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L’ASPETTO ECONOMICO: Il Mercato del gas naturale in Italia

2.4. Lo Stoccagio di gas

Lo stoccaggio del gas naturale, dopo la sua liberalizzazione, è divenuto molto importante sul tema dello sviluppo del mercato.

Il sito di stoccaggio è quel deposito che contiene gas naturale. Tale gas può provenire da giacimenti lontani dalle aree di utilizzazione o dalle quantità in esubero importate dall’estero.

Avere una buona e organizzata capacità di stoccaggio, e quindi la possibilità di avere a disposizione gas in ogni tempo, significa assicurare forniture costanti, gestendo le fluttuazioni di domanda e offerta. Il sistema degli stoccaggi ha una triplice valenza:

1. di riserva strategica, con fini di sicurezza da approvvigionamento per il sistema energetico nazionale;

2. di riserva di modulazione, al fine di compensare fluttuazioni di domanda sia stagionali che di breve termine;

3. di economicità per due aspetti, in funzione del mercato:

I. poiché permette una ottimizzazione degli approvvigionamenti, consentendo l’acquisto di gas nel periodo estivo, quando il prezzo del gas è più basso, per poterlo utilizzare nella stagione invernale;

II. aiuta la creazione di un mercato liquido - sia nel settore del gas che di quello dell’elettricità – aumentando la possibilità di arbitraggio anche tra mercati di diversi paesi.

L’idea di stoccare gas, come elemento di modulazione per la vendita, risale per il nostro paese agli anni ’60, quando l’Agip convertì il giacimento di Cortemaggiore (Piacenza) allo stoccaggio, permettendo così di ottimizzare la produzione coerentemente con le necessità del consumo. Sarebbe divenuto poi indispensabile disporre di siti di stoccaggio tra gli anni ’70-’80, per via dell’incremento significativo di gas importato, sia nella forma piped che in quella liquefatta. La fase successiva degli anni 1981 – 1990 è legata all’importazione dall’Algeria e al parallelo raddoppio delle importazioni dall’Est e dal Nord Europa.

Attualmente in Italia esistono 10 siti di stoccaggio(fig. 1)

• 8 sono posseduti e gestiti dalla Stogit Spa, società del Gruppo Eni e sono ubicati a Sergnano, Ripalta, Brugherio, Settala, Cortemaggiore, Minerbio, Sabbioncello (tutti nel Nord Italia) e Fiume Treste (in Abruzzo);

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• 2 sono posseduti e gestiti da Edison Stoccaggi Spa, del Gruppo Edison e sono ubicati a Collalto (Treviso) e Cellino (Teramo).

Fig.1

Gli stoccaggi sotterranei di gas naturale possono essere realizzati in strutture geologiche aventi caratteristiche tali da consentire l’accumulo, la conservazione e, quando necessario, il prelievo del metano. Da questo punto di vista, essi si distinguono in:

♣ Stoccaggi di tipo convenzionale, quando vengono utilizzati giacimenti di produzione di gas esauriti o semiesauriti. Tutti i siti di stoccaggio oggi attivi in Italia sono di questo tipo. Questa scelta è stata dettata dalle soluzioni geologiche in cui si trova il Paese e dall’esaurirsi di alcuni campi che ha messo a disposizione infrastrutture adatte a essere convertite;

♣ Stoccaggi di tipo semiconvenzionale, quando si utilizzano acquiferi profondi, strutture porose e impermeabili nei quali il gas viene iniettato spiazzando l’acqua esistente;

♣ Stoccaggi di tipo speciale, cioè quelli che vengono ricavati in miniere di carbone abbandonate o in cavità ottenute da formazioni saline sotterrane.

Dal punto di vista operativo, invece, gli stoccaggi vengono denominati22

Cushion Gas, che consiste in un quantitativo minimo indispensabile di gas presente o inserito nei giacimenti in fase di stoccaggio. Esso deve essere sempre mantenuto nel giacimento avendo la funzione di consentire l’erogazione dei restanti volumi senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie del giacimento stesso. Il cushion gas, pertanto, è una risorsa non estraibile per la vendita durante l’intero ciclo di vita dello stoccaggio.

