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SISTEMA RELAZIONALE

Nel documento PRC - Piano Regolatore Comunale (pagine 39-50)

IL SISTEMA INSEDIATIVO URBANO “R” - ATO CON PREVALENZA DEI CARATTERI DEL SISTEMA INSEDIATIVO

D) SISTEMA RELAZIONALE

SISTEMA INFRASTRUTTURALE V.1 SISTEMA STRADALE

Sistema infrastrutturale:

- Potenziamento e razionalizzazione delle infrastrutture per la mobilità;

- Ottimizzazione della circolazione veicolare interna al comune, selezione del traffico, mitigazione degli impatti dovuti al traffico e miglioramento della qualità urbana ed ecologico-ambientale;

- Potenziamento della rete di percorsi pedonali ciclabili e della mobilità sostenibile in generale.

- Richiamo alle azioni strategiche previste dal PAT sia per quanto riguarda i tratti di viabilità di nuova realizzazione, sia per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture esistenti, finalizzati alla risoluzione di specifiche discontinuità e/o criticità nella rete di distribuzione territoriale. I tracciati indicati dal PAT, vanno precisati in sede di PI (senza che ciò comporti variante al PAT) garantendo la funzione ad essi attribuita.

Il PI, in accordo con il PAT e con la pianificazione territoriale provinciale e regionale, prevede il miglioramento, ove possibile, delle caratteristiche geometriche, funzionali e di sicurezza dei nastri stradali e il perseguimento di obiettivi di mitigazione dell’impatto delle infrastrutture rispetto ai centri abitati attraversati dal traffico, specie di quello pesante e nei confronti dell’ambiente circostante.

Nel confermare l’attuale assetto viabilistico, il PI pone l’attenzione soprattutto al riordino della circolazione entro i centri abitati, alla messa in sicurezza di tratte e nodi non ancora risolti, avvalendosi anche di eventuali quote “perequative” a carico dei nuovi interventi, per destinare risorse a favore delle opere di sistemazione e di messa in sicurezza.

Saranno altresì perseguite tutte le iniziative per coinvolgere gli enti proprietari delle strade che interessano il territorio comunale (arterie statali, regionali e provinciali) affinché possano contribuire alla realizzazione delle necessarie opere di messa in sicurezza delle tratte e dei nodi ritenuti pericolosi già segnalate anche mediante provvedimenti di polizia urbana.

Per le nuove previsioni insediative e/o per gli interventi di riqualificazione urbana risulta quindi opportuno accompagnare il progetto urbanistico con un progetto infrastrutturale e subordinare le opere edilizie alle opere di messa in sicurezza delle strade.

Per quanto attiene le altre componenti del sistema infrastrutturale, ed in modo particolare le aree per la sosta ed il parcheggio, si richiamano gli standard delle aree Fd, di cui alle specifiche Tabelle allegate al

Relazione programmatica 40 Prontuario Normativo del PI e le aree di sosta attrezzate ad autoparco e per i servizi logistici a servizio del sistema produttivo.

Nel quadro programmatico della mobilità sostenibile, sono riportati in grafia di PI i principali percorsi ciclopedonali di valenza ambientale, precisando che i tracciati indicati nelle tavole di piano hanno valore indicativo e non prescrittivo, fermo restando che l’esatta dimensione e collocazione degli stessi sarà effettuata in sede di progetto dell’opera pubblica, ovvero mediante specifica variante al PI “semplificata”.

Il DLgs 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, classifica le strade in relazione alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A – Autostrade;

B - Strade extraurbane principali;

C - Strade extraurbane secondarie;

D - Strade urbane di scorrimento;

E - Strade urbane di quartiere;

F - Strade locali – vicinali.

Per gli aspetti relativi alla disciplina delle fasce di rispetto e alle distanze da rispettare dalle strade, all’interno e all’esterno dei centri abitati, valgono le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”.

Nel quadro di miglioramento e potenziamento del trasporto pubblico, si richiama anche l’attuazione del Sistema Metropolitano Regionale Ferroviario, che vede in località Gai, la prevista stazione con annessi servizi attrezzati di sosta.

ESTRATTO DELLA TAVOLA DELLE STRADE PROVINCIALI CON INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI RILEVAZIONE DEL TREFICO EFFETTUATI DALLA PROVINCIA DI TREVISO.

Relazione programmatica 41 6. IL PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Opere Pubbliche

Tutte le opere pubbliche, individuate dal primo PI e la cui realizzazione è a carico del Comune, sono state inserite nel Piano Triennale Lavori Pubblici 2020 – 2022, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.06.2020.

