• Non ci sono risultati.

La Legge regionale n. 16/2008, dà attuazio-ne agli artt. 12, 13 e 25 dello Statuto, facen-do seguito alla riforma costituzionale del tito-lo V ed alle leggi di procedura statali (legge 131/2003 e Legge 11/2005) cui l’art. 117 della Costituzione rimanda.

L’art. 117 della Costituzione, come riforma-to nel 2001, afferma espressamente il diritriforma-to e dovere delle Regioni e Province autonome italiane di partecipare sia alla formazione degli atti normativi comunitari che alla loro successiva attuazione, nelle materie che sono assegnate dalla stessa Costituzione alla com-petenza regionale.

Lo Stato ha poi dato attuazione a questa parte della riforma con apposite norme di procedu-ra - la legge 11/2005 e la legge 131/2005, art. 5 - che devono essere rispettate da cia-scuna Regione nel delineare, all’interno dei rispettivi ordinamenti, le proprie procedure.

Una caratteristica delle norme di procedura

statali è la valorizzazione del ruolo parla-mentare, elemento che caratterizza anche lo Statuto regionale dell’Emilia-Romagna che, all’articolo 12, nel prevedere espressamente la partecipazione della Regione alla formazio-ne e attuazioformazio-ne degli atti comunitari, rimanda in più punti alla legge regionale anche per le modalità di coinvolgimento dell’Assem-blea legislativa nel processo decisionale, sia di formazione che di attuazione delle nor-me comunitarie, ricordando in particolare il diritto all’informazione, sia preventiva che successiva. Come per la partecipazione alla formazione ed attuazione del diritto comuni-tario, importanti sviluppi relativi all’esercizio di attività regionali di rilievo internazionale sono derivati dalla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, la quale ha sancito l’esistenza di un vero e proprio potere estero regionale. Ciò è avvenuto, in particolare, tra-mite l’espressa previsione, contenuta nell’arti-colo 117, comma 9, della Costituzione, della

c

OMMissiOne

vi / leggi

possibilità per le Regioni di concludere accor-di con altri Stati ed intese con enti interni ad altro Stato. È inoltre previsto che le Regioni provvedano, nelle materie di loro competen-za, all’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali dello Stato. La legge 131/2003 ha provveduto poi a specificare quanto previ-sto dal teprevi-sto novellato della Costituzione, de-finendo una serie di obblighi procedimentali volti a stabilire le modalità concrete di con-clusione degli accordi e delle intese e quelle relative all’attuazione ed esecuzione degli ac-cordi conclusi dallo Stato, anche alla luce del necessario coordinamento che deve sussistere tra l’azione regionale e le scelte e gli indirizzi di politica estera dello Stato (articolo 6).

Di seguito, in sintesi, sono individuati gli aspet-ti principali della legge regionale in riferimento ai Capi II, III, del Titolo I e al Titolo II. legge regionale, un apposito articolo (artico-lo 4) è dedicato al rapporto Giunta-Assem-blea e dà attuazione specifica all’art. 12 dello Statuto in riferimento al diritto di informazio-ne preventiva e successiva dell’Assemblea. Il diritto di informazione previsto dallo Statuto è declinato in riferimento a singoli momen-ti del processo decisionale ascendente e di-scendente, ed è poi ulteriormente specificato nell’articolato. L’informazione sarà assicurata in via informatica, con modalità attuative che saranno individuate d’intesa tra Giunta e Uf-ficio di presidenza dell’Assemblea legislativa.

2. La sessione comunitaria

Il cuore della partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunita-rio è rappresentato dalla sessione comunitaria dell’Assemblea legislativa (articolo 5). Si tratta del momento principale della valutazione di ciò che è stato fatto dalla Regione nell’anno precedente per l’adeguamento agli obblighi comunitari (fase discendente) e, insieme, del-la riflessione proiettata al futuro, in riferimento agli atti e alle proposte che saranno

presen-tati dalla Commissione europea nelle materie di competenza regionale (fase ascendente).

