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3.3.1 La stesura attuale

271

Cfr: P. Rausei “Il regime di solidarietà negli appalti”, in “Riforma Lavoro e Pensioni” Diritto e Pratica del Lavoro”, n° 31/2012, pag. 2469.

100 Data la complessità degli interventi che la materia ha registrato negli ultimi tempi, pare opportuno riportare la “filiera” delle norme che hanno condotto alla stesura attuale.

Con specifico riferimento alla solidarietà previdenziale, riguardo cioè i contributi previdenziali da corrispondere ai lavoratori:

- Art. 29, comma 2, D. Lgs. 10 settembre 2003, n° 276, come modificato da - Art. 1, comma 911, Legge 27 dicembre 2006 n° 296;

- Art. 21 D.L. 9 febbraio 2012 n° 5, convertito con modificazioni da - Legge 4 aprile 2012 n° 35;

- Art. 4, comma 31 Legge 28 giugno 2012, n° 92

Quanto agli aspetti fiscali, inerenti cioè le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’IVA:

- Art. 35, comma 28 D.L. 4 luglio 2006, n° 223, convertito con modificazioni in - Legge 4 agosto 2006 n° 248, sostituita da

- Art. 2, comma 5-bis D.L. 2 marzo 2012, n° 16, convertito da - Legge 26 aprile 2012, n° 44, sostituito integralmente da

- Art. 13-ter, D.L. 22 giugno 2012, n° 83, convertito con modificazioni in - Legge 7 agosto 2012, n° 134.

Il testo attuale della norma cardine, cioè dell’art. 29, comma 2 D. Lgs. 276/2003 è il seguente:

“Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalti di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di Trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto,

101 restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.”

Con l’art. 4, comma 31 della legge n° 92/2012, che implementa la parte finale dell’art. 29 sopra citato regolando i profili processuali, viene normato il beneficium excussionis introdotto dall’art. 21 del D.L. n° 5/2012, convertito nella Legge n° 35/2012.273Si semplifica la possibilità per il committente (che con la previsione legislativa deve essere sempre convenuto in giudizio) di eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore senza dover necessariamente indicare (come invece era previsto nella stesura precedente) i beni del patrimonio dell’appaltatore, o degli eventuali subappaltatori sui quali potevano essere soddisfatte le pretese creditorie dei lavoratori dipendenti.

Pertanto l’azione esecutiva messa in atto dai lavoratori, può aggredire il patrimonio del committente imprenditore soltanto dopo la preventiva e infruttuosa azione esperita nei confronti del patrimonio dell’appaltatore e di quello degli eventuali subappaltatori.

273

Art. 21, D.L. n° 5/2012, come convertito dalla Legge n° 35/2012: “Ove convenuto in giudizio per il

pagamento unitamente all’appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro, può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore. L’eccezione può essere sollevata anche se l’appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell’appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.”

102 “Peraltro non poche perplessità suscita il richiamo alla ‘infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori’, lasciando intendere che si assisterà al proliferare delle azioni, nella prospettiva di non lasciar trascorrere inutilmente il termine decadenziale di due anni per la proposizione dell’azione, con evidente rischio di ricadute negative per tutte le parti del processo, non solo sui tempi della giustizia, ma anche (e soprattutto) quanto al pagamento delle spese di lite.”274

Da ultimo, la norma ribadisce un principio cardine dell’ordinamento civilistico rispetto al regime delle obbligazioni solidali: il committente che estingue l’obbligazione pagando interamente l’importo dovuto ai lavoratori a titolo di retribuzione e agli istituti di previdenza per quanto attiene ai contributi, è legittimato ad attivare azione di regresso nei riguardi dell’obbligato principale, seguendo le norme dettate dall’art. 1299 c.c.275

Infine, va ricordato che la responsabilità solidale del committente nei confronti dell’appaltatore ed eventuali subappaltatori, opera soltanto nel caso di appalti genuini. Come precisato dalla Cassazione Civile, Sezioni Unite, 26 ottobre 2006, n° 22910, la solidarietà non opera nei casi di interposizione illecita, per cui, in caso di appalto illecito e fraudolento, la nullità del contratto comporta che “solo sull’appaltante (o interponente) gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro nonché gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, non potendosi configurare una (concorrente) responsabilità dell’appaltatore (o interposto) in virtù dell’apparenza del diritto e dell’apparente titolarità del rapporto di lavoro stante la specificità del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi ad esso sotteso.”

274

Cfr: V. Ferrante, “Solidarietà e Responsabilità del committente nella disciplina degli appalti alla luce

della più recente giurisprudenza”, in “Rassegna di Giurisprudenza” , anno 2012, pag. 480.

275

Art. 1299 c.c.: “Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la

parte di ciascuno di essi.

Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori compreso quello che ha fatto il pagamento.

La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l’obbligazione era stata assunta.”

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IV CAPITOLO

:

Il mondo del lavoro in una dimensione ultra nazionale