DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL’ART. 6 L.R. N. 24/2003 E SUCC.MOD.
TRA
La Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, rappresentata dal Presidente
E
Il Comune di Ravenna, C.F. 00354730392 rappresentato da ………
domiciliato per la carica in…… .,
Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza” e succ. mod. ed in particolare:
- l'art. 4, comma 1, lett. a) che prevede che “la Regione, per le finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza”;
- l'art. 6, comma 1, che stabilisce che “la Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), sia per spese di investimento che per spese correnti”;
- l'art. 2, commi 1 e 2, che stabilisce, tra l’altro, che “si intendono come politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale” e che
“gli interventi regionali privilegiano le azioni integrate di natura preventiva, le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno, l’educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità”.
Visto l’Accordo per la promozione della sicurezza integrata sottoscritto l’8 luglio 2019 tra Prefettura U.T.G. di Bologna capoluogo di regione e Regione Emilia-Romagna.
Premesso che:
− il Sindaco del Comune di Ravenna, con lettera acquisita al protocollo della Regione in data 29/10/2020 al n. PG.2020.
0699750, ha avanzato la richiesta di una collaborazione per la realizzazione di un progetto denominato “Sicurezza integrata grandi viabili di collegamento tra porto di Ravenna ed interporti delle città di Forlì e Cesena”;
− tale progetto, come risulta dalla documentazione trasmessa dal Comune di Ravenna, acquisita in atti dalla struttura regionale del Capo di Gabinetto, è finalizzato a un complessivo intervento di prevenzione integrata volto al miglioramento delle condizioni di vivibilità e sicurezza dell’area interessata dalla viabilità di collegamento tra la zona portuale del Comune di Ravenna e gli interporti di Forlì e Cesena. In particolare, sono previsti interventi di prevenzione situazionale consistenti nell’estensione della rete di videosorveglianza, con il posizionamento di nuove postazioni OCR (Optical Character Recognition) lungo le principali direttrici di accesso e di uscita dai centri abitati di Castiglione di Ravenna e S. Pietro in Vincoli nonché nel parcheggio attiguo al cimitero di Castiglione di Ravenna e di potenziamento dell’illuminazione pubblica nei siti di installazione dei nuovi impianti OCR, nonché nel Parco Orioli di San Pietro in Vincoli. Gli interventi di prevenzione descritti saranno oggetto anche di una iniziativa di riflessione nazionale sulla sicurezza dei trasporti delle aree portuali, con il coinvolgimento di altre città portuali di grandi dimensioni della costa adriatica, del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana e dell’Università di Bologna.
Visto il programma degli interventi previsti per la realizzazione del progetto presentato dal Comune di Ravenna e riportato nel testo del presente Accordo.
Ritenuto, a tal fine, per definire i termini della collaborazione rispetto alle attività previste e determinare gli impegni e gli oneri che incombono alle parti, di approvare e sottoscrivere un Accordo di programma (di seguito Accordo) con il Comune di Ravenna.
Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente Accordo di programma
Articolo 1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo.
Articolo 2 Obiettivi
L’Accordo disciplina i rapporti tra le parti, ponendosi come obiettivo la realizzazione del progetto “Sicurezza integrata grandi viabili di collegamento tra porto di Ravenna ed interporti delle città di Forlì e Cesena”.
Articolo 3
Descrizione degli interventi
Oggetto dell’Accordo sono gli interventi di prevenzione integrata che interessano l’area interessata dalla viabilità di collegamento tra la zona portuale del Comune di Ravenna e gli interporti di Forlì e Cesena ed in particolare:
- estensione della rete di videosorveglianza comunale, con il posizionamento di postazioni OCR lungo le principali direttrici di accesso e di uscita dai centri abitati di Castiglione di Ravenna e di San Pietro in Vincoli, nonché nel parcheggio attiguo al cimitero di Castiglione di Ravenna;
- potenziamento dell’illuminazione pubblica nei siti di installazione dei nuovi impianti OCR, nonché nel Parco Orioli di San Pietro in Vincoli;
- organizzazione di una iniziativa di studio e riflessione nazionale sulla sicurezza dei trasporti delle aree portuali con il coinvolgimento di altre città portuali di grandi dimensioni della costa adriatica, del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana e dell’Università degli Studi di Bologna.
Al Progetto sono stati assegnati dalla competente struttura ministeriale i Codici Unici di Progetto (CUP) n. C61B20000680004 e C69C20000080006.
