallagma negoziale consista nel trasferimento della proprietà attuale in cambio della cosa futura, che assume, perciò, il carattere di elemento causale fondamentale delle reciproche prestazioni delle parti del contratto, in cui l'obbligo di costruzione del fabbricato futuro da parte del cessionario viene a rivestire una connotazione meramente strumentale”(Cassazione civile sez. II, 05/06/2018, n.14371).
Al contrario si sarebbe potuto parlare di contratto d’appalto là dove l’obbligazione di facere dell’appaltatore avesse assunto un rilievo primario rispetto all’alienazione dell’area ove costruire l’immobile, tale da costituire semplicemente un “mezzo”.
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7. Considerato l’inquadramento del contratto come permuta di cosa presente con cosa futura, approfondire le conseguenze che derivano sul rigetto dell’eccezione di decadenza formulata da Tizia.
In proposito riportare, sempre in virtù del richiamo operato dall’art. 1555 c.c. alle norme sulla vendita,
la disposizione di cui ’art. 1495, comma 1, c.c. che prevede “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge”.
8. Nel caso in esame, essendosi Caia resa conto dei vizi dopo soli tre giorni dalla consegna dell’appartamento (20 maggio 2014), ma avendone denunciato l’esistenza dopo 48 giorni (10 luglio 2014, è evidente come la donna fosse decaduta dalla garanzia.
9. Concludere suggerendo a Tizia di impugnare la sentenza di primo grado, stante la fondatezza dell’eccezione esperita in primo grado in merito alla decadenza dell’attrice dalla garanzia dei vizi del bene “de quo”.
138 TRACCIA PARERE N. 31
Tizio, dopo aver acquistato dall’agenzia viaggi Alfa il pacchetto turistico “all inclusive” per un soggiorno in Malesia insieme alla moglie Caia, qualche giorno prima della partenza scopriva di aver contratto una polmonite virale che gli impediva qualsiasi spostamento. Comunicata tempestivamente all’agenzia l’impossibilità di partire, otteneva dal titolare un secco rifiuto rispetto alla possibilità di ottenere il rimborso della somma pagata, stante la mancata stipula di una polizza a copertura degli eventi imprevedibili.
Tizio si rivolge, dunque, al vostro studio legale per intraprendere un’azione giudiziale nei confronti dell’Agenzia Alfa al fine di ottenere il rimborso della somma pagata.
Il candidato fornisca parere legale al riguardo.
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SCHEMA RISOLUTIVO PARERE N. 31: IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE.
1. Analizzare ed evidenziare gli elementi principali del fatto:
- Tizio acquistava dall’agenzia viaggi Alfa il pacchetto turistico “all inclusive” per un soggiorno in Malesia insieme alla moglie Caia;
- qualche giorno prima della partenza Tizio scopriva di aver contratto una polmonite virale che gli impediva qualsiasi spostamento;
- comunicata tempestivamente all’agenzia l’impossibilità di partire, otteneva dal titolare un secco rifiuto rispetto alla possibilità di ottenere il rimborso della somma pagata, stante la mancata stipula di una polizza a copertura degli eventi imprevedibili
2. Al fine di fornire una risposta alla richiesta di parere, bisognerà determinare se sia applicabile l’istituto dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, l’impossibilità non è ricollegata al fatto di un terzo ma all’impossibile utilizzazione della prestazione da parte del creditore.
3. Approfondire l’istituto dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore di cui all’art. 1256 c.c..
4. Indicare che per giurisprudenza consolidata “la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 c.c., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione” (cfr. Cass. 26958/2007).
5. Indicare che in un’ipotesi simile a quella di specie la Cassazione ha affermato che “Deve escludersi che l'impossibilità sopravvenuta debba essere necessariamente ricollegata al fatto di un terzo, in quanto la non imputabilità al debitore, di cui all'art. 1256 c.c., non restringe il campo delle ipotesi ma consente di allargare l'applicazione della norma a tutti i casi, meritevoli di tutela, in cui sia impossibile, per eventi imprevedibili e sopravvenuti, utilizzare la prestazione oggetto del contratto”. (Cassazione civile, sez. III, 10 luglio 2018, n. 18047).
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6. Alla luce di tali statuizioni giurisprudenziali, interrogarsi sulla causa in concreto del contratto stipulato tra le parti, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, e rilevare come la stessa sia divenuta inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti.
