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1.2 Situazione socio-economica del territorio: valutazione corrente e prospettica

1.2.2 Contesto socio - economico

Il territorio della provincia di Bergamo ospita, complessivamente, una popolazione straniera pari a 127.809 unità; nel Comune di Treviglio risiede quindi il 3% della popolazione straniera residente nella bergamasca.

Indicatori demografici

Si riportano alcuni indicatori demografici:

Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni.

Il Comune di Treviglio è passato da 153,7 dell’anno 2002 a 152,9 al 1° gennaio 2016 (cioè 153 anziani ogni 100 giovani fino a 14 anni).

Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni).

Il Comune di Treviglio è passato da 47,4 dell’anno 2002 a 57,3 al 1° gennaio 2016 (cioè 57,4 cittadini a carico, ogni 100 che lavorano).

Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100.

Il Comune di Treviglio è passato da 146,4 dell’anno 2002 a 128 al 1° gennaio 2016 (cioè la popolazione lavorativa è molto anziana).

Carico di figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni).

Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Il Comune di Treviglio è passato da 19,1 dell’anno 2002 a 21,8 al 1° gennaio 2016.

1.2.2 Contesto socio - economico

La presenza di imprese attive sul territorio trevigliese è contraddistinta, nell’ultimo quinquennio, dai seguenti settori di attività:

N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. %

Agricoltura, caccia e silvicoltura 145 5,53% 149 5,69% 147 5,47% 152 5,62% 148 5,47% 143 5,28% 143 5,28%

Estrazione di minerali 1 0,04% 1 0,04% 1 0,04% 1 0,04% 1 0,04% 1 0,04% 1 0,04%

Attività manifatturiere 337 12,86% 331 13,86% 333 12,39% 336 12,42% 333 12,30% 330 12,18% 327 12,08%

Produzione e distribuzione energia elettrica, gas, acqua 6 0,23% 8 0,33% 7 0,26% 7 0,26% 8 0,30% 7 0,26% 7 0,26%

Costruzioni 492 18,77% 484 20,26% 500 18,61% 488 18,04% 468 17,28% 477 17,61% 464 17,14%

Commercio ingrosso e dettaglio - Beni personali e per la casa 580 22,13% 584 24,45% 592 22,03% 605 22,37% 609 22,49% 622 22,96% 630 23,27%

Trasporti, magazzinaggio e comunicazione 98 3,74% 100 4,19% 107 3,98% 114 4,21% 116 4,28% 114 4,21% 112 4,14%

Alberghi e ristoranti 164 6,26% 166 6,95% 179 6,66% 184 6,80% 188 6,94% 195 7,20% 194 7,17%

Servizi di informazione comunicazione 73 2,79% 74 3,10% 81 3,01% 81 2,99% 80 2,95% 81 2,99% 79 2,92%

Intermediazione monetaria e finanziaria 83 3,17% 87 3,64% 88 3,28% 84 3,11% 86 3,18% 85 3,14% 87 3,21%

Attività immobiliari 216 8,24% 213 8,92% 219 8,15% 216 7,99% 220 8,12% 225 8,31% 222 8,20%

Attività professionali, schientifiche e tecniche 116 4,43% 121 5,06% 116 4,32% 121 4,47% 127 4,69% 123 4,54% 120 4,43%

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 100 3,82% 100 4,19% 107 3,98% 106 3,92% 114 4,21% 102 3,77% 113 4,17%

Istruzione 16 0,61% 17 0,71% 18 0,67% 19 0,70% 17 0,63% 17 0,63% 17 0,63%

Sanità e altri servizi sociali 22 0,84% 20 0,84% 24 0,89% 24 0,89% 27 1,00% 31 1,14% 31 1,15%

Attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 27 1,03% 32 1,34% 33 1,23% 33 1,22% 35 1,29% 32 1,18% 31 1,15%

Altri servizi pubblici, sociali e personali 127 4,85% 126 5,27% 127 4,73% 129 4,77% 131 4,84% 122 4,50% 127 4,69%

Imprese non classificate 18 0,69% 7 0,29% 8 0,30% 5 0,18% 0 0,00% 2 0,07% 2 0,07%

Totale 2621 100,00% 2620 109,12% 2687 100,00% 2705 100,00% 2708 100,00% 2709 100,00% 2707 100,00%

2015 2010

IMPRESE ATTIVE SUL TERRITORIO SUDDIVISE PER 2009 SETTORE DI ATTIVITÀ

2013 2014

2012 2011

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Dal 2006 al 2015 il numero complessivo di imprese attive sul territorio è incrementato del 13%, con il seguente andamento:

I settori prevalenti di attività sono il commercio, l’edilizia, le attività manifatturiere e quelle immobiliari che, da sole, rappresentano il 61% delle attività, anche se le attività manifatturiere hanno subito una contrazione del 3% rispetto al 2006. Incrementi superiori al 2% si sono registrati invece per il settore edile, il settore dell’accoglienza (alberghi e ristoranti) e nei servizi di informazione e comunicazione.