Il PI risulta pertanto coerente con le previsioni di detto piano di cui si allegano le relative schede, con particolare attenzione all’elenco delle opere previste:

.

Per eventuali interventi in aree preordinate al vincolo di esproprio le somme potranno essere reperite mediante accordi perequativi e compensativi, secondo quanto previsto dalla LR 11/2004 e dalle NTO del PI.

Per quanto riguarda la realizzazione di altre opere e/o il completamento di servizi esistenti, l’acquisizione gratuita dell’area relativa al patrimonio comunale potrà avvenire all’interno degli accordi pubblico-privato articolo 6 LR 11/2004, per i quali si rinvia ai contenuti degli stessi accordi e alle Schede Normative allegate al Repertorio del PI.

Si rimanda, comunque, alla citata DGC e alle relative schede allegate.

Relazione programmatica 42 7. LA COERENZA TRA PRIOPRITA’, AZIONI E QUADRO ECONOMICO

Tempistiche e quadro economico

Come abbiamo già sottolineato nelle premesse della presente relazione, il Piano degli Interventi del Comune di San Vendemiano è organizzato e strutturato quale “Piano Processo”, pertanto, la sua definizione completa deve avvenire per successive fasi temporali, per adeguamenti/aggiornamenti settoriali, tematici e puntuali:

- una prima fase è quella delle riscrittura generale, grafica e normativa, in cui vengono sviluppati le tematiche utili a mettere lo strumento pianificatorio nelle condizioni tali da divenire immediatamente esecutivo e operativo;

- una seconda fase, attraverso l’istituto della variante, che potrà prevedere azioni di adeguamento e di aggiornamento nell’ottica di considerare il Piano, come abbiamo già sottolineato, strumento da sottoporre a costante processo evolutivo, affiancato al suo monitoraggio.

In questo modo saranno riprese, singolarmente, organicamente, settorialmente, tutte quelle tematiche necessarie per rendere lo strumento aggiornato e in grado da rispondere efficacemente alla fase gestionale, anche in relazione al panorama legislativo regionale che obbliga ad un aggiornamento costante. Le successive operazioni di adeguamento comprenderanno in particolare l’introduzione di specifiche “Schede normative” atte a superare la rigidità dello zooning, riferite non solo ai tessuti insediativi di nuova previsione, ma anche alle aree appartenenti al tessuto consolidato e al tessuto diffuso, oltre a raccordare il PI con il nuovo Regolamento Edilizio, con il Piano Comunale di Protezione Civile e con il Piano Comunale di Classificazione Acustica e con il Piano Comunale delle Acque.

Attivazione del Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED). Questo documento di piano, peraltro già avviato in sede di prima variante al PI, consente al Comune di disporre di un ulteriore controllo delle possibili trasformazioni, basato sul dimensionamento del Piano, avendo la possibilità di limitare nuovo consumo di suolo agricolo, così come previsto dall’art. 17, comma 5, lettera e) della LR 11/2004 e dall’art. 4, comma 8 della LR 14/2019. (*)

Gli accordi inseriti nel primo PI sono sottoposti a specifica deliberazione da parte della Giunta Comunale e sono approvati in sede di PI, con specifica Delibera di Consiglio Comunale. Ogni proposta di accordo è sottoposta alla valutazione di:

a. Congruità urbanistica rispetto alle previsioni del PAT;

b. Congruità programmatoria con gli indirizzi e i “criteri” di interesse pubblico, valutati dalla struttura tecnica e deliberati dalla Giunta Comunale;

c. Equità in termini di beneficio erogato all’Amministrazione comunale;

d. Valutazione della fattibilità tecnica e ambientale.

NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO

Il Regolamento Edilizio Comunale (REC), ovvero la revisione e il suo aggiornamento non fa parte degli elaborati del PI. La LR 11/2004, non prevede questo elaborato tra quelli canonici, che, precedentemente con la LR 61/1985, facevano parte del PRG. Alla luce delle recenti disposizioni regionali ed in particolare della deliberazione della Giunta Regionale n. 1896 del 22 novembre 2017, che ha recepito il Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali il 20 ottobre 2016, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-sexies del DPR 6 giugno 2001, n. 380, si rileva la necessità di adeguare e armonizzare gli elaborati del PI al nuovo Regolamento Edilizio. In particolare Il RET, che è costituito dallo schema di regolamento, dalle definizioni uniformi e dalla raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia, influisce fortemente sulle norme urbanistiche, sugli indici e sui parametri del piano. La Giunta regionale del Veneto, dopo aver recepito lo scorso anno il Regolamento Edilizio Tipo (RET), ha approvato le “Linee guida e i suggerimenti operativi” che i Comuni potranno utilizzare per l’adeguamento del proprio regolamento edilizio al RET e le “Definizioni Uniformi”, che hanno incidenza sulle previsioni dimensionali.