7. In virtù di ciò, considerato il gravissimo impedimento che non ha consentito a Tizio e alla moglie di fruire del viaggio, il nostro cliente potrà agire in giudizio per far accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta e conseguentemente chiedere, ai sensi dell’art. 1463 c.c., la restituzione della somma pagata.
141 TRACCIA PARERE N. 32
Con contratto del 27 settembre 2020 Mevio stipulava con Gamma spa una assicurazione temporanea a capitale costante ed a premio annuo per il caso di morte, in favore "degli eredi legittimi dell'assicurato", che prevedeva, nell'ipotesi di decesso dell'assicurato, un capitale di Euro 100.000,00.
In maniera del tutto improvvisa, in data 10 gennaio 2021, Mevio decedeva a causa di un incidente stradale.
In assenza di disposizioni di ultima volontà, in data 25 gennaio 2021, l’assicurazione Gamma S.p.a. liquidava l’indennizzo assicurativo in favore degli eredi legittimi dell’assicurato: la coniuge Caia e il nipote Sempronio, figlio del fratello premorto.
Nello specifico, Caia riceveva due terzi dell’indennizzo assicurativo, mentre Sempronio otteneva solamente un terzo.
Con lettera raccomandata del 30 gennaio 2021, Sempronio contestava alla compagnia assicurativa i criteri di ripartizione adottati, rilevando che avrebbe dovuto corrispondere l’indennizzo in parti uguali ad entrambi gli eredi.
Avendo altresì esperito invano il tentativo di mediazione ex D.L.vo 28 del 2010, Sempronio si rivolge al vostro studio legale al fine di far valere i propri diritti.
Il candidato, assunte le vesti di legale di Sempronio, premessi brevi cenni sugli istituti e sulle tematiche sottese alla fattispecie concreta, rediga:
- parere legale motivato sulla possibilità di ottenere un indennizzo maggiore di quello effettivamente percepito;
- l’atto giudiziario ritenuto più opportuno.
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SCHEMA RISOLUTIVO PARERE N. 32: CRITERIO DI RIPARTIZIONE DELL’INDENNIZZO ASSICURATIVO NEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA.
Ai fini di un corretto svolgimento del parere assegnato bisognava sviluppare i seguenti punti.
1. Riassumere gli elementi fattuali principali, evidenziando che:
- Con contratto del 27 settembre 2020 Mevio stipulava con Gamma spa una assicurazione temporanea a capitale costante ed a premio annuo per il caso di morte, in favore "degli eredi legittimi dell'assicurato", che prevedeva, nell'ipotesi di decesso dell'assicurato, un capitale di Euro 100.000,00.
- In maniera del tutto improvvisa, in data 10 gennaio 2021, Mevio decedeva a causa di un incidente stradale.
- In assenza di disposizioni di ultima volontà, in data 25 gennaio 2021, l’assicurazione Gamma S.p.a. liquidava l’indennizzo assicurativo in favore degli eredi legittimi dell’assicurato: la coniuge Caia e il nipote Sempronio, figlio del fratello premorto. Nello specifico, Caia riceveva due terzi dell’indennizzo assicurativo, mentre Sempronio otteneva solamente un terzo.
- Con lettera raccomandata del 30 gennaio 2021, Sempronio contestava alla compagnia assicurativa i criteri di ripartizione adottati, rilevando che avrebbe dovuto corrispondere l’indennizzo in parti uguali ad entrambi gli eredi.
- Sempronio esperiva invano il tentativo di mediazione ex D.L.vo 28 del 2010.
2. Indicare che la principale questione giuridica da affrontare per fornire una corretta risposta alla richiesta di parere attiene alla individuazione del criterio di ripartizione dell’indennizzo assicurativo, nell’ipotesi in cui il titolare di un contratto di assicurazione sulla vita abbia genericamente designato quali beneficiari i propri eredi.
3. Approfondire la disciplina del contratto di assicurazione sulla vita di cui agli artt. 1919 e ss.
del codice civile. In particolare, evidenziare che ai sensi dell’art. 1920 comma 2, c.c. la designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente.
4. Essendo stato, nel caso di specie, attribuito il beneficio in favore degli eredi ed essendosi aperta la successione legittima di Mevio (in assenza di testamento), analizzare il sistema della
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successione legittima e le regole di ripartizione nell’ipotesi in cui il coniuge concorra con fratelli e sorelle del de cuius.
Ai sensi dell’art. 582 c.c. al coniuge spettano i due terzi dell’eredità e ai fratelli e sorelle è devoluto il rimanente terzo.
5. Sottolineare come, in casi simili a quello in esame, la giurisprudenza si sia contrapposta in due filoni esegetici opposti.
