• Non ci sono risultati.

Il servizio di prevenzione e protezione

Soggetti destinatari dell’obbligo e profili di responsabilità

2. Il servizio di prevenzione e protezione

Esaurita la trattazione sulla figura del datore di lavoro, poiché su di esso e sugli obblighi a lui spettanti si è già ampiamente detto in precedenza265, merita in questa sede prestare attenzione ad un elemento che sicuramente assume una valenza di non poco conto: cercheremo di capire la posizione dei soggetti che coadiuvano il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e quali sono i profili penali rilevanti per dette posizioni.

Abbiamo a suo tempo già detto che l’obbligo in questione è indelegabile da parte del datore di lavoro, ma abbiamo anche già puntualizzato come questa indelegabilità, non si sostanzi in un personale ed esclusivo impegno del datore, poiché lo stesso legislatore, all’art. 33 del d.lgs. 81/08, prevede che il compito di valutazione dei rischi sia affidato al servizio di prevenzione e protezione aziendale e che durante tale compito sia partecipe il medico dell’azienda ex art. 41. In sostanza, se si legge la norma riportata al primo comma dell’art. 29266

d.lgs. 81/08 – rubricato “modalità di effettuazione della valutazione dei rischi” – , ne discende

265

Vedi cap. 1 par. 2.

266 “Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17,

comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41”.

197 che il reale significato della non delegabilità, sta nella attribuzione della responsabilità giuridica della loro attuazione esclusivamente al datore267.

Occorre dunque andare a capire quale sia il ruolo dei soggetti che l’art. 29 d.lgs. 81/08 riporta come coadiuvanti al compito del datore, e capire se da tale ruolo possa eventualmente discendere una qualche tipo di responsabilità.

Il primo soggetto che incontriamo, è appunto quello designato dall’art. 33 d.lgs. 81/08 come soggetto attuatore della valutazione dei rischi, ossia, il servizio di prevenzione e protezione aziendale. Tale servizio costituisce un altro importante baluardo del sistema di sicurezza nelle aziende e trova la sua definizione nell’art. 2 lett. l) d.lgs. 81/08, come “l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”, mentre il responsabile del servizio

di prevenzione e protezione, ex art. 2, comma 1, lett. f) è la “persona in

possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”. Si tratta dunque di un servizio che ha esclusivamente compiti di prevenzione e tutela della salute dei

198 lavoratori. La legge ha voluto, inoltre, istituire una linea meramente

consultiva per il datore di lavoro, completamente svincolata da compiti

di attuazione delle singole norme268.

In senso contrario vanno le osservazioni di Pierguido Soprani, secondo cui l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione aziendale ha il significato “di affermare a livello di principio almeno per le imprese, di grandi dimensioni e per quelle c.d. a “rischio”, la regola della non ravvisabilità in capo al datore di lavoro di competenze tecnico- professionali in materia”.269

Secondo il tenore letterale del d.lgs. n. 81/2008, gli addetti al servizio

non hanno obblighi penalmente sanzionati e non sono punibili in caso di

mancata attuazione delle norme di prevenzione, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. 270 In particolare:

“I componenti del servizio aziendale di prevenzione, essendo considerati

dei semplici “ausiliari” del datore di lavoro, non possono venire

268 De Rossi, Fontana, in Il servizio di prevenzione e protezione e il suo responsabile, in Rusciano,

Natullo (a cura di), Ambiente e sicurezza del lavoro, Torino, 2007.

269

Soprani, Sicurezza e prevenzioni nei luoghi di lavoro, Milano, 2001, 47ss. .

270 Cass. Sez., IV, 21/12/2010, n. 2814, Di Mascio, in Guida dir., 2011, 10, 58; Cass. Sez. IV,

27/12/2010, n. 45359, in Olympus.uniurb.it; Cass. Sez. IV, 15/07/2010, n. 32195, Scagliarini, in CED, 2010.

199

chiamati a rispondere direttamente del loro operato, proprio perché

difettano di un effettivo potere decisionale”.271

A riprova della particolare collocazione che il legislatore ha riservato agli addetti al Servizio di Prevenzione, vi è il contenuto dell’art. 33 t.u. che enumera i compiti del servizio di prevenzione (“compiti”, dunque, e non “obblighi”). Per tanto, nonostante i compiti del servizio siano assai delicati dal punto di vista tecnico, ciò non di meno, il responsabile e gli addetti del servizio non sono soggetti attivi della prevenzione, responsabili come tali dell’attuazione delle norme di tutela pe ri lavoratori272. In tal senso la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che dall’art. 31, commi 2 e 5 d.lgs. n. 81/08 emerge che:

“Il RSPP non può essere chiamato a rispondere per il solo fato di non

aver svolto le proprie funzioni di verifica delle condizioni di sicurezza, proprio perché, come si è visto, difetta una spresa sanzione del sistema

normativo”273

.

Andando ad esaminare adesso i compiti del Servizio e del suo Responsabile, è facile vedere che si tratta di compiti assai delicati dal

271 Cass. Sez. IV, 23/04/2008, n. 25288, Maciocia e altri, in Foro It., 2008, 9, II, 413. 272 Deidda, ult. cit., 54.

200 punto di vista tecnico ed essenziali per garantire la sicurezza dei lavoratori.

In particolare, l’art. 33 t.u. stabilisce che il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali deve provvedere:

A. All’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi, e all’individuazione delle misure per la sicurezza e alla salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

B. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

C. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

D. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

E. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché' alla riunione periodica di cui all'articolo 35;