La sessione comunitaria consentirà dunque all’Assemblea l’esame della relazione della Giunta sullo stato di conformità dell’ordina-mento regionale all’ordinadell’ordina-mento comunita-rio e, contestualmente, del programma legi-slativo annuale della Commissione europea, concludendosi con l’eventuale approvazione di un apposito atto di indirizzo. L’art. 38 del Regolamento interno è la norma di riferimen-to per la procedura applicabile presso l’As-semblea legislativa.

3. La fase ascendente

Successivamente, la partecipazione regionale alla fase ascendente del diritto comunitario potrà proseguire poi con l’invio di osserva-zioni su singoli atti e proposte comunitari (art. 6), da parte dell’Assemblea o da parte della Giunta, in applicazione delle procedu-re pprocedu-reviste dalla Legge 11/2005. Un appo-sito articolo è poi dedicato al controllo del rispetto del principio di sussidiarietà (articolo 7) nelle proposte e atti europei che riguardi-no materie di competenza regionale. L’art. 7 individua il ruolo dell’Assemblea legislativa, tanto nelle sedi di cooperazione interistituzio-nale (attualmente, ad esempio, con il Comi-tato delle Regioni e, nell’eventualità, anche in cooperazione con il Parlamento naziona-le), quanto nei rapporti con la Giunta, alla quale sono comunicati gli esiti anche ai fini della posizione regionale sulla proposta, da assumersi nelle sedi individuate dalle leggi di procedura. Anche in questo caso, l’art. 38 del Regolamento interno è la norma di rife-rimento per la procedura applicabile presso l’Assemblea legislativa.

4. La fase discendente e la legge comuni-taria regionale

Nella stessa sessione comunitaria, che si svolgerà entro il mese di aprile di ogni anno e secondo le procedure individuate dall’ar-ticolo 38 del nuovo regolamento interno, l’Assemblea potrà anche prendere in esame il progetto di legge comunitaria regionale, predisposto dalla Giunta ai sensi dell’articolo 8. L’art. 8 fornisce una definizione di legge comunitaria regionale.

annO 2008

c

OMMissiOne

vi / leggi

Si fa salva poi la possibilità che l’attuazione degli obblighi comunitari possa avvenire an-che con specifian-che misure di attuazione, al di fuori della legge comunitaria regionale.

Capo III

Attività di rilievo internazionale della Regione

1. Completamento dello “strumentario” a disposizione della Regione per l’eserci-zio di attività di rilievo internal’eserci-zionale La legge regionale integra, sulla base della novella costituzionale del 2001 e delle leggi statali di attuazione, gli strumenti per l’eserci-zio delle attività internal’eserci-zionali della Regione già previsti in leggi regionali precedenti (in particolare, nella legge regionale 24 marzo 2004, n. 6, legge “Vandelli”), precisando, in particolare, le modalità di conclusione di intese ed accordi di rilievo internazionale e di esecuzione ed attuazione degli accordi conclusi dallo Stato e disciplinando altresì i

rapporti che devono sussistere al riguardo tra Giunta ed Assemblea legislativa al fine di ga-rantire a quest’ultima la più ampia informa-zione e partecipainforma-zione.

2. Previsione di sessioni internazionali Tra gli strumenti maggiormente innovativi introdotti dalla legge per garantire all’As-semblea legislativa l’informazione e la par-tecipazione necessaria sulle attività di rilievo internazionale figura – all’articolo 20 – la pre-visione di un’apposita sessione sulle relazioni internazionali, nella quale valutare le attività svolte in base alla programmazione plurien-nale e le future linee di sviluppo. Titolo II - Rapporti interregionali Rapporti interregionali Anche la disposizione relativa alla procedura di conclusione delle intese interregionali per-segue l’obiettivo principale, comune a tutte le parti di questa legge, di garantire all’Assem-blea legislativa un’informazione preventiva e successiva ed un’ampia partecipazione alla conclusione delle intese.

a n n O 2 0 0 9

c

OMMissiOne

i / leggi