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4. La diffusione della contrattazione integrativa al Contratto collettivo nazionale

4.1. Il contesto normativo di riferimento

4.1.3 Gli sgravi contributivi collegati ad accordi aziendali e territoriali

In ordine di tempo, il primo intervento legislativo sul quale vale la pena di richiamare l’attenzione è quello contenuto nell’art. 1, commi 67 e 68, della legge

34 In www.cnel.it / Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro / Accordi interconfederali. Le sezioni più corpose di questo Accordo sono dedicate a definire modalità e procedure per la certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria nonché le modalità di costituzione e funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie aziendali. In relazione ai contenuti della presente relazione non appare improprio richiamare il seguente passaggio nell’ambito della Parte Terza dell’Accordo concernente “Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale”: “I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 e del presente Accordo, o che comunque tali accordi abbiano formalmente accettato, operanti all’interno dell’azienda, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali convenute con il presente Accordo”. Per un maggiore approfondimento sui contenuti dell’Accordo 10 gennaio 2014 si rimanda all’approfondimento contenuto nel numero 13 di marzo 2014 del Notiziario dell’Archivio contratti, redatto a cura del II Ufficio di supporto agli organi collegiali del CNEL e consultabile su www.cnel.it / documenti / Notiziari archivio dei contratti.

35 Vi è innanzitutto un esplicito riferimento alla gestione di situazioni di crisi o alla presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa. Inoltre, si precisa che i contratti collettivi aziendali devono essere “conclusi con le rappresentanze sindacali operanti in azienda d’intesa con le relative organizzazioni sindacali di categoria espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale o che comunque tali accordi abbiano formalmente accettato”.

84 24 dicembre 2007, n. 247, recante “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale” (G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007) 36. Superando il previgente regime di decontribuzione fissato dall’art. 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135) 37, la nuova norma istituiva uno speciale fondo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con una dotazione pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, finalizzato alla concessione – a domanda delle imprese - di sgravi contributivi per finanziare la contrattazione di secondo livello. Il nuovo regime, quindi, eliminava il carattere pressoché automatico del vecchio incentivo e ne vincolava la concessione a due presupposti inediti: la richiesta da parte del datore di lavoro e l’individuazione, anno per anno, della copertura finanziaria complessiva. Lo sgravio contributivo era previsto a valere sulle quote di retribuzione corrisposte a livello aziendale (fissate nei contratti collettivi integrativi aziendali e territoriali) e correlate alla misurazione di “incrementi di produttività qualità e altri elementi assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati”, entro un limite massimo retributivo annuale non superiore al 5% della retribuzione contrattuale percepita 38.

Lo stesso comma 68 dell’art. 1 della legge n. 247/2007 subordinava l’attuazione delle misure sulla decontribuzione all’emanazione di un apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per individuare i criteri di concessione del beneficio. Il decreto interministeriale Lavoro/Economia del 7 maggio 2008, di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 67 e 68 sopra menzionati, precisava che, fermo restando il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, le risorse del “Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello” fossero ripartite nella misura del 62,5 per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale e che in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua venisse attribuita all'altra tipologia 39. Coerentemente con l’impianto della norma di riferimento, il decreto stabiliva anche che, ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, le quote di retribuzione previste dai contratti collettivi integrativi (aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello) dovessero essere correlate a parametri “atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati”,

36 Per i riferimenti al “Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili” del 23 luglio 2007 si veda il paragrafo precedente, pag. 2.

37 Esso prevedeva che le “erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati”, fossero assoggettate a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche a cui risultavano iscritti i lavoratori.

38 Nell’ambito della quota di retribuzione ammessa al beneficio, lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro veniva stabilito nella misura del 25%, mentre quello sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori era pari all’intero ammontare dei contributi a loro carico. Fra i successivi interventi legislativi che hanno introdotto modifiche al testo originario della norma in esame, ricordiamo l’art. 4, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. riforma Fornero del lavoro) che, fra le altre cose, ha reso strutturali le misure di cui sopra e il relativo finanziamento.

39 Un’interessante finestra di approfondimento sulle modalità attuative di tale disposizione è stata aperta dal CNEL nell’ambito del ciclo di seminari sul tema “Contrattazione decentrata e premi di risultato” (18 luglio, 5 e 27 settembre 2012), organizzati dal Gruppo di lavoro sulla produttività coordinato dalla Commissione istruttoria per la politica economica, le politiche europee e la competitività del sistema produttivo (I), cui hanno preso parte INPS, ISTAT, Banca d’Italia e Confindustria. Segnaliamo, in particolare, il dettagliato report presentato in occasione dell’incontro del 27-9-2012 dall’INPS sull’andamento degli sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello nel triennio 2009-2011. Analizzando il numero di richieste di sgravio pervenute nel periodo considerato, l’INPS evidenziava – fra le altre cose – una persistente carenza di risorse da destinare alla contrattazione aziendale rispetto a quelle riservate alla contrattazione territoriale: squilibrio solo parzialmente recuperato attraverso il meccanismo compensativo di cui sopra.

