• Non ci sono risultati.

Spese computabili ai fini del contributo

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI/UNIONI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

2. Spese computabili ai fini del contributo

Il contributo regionale per le spese sostenute per il funzionamento della sede degli Uffici del Giudice di Pace, al lordo degli oneri fiscali e riflessi a carico dell’amministrazione e detratti eventuali contributi ministeriali, destinati alle finalità di cui all’art. 1, L.R. 11/2019, è concesso a fronte della attestazione da parte dei richiedenti delle seguenti spese:

a) spese lorde per trattamento economico per n. … unità lavorative a tempo pieno e per n. … unità lavorative a tempo parziale di personale assegnato all’ufficio del Giudice di Pace;

b) spese di cancelleria e altri prodotti di consumo, noleggio fotocopiatori, altre spese esclusivamente imputabili al funzionamento del servizio di giustizia;

c) spese per utenze telefoniche, elettriche, gas, acqua e tassa dei rifiuti per l’ufficio del Giudice di Pace;

d) spese per la manutenzione ordinaria della sede degli uffici del Giudice di Pace;

e) spese eventuali per la locazione della sede degli uffici del Giudice di Pace.

Le spese di cui alle lett. c), d) e) devono fare riferimento in via esclusiva ai locali riservati all’attività del Giudice di Pace. In assenza di attribuibilità diretta delle spese, potrà essere computata la spesa pro quota previa attestazione e indicazione del metodo di calcolo utilizzato.

3.Criteri di riparto dei contributi

I contributi, sono concessi, impegnati e liquidati, con atto del dirigente del Servizio riordino, sviluppo istituzionale e territoriale, partecipazione, ogni anno, a seguito di presentazione della domanda, e quantificati tenuto come riferimento la spesa complessiva sostenuta dal Comune o dall’Unione di Comuni appartenenti alla circoscrizione giudiziaria del Giudice di Pace, per le finalità di cui al punto 1, nell'anno precedente a quello della richiesta, detratto ogni eventuale contributo Ministeriale. In ogni caso il contributo non potrà superare la misura massima del cinquanta per cento della spesa sostenuta nell’anno precedente a quello della domanda.

Nel caso in cui il servizio sia gestito da più Comuni tra loro convenzionati, i contributi sono liquidati al Comune capofila.

Il Servizio riordino, sviluppo istituzionale e territoriale, partecipazione trasmette tramite posta elettronica certificata agli enti interessati la deliberazione e i relativi allegati affinché questi possano presentare la domanda di contributo e la documentazione contabile a supporto.

4.Modalità per la concessione del contributo

Gli enti locali interessati dovranno inviare la domanda per la concessione del contributo di cui alla L.R. n.11/19 con la relativa documentazione, all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected], utilizzando la modulistica allegata, entro la tempistica di seguito indicata:

- per l’anno 2019 entro il 16 ottobre;

- per gli anni successivi al 2019 entro il 15 settembre.

La domanda dovrà essere corredata dall’attestazione contabile del Responsabile del Servizio finanziario dell’ente che presenta la domanda di contributo debitamente sottoscritta, come da modulistica allegata, nonché dalla relativa documentazione circa le spese sostenute per il mantenimento della sede del Giudice di Pace, con riferimento all’anno precedente a quello della domanda. In alternativa possono essere indicati i links diretti attivi delle pagine web in cui è possibile reperire la predetta documentazione.

5.Verifiche e controlli

Il Servizio verifica nella fase istruttoria le domande di contributi e la documentazione presentata a supporto e a tal fine può richiedere ai Comuni/Unioni interessati i chiarimenti, i documenti e le informazioni integrativi ritenuti necessari. Gli enti interessati devono rispondere alle richieste entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla ricezione.