L’allegato A della DGR n. 669 del 15 maggio 2018 contiene una proposta di contenuti del Regolamento Edilizio comunale Tipo che i Comuni potranno utilizzare per l'adeguamento del proprio Regolamento Edilizio, in misura totale o parziale, od eventualmente modificare ed integrare. Nell'Allegato B sono

Relazione programmatica 43 riportate le "Definizioni Uniformi" aventi incidenza sulle previsioni dimensionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali il 20 ottobre 2016.

Come si è già detto, il Comune di San Vendemiano darà corso a tale adempimento entro le scadenze fissate dalle norme regionali e nella stessa occasione sarà predisposto anche il Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA).

Relazione programmatica 44 8. PARAMETRI E DIMENSIONAMENTO

I riferimenti sono costituiti dalle tabelle di dimensionamento e degli standard contenute nel Repertorio allegato alle NTO e dalla carta della classificazione del territorio e azioni di piano che suddivide l’intero territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), così come previsto da PAT.

Il PI richiama gli obiettivi e le azioni di piano del PAT, inoltre, tutti i riferimenti dimensionali e le verifiche di trasformabilità e sostenibilità saranno ricondotte agli ATO.

In questa prima fase di redazione del PI si è comunque considerato opportuno mantenere la zonizzazione funzionale che era propria della pianificazione previgente, adeguando tuttavia determinate classificazioni al fine di rendere il PI interleggibile al PAT ed alla suddivisione in ATO del territorio.

Questa scelta viene dettata dall’esigenza di rendere lo strumento pianificatorio efficace nel minor tempo possibile (una riclassificazione di maggiore dettaglio delle zone avrebbe comportato tempi più lunghi legati ad analisi approfondite del tessuto urbano) nonché operare in una transizione più semplice il passaggio tra il previgente PI (ex PRG) ed il nuovo PI.

Gli Ambiti Territoriali Omogenei sono a loro volta suddivisi nelle “componenti del sistema insediativo”, nel “sistema agricolo” e nel “sistema ambientale”, oltre al “sistema infrastrutturale, relazionale e della mobilità”.

Il dimensionamento del PI

La Tavola 3 del PI, alla scala 1.2.000, richiama, in modo dettagliato, il dimensionamento del piano, così come riportato nelle relative Tabelle all’interno del Repertorio Normativo del PI.

Nelle Tabelle del dimensionamento del PI, sono indicati i dati dimensionali suddivisi per ZTO e Totale Comune, oltre agli standard, anch’essi ripartiti secondo la medesima suddivisione territoriale. Nella Tabella del Totale dimensionamento comunale è inserito il dato del Consumo di Suolo ai sensi della LR 14/2017, di quella utilizzata.

Il carico insediativo definito dal Piano degli Interventi si colloca all’interno dei limiti definiti dal PAT.

Qualora ritenuto necessario, il PAT prevede che il PI possa utilizzare una variazione della capacità insediativa dell’ATO fino al massimo del 10% e tale quantità può essere trasferita da un ATO all’altro, fino a comportarne una variazione della capacità insediativa non superiore al 10% e comunque nel rispetto dei limiti di dimensionamento complessivo del Piano.

Conseguentemente si è considerato l’incremento di abitanti teorici insediabili e le dotazioni pro-capite che tali previsioni comportano rispetto ai termini previsionali fissati dal PAT, agli abitanti residenti alla data dell’adozione del PAT e quella di adozione del presente PI.

Dalle tabella di Sintesi si evince che il primo PI ha confermato le previsioni insediative del PRG previgente non ancora attuate. In particolare sono state confermate tutte le aree di espansione classificate ZTO “C” o “D” non ancora attuate. Per dette aree si rinvia alle specifiche Schede Normative, con la precisazione che per la gran parte delle stesse, si è applicata una “moratoria” della durata di mesi 12 dalla adozione, alla scadenza della quale il Comune darà corso ad una coerente riduzione di carico insediativo per tali zone, oltre a riservarsi la facoltà di far decadere quelle per le quali gli aventi titolo non avranno dato corso alla fase attuativa prevista.