L’andamento finanziario del Comune è rappresentato, storicamente, dalla tabella seguente che riporta i principali indicatori di monitoraggio dei risultati a rendiconto di gestione per l’ultimo quinquennio.

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Indicatori economico-finanziari (Fonte Rendiconto 2015)

2 QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL’ENTE 2.1 Organizzazione e gestione dei Servizi pubblici locali

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2016, il decreto legislativo n. 175/2016 recante

“Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione”. Alle novità introdotte dal provvedimento è essenziale segnalare, in primis, le più significative per i Comuni:

− partecipazioni delle PP.AA. limitate alle società di capitali, anche consortili;

− espressa previsione ed elenco delle attività perseguibili attraverso le società;

nuove norme sulla governance delle società e limite ai compensi degli amministratori;

− estensione della disciplina di crisi aziendale alle società a partecipazione pubblica;

− specifiche procedure per costituzione, mantenimento ed alienazione delle partecipazioni in società;

− esclusione parziale delle società quotate, come definite nel testo, dall’applicazione del decreto;

− obbligo di dismissione per le società che non soddisfano specifici requisiti;

− gestione transitoria del personale delle partecipate;

− a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, adozione di piani di razionalizzazione per liquidazione, alienazioni e dismissioni di società, con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;

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− entro il 31 dicembre 2016 adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico alle disposizioni del decreto, eccetto per quel che riguarda le limitazioni in materia di dipendenti negli organi amministrativi da effettuarsi entro il 23 marzo 2017;

− entro il 31 dicembre 2017 adeguamento degli statuti delle società miste che gestiscono opere o servizi di interesse generale alle disposizioni del decreto;

− entro il 23 marzo 2017, le società a controllo pubblico dovranno compiere una ricognizione del personale in servizio ed elencare eccedenze e profili, da trasmettere alla competente Regione.

Al fine del rispetto di tale previsione entro il 23 marzo 2017, si procederà alla revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute in società, con adozione di una delibera ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione, nonché trasmissione della stessa delibera alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo.

2.2 La gestione delle risorse correnti

Le novità per il Bilancio Comunale introdotte dalla Legge di Bilancio 2017

La Legge di Bilancio 2017 (n. 232/2017) è stata approvata il 11.12.2016.

A partire da quest'anno la manovra di finanza pubblica è operata con la sola legge di bilancio, che ora ricomprende anche la ex legge di stabilità.

Alla manovra (il cui valore ammonta a complessivi 27 miliardi di euro con un disavanzo per i conti pubblici che nel 2016 salirà al 2,3% sul PIL) è collegato il cd. Decreto Fiscale (Decreto Legge 22/10/2016 n. 193) contenente misure di particolare urgenza, tra le quali l’avvio del processo di chiusura di Equitalia.

Tra le misure più rilevanti per gli Enti Locali vi sono:

l’art. 1, comma 42 che proroga il blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l’anno 2017;

l’art. 1, comma 43 che conferma anche per l’anno in corso, l’aumento del limite massimo da 3 a 5 dodicesimi per le anticipazioni di tesoreria;

l’art. 1, comma 466 che contiene le nuove regole di finanza pubblica (“pareggio di bilancio”), prevedendo l’inclusione nel saldo rilevante del fondo pluriennale vincolato, al netto di quello finanziato da debito;

Pertanto, alla luce del comma 42, vengono integralmente confermate - per le fattispecie ancora assoggettabili al tributo - le aliquote e detrazioni IMU, TASI, addizionale comunale, imposta di pubblicità, TOSAP e diritti sulle pubbliche affissioni già approvate nell’anno 2016.

Per quanto concerne la TARI verranno approvate le nuove tariffe in conformità ai costi contenuti nel piano finanziario.

2.2.1 Le entrate correnti 2.2.1.1 I tributi

Alla luce della vigente normativa l’IMU non si applica all’abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate ex Legge e dal Regolamento Comunale. Con la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) sono stati esentati dal pagamento i terreni agricoli condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) ed è stata introdotta la riduzione della base imponibile del 50% per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che l’abitazione venga adibita ad abitazione principale del comodatario e con contratto registrato. Ulteriore condizione posta dalla legge è che il comodante possieda un solo immobile in Italia e che dimori abitualmente nel comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Se il comodante (proprietario) possiede nel comune la propria abitazione principale non decade dal beneficio. L’IMU si continua ad applicare, invece, alle abitazioni principali e assimilate classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con l’aliquota agevolata e la detrazione di 200 euro.