La concessione dei contributi avverrà entro il termine massimo di cinquanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Allegato B)

Nota da inviare esclusivamente alla PEC

[email protected]

Alla Regione Emilia-Romagna Servizio Riordino, Sviluppo Istituzionale e Territoriale, Partecipazione -

Direzione Generale Risorse,

Europa, innovazioni e Istituzioni Sede

Oggetto: Istanza per la concessione del contributo regionale di cui alla Legge regionale n. 11/2019 con trasmissione della documentazione relativa alle spese sostenute per il mantenimento della sede del Giudice di Pace

Il/La sottoscritto/a ………, in qualità di Sindaco/a del Comune di ……….., (oppure Presidente dell’Unione di Comuni ___________):

a) richiede la concessione del contributo regionale di cui alla L.R. n. 11/2019 e della DGR n. _______, per l’anno ...…

destinato ai Comuni/Unioni di Comuni che hanno ottenuto il mantenimento della sede dell’Ufficio del Giudice di Pace ai sensi dell’art. 3, D.lgs. 7 settembre 2012 n.156;

b) trasmette, a tal fine, la documentazione delle spese sostenute per il mantenimento del servizio del Giudice di Pace, con riferimento all’anno precedente a quello della richiesta di contributo, ai sensi della predetta legge regionale e della DGR n. …/2019, ammontanti a complessivi ………..euro, nonché la relativa attestazione del Responsabile del Servizio finanziario1.

Il referente di contatto per la presente istanza è il Sig./ra……….. tel………email……….

Distinti saluti

IL SINDACO/PRESIDENTE 2

1 È da intendersi il Responsabile del servizio finanziario del Comune (oppure Comune capofila o Unione dei Comuni) che si fa carico degli oneri del servizio giustizia e presenta la relativa domanda di contributo.

2 Nel caso di gestione del servizio mediante Unione di Comuni, l’istanza deve essere sottoscritta dal suo Presidente. Nel caso in cui il servizio sia gestito da più Comuni tra loro convenzionati, i contributi sono liquidati al Comune capofila. (Adattare il testo, all’ente che fa la domanda).

ATTESTAZIONE CONTABILE

(Da allegare all’istanza di concessione del contributo regionale di cui alla L.R. n. 11/2019)

Il/La sottoscritto/a ……… , in qualità di Responsabile del Servizio finanziario del Comune/Unione di ………, consapevole delle sanzioni penali nel caso di attestazioni e di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, assumendosi le responsabilità relative alla veridicità di quanto dichiarato ed esposto,

ATTESTA CHE:

1) nel periodo dal 1/1/20.. al 31/12/20.. il Comune/Unione di

…………. ha sostenuto, al lordo degli oneri fiscali e riflessi a carico dell’amministrazione e detratti eventuali contributi ministeriali, destinati alle finalità di cui all’art. 1, L.R.

11/2019, una spesa complessiva pari a euro……….., risultante dalla somma delle voci di spesa sottoelencate:

a) spese lorde per trattamento economico per n. … unità lavorative a tempo pieno e per n. … unità lavorative a tempo parziale di personale assegnato all’ufficio del Giudice di pace, per complessivi ……… euro;

b) spese di cancelleria e altri prodotti di consumo, noleggio fotocopiatori, altro… esclusivamente imputabile al funzionamento del servizio di giustizia (specificare i parziali delle singole voci………), per complessivi ………

euro;

c) spese per utenze telefoniche, elettriche, gas, acqua e tassa dei rifiuti per l’ufficio del Giudice di pace (specificare i parziali delle singole voci………), per complessivi ………euro;

d) spese per la manutenzione ordinaria (specificare i parziali delle singole voci………) della sede degli uffici del Giudice di pace, per complessivi ………euro;

e) spese eventuali per la locazione della sede degli uffici del Giudice di pace, per complessivi ………euro.

(Le spese di cui alle lett. c), d) e) devono fare riferimento in via esclusiva ai locali riservati all’attività del giudice di pace. In assenza di attribuibilità diretta delle spese, si chiede di attestare la spesa pro quota e il metodo di calcolo utilizzato).