Articolo 4
Quadro economico di riferimento
Relativamente agli interventi indicati nell’art. 3 dell’Accordo, si prevede il sostenimento delle seguenti spese:
SPESE CORRENTI:
Descrizione spese Costo
- Organizzazione giornata di studio sulla sicurezza dei trasporti delle aree portuali;
- Coordinamento e gestione del progetto.
5.209,40€.
1.500,00€.
Totale spese correnti 6.709,40€.
SPESE INVESTIMENTO:
Descrizione spese Costo
- Estensione e potenziamento sistema di videosorveglianza comunale;
- potenziamento dell’illuminazione pubblica nei siti di installazione dei nuovi
impianti OCR e nel Parco Orioli di San Pietro in Vincoli.
90.253,21€.
8.779,12€.
Totale spese investimento 99.032,33€.
Articolo 5
Obblighi assunti da ciascun partecipante
La Regione Emilia-Romagna assegna al Comune di Ravenna, la somma complessiva di 84.900,00€. di cui €.5.700,00 a titolo di contributo alle spese correnti e €.79.200,00 a titolo di contributo alle spese di investimento, a fronte di una spesa complessiva prevista di €.
105.741,73 (€.99.032,33 per spese d’investimento e €. 6.709,40 per spese correnti), di cui €.20.841,73 a carico del Comune di Ravenna.
L’assegnazione viene disposta al fine di consentire, al soggetto beneficiario del vantaggio economico, di eseguire, ai sensi del d.lgs.118/2011, le registrazioni contabili in bilancio (accertamento in Entrata dell’Ente beneficiario delle risorse regionali assegnate nell’anno 2020).
Sulla base della comunicazione di formale accettazione del contributo complessivo assegnato per la realizzazione del progetto, con successivo atto del Capo di Gabinetto la Regione provvederà alla concessione dei vantaggi economici, nel limite degli importi attribuiti, ed alla conseguente registrazione contabile degli impegni di spesa con imputazione a valere sui capitoli del bilancio regionale.
Il Comune di Ravenna si impegna:
- ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione ed esecuzione del progetto “Sicurezza integrata grandi viabili di collegamento tra porto di Ravenna ed interporti delle città di Forlì e Cesena”;
- a diffondere la conoscenza del servizio ai cittadini;
- a condividere con la Regione Emilia-Romagna le analisi ed i risultati raggiunti con lo sviluppo del progetto, al fine di renderne possibile, da parte della Regione stessa, la loro diffusione presso altre Amministrazioni locali interessate a quanto sperimentato;
- a mettere a disposizione le risorse necessarie per la realizzazione da parte del Comune stesso delle attività previste dal Progetto “Sicurezza integrata grandi viabili di collegamento tra porto di Ravenna ed interporti delle città di Forlì e Cesena”
così come descritto nella documentazione presentata;
- ad apporre, sul materiale prodotto/realizzato nell’ambito del progetto, il riferimento al contributo di cui al presente Accordo, congiuntamente al logo della Regione Emilia-Romagna, nonché a dare atto, nell’ambito delle pubblicazioni prodotte o di strumenti audio, video o multimediali in genere della presente collaborazione.
Articolo 6
Comitato Tecnico di Coordinamento
Le parti costituiscono un Comitato tecnico di coordinamento, composto da propri referenti individuati rispettivamente in Gian Guido Nobili, Eugenio Arcidiacono e Annalisa Orlandi per la Regione Emilia-Romagna e Gianfranco Longo e Monica Brunetti per il Comune di Ravenna. Qualora si rendesse necessario, i rispettivi competenti Dirigenti di riferimento nominano ulteriori referenti.
Il Comitato tecnico di coordinamento:
a) aggiorna ed approva, su proposta dei referenti del Comune, il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente accordo;
b) approva eventuali modifiche alle attività previste per la realizzazione del progetto, dandone atto in apposito verbale che ne evidenzi le motivazioni, a condizione:
- che il programma di attività si riferisca sempre alle tematiche in oggetto e agli obiettivi indicati dall’Accordo;
- che non si modifichi l’onere complessivo posto a carico della Regione;
c) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti.
Articolo 7
Liquidazione del contributo regionale
La liquidazione del contributo, per l'importo complessivo di 84.900,00€. sarà disposta, come segue:
− in due tranche, di cui la prima a titolo di acconto in misura proporzionale ad un primo stato di avanzamento del progetto corredata dagli atti amministrativi comprovanti l’impegno finanziario assunto dal Comune di Ravenna e la seconda a saldo, a presentazione, entro i termini previsti ai successivi art. 9 e 10, degli atti amministrativi (copia dei mandati di pagamento) comprovanti la rendicontazione delle spese sostenute nonché della relazione finale, la quale, dovrà fornire elementi utili alla valutazione dei risultati conseguiti.