Ulteriore agevolazione è stata introdotta per gli immobili locati a canone concordato con riduzione al 75% dell’imposta da versare sulla base dell’aliquota deliberata.

Sono stati esentati dal pagamento dell’imposta (articolo 13, D.L. 201 del 2011, come modificato dal comma 707 della legge di stabilità 2014 integrato e modificato con la legge 208/2015):

• gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci;

• gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinati a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;

• gli alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

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• la casa coniugale assegnata a uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

• un unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

• i cosiddetti “beni merce”, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (articolo 13, comma 9-bis, D.L. 201 del 2011) e gli immobili destinati alla ricerca scientifica (articolo 7, comma 1, lettera i), D.lgs. n. 504 del 1992);

• dal 2016 i proprietari dei fabbricati produttivi cosiddetti “imbullonati” possono provvedere al riaccatastamento degli stessi escludendo dal valore immobiliare tutti gli impianti fissi al suolo, con ripercussione sulle entrate del comune, parzialmente compensati da un apposito contributo compensativo.

Tributo servizi indivisibili (Tasi)

La Tasi costituisce una delle due componenti della IUC “riferita ai servizi indivisibili” e ha come presupposto il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione dei terreni agricoli. A decorrere dall'anno 2016 è stata prevista l’esenzione dal pagamento della TASI anche per le abitazioni principali ad esclusione di quelle classificate nelle categorie A01, A08 e A09. Sempre a decorrere dal 2016 sono state esentate dal pagamento le abitazioni principali dei detentori (affittuari o comodatari) per la quota di competenza del detentore stesso.

Anche per la TASI è prevista la riduzione della base imponibile del 50% per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado con le condizioni previste per l’IMU e la riduzione al 75% dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato.

La normativa Tasi dispone la solidarietà passiva all’interno delle categorie dei possessori e dei detentori, ma in modo autonomo gli uni dagli altri, nel senso che ciascuna categoria risponde esclusivamente per i mancati pagamenti da parte di propri appartenenti e non anche per quelli degli appartenenti all’altra categoria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all'azzeramento. Il Comune, con la medesima deliberazione, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La Legge di Stabilità 2016 ha bloccato la possibilità di aumenti tariffari.

Il Comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, infine, riduzioni ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Tassa rifiuti (Tari)

La Tari (Tassa Rifiuti) è uno dei prelievi che compongono l’Imposta Unica Comunale IUC ed ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La Tari è dovuta, quindi, da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo e a qualsiasi uso adibiti, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, mentre in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, dei locali e delle aree. Chi occupa o detiene per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno locali od aree pubbliche o di uso pubblico è soggetto al pagamento della Tari, in base a tariffa giornaliera, determinata rapportando a giorni la tariffa annuale e maggiorandola di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

La Tassa Rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria, tenendo conto dei criteri del D.P.R. 158/1999. Le tariffe devono essere determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, in conformità al piano finanziario del

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servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso. Dai costi devono essere esclusi quelli relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori. Inoltre, nella modulazione della tariffa, devono essere assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Per le utenze domestiche Tari è applicata in base alla superficie dei locali e delle aree ed al numero degli occupanti, mentre per le utenze non domestiche è applicata in base alla superficie e alla destinazione d’uso dei locali e delle aree.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Sino all'attuazione dell’allineamento del catasto e della toponomastica, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Successivamente a tale allineamento la superficie assoggettabile alla TARI per le unità immobiliari a destinazione ordinaria è quella pari all'80 per cento della superficie catastale, mentre per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile.

Sull’importo della tassa è applicato, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, attualmente il 5%) il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente ex art. 19 D. Lgs. 504/1992. Tale tributo è riscosso congiuntamente alla TARI ed è riversato alla Provincia stessa.

Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997 determina la disciplina per l'applicazione della Tari, concernente tra l'altro:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;

2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell' ISEE;

5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Il Comune può prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa statale. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa, la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP)

La Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) è disciplinata dal relativo regolamento comunale.

