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Sorveglianza sanitaria

L’articolo 8 della direttiva descrive le prescrizioni in materia di sorveglianza sanitaria, facendo riferimento alle prescrizioni generali della direttiva 89/391/CEE. I dettagli di qualsiasi sorveglianza sanitaria si baseranno probabil-mente sulle prescrizioni nazionali. La proposta presentata in questo capitolo è quindi molto generica.

Le prescrizioni dell’articolo in questione devono essere considerate nel quadro di più di cento anni di esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche artificiali. Gli effetti dannosi per la salute riportati sono in numero limitato e ristretti a poche aziende dove sono state generalmente attuate misure di controllo per ridurre ulteriormente l’incidenza.

A seguito dell’invenzione del laser, sono state pubblicate raccomandazioni sull’esame periodico degli occhi per i lavoratori a contatto con i laser. Tuttavia, quasi 50 anni di esperienza mostrano che questi esami non hanno alcun valore nell’ambito del programma di sorveglianza sani-taria e anzi possono comportare un ulteriore rischio per il lavoratore.

Un lavoratore esposto alle radiazioni ottiche artificiali sul posto di lavoro non deve essere sottoposto a esami oculi-stici prima dell’assunzione, periodicamente e  dopo la conclusione del rapporto di lavoro soltanto perché svolge questo tipo di mansione. Analogamente, gli esami derma-tologici possono costituire un vantaggio per i lavoratori, ma non sono generalmente giustificati soltanto sulla base dell’esposizione regolare alle radiazioni ottiche artificiali.

11.1. Chi deve eseguire

la sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria deve essere eseguita da: • un dottore;

• un professionista della salute sul lavoro o

• un’autorità medica responsabile della sorveglianza sanitaria in conformità con le prassi e le legislazioni nazionali.

11.2. Registrazioni

Gli Stati membri sono responsabili della conclusione di accordi volti a  garantire che le singole registrazioni siano effettuate e  tenute aggiornate. Le registrazioni devono contenere un riepilogo dei risultati della sorveglianza sani-taria svolta.

Le registrazioni devono essere in forma tale da poter essere consultate in un momento successivo, nel pieno rispetto della riservatezza.

Dietro richiesta, i  singoli lavoratori devono avere accesso alle registrazioni che li riguardano.

11.3. Esami medici

Un lavoratore deve essere sottoposto a un esame medico se si ha il sospetto o la certezza che è stato esposto a radiazioni ottiche artificiali superiori al valore limite di esposizione. Deve essere eseguito un esame medico se si riscontra che un lavoratore ha una malattia identificabile o  presenta effetti nocivi per la salute, riconducibili all’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali.

Una difficoltà nell’attuazione di questo requisito è  che molti effetti nocivi possono essere dovuti all’esposizione alle radiazioni ottiche naturali. È quindi importante che la persona che esegue l’esame medico abbia dimestichezza con i  potenziali effetti nocivi per la salute derivanti da sorgenti specifiche di esposizione sul posto di lavoro alle radiazioni ottiche artificiali.

11.4. Azioni da intraprendere

se viene superato il limite

di esposizione

Se si pensa che i limiti di esposizione siano stati superati o se si ritiene che l’effetto nocivo sulla salute o la malattia identificabile siano stati causati dalle radiazioni ottiche

artificiali sul posto di lavoro, occorre intraprendere le azioni seguenti:

• Il lavoratore deve essere informato degli esiti • Il lavoratore deve ricevere informazioni e 

consu-lenza in merito alla successiva sorveglianza sanitaria

• Il datore di lavoro deve essere informato, nel pieno rispetto della riservatezza medica

• Il datore di lavoro deve rivedere la valutazione dei rischi

• Il datore di lavoro deve rivedere le misure di controllo esistenti (che possono richiedere la consulenza di specialisti)

• Il datore di lavoro deve organizzare qualsiasi sorveglianza sanitaria continua necessaria.

ottiche

La luce è un esempio di radiazioni ottiche nella vita di tutti i giorni; nello specifico si parla di radiazioni ottiche artificiali quando queste sono emesse da una lampada. Il termine «radiazioni ottiche» viene usato perché la luce è una forma di radiazione elettromagnetica e  perché produce degli effetti sugli occhi, nel senso che penetra al loro interno, viene messa a fuoco e quindi rilevata.

La luce si presenta in uno spettro di colori che vanno dai porpora e blu ai verdi e gialli fino agli arancio e rossi. I colori che percepiamo nella luce sono determinati dalle lunghezze d’onda presenti nello spettro luminoso. Le lunghezze d’onda più corte e  quelle più lunghe sono percepite come collocate rispettivamente all’estremità blu e all’estremità rossa dello spettro. È comodo conside-rare la luce come costituita da un flusso di particelle prive di massa, denominate fotoni, ciascuno dei quali ha una lunghezza d’onda caratteristica.

Lo spettro delle radiazioni elettromagnetiche si estende ben oltre le lunghezze d’onda che siamo in grado di vedere. Le radiazioni infrarosse, le radiazioni a microonde e le onde radio sono esempi di radiazioni elettromagnetiche con lunghezze d’onda sempre più lunghe. Le radiazioni ultra-violette, i raggi x e i raggi gamma hanno invece lunghezze d’onda sempre più corte.

La lunghezza d’onda di una radiazione elettromagnetica può essere utilizzata per ricavare altre informazioni utili su di essa.

Ogniqualvolta le radiazioni elettromagnetiche intera-giscono con un materiale, è  probabile che depositino dell’energia nel punto in cui è  avvenuta l’interazione. Questo può causare alcuni effetti nel materiale; per esempio, la luce visibile che raggiunge la retina deposita una quantità di energia tale da innescare reazioni biochi-miche che producono un segnale, il quale a sua volta viene inviato al cervello tramite il nervo ottico. La quantità di energia disponibile per queste interazioni dipende sia dalla

quantità delle radiazioni sia dalla loro forza. La quantità di energia disponibile nelle radiazioni elettromagnetiche può essere associata alla lunghezza d’onda. Quanto più corta è  la lunghezza d’onda, tanto più forte è  la radiazione. Di conseguenza, la luce blu è più forte della luce verde che, a sua volta, è più forte della luce rossa. Le radiazioni ultra-violette sono più forti di qualsiasi lunghezza d’onda visibile. La lunghezza d’onda delle radiazioni determina anche il loro grado di penetrazione e  di interazione con l’orga-nismo. Per esempio, i raggi UVA sono trasmessi alla retina con minore efficienza rispetto alla luce verde.

Alcune delle parti invisibili dello spettro elettromagne-tico rientrano nel termine di «radiazioni ottiche». Queste sono le regioni spettrali ultraviolette e  infrarosse. Anche se non possono essere viste (la retina non ha ricettori per queste lunghezze d’onda), parti di queste regioni spet-trali possono penetrare nell’occhio in misura maggiore o minore. Per comodità, lo spettro delle radiazioni ottiche viene così diviso in base alle lunghezze d’onda:

Ultraviolette «C» (UVC): 100-280 nm

UVB 280-315 nm UVA 315-400 nm

Visibili 380-780 nm

Infrarosse «A» (IRA) 780-1 400 nm

IRB 1 400-3 000 nm IRC 3  000-1  000  000 nm

(3 μm-1 mm) La direttiva contiene limiti d’esposizione che coprono la regione spettrale 180-3  000 nm per le radiazioni ottiche non coerenti e da 180 nm a 1 mm per le radiazioni laser.

Appendice B — Effetti biologici delle

radiazioni ottiche sugli occhi e sulla cute