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Working Gas, che consiste in un quantitativo di gas presente nei giacimenti in fase di stoccaggio. Esso può essere messo a disposizione e reintegrato, per essere utilizzato ai fini dello stoccaggio minerario, di modulazione e strategico, compresa la parte di gas producibile, ma in tempi più lunghi rispetto a quelli necessari al mercato, ma che risulta essenziale per assicurare le prestazioni di punta che possono essere richieste dalla variabilità della domanda in termini giornalieri ed orari. Secondo la definizione riportata nel D.Lgs.Min. n. 164 del 23/05/2000, si intende:

stoccaggio di modulazione

: quello finalizzato a soddisfare la modulazione dell’andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi. È posto a carico degli operatori che svolgono attività di vendita del gas a clienti con consumi inferiori ai 200.000 mc/annui. Due cicli differenti caratterizzano lo stoccaggio di modulazione: uno di iniezione e l’altro di erogazione, su base stagionale (cd. modulazione ciclica). Il periodo di iniezione di gas va dal 1 aprile al 31 ottobre, quello di erogazione normalmente va dal 1 novembre al 31 marzo;

stoccaggio minerario

: quello necessario per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano. Ha la duplice finalità di assicurare alla produzione nazionale una flessibilità di fornitura pari a quella dei contratti di importazione e di tenere conto dei rischi tecnici di fermata della produzione. È posto a carico dei titolari delle concessioni di coltivazione.

stoccaggio strategico: quello finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas. L’onere del suo mantenimento è a carico dei soggetti importatori da Paesi extra Ue.

22. Le definizioni di cushion e working gas sono quelle riportate nell’art. 2 del D.Lgs.Min. n. 164 del 23/05/2000. Attuazione della Direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Le concessioni per lo stoccaggio sono regolate dal D.M. 26 agosto 200523

In particolare, viene definito nel dettaglio l’iter procedurale da seguire per l’assegnazione della concessione di stoccaggio, iter che si conclude con l’emanazione del decreto di conferimento definitivo da parte del MSE, di concerto con il MATTM e, per le concessioni su terraferma, d’intesa con la regione interessata.

. Tale decreto stabilisce le procedure di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e approva il relativo disciplinare tipo nel quale sono definite le modalità di esecuzione delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e le conseguenze di eventuali inadempimenti da parte degli operatori di stoccaggio.

Il decreto quindi recepisce in pieno la riforma del Titolo V della Costituzione prevedendo l’intesa regionale solo per le concessioni in terraferma.

Per le concessioni in mare invece non sembrerebbe rendersi necessario l’intervento della regione, mentre trova tacitamente applicazione la precedente legislazione (170/04) che stabilisce l’osservanza del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione per le concessioni di stoccaggio situate nell’ambito del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché per l’utilizzazione delle zone adiacenti al demanio stesso24

L’iter procedurale prende avvio con la presentazione delle domande dei soggetti intenzionati a sviluppare i giacimenti ritenuti idonei all’attività di stoccaggio. Le domande contengono i programmi di sviluppo dello stoccaggio e i relativi tempi stimati per la loro realizzazione. La selezione viene effettuata dal MSE sulla base di criteri di idoneità tecnica, organizzativa ed economica dei soggetti concorrenti.

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Il soggetto ritenuto più idoneo a svolgere l’attività di stoccaggio rispetto agli altri concorrenti richiede al MATTM di verificare la necessità di svolgere una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Nel caso in cui il MATTM richieda la VIA, l’operatore provvede con gli adempimenti previsti dalla legislazione in materia ambientale25

Il decreto in esame non dice nulla invece nel caso in cui la VIA non sia necessaria. In tal caso però sembrerebbe trovare tacita applicazione l’art. 8 della legge 340/00, in quanto il decreto Marzano (legge 239/04) ha espressamente previsto anche per gli stoccaggi l’applicazione della procedura semplificata riguardante il riutilizzo di siti industriali preesistenti per la

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23. Fino ad allora era in vigore il precedente disciplinare tipo, approvato con D.M. 28 luglio 1975, emanato ai sensi della legge 170/74.

24. Ad oggi, in Italia non esistono siti di stoccaggio in mare. 25. Art. 6 della legge n. 349/86.

sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia, “fermo restando l’applicazione della procedura di VIA, ove stabilita dalla legge” 26

In ogni caso, a conclusione della verifica della necessità o meno di effettuare la VIA, il MSE nomina il responsabile unico del procedimento che segue la procedura di semplificazione dell’azione amministrativa

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27. Il decreto stabilisce infine un termine perentorio per lo svolgimento dell’istruttoria che deve concludersi entro sei mesi dalla nomina del responsabile unico del procedimento.

26. Art. 1 comma 60 della legge 239/04.