In tabella 3.3 si rappresentano i dati relativi alle attività di controllo dei campi elettromagnetici emanati da sorgenti RF nel corso degli ultimi anni. Il dato evidenzia una flessione del numero di controlli effettuati. Ciò, in buona parte, è dovuto alla massiccia campagna di monitoraggi effettuata in Sicilia (come nel resto d'Italia) negli anni precedenti: la diffusione quasi capillare dell'informazione sui valori di esposizione ha fatto abbassare le segnalazioni con richieste di controllo.
Tabella 3.3 - Controlli RF
controlli_RF
Provincia N° siti N° Comuni
AG 28 23
CT 24 11
EN 12 8
ME 20 11
PA 112 29
RG 8 3
SR 19 n.p.
TP 173 17
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Figura 3.5 – Distribuzione provinciale dei Controlli
Figura 3.6 – Numero controlli annuali 2008-2010 - RF
2008 2009 2010
250 275 300 325 350 375 400 425 450
Numero controlli campo elettromagnetico - radiofrequenza
Anno
N° controlli
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INDICATORE
NUMERO DI INTERVENTI DI CONTROLLO SU SORGENTI DI CAMPI ELF
SCOPO
Quantifica la risposta all’adeguamento normativo per quanto riguarda l’attività di controllo e vigilanza sugli impianti ELF (linee elettriche e cabine di trasformazione).
DESCRIZIONE
L’indicatore descrive l’attività svolta dalle Strutture Territoriali ARPA in termini di controlli strumentali sulle sorgenti a bassa frequenza (ELF). Nell’ambito del modello DPSIR, l’indicatore è classificabile come indicatore di “risposta”.
UNITÀ di MISURA Numero (n).
FONTE dei DATI
I dati presentati sono stati elaborati dalla Direzione Generale di ARPA Sicilia, sull’attività svolta dalle Strutture Territoriali ARPA Sicilia.
NOTE, TABELLE e FIGURE
Nella tabella 3.4 vengono riportati, suddivisi per Provincia, i dati relativi ai controlli per impianti ELF effettuati in Sicilia nel 2010.
STATO E TREND
I controlli sono aumentati dal 2008 al 2009 e, anche nel corso del 2010, si sono mantenuti costanti, dato anche l'interesse crescente connesso alla presenza di eventuale inquinamento da campi ELF.
Tabella 3.4 – Controlli ELF
Controlli ELF
Provincia N° siti N° Comuni
AG 3 1
CT 1 1
EN 11 5
ME 4 2
PA 25 9
RG 2 1
SR 2 1
TP 23 6
Fonte:Arpa Sicilia
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Figura 3.7 – Distribuzione provinciale controlli ELF
Figura 3.8 – Numero controlli annuali 2008-2010 - ELF
2008 2009 2010
30 35 40 45 50 55 60 65 70
Controlli campi elettromagnetici - ELF
Anno
N. Siti
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Radiazione ionizzanti
Il termine radiazioni ionizzanti identifica una tipologia di fenomeni fisici più comunemente noti con il termine di “radioattività”. Con tale termine si intende la trasformazione spontanea di un elemento in un altro, con emissione di particelle materiali o di radiazione elettromagnetica ad una frequenza (tipicamente di circa 1.021 ÷ 1.024 Hz) molto più alta rispetto ad esempio alla frequenza della radiazione elettromagnetica della luce visibile o delle onde radio. Le particelle così emesse hanno un’energia sufficiente a “strappare” gli elettroni dagli atomi, creando in tal modo quella che viene definita una coppia di “ioni”: lo ione negativo (cioè l’elettrone strappato) e lo ione positivo (cioè l’atomo che essendo stato privato di un elettrone rimane carico positivamente): per questo, nel caso della radioattività, si parla di “radiazioni ionizzanti” .
Il panorama normativo che riguarda la problematica connessa alla tutela dalle radiazioni ionizzanti è estremamente vario e articolato.
Negli anni precedenti si è fatto cenno alle normative di settore; quest' anno si vuole fornire un panorama un po' più dettagliato delle normative inerenti, nello specifico, alle attività di monitoraggio delle radiazioni ionizzanti condotte da ARPA Sicilia.
