status legale
Concetti chiave In Italia
Per quanto riguarda il territorio italiano, fra le diverse procedure ipotizzabili, parti-colare considerazione è riservata a quella diretta all’ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione sociale ex Art. 18 co. 6 del T.U. sull’Immigrazione (Legge n.
286/1998). Secondo tale disposizione, il permesso in esame può essere rilasciato, su proposta del Procuratore della Repubblica o del Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni, nei confronti dello straniero che abbia terminato l’espia-zione di una pena detentiva inflitta per reati commessi durante la minore età, purché abbia dato prova di partecipare ad un programma di assistenza e integrazione. In pratica, secondo l’interpretazione di alcuni autori – dalla ratio legis a fondamento della norma, come scaturente da una lettura complessiva della disposizione – si dovrebbe presumere che se un minore straniero ha compiuto un reato esistono buone possi-bilità che l’abbia fatto in quanto minacciato, ingannato o costretto in qualche modo ad opera di un’altra persona.
Affinché sia possibile procedere al rilascio del permesso di soggiorno in esame, oc-corre che sussistano una serie di condizioni. La persona straniera che intende valersi della norma deve:
1. trovarsi “all’atto delle dimissioni dall’istituto di pena”;
2. “aver terminato l’espiazione di una pena detentiva”;
3. “aver dato prova concreta di partecipare ad un programma di assistenza ed inte-grazione sociale”.
Stante al dettato normativo, il permesso dovrebbe essere rilasciato ad una persona che ha espiato la pena detentiva. Tuttavia, secondo un’interpretazione estensiva, nel novero delle pene detentive che legittimano al rilascio del permesso di soggiorno in esame, dovrebbero farsi rientrare anche quelle alternative alla detenzione stessa. Si tratta indubbiamente di un’interpretazione ragionevole, che andrebbe condivisa, se non altro perché un’opinione di senso opposto creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra chi ha usufruito di misure alternative alla detenzione e chi no.
Inoltre secondo alcune interpretazioni giurisprudenziali, il permesso di soggiorno de quo dovrebbe trovare applicazione anche in caso di sospensione del processo con messa alla prova. Anche in questo caso la misura infatti presuppone un accertamento della responsabilità penale del minore.
Allo scopo di favorire una più ampia diffusione del permesso in esame, sarebbe utile supportare gli operatori della giustizia minorile attraverso un servizio di consulenza legale oppure attraverso la promozione di iniziative che possano favorire una più ampia conoscenza del permesso di soggiorno in esame e delle procedure da seguire per il rilascio dello stesso. Spesso, infatti, dall’analisi delle prassi raccolte sul territorio italiano, oltre che dall’attività di consultazione dei minori, risulta che non tutti gli ope-ratori e gli attori attivi nel settore della giustizia penale minorile né i minori stessi coinvolti a vario titolo nel circuito penale e privi di un permesso di soggiorno cono-scono le opportunità offerte dalla legge, oppure, pur conoscendole, non hanno idea delle procedure da seguire e delle prassi esistenti in materia.
A parte la procedura amministrativa sopra descritta, esistono poi diverse possibilità
MODULO
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offerte dalla legge per la regolarizzazione del minore straniero, attivabili ovviamente a seconda delle specifiche condizioni esistenti caso per caso. Fra queste sicuramente la procedura per la richiesta di protezione internazionale. Inoltre, per i minori stra-nieri non accompagnati, si segnala che gli stessi fino a 18 anni possono essere de-stinatari di un permesso di soggiorno per minore età. Tale permesso, a determinate condizioni (divenute purtroppo più restrittive con l’entrata in vigore delle norme contenute nel c.d pacchetto sicurezza) è convertibile in permesso di altra natura al raggiungimento della maggiore età. Sul punto si rileva importante confrontarsi con le recenti pronunce giurisprudenziali.
In Grecia
Ai sensi dell’articolo 60 della legge n. 3386/2005 “Ingresso, soggiorno e l’inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi nel territorio greco” (Governmental Gazette 212/23.8.2005), quando un minore straniero si trova in Grecia come membro pro-tetto con un permesso di soggiorno di uno dei due genitori, ha il diritto e l’obbligo di ottenere il permesso di soggiorno autonomo. Il permesso di soggiorno indipen-dente non può superare un anno e può essere rinnovato ogni anno, e in ogni caso fino al completamento del suo 21° anno di età. L’ulteriore rinnovo è consentito ai sensi della disciplina generale della legge. Se il rinnovo non avviene nel termine di un anno, il cittadino di un paese terzo è costretto ad abbandonare il territorio greco.