Sono soggette al canone le occupazioni sia permanenti, sia temporanee dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Sono ricompresi anche i tratti di strade statali e provinciali situati all’interno del centro abitato del Comune di Treviglio, nonché gli spazi ed aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

Addizionale comunale all’IRPEF

In base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 360/1998, con deliberazione del C.C. n. 5 del 21/03/2007, a partire dal 2007 il Comune di Treviglio ha applicato l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

La legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007), all’art. 1, comma 142 prevede, innovando la disciplina precedente, che i comuni possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e che la variazione dell’aliquota non possa eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che con il regolamento possa essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Per il 2015 il Consiglio Comunale con delibera n. 27 del 28/04/2015 ha determinato l’aliquota nella misura di 0,65% ed ha previsto l’esenzione nel caso in cui il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell’IRPEF non superi l’importo di € 10.000,00. Anche per il 2017 verrà mantenuta l’aliquota allo 0,65% con soglia di esenzione di € 10.000,00, confermando quanto disposto per l'anno 2016.

Diritti sulle pubbliche affissioni

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Il servizio di pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, a cura del Comune ovvero a cura del Concessionario di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Per effettuare il servizio di pubbliche affissioni è a carico di chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune ovvero a favore dell'eventuale Concessionario. Dal 1° gennaio 2016 la gestione delle pubbliche affissioni è affidata al Concessionario società Abaco spa di Padova, mentre il pagamento va effettuato direttamente sui conti correnti intestati al comune di Treviglio.

Imposta comunale sulla pubblicità

È un'imposta dovuta da chiunque effettui la pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi recepibile tramite:

• insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, ecc. (art. 12 D.Lgs. 507/1993);

• pubblicità effettuata con veicoli (art. 13 D.Lgs. 507/1993);

• pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs. 507/1993);

• pubblicità varia (art. 15): con striscioni che attraversano strade o piazze; con palloni frenati; mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale; mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari. L'imposta sulla pubblicità si calcola in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Dal 1° gennaio 2016 la gestione dell'imposta di pubblicità è affidata al Concessionario società Abaco spa di Padova, mentre il pagamento va effettuato direttamente sui conti correnti intestati al comune di Treviglio.

Scenario su Entrate Tributarie

Nell’anno 2017 lo scenario delle entrate tributarie rimane stabile ed assimilabile a quanto avvenuto nel corso del 2016.

Aliquote IMU

• 4,00‰ per l’abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;

• 8,00‰ per gli altri fabbricati, ivi compresa la categoria catastale D, i terreni e le aree edificabili;

• 4,00‰ per gli immobili residenziali (comprese le relative pertinenze) concessi in locazione a canone concordato nell’ambito del “progetto casa: fidejussioni e incentivi per l’affitto sociale” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 23/10/2013;

• 4,00‰ per gli alloggi realizzati in convenzione con il Comune di Treviglio con obbligo di locazione a canone moderato, nel rispetto di quanto previsto dal programma regionale "case a canone moderato" di cui alla DGR n.7/1776 del 16/04/2004.

Detrazioni abitazione principale

• detrazione di € 200,00 (comma 707 dell’art. 1 della Legge 147/2013) per l’abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

• detrazione di € 200,00 (comma 707 dell’art. 1 della Legge 147/2013) per gli immobili a destinazione residenziale di proprietà dell’A.L.E.R. regolarmente utilizzati come abitazione principale dagli assegnatari dell’A.L.E.R., per i quali non siano riconosciute le caratteristiche di alloggio sociale;

• detrazione di €. 300,00, per l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), qualora il contribuente ovvero altra persona convivente sia soggetto diversamente abile, individuato come tale ai sensi della L.

104/1992, o soggetto dichiarato invalido al 100%;

• detrazione di €. 300,00, per l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), per i contribuenti disabili o anziani che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che l’abitazione non risulti locata.

Aliquote TASI

• 2,00‰ per l’abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

• 2,00‰ per gli altri fabbricati, ivi compresa la categoria catastale D e le aree edificabili;

• 2,00‰ per i beni merce;

• 1,00‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Detrazioni per l’abitazione principale

• detrazione ordinaria di € 50,00 annui;

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• detrazione di € 100,00 annui, qualora il contribuente ovvero altra persona convivente sia soggetto diversamente abile, individuato come tale ai sensi della L. 104/1992, o soggetto dichiarato invalido al 100%;

• detrazione di € 100,00 annui, per i contribuenti disabili o anziani che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che l’abitazione non risulti locata.

Recupero evasione tributaria

Particolarmente importante, anche per gli equilibri di bilancio, sarà l’attività di recupero dell’evasione dei tributi

Particolarmente importante, anche per gli equilibri di bilancio, sarà l’attività di recupero dell’evasione dei tributi