− Il Comune di Ravenna potrà scegliere se richiedere la liquidazione in un’unica soluzione, al termine del progetto, a presentazione della sopracitata documentazione.
Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate risultassero inferiori a quelle previste nel provvedimento di concessione disposto dalla Regione, l’ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto.
Si concorda che non possono essere rendicontate come spese sostenute dal Comune di Ravenna quelle già finanziate dalla Regione tramite contributi precedentemente concessi per le medesime finalità. A questo proposito, il Comune di Ravenna dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione in merito alle singole spese sostenute per il presente Accordo.
Articolo 8 Inadempimento
Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Ravenna, la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote dei contributi accordati relativamente alle fasi non realizzate.
Articolo 9 Proroga
È possibile richiedere una proroga motivata del termine di conclusione del progetto della durata massima di 8 mesi, che verrà concessa con atto del Capo di Gabinetto della Giunta regionale.
Tale proroga deve essere obbligatoriamente richiesta entro il 1°
dicembre 2020.
Alla richiesta di proroga, in carta semplice, dovrà essere allegato un cronoprogramma della spesa che riporti le spese del progetto sostenute nell’anno 2020 al momento della richiesta e quelle invece che verranno realizzate a partire dal 1° gennaio 2021 al termine del periodo di proroga. L’atto di concessione della proroga indicherà la parte di contributo esigibile nel 2020 e quella che sarà esigibile nel 2021.
La concessione dell’eventuale proroga comporterà anche la rivisitazione delle scritture contabili ai fini della corretta registrazione degli impegni di spesa registrati nel bilancio regionale, in linea con i principi previsti dal d.lgs.118/2011.
Articolo 10 Durata dell’Accordo
L’Accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020, salvo proroga di cui all’articolo che precede. Tale termine è
riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste nel progetto; entro il 31/03/2021 il Comune di Ravenna dovrà presentare la relativa rendicontazione alla Regione.
Articolo 11
Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo
L'Accordo, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari, è pubblicato sui siti web istituzionali delle due Amministrazioni.
Bologna, lì
Per la Regione Emilia-Romagna Il Presidente
Per il Comune di Ravenna Il Sindaco
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 NO-VEMBRE 2020, N. 1562
Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emi-lia-Romagna e il Comune di Portomaggiore (FE) per la realizzazione del progetto denominato "Progetto di messa in sicurezza della pista ciclopedonale Portomaggiore - Portover-rara". Assegnazione contributo ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 24/2003 e succ.mod. - CUP D99J20000800006
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (omissis)
delibera:
1. di approvare l’Accordo di programma con il Comune di Portomaggiore (FE), redatto secondo lo schema di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, utilizzato per de-finire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari e finalizzato alla re-alizzazione del progetto “Progetto di messa in sicurezza della pista ciclopedonale Portomaggiore – Portoverrara” di diretto interesse e rilievo regionale;
2. di assegnare il contributo complessivo di €.105.000,00 a favore del Comune di Portomaggiore (FE), a fronte di una spesa d’investimento prevista di €.140.000,00 per la realizzazione del progetto soprarichiamato, a valere sul bilancio finanziario gestio-nale 2020-2022, anno di previsione 2020, approvato con propria deliberazione n. 2386/2019, che presenta la necessaria disponi-bilità sul Cap. 02701 "Contributi a pubbliche amministrazioni
di rilievo regionale nel campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 di-cembre 2003, n. 24)";
3. che, sulla base della comunicazione di formale accetta-zione del contributo complessivo assegnato per la realizzaaccetta-zione del progetto, con successivo atto del Capo di Gabinetto si prov-vederà alla concessione dei vantaggi economici, nel limite degli importi attribuiti, ed alla conseguente registrazione contabile de-gli impegni di spesa con imputazione a valere sui capitoli del bilancio sopraindicati;
4. che l’Accordo di programma decorre dalla data di sottoscri-zione e conserva validità fino al 31 dicembre 2020. Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste nel progetto; entro il 31/3/2021 il Comune di Portomaggiore (FE) dovrà presentare la relativa rendicontazione fatto salvo quanto previsto agli articoli 9 e 10 del medesimo Accordo;
5. che alla liquidazione del contributo complessivo, si prov-vederà secondo le modalità specificate all’art. 7, dell’Accordo di programma;
6. che, in sede di sottoscrizione dell’Accordo, potranno es-sere apportate modifiche al testo che si rendessero necessarie, purché non sostanziali;
7. di provvedere, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, ad eseguire gli adem-pimenti dettati nelle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale del-la Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO “PROGETTO