Certamente una delle basi normative è rappresentata dal “Trattato Euratom” del 1957.
A seguito, poi, dell’incidente nucleare di Chernobyl, sono seguiti diversi atti normativi europei e nazionali tra i quali, in particolare, va citato il D. Lgs. n. 230 del 1995 (cui sono seguite, nel corso degli anni, diverse modifiche ed integrazioni) che recepiva i dettami di numerose direttive europee in materia di protezione della popolazione dalle radiazioni ionizzanti.
Di seguito, si riportano i riferimenti normativi principali in materia di protezione e tutela della popolazione e dell’ambiente dall’inquinamento dovuto alla presenza e diffusione di radiazioni ionizzanti.
- Trattato Euratom (1) del 1957
ARTICOLO 35- “Ciascuno Stato membro provvede agli impianti necessari per effettuare il controllo permanente del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo, come anche al controllo sull'osservanza delle norme fondamentali. La Commissione ha il diritto di accedere agli impianti di controllo e può verificarne il funzionamento e l'efficacia”.
ARTICOLO 36- “Le informazioni relative ai controlli contemplati dall'articolo 35 sono regolarmente comunicate dalle autorità competenti alla Commissione, per renderla edotta del grado di radioattività di cui la popolazione possa eventualmente risentire”.
- Circolare n. 2 del 3/2/1987 del Ministero Sanità (“Direttive agli Organi Regionali per l’esecuzione di controlli sulla radioattività ambientale”)
- Raccomandazione 90/143/Euratom del 21 febbraio 1990 sulla tutela della popolazione contro l'esposizione al radon in ambienti chiusi (90/143/Euratom).
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(1)Il 25 marzo del 1957, i sei paesi che avevano creato la CECA (Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio) firmarono il trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE) e il trattato istitutivo della Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM).
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- Regolamento (EEC) n. 737/90 del 22 marzo 1990“Relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl”
Art. 3 la radioattività massima cumulata di cesio 134 e 137 non deve essere superiore a:
— 370 Bq/kg per i prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato II nonché per le derrate alimentari destinate all'alimentazione particolare dei lattanti durante i primi quattro - sei mesi di vita, sufficienti da sole per il fabbisogno nutritivo di questa categoria di persone e presentate al dettaglio in imballaggi chiaramente identificati ed etichettati come «preparazioni per lattanti»;
— 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti interessati.
- Legge n. 61 del 21/1/1994 (trasformazione in legge del D.Lgs. che istituiva l’ANPA, ora “ISPRA”)
- D.Lgs. n. 230 del 17/3/1995 integrato dal D.Lgs. n. 241 del 26/5/2000
Art.10 sexies
[…] le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad levata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon, di cui all’articolo 10 ter, comma 2[…]
Art. 22 - Comunicazione preventiva di pratiche
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni e fuori dei casi per i quali la predetta legge o il presente decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi, chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima dell’inizio della detenzione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, e, ove di loro competenza, all’Ispettorato provinciale del lavoro, al Comandante di porto e all’Ufficio di sanità marittima, nonché alle agenzie regionali e delle province autonome di cui all’articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.496, convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994,n.61, indicando i mezzi di protezione posti in atto. L’ANPA può accedere ai dati concernenti la comunicazione preventiva di pratiche, inviati alle agenzie predette.
Art. 104 - Controllo sulla radioattività ambientale
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 54, nonché le competenze in materia delle regioni, delle province autonome e dell'ANPA, il controllo sulla radioattività ambientale è esercitato dal Ministero dell'ambiente; il controllo sugli alimenti e bevande per consumo umano ed animale è esercitato dal Ministero della sanità. I ministeri si danno reciproca informazione sull'esito dei controlli effettuati. Il complesso dei controlli è articolato in reti di sorveglianza regionale e reti di sorveglianza nazionale.