Nel caso in cui tale permesso di soggiorno indipendente è rinnovato per motivi di studio, il cittadino di un paese terzo può, dopo la fine dei suoi studi, rinnovarlo sec-ondo le disposizioni e le condizioni di legge di cui sopra. Nella legge di cui sopra non vi è alcuna disposizione speciale in caso in cui un provvedimento educativo o ter-apeutico sia stato imposto per il minore e la possibilità della sua regolarizzazione non è influenzata né in senso positivo né in modo negativo da questo fatto. Secondo le due leggi n. 3386/2005 e n. 3907/2011 (Gazetta Ufficiale 7/26.1.2011) all’Art. 41 è previsto un divieto di espulsione di un minore al quale sono state imposte dalla Corte le misure educative.
Buone prassi in:
ITALIA
Procedure per la regolarizzazione – Cooperativa sociale Dedalus (Napoli)
Alcune iniziative molto utili per promuovere la regolarizzazione sono state attuate sul territorio, in particolare a Napoli, dalla Coop. Dedalus, e a Roma, dagli Uffici dei servizi sociali di giustizia minorile (U.S.S.M.). A Napoli, la Coop. Dedalus affronta e si fa carico della fase di aftercare dei bambini in conflitto con legge, nella ricerca di una casa (gruppi appartamento) e di un lavoro così come nell’assistenza nelle procedure di regolarizzazione. In particolare, la Coop. Dedalus aiuta i giovani ad ottenere il “per-messo di soggiorno di protezione sociale”. A questo fine, secondo gli operatori sociali della Coop. Dedalus è molto importante prendere contatto e creare un buon
rap-porto con i minori durante il periodo di detenzione al fine di sviluppare insieme a loro un programma di reinserimento più appropriato. Inoltre, è molto importante l’aiuto anche di un consulente legale e un buon rapporto ed una collaborazione con le autorità giudiziarie e l’ufficio immigrazione.
Bibliografia
• F. Nicodemi, P. Bonetti, Misure di protezione sociale, Scheda pratica (aggiornata al 03.09.2009), in www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=1073
• S. Fachile, Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ex Art. 18 co. 6 T.U.
Immigrazione. Un importante strumento di tutela per le persone straniere che scontano una pena, p. 4, disponibile sul sito:
www.ristretti.it/areestudio/stranieri/iniziative/permesso.htm
Ulteriori fonti di approfondimento
• Articolo 18, comma 6, Decreto legge n. 286, del 25 Luglio 1998 “Testo unico sul-l’immigrazione”.
• Sentenza del Tribunale minorile di Trieste:
in www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=1017 sent. Tribunale per i minorenni di Trieste, Ufficio del GIP, del 20 settembre 2005, n. 197.
• Opinione del Tribunale minorile di Roma:
in www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=1168&l=it parere del Tribunale per i minorenni di Roma, Ufficio del Magistrato di Sorveglianza dell’11 marzo 2004.
Scopo del metodo
La formazione al lavoro, l’orientamento professionale e le borse lavoro dovrebbero essere parte integrante di qualsiasi progetto di preparazione alle dimissioni. Queste iniziative rappresentano un requisito essenziale per un’effettiva reintegrazione sociale del minore e per evitare la recidiva, in particolare se si considera che i minori presenti nel circuito penale sono in molti casi prossimi alla maggiore età.
Concetti chiave
Le iniziative in esame dovrebbero essere promosse ed attuate sia nell’area penale in-terna che in quella esin-terna e dovrebbero essere pensate e realizzate in maniera tale da garantire una corrispondenza tra le aspirazioni professionali del minore ed i bisogni reali del mercato del lavoro, focalizzandosi su quelle attività che hanno un concreto sbocco lavorativo. È importante assicurare un’analisi approfondita ed individualizzata di ogni caso, per identificare il migliore intervento a favore del minore, la sua abilità è competenza professionale una volta fuoriuscito dal circuito penale. Generalmente, le aziende e le società richiedono, come condizione per l’assunzione, la credibilità pro-fessionale ed educativa del minore da assumere. Sovente l’assunzione è un traguardo che si raggiunge attraverso, da un lato, la conoscenza diretta della persona, dall’altro mediante incentivi fiscali all’assunzione di persone con esperienze detentive. In linea generale, i corsi di formazione dovrebbero includere diverse ore di attività formative,