2) il servizio di supporto al Giudice di pace di ………..… è gestito ……….. (specificare se il

servizio è gestito da singolo Comune, mediante conferimento ad Unione di Comuni, o da un Comune capofila. Allegare copia delle Convenzioni in essere oppure indicare i link diretti presso cui è reperibile la documentazione).

Si allega la documentazione contabile relativa alle spese, anche pro quota, sopra attestate.

……….

oppure

Links diretti attivi alle pagine web in cui è possibile reperire i documenti richiesti:

………..

Data e luogo di invio

………..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 1

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 SET-TEMBRE 2019, N. 1559

Concorso ordinario regionale per il conferimento di sedi far-maceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna. Modifica del calendario di svolgimento sta-bilito con delibera di Giunta regionale n. 860/2017

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Richiamati:

- l'art. 6 “Concorso per il conferimento di sedi farmaceuti-che” della L.R. 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni specialistiche ambulatoriali);

- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 come novellato dalla L. n. 135/2012 di conversione del DL n. 95/2012 e dalla L.

n. 19/2017 di conversione del DL n.244/2016, che disciplina il concorso regionale straordinario per soli titoli per il conferimento delle nuove sedi farmaceutiche individuate dai comuni sulla base dei dati Istat sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e di quelle vacanti al momento dell’approvazione del bando;

- il comma 2-bis dell’art. 2 della legge 475/1968;

Richiamati in particolare:

- il comma 1 dell’art. 6 della L.R. 2/2016 citato, che, così come modificato dall’art. 13 della L.R. 1 agosto 2017, n. 18, di-spone che “il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione ha luogo mediante concorso indetto ed espletato ogni quattro anni dalla Regione per l'intero territorio regionale”;

- il comma 6 dell’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 sopra ci-tato, così come modificato dalla L. 27 febbraio 2017 n. 19, che dispone che “la graduatoria del concorso straordinario deve esse-re utilizzata per sei anni a partiesse-re dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso stra-ordinario, con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso”;

Richiamata la propria deliberazione n. 860 del 16 giugno 2017, con la quale la Giunta regionale ha:

- affermato la necessità limitare la sovrapposizione di due procedure concorsuali, quella ordinaria e quella straordinaria, aventi tutte ad oggetto sedi farmaceutiche e potenzialmente coin-volgenti i medesimi farmacisti, stabilendo, conseguentemente, di svolgere il concorso ordinario quando la procedura straordinaria avrebbe interessato un numero di sedi farmaceutiche più limitato e consentire l’ordinato scorrimento della graduatoria del concor-so straordinario;

- pianificato lo svolgimento del concorso ordinario secondo il seguente calendario:

- approvazione del bando di concorso e ricevimento delle re-lative domande di partecipazione nell’anno 2019;

- approvazione della graduatoria nell’anno 2020;

- evidenziato che, in attesa dell’apertura delle farmacie nelle sedi da assegnare con concorso ordinario, nel caso ne ravvisi la necessità, il Comune può assicurare l’erogazione del servizio di assistenza farmaceutica mediante l’istituzione di un dispensario, secondo le previsioni di cui all’art. 8 della LR 2/2016;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio

Assistenza Territoriale n. 3594 del 27/2/2019 “Presa d’atto della conclusione del procedimento di revisione per l'anno 2018 delle piante organiche delle farmacie dei comuni della regione Emilia-Romagna (L.R. n. 2/2016, art. 4)” che, al punto 4 del dispositivo, riepiloga le 10 sedi disponibili per il privato esercizio da assegna-re con procedura concorsuale assegna-regionale ordinaria;

Richiamata la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 15878 del 3/9/2019 “Con-corso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Roma-gna: disposizioni relative ai prossimi interpelli e alle modalità di controllo dei dati dichiarati dagli interessati” che:

- dà atto dello stato di avanzamento della procedura di con-corso straordinario, evidenziando che, oltrepassata la metà dell’intervallo di tempo disponibile per lo scorrimento della gra-duatoria del concorso straordinario, il 40% delle farmacie non è ancora stato aperto;