2. La gestione delle reti uniche regionali è effettuata dalle singole regioni, secondo le direttive impartite dal Ministero della sanità e dal Ministero dell'ambiente. Le regioni, per l'effettuazione dei prelievi e delle misure, debbono avvalersi, anche attraverso forme consortili tra le regioni stesse, delle strutture pubbliche idoneamente attrezzate. Le direttive dei ministeri riguardano anche la standardizzazione e l'intercalibrazione dei metodi e delle tecniche di campionamento e misura.
3. Le reti nazionali si avvalgono dei rilevamenti e delle misure effettuati da istituti, enti ed organismi idoneamente attrezzati.
4. Per assicurare l'omogeneità dei criteri di rilevamento e delle modalità di esecuzione dei prelievi e delle misure, relativi alle reti nazionali ai fini dell'interpretazione integrata dei dati rilevati, nonché per gli effetti dell'articolo 35 del Trattato istitutivo della CEEA, sono affidate all'ANPA le funzioni di coordinamento tecnico.
Art. 124 - Aree portuali
1. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dell'ambiente, della difesa, dell'interno, dei trasporti e della navigazione e della sanità, sentita l'ANPA, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente capo alle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare.
Art. 125 - Trasporto di materie radioattive
1. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'interno, della difesa, della sanità, dei trasporti e della navigazione, sentita l'ANPA, sono stabiliti i casi e le modalità di applicazione delle disposizioni del presente capo alle attività di trasporto di materie radioattive, anche in conformità alla normativa internazionale e comunitaria di settore.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve in particolare prevedere i casi per i quali i termini del trasporto e la relativa autorizzazione debbono essere preventivamente comunicati alle autorità chiamate ad intervenire nel corso dell'emergenza, nonché le relative modalità di comunicazione.
- Raccomandazione 2000/473/Euratom “Sull'applicazione dell'articolo 36 del trattato Euratom riguardante il controllo del grado di radioattività ambientale allo scopo di determinare l'esposizione dell'insieme della popolazione”.
(8) - Al fine di garantire l'osservanza delle norme fondamentali di sicurezza è importante che, oltre alla determinazione dei livelli di radioattività dell'aria, dell'acqua e del suolo, detti livelli vengano anche determinati per campioni biologici e per derrate alimentari specifiche, e per valutare l'esposizione esterna vengano controllate le intensità di dose ambientale.
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- DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 31. “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”.
ALLEGATO I : PARAMETRI E VALORI DI RIFERIMENTO: RADIOATTIVITÀ (verifica dei livelli di Trizio nelle acque, n.d.r.)
- Raccomandazione 2003/274/CE del 14 aprile 2003 “Sulla protezione e l'informazione del pubblico per quanto riguarda l'esposizione risultante dalla continua contaminazione radioattiva da cesio di taluni prodotti di raccolta spontanei a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl”
Art. 1. Al fine di proteggere la salute del consumatore, gli Stati membri prenderanno disposizioni idonee per garantire che i massimi livelli consentiti in termini di cesio-134 e 137 di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n.
737/90 siano rispettati nella Comunità per l'immissione sul mercato di selvaggina, bacche selvatiche, funghi selvatici e pesci carnivori di lago.
- REGOLAMENTO (CE) N. 1635/2006DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 2006 che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl
(9) I provvedimenti presi sul territorio degli Stati membri derivano dagli obblighi che incombono agli Stati membri in forza degli articoli 35 e 36 del trattato Euratom, dai provvedimenti comunitari in materia e dalle misure nazionali di controllo, che nel complesso, in termini di equivalenza dei risultati, sono uguali a quelli previsti dal presente regolamento. La Commissione adotta tutte le misure atte a far sì che gli Stati membri ottemperino effettivamente ai loro obblighi in materia. In particolare la Commissione ha rivolto agli Stati membri, il 14 aprile 2003, una raccomandazione sulla protezione e l’informazione del pubblico per quanto riguarda l’esposizione risultante dalla continua contaminazione radioattiva da cesio di taluni prodotti di raccolta spontanei a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (5).
(10) Sebbene le disposizioni relative al campionamento e all’analisi dei vari prodotti agricoli richiedano un futuro riesame, nell’immediato occorre rafforzare in particolare le disposizioni che riguardano i funghi.
- DECRETO LEGISLATIVO 6 FEBBRAIO 2007, n. 52
"Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane. "