Relazione programmatica 45 9. CONSUMO DI SUOLO – LR 14/2017

Il PAT ha determinato la percentuale di superficie agricola trasformabile (SAT) in zone diverse da quella agricola nella seguente modalità.

S.T.C. (Superficie Territoriale Comunale) = 18.412.922; (Ha 1.8412) Corsi d’acqua e bacini = 178.759 mq

S.T.C. per calcolo SAU trasformabile = 18.234.163 mq;

S.A.U. (Superficie Agricola Utilizzata) = 12.245.131 mq;

Rapporto SAU / STC = 0,672 > 61,3%.

Gli Atti di Indirizzo emanati dalla Regione del Veneto specificano che qualora il rapporto SAU (2000) / STC sia superiore di 61,3%, la zona agricola trasformabile in zone con diversa destinazione, si ottiene moltiplicando la SAU per 1,3%, da cui:

(SAU) mq 12.245.131 x 1,30% = mq 159.187 di superficie trasformabile.

Secondo gli stessi Atti di Indirizzo della Regione, il Comune, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del proprio territorio, potrà modificare detta quantità del 10%, in aumento o in diminuzione.

Nell’ipotesi di utilizzare tale incremento la disponibilità di superficie agricola trasformabile in zone con destinazione d’uso diversa assume la quantità di mq 175.106.

Non costituisce consumo di SAU, e pertanto non rientra nel parametro dimensionale previsto dagli Atti di Indirizzo regionali in materia, di cui alla DGR 3178 del 08.10.2004 e successive modifiche ed integrazioni e riferito alla cartografia di individuazione della SAU esistente, la superficie ricadente nelle aree già previste nel previgente PRG. Sono altresì escluse dalla SAT le aree che il PI indica destinate agli interventi di rigenerazione ecologica e di rinaturalizzazione, in quanto mantengono di fatto la destinazione di zona agricola.

Con la Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” La Regione Veneto ha previsto una revisione della strumentazione urbanistica comunale al fine di ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050. La normativa introduce concetti innovativi come la difesa dell’integrità del territorio e il contenimento del consumo di suolo in tutte le sue declinazioni, ma anche la riqualificazione e rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, degli spazi aperti e collettivi e il recupero delle parti del territorio in condizioni di degrado edilizio, urbanistico e socioeconomico, o in stato di abbandono, sotto utilizzate o utilizzate impropriamente.

Con provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018, pubblicato sul BUR n. 51 del 25 maggio 2018, la Giunta Regionale ha stabilito, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale n. 14 del 2017, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei. Ai sensi dell’articolo 13 della citata legge regionale, i Comuni, entro 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento di Giunta regionale, pertanto entro il 25 novembre 2019, dovranno approvare una variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale secondo una procedura semplificata, codificata dall’articolo 14.

La quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo, in applicazione della DGR n. 668 del 15 maggio 2018, che sostituirà pertanto il valore della Superficie Agricola Trasformabile (SAT) stabilito dal PAT, è la seguente:

Relazione programmatica 46 In seguito è stata avviata l’istanza di rettifica del dato, mediante la presentazione da parte del Comune di San Vendemiano della Relazione metodologica, ai sensi dell’Allegato D alla DGR n. 668 del 15 maggio 2018. La Regione del Veneto, con Decreto n. 6 del 18 gennaio 2019, ha accolto la modifica, riassegnando al comune la quantità massima di consumo di suolo ammesso, pari a Ha 49,53, come di seguito riportato.

Il PI del Comune di San Vendemiano, nel confermare alcune previsioni insediative del PI previgente (ex PRG), non ha consumato suolo ai sensi della LR 14/2017 e della DGR 668/2018.

Relazione programmatica 47 10. COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA, SISMICA E AMBIENTALE

Valutazione di Compatibilità Idraulica

Si richiama l’elaborato di compatibilità idraulica, redatto in occasione del PAT, ai sensi della D.G.R. n.

3637 del 13 dicembre 2002 e delle sue successive modifiche ed integrazioni, che è quello di far sì che in sede di nuove previsioni urbanistiche, previste dai Piani, le valutazioni tengano conto dell’attitudine dei luoghi ad accogliere le nuove edificazioni, considerando le interferenze che queste avranno con i dissesti idraulici presenti o potenziali, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che le nuove destinazioni o trasformazioni d’uso del suolo possono venire a determinare.

Dalla relazione di compatibilità idraulica allegata al PAT emerge la necessità che ai nuovi interventi di trasformazione del territorio siano applicate norme idrauliche che mitighino l’impatto che questi interventi possono avere nell’equilibrio idraulico.