6. Da un lato, si sostiene che “Nel contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte, la generica designazione quali beneficiari delle prestazioni indennitarie degli eredi testamentari o legittimi comporta che, in mancanza di un'espressa previsione del criterio di riparto dell'indennizzo tra i medesimi, questo vada individuato nelle disposizioni che regolano la successione ereditaria” (Cassazione civile, 29 settembre 2015, n. 19210). Secondo tale orientamento, infatti, l’evocazione della figura dell’erede nell’ambito del contratto di assicurazione ed il senso letterale dell'espressione "erede", tanto se l'eredità sia stata devoluta ab intestato quanto se sia stata devoluta per testamento, non possono che implicare un riferimento non solo al modo in cui tale qualità è stata acquisita e, quindi, alla fonte della successione, ma anche alla dimensione di tale acquisizione e, dunque, al valore della posizione ereditaria secondo quella fonte.
Il dire che qualcuno è erede di un soggetto significa, secondo l'espressione letterale, evocare tanto chi lo è quanto anche in che misura lo è: il carattere polisenso dell'espressione letterale esclude che la presenza in una polizza assicurativa di un riferimento agli eredi sic et simpliciter come beneficiari per il caso di morte dello stipulante possa intendersi di per sè significativa solo dell'individuazione della qualità e non anche della misura della posizione ereditaria.
Anche ove si passi all'uso doveroso, secondo il paradigma dell'art. 1362 c.c., del criterio dell'interpretazione secondo la comune intenzione delle parti, è sufficiente interrogarsi su che cosa comunemente si intenda per erede ab intestato e per erede testamentario e, dunque, riflettere sul fatto che quando lo stipulante e la società assicuratrice prevedono per il caso di morte dello stipulante come beneficiari gli eredi legittimi in mancanza di eredi testamentari, la comune intenzione delle parti non può che essere se non quella di voler alludere alla misura in cui la successione secondo l'uno a l'altro titolo si verificherà.
Anche il criterio della c.d. interpretazione Ideologica giustificherebbe, dunque, la ricostruzione del significato delle clausole in discorso nel senso che lo scopo perseguito dalle parti e segnatamente dallo stipulante è, conforme alla natura dell'assicurazione sulla morte, quello di attribuire il beneficio nello stesso modo in cui risulterà regolata la sua successione.
7. Dall’altro lato, la giurisprudenza maggioritaria ritiene invece che “Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920,
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comma 3, c. c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che qualora i beneficiari siano individuati, come nella specie, negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredità” (v. ex multis Cassazione civile sez. II, 21/12/2016, n.26606).
8. Alla luce di tali posizioni ermeneutiche, evidenziare che aderendo alla giurisprudenza maggioritaria della Cassazione la pretesa di Sempronio (erede per rappresentazione del fratello premorto del decuius ex art. 467 c.c.) di vedersi riconociuta una quota maggiore rispetto al terzo riconosciuto dall’assicurazione (e calcolato sulla base delle regole della successione legittima) appare fondata.
In particolare, in assenza di specifiche indicazioni al riguardo contenute nel contratto di assicurazione, le quote dei beneficiari dovranno presumersi uguali e pertanto corrispondenti ad un mezzo dell’indennizzo.
9. In considerazione di ciò, suggerire a Sempronio di adire il competente Tribunale Civile al fine di ottenere dalla compagnia assicuratrice la differenza tra quanto corrisposto e quanto, invece, a lui spettante.
145 TRACCIA PARERE N. 33
In data 23.04.2015, non fermandosi ad uno Stop nel pieno centro della città, Mevio investiva l’incolpevole Tizio, a bordo della sua moto. In data 15.05.2018, Tizio conveniva in giudizio Mevio e la sua compagnia assicuratrice Beta al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti quantificabili in euro 70.000,00.
Si costituiva in giudizio la compagnia Beta, eccependo la prescrizione al diritto al risarcimento dei danni. Mevio rimaneva, invece, contumace.
Con sentenza n. 12 del 15.03.2021, il Tribunale di Brindisi condannava Mevio al risarcimento dei danni nei confronti di Tizio, mentre dichiarava prescritta nei confronti dell’assicurazione la pretesa risarcitoria.
Mevio si rivolge, dunque, al vostro studio legale per valutare la possibilità di interporre atto di appello averso la sentenza di primo grado.
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SCHEMA RISOLUTIVO PARERE N. 33: OBBLIGAZIONI SOLIDALI E