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Società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione

3.1. LE CAUSE DI ESCLUSION E

3.1.9. Società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione

Le società che presentano un valore della produzio ne superiore al totale dell’attivo dello stato patrimoniale sono escluse dall’applicazione della disciplina dettata per le società “di comodo”. Si tratta di una situazione particolare in cui la società si trova ad avere un valore dei beni ridotto rispetto all’ammontare dei componenti positivi. La società è esonerata dall’effettuazione del test di operatività qualora il totale del valore della produzione116 risulti superiore al totale dell’attivo dello Stato patrimoniale. Presupposto indispensabile per applica re detta causa di esclusione è che il bilancio sia redatto secondo i corretti principi contabili.

Per le società obbligate a redigere il bilancio secondo lo schema UE, tale confronto è agevole, poiché viene confrontato il totale del valore della produzione , rappresentato dalla macro-classe A del conto economico, a norma dell’art. 2425 del c.c., con il totale attivo dello Stato patrimoniale rappresentato, a norma dell’art. 2424 c.c., dalla somma delle voci:

A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti; B) Immobilizzazioni;

C) Attivo circolante; D) Ratei e risconti.

Le società di capitali che redigono il bilancio utilizzando lo schema UE sono, inoltre, avvantaggiate poiché i fondi di ammortamento dei beni vengono portati a riduzione del cespite, cosa che non accade, invece, per i soggetti che non adottano tale tipologia di schema.

Il periodo da prendere in considerazione ai fini della verifica della presente causa di esclusione non è il triennio considerato solitamente per effettuare il test di operatività, ma solamente il periodo d’imposta interessato, ossia quello in corso nel momento in cui si dovrebbe procedere alla verifica.

116 Il valore della produzione considerato ai fini della presente causa di esclusione deve essere calcolato prendendo in considerazione la somma delle voci classificate, nel bilancio redatto secondo lo schema UE, sotto la voce A del conto economico.

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Per le società di persone che non sono obbligate a redigere il bilancio in forma UE, secondo gli schemi previsti dall’artt. 2424 e 2425 del codice civile, la verifica va effettuata prendendo comunque in considerazione le voci previste dal codice civile. Alcune società di persone redigono il proprio rendiconto annuale adottando, anche se non obbligate a farlo, lo schema di b ilancio di esercizio in formato UE, al fine di sfruttare l’opportunità di raffrontare i ricavi con il totale dell’attivo dello stato patrimoniale ridotto delle voci di rettifica. In genere, queste società redigono il bilancio in forma abbreviata e, al fine di sfruttare questo privilegio, sono solite operare anche le opportune annotazioni nel libro degli inventari. Qualora queste ipotesi siano soddisfatte, il comportamento di queste società risulta ineccepibile e anche tali società di persone possono tranqui llamente applicare la presente causa di esclusione, qualora il totale del valore della produzione risultasse superiore al totale dell’attivo.

Per quanto riguarda, invece, le società in contabilità semplificata, la verifica va effettuata considerando gli st essi valori adottati per le altre società. Tali società sono, pertanto, tenute a dimostrare di avere i requisiti per godere della causa di esclusione attraverso la redazione di un apposito prospetto economico - patrimoniale.

Nell’effettuare il calcolo sopra descritto, le società dovranno considerare anche eventuali rivalutazioni dei beni, poiché comportano un aumento dei valori dell’attivo dello stato patrimoniale117.

La ratio dell’introduzione di questa causa di esclusione risiede nella volontà del legislatore di esonerare dall’applicazione delle disciplina sulle società di comodo

117 Ci si riferisce, ad esempio, alle rivalutazioni d egli immobili concesse dal legislatore con l’art. 15 del D.L. 185/2005. A differenza di quanto esaminato nel paragrafo 2.3.3.2, dove si è visto come gli effetti fiscali di questa concessione del legislatore si manifestino solo a partire dal 2013, in quest a sede appare opportuno ricordare che ai fini della presente causa di esclusione occorre considerare i valori contabili, per i quali la rivalutazione esplica i suoi effetti già dall’anno 2008.

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le società aventi un’elevata produttività rispetto al valore degli assets, ritenendo che, in tale circostanza, siano da escludere eventuali fini elusivi della società118.

È stato osservato che, in caso di utilizzo di beni in leasing, affinché si abbia una certa coerenza sistemica, è bene che il totale dell’attivo dello stato patrimoniale sia incrementato in misura pari al costo sostenuto dalla società di leasing per l’acquisto o la produzione del bene messo a disposizione della società utilizzatrice, qualora quest’ultima adotti il metodo patrimoniale di contabilizzazione e non iscriva il bene nel proprio bilancio119. Analoga considerazione varrebbe, inoltre, nel

caso in cui nell’attivo dello stato patrimoniale i beni siano presenti iscritti al prezzo di riscatto della società di leasing, considerato che tali beni rilevano ai fini del test di operatività sulla base del costo sostenuto dalla società di leasing concedente e non già sulla base del prezzo di riscatto pagato dall’impresa utilizzatrice al termine del contratto. In caso contrario, questa causa di disapplicazione finirebbe col penalizzare le imprese che detengono i propri cespiti a titolo di proprietà120.

Ad essere penalizzate dalla predetta causa di esclusione sono poi anche le società commerciali aventi rilevanti investimenti di tipo finanziario, poiché tali investimenti vengono considerati ai fini del calcolo dell’attivo patrimoniale , ma i proventi da loro realizzati non rientrano nel valore della produzione preso in considerazione ai fini del confronto. Per correttezza, dunque, il legislatore avrebbe in questo caso dovuto prevedere che il valore delle partecipazioni e degli investimenti finanziari fosse rettificato in sede di calco lo del valore dell’attivo patrimoniale.

118 Secondo VALENTE G. e ZANETTI E., Società di comodo: chiarimen ti dell’Agenzia delle Entrate sulle

novità della Finanziaria 2008 , cit., p. 1463 “la logica è quella di escludere a priori dall’ambito di applicazione della norma quelle società che evidenziano tassi di rendimento di oltre il 100% ”.

119 Il metodo di contabil izzazione patrimoniale prevede che, conformemente a quanto previsto dai principi contabili nazionali, il bene venga iscritto nello stato patrimoniale della società di leasing ma non venga iscritto nell’attivo dell’impresa utilizzatrice.

120 VALENTE G. e ZANETTI E., Società di comodo: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle novità della

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