I ricordati effetti possono ovviamente ricollegarsi soltanto ad una segnalazione valida, presentata cioè all’amministrazione competente e soprattutto “corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’art. 38, comma 4, del decreto – legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133148, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo”.
La disposizione contenuta nel comma 1 dell’articolo 19 aggiunge ancora che le “attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri o enti appositi, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma sono comunque sostituiti dalle auto – certificazioni, attestazioni e asseverazione di
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Le Agenzie delle Imprese accertano e attestano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l’esercizio dell’attività di impresa e, fatti salvi i procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell’amministrazione, in caso di istruttoria con esito positivo, rilasciano dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività.
cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competente”.
Lungi dal limitarsi a ribadire il basilare (ed ovvio) principio della completezza della segnalazione, cui solo possono conseguire gli effetti sostitutive degli atti di assenso, le disposizioni in esame definiscono l’importanza del “momento istruttorio”149: il fatto che la segnalazione debba essere corredata di tutti gli atti indicati, anche di natura tecnica, oltre a consentire l’esercizio dell’ordinario potere di verifica e controllo dell’amministrazione, “sposta” l’onere istruttorio dalla pubblica amministrazione al privato segnalante, giustificando la stessa denominazione di “segnalazione certificata”.
Si coglie in questo modo un ulteriore profilo di novità dell’istituto che trasforma definitivamente la posizione del privato nei confronti dell’amministrazione, attribuendogli poteri verificatori e certificatori, anche di natura tecnica, circa la sussistenza dei requisiti e presupposti per la fattispecie sostitutivi (poteri che sono altrettanto definitivamente sottratti all’amministrazione): piuttosto che semplice esaltazione del principio di auto – responsabilità del cittadino, è stato giustamente sottolineato che vi è un riconoscimento della fiducia nell’operato del cittadino150 (ritenuto ex lege idoneo con la propria attività privatistica a sostituire dichiarazioni, certificazioni, attestazioni e verificazioni anche con certezza di fede
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Secondo I. NASSO, op. cit., esso sarebbe il tratto peculiare della segnalazione certificata di inizio di attività.
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Secondo F. MARTINES, op. cit., 59, proprio al riconoscimento della fiducia nei confronti del cittadino sarebbero correlabili, come giusto contrappeso, anche le maggiori responsabilità ad esso imposte non solo per il caso di dichiarazioni false o mendaci, ma soprattutto in relazione all’attività istruttoria in senso stretto.
privilegiata151, nonché le stessa attività di consulenza attribuita a specifici organi o amministrazioni152).
D’altra parte può sottolinearsi che proprio la necessità di completezza della segnalazione e la sua natura di “informazione certificata” (cioè astrattamente idonea a dar prova, fino a prova contraria153, della sussistenza dei presupposti e requisiti legittimanti), giustifica l’immediata possibilità di avviare l’attività oggetto della s.c.i.a., la “certificazione”, come accennato, avendo evidentemente proprio la funzione di dare atto dell’effettiva sussistenza – in fatto – di tutti gli elementi della fattispecie legittimante la sostituzione dell’atto di assenso154.
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Ciò trova conferma peraltro nella specifica fattispecie di reato prevista dal sesto comma dell’articolo 19, secondo cui chiunque, nelle dichiarazioni,nelle attestazioni o asseverazioni corredate alla segnalazione di inizio attività dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o i presupposti che legittimano l’attività è punito con la reclusione da uno a tre anni, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave.
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Sono state al riguardo espresse perplessità, “…poiché un atto amministrativo quale il
parere (obbligatorio per legge), il cui scopo è quello di realizzare una completa e approfondita istruttoria, non può evidentemente essere sostituito da autocertificazioni o asseverazioni di parte. I dubbi aumentano se si considera che la legge prevede l’acquisizione di pareri obbligatori allorché l’attività oggetto di istanza da parte del privato coinvolga interessi pubblici soggetti a valutazioni di natura tecnico – discrezionali, e quindi interessi indisponibili, come tali non sostituibili ad opera di certificazioni ed asseverazioni”, così. N.
PAOLANTONIO, Comportamenti non provvedimentali produttivi di effetti giuridici, in
Diritto amministrativo (a cura di Franco Gaetano Scoca), 2011, 458 ss.
Tali perplessità sono tuttavia superabili se si tiene conto non solo del potere ordinario di controllo assegnato all’amministrazione competente, quanto piuttosto del potere speciale di autotutela e di quello con il quale può essere interdetta qualsiasi attività avviata con la segnalazione certificata dalla quale possa derivare un pericolo di danno al patrimonio artistico e culturale, all’ambiente, alla salute, alla sicurezza pubblica e alla difesa nazionale.
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Prova che evidentemente incombe sull’amministrazione competente proprio attraverso l’esercizio del potere di vigilanza e controllo.
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E’ sotto questo aspetto convincente la ricostruzione dogmatica, di cui si è dato conto in precedenza, che, quanto alla posizione del privato segnalante, ha qualificato in termine di diritto soggettivo quella relativa all’esercizio dell’attività avviata ed in termini di interesse legittimo oppositivo quella al corretto esercizio dei poteri di controllo da parte dell’amministrazione.