- dà atto che ad ogni interpello si assegnano sempre meno sedi rispetto quelle disponibili;

- modifica le modalità seguite in precedenza disponendo che, al fine di velocizzare l’apertura delle farmacie, gli interpelli si svolgano a intervalli ravvicinati, senza attendere il termine di 180 giorni di apertura delle sedi accettate nel corso dei prece-denti interpelli;

Dato atto che successivamente alla pianificazione dei tempi di svolgimento della procedura di concorso ordinario per l’assegna-zione di sedi farmaceutiche effettuata con la già richiamata propria deliberazione n. 860 del 16 giugno 2017, la legge 124/2017, con l’art. 1 comma 161 ha aggiunto il comma 2-bis all’art. 2 della legge 475/1968 introducendo nell’ordinamento giuridico vigen-te in mavigen-teria di assegnazione di sedi farmaceutiche una nuova, ulteriore, procedura concorsuale regionale, di trasferimento di farmacisti titolari di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con meno di 6.600 abitanti, che deve perfezionarsi in data anteriore all’av-vio della procedura di concorso ordinario;

Considerato pertanto necessaria una nuova pianificazione del-le attività mirate al conferimento deldel-le sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione disponibili per il privato esercizio nella Re-gione Emilia-Romagna che:

- consenta di evitare la sovrapposizione delle procedure con-corsuali ordinaria e straordinaria, finché sono ancora numerose le sedi da assegnare con il concorso straordinario, per le motivazioni esplicitate nella richiamata deliberazione di Giunta n. 860/2019,

- sia coerente con i tempi di svolgimento degli interpelli suc-cessivi al sesto della procedura di concorso straordinaria, stabiliti con la richiamata determinazione n. 15878/2019;

- consenta il necessario esperimento della procedura di trasfe-rimento, previa definizione dei relativi criteri con atto di Giunta, prima di avviare la procedura di concorso ordinario;

- renda disponibile, al momento della scadenza del periodo di validità della graduatoria straordinaria (inizio 2022), una gra-duatoria regionale (ordinaria);

Ritenuto pertanto opportuno modificare la pianificazione del-lo svolgimento della procedura concorsuale ordinaria regionale per l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istitu-zione, prevista con la citata deliberazione di Giunta n. 860/2017, secondo il seguente calendario:

- approvazione del bando di concorso entro dicembre 2020;

- approvazione della graduatoria entro l’inizio del 2022;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conse-guenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni, per quan-to applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 relativa al “Sistema dei con-trolli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le successive circolari applicative del Capo di Gabinetto del Presidente del-la Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017;

- n. 56 del 25 gennaio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 del 11 luglio 2016, n. 2344 del 21 dicembre 2016, n. 3 dell’11 gen-naio 2017, n. 1059 del 3 luglio 2018 relative all’organizzazione dell’Ente Regione e alle competenze delle Direzioni Generali e dei dirigenti;

- n. 1154 del 16 luglio 2018 di “Approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

- n. 122 del 28 gennaio 2019 di "Approvazione Piano trien-nale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Richiamato inoltre il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino

della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli ob-blighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiara-to di non trovarsi in situazioni di conflitdichiara-to, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi delibera

per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende inte-gralmente richiamato:

1. di pianificare, a modifica di quanto stabilito con delibera-zione di Giunta n. 860 del 16 giugno 2017, lo svolgimento della procedura concorsuale ordinaria regionale per l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione di cui all’art. 6 della L.R. 2/2016 secondo il seguente calendario:

- approvazione del bando di concorso entro dicembre 2020, - approvazione della graduatoria entro l’inizio del 2022;

2. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Uf-ficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

3. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiama-te in parrichiama-te narrativa.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 SET-TEMBRE 2019, N. 1564

Approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Ro-magna e l'Associazione "Chef to Chef Emiliarol'Emilia-Ro-magnacuochi"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti:

- la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, re-cante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 mar-zo 1997, n. 59;

- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a nor-ma dell'articolo 4 della legge 28 nor-marzo 2003, n. 53";

- il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n.22 “Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al la-voro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1.;

- i DD.PP.RR. 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, recanti norme concernenti rispettivamente il riordino degli istituti professiona-li, tecnici e dei licei;

- le Linee guida per l’educazione alimentare nella scuola ita-liana - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 14/10/2011;

- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, contenen-te la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali

delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli ap-prendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competen-ze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 legge28 giugno 2012, n. 92";

- la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema na-zionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, con particolare riferimento ai commi da 33 a 43 dell’art.1;

- la “Guida operativa per la scuola” del Ministero dell’I-struzione, dell’Università e della Ricerca, relativa all’attività di c.d. alternanza scuola-lavoro, trasmessa con nota prot. 9750 del 8/10/2015 della DG Ordinamenti, con la quale sono stati forniti orientamenti ed indicazioni per la progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei percorsi, alla luce delle innova-zioni normative introdotte dal succitato art. 1, commi da 33 a 43, della Legge 107/2015 e la successiva nota della medesima Direzione Generale Prot. 3355 del 28 marzo 2017 recante “Chia-rimenti interpretativi”;

- il Decreto Interministeriale del 3 novembre 2017, n. 195

“Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli stu-denti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-l avoro”;

- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61, "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Nor-me in materia di valutazione e certificazione delle competenze

nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo l, com-mi 180 e 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n. 107", con particolare riferimento alle nuove modalità di svolgimen-to dell’Esame di Stasvolgimen-to del secondo ciclo d’istruzione introdotte dall’art. 17;

- l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priori-tà politiche del Miur per l’anno 2019, n.55 del 20 dicembre 2018;

- l'art. 1, commi da 784 a 787, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021” (Legge di Bilancio 2019) recante modifiche ai percorsi di c.d. alternanza scuola lavoro, ivi inclusa la ridenominazione in percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;

Viste altresì le Leggi regionali:

- n. 29 del 4 novembre 2002 “Norme per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare e per la qualificazione dei ser-vizi di ristorazione collettiva”;

- n. 12 del 30 giugno 2003 “Norme per l’uguaglianza del-le opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della for-mazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.

e ii. con particolare riferimento all’art. 9 “Metodologie didatti-che nel sistema formativo” didatti-che al comma 3 definisce l’alternanza scuola lavoro come efficace strumento di orientamento, prepara-zione professionale e inserimento nel mondo;

- n. 5 del 30 giugno 2011 “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale” e s.m.i;

Richiamati:

- il Patto per il Lavoro, siglato nel luglio 2015, nel quale le parti si sono impegnate a favorire una maggiore integrazio-ne tra soggetti formativi ed imprese per intercettare, anticipare e implementare competenze nuove e innovative per lo sviluppo e sperimentare, anche attraverso accordi di filiera un modello di formazione duale regionale, per contribuire alla qualificazione dell'infrastruttura educativa e formativa, anche attraverso lo svi-luppo dell’alternanza scuola lavoro;

- il Focus Giovani Più del Patto per il Lavoro sottoscritto nel novembre 2018 con il quale Regione Emilia-Romagna, sinda-cati, associazioni delle imprese, università, mondo della scuola, terzo settore Giovani si sono impegnate per rilanciare il ruolo di ragazze e ragazzi nella società e nel lavoro, rendere ancora più attrattivo il contesto economico e sociale dell’Emilia-Roma-gna con l’obiettivo di creare più lavoro stabile e adeguatamente retribuito;

Richiamata altresì la propria deliberazione n.31 del 23/1/2017

“Approvazione schema di protocollo d'intesa fra Regione Emi-lia-Romagna, Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna e l'Associazione Chef to Chef Emiliaromagnacuochi per

“Approvazione schema di protocollo d'intesa fra Regione Emi-lia-Romagna, Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna e l'Associazione Chef to Chef Emiliaromagnacuochi per