85 aggiungendo a ciò la precisazione che fosse “condizione sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei predetti parametri” 40

. Il decreto in parola, infine, sanciva l’esclusione dall’applicazione dell’agevolazione contributiva delle pubbliche amministrazioni i cui dipendenti rientrino nei comparti di contrattazione ARAN. Concluso il primo triennio di sperimentazione indicato nel Protocollo sulla competitività del luglio 2007, la concessione degli sgravi contributivi in favore di lavoratori e imprese collegati ad accordi di contrattazione collettiva conclusi a livello aziendale e territoriale è proseguita, per gli anni dal 2011 in poi, sulla base delle indicazioni contenute nell’art. 53 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha reso più omogenei i criteri per individuare le erogazioni che, in sede di contrattazione decentrata, possono dare luogo sia a sgravi contributivi che a riduzione dell’imposizione fiscale, introducendo un inedito ed esplicito riferimento a parametri quali l’incremento di innovazione, redditività, produttività ed efficienza organizzativa 41. Questa decisa svolta nelle politiche governative in materia di interventi a sostegno della contrattazione di secondo livello, nell’ottica di perseguire un reale incremento della produttività e della competitività legandola a una riduzione della pressione fiscale nei confronti di lavoratori e imprese, trova le sue radici nei contenuti del già ricordato accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali sottoscritto da governo, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali il 22 gennaio 2009 (vedi pag. 3). In particolare, il punto 9 dell’accordo conteneva – come abbiamo già visto – un esplicito richiamo alla necessità di incrementare e rendere strutturali le misure di incentivazione contributiva e fiscale destinate al secondo livello di contrattazione in relazione al raggiungimento di obiettivi concordati di produttività, redditività, qualità ed efficienza delle imprese. Con la norma del 2010, dunque, il legislatore, ha inteso inquadrare entro una veste giuridica strutturata l’impegno assunto nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto con le parti sociali, collegando in modo più organico le due diverse tipologie di incentivi in favore della contrattazione di secondo livello previsti, rispettivamente, dai commi 67 e 68 della legge n. 247/2007 (sgravi contributivi) e dall’art. 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (detassazione di una parte della retribuzione accessoria legata alla produttività: provvedimento, quest’ultimo, su cui ci soffermeremo meglio più avanti), pur nell’ambito di fonti di finanziamento che continuavano a rimanere distinte.

La legge finanziaria 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 47) confermava la concessione degli sgravi contributivi in favore della contrattazione

40 Per gli accordi territoriali, il decreto 7 maggio 2008 prevedeva anche che “qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio”. Peraltro, i vari decreti succedutisi dal 2008 in poi hanno scontato, in diversa misura, gli effetti dei mutamenti delle condizioni politiche e (maggiormente) di quelle socio-economiche rispetto al contesto entro cui era maturata la norma di riferimento. In sede di prima attuazione per l’anno 2008, il decreto 7 maggio 2008 fissava al 3% la percentuale di retribuzione contrattuale da prendere in considerazione, rideterminabile in un secondo momento (ma sempre entro il tetto massimo del 5%) sulla base del successivo monitoraggio delle domande pervenute all’INPS. Per l’anno 2009, il decreto 17 dicembre 2009 ha abbassato la percentuale in parola al 2,25%; percentuale poi confermata per l’anno 2010 ad opera del decreto 3 agosto 2011. I decreti per gli anni successivi, a loro volta, hanno dovuto tenere conto del mutamento intervenuto nel quadro normativo a seguito delle disposizioni in materia di “contratto di produttività” contenute nell’art. 53 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

41 In base al disposto della norma richiamata, vengono prese in considerazione le somme “erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale”.

86 aziendale e territoriale anche per l’anno 2011 nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita. Il successivo decreto interministeriale Lavoro/Economia del 24 gennaio 201242, a sua volta, ribadiva i criteri di ripartizione delle somme complessivamente disponibili (per il momento, ancora 650 milioni di euro) fra contrattazione aziendale e contrattazione territoriale a suo tempo fissate nel primo decreto attuativo del 2008. A partire dal 2012, infine, la concessione dello sgravio contributivo è stata resa strutturale per effetto dell’art. 4, comma 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. “riforma Fornero” del lavoro): provvedimento che anticipava uno dei punti salienti dell’accordo quadro sottoscritto da associazioni datoriali e organizzazioni sindacali nel novembre 2012