In quella sede sono state perciò richiamate le norme generali di salvaguardia che devono essere applicate alle nuove trasformazioni urbanistiche che interessano il territorio comunale.

Le norme prevedono la definizione di misure mitigative proporzionali all’entità dell’intervento urbanistico ed edilizio e al rischio idraulico riscontrato nel territorio.

Le analisi condotte in questa sede, ossia in sede di PI, sono da intendersi specifiche per le variazioni di destinazioni d’uso introdotte e le norme qui formulate, si basano su alcuni principi:

- per ogni intervento urbano deve essere individuato un corpo ricettore di recapito e devono essere dimensionate le opere compensative;

- le opere di mitigazione idraulica devono essere proporzionali alla superficie impermeabilizzata di intervento;

- l’approfondimento dello studio idraulico è proporzionale all’estensione territoriale dell’intervento;

- il dimensionamento delle opere di mitigazione dipende dalla permeabilità del terreno della zona, dal rischio idraulico dell’area e il tipo di urbanizzazione (residenziale o produttiva).

Pertanto, per ogni area in cui si prevedono nuovi interventi edilizi ed urbanistici, è stata analizzata la criticità idraulica e l’uso attuale del suolo, calcolato il volume di compensazione minimo o gli interventi da attuare per l’invarianza idraulica e definite le prescrizioni particolari in funzione dell’estensione territoriale dell’intervento stesso.

Poiché il presente PI “generale” non introduce nessuna nuova previsione insediativa, ma conserva sostanzialmente le previgenti previsioni, non necessità di Valutazione di Compatibilità Idraulica. Si rinvia pertanto allo specifico elaborati di asseverazione idraulica allegato al presente PI.

Valutazione di Compatibilità Sismica

Si richiama lo studio di compatibilità geologica dei terreni ai fini urbanistici, anche definita un tempo

“delle penalità ai fini edificatori”, è fondata su indici relativi di qualità dei terreni riferiti alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione, alla compressibilità dei terreni, alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche ed al relativo rischio idraulico, alla stabilità delle scarpate, alla capacità di drenaggio locale, alla profondità della superficie di falda, alla sismicità e ad altre caratteristiche geologiche minori, allegato al PAT.

Il Comune di Mansuè è identificato sismico con classe 3 ai sensi dell’ O.P.C.M. del 20.03.2003, n. 3274.

Oltre alle direttive della D.G.R.V. n. 3308 del 04.11.2008, valgono le disposizioni di cui:

- O.P.C.M. del 20.03.2003, n. 3274 e ss.mm. e ii.

Relazione programmatica 48 . Eventuali studi di compatibilità sismica, anche interessanti porzioni del territorio comunale, dovranno tenere conto delle caratteristiche geologiche locali del territorio che possono modificare il moto sismico in superficie, favorendo fenomeni di amplificazione ed instabilità.

Si richiama altresì lo studio di Microzonazione sismica di Primo e di Secondo livello già redatto dal Comune e approvato dai competenti uffici della Direzione Geologia e Difesa del suolo.

Poiché il presente PI “generale” non introduce nessuna nuova previsione insediativa, ma conserva sostanzialmente le previgenti previsioni, non necessità di Valutazione di Compatibilità Sismica. Si rinvia pertanto allo specifico elaborati di asseverazione sismica allegato al presente PI.

Valutazione di Incidenza

Si richiama l’elaborato della Procedura di Incidenza, redatto in sede di PAT, ai sensi della Direttiva 2009/147/CEE, Direttiva 92/43/CEE, D.P.R. 357/1997 e della normativa regionale vigente in materia di Natura 2000 e di procedura di valutazione di incidenza.

VALUTAZIONI PREGRESSE

Le azioni del PI in esame interessano ambiti e zone che sono in gran parte conferme del vigente PRG, le cui disposizioni e previsioni sono state già oggetto di specifica Valutazione d’Incidenza.

Allo stesso modo il PI rappresenta la concretizzazione e specificazione operativa di scelte strategiche, in termini di potenziale espansione edilizia, riqualificazione urbana e consolidamento del tessuto urbano contenute nel Piano di Assetto del Territorio, il quale ha anch’esso scontato specifica Valutazione d’Incidenza.

Il presente PI, come già sottolineato, non apporta nessuna sostanziale modifica agli ambiti di PI

Il presente PI, come già sottolineato, non apporta nessuna sostanziale modifica agli ambiti di PI

Nel documento PRC - Piano Regolatore Comunale (pagine 39-50)

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