Prime applicazioni della procedura
1. Struttura e finalità della Direttiva di Livello
La Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004108 sui Mercati di Strumenti Finanziari, prevista dal Piano d’azione degli strumenti finanziari del 1999, è stata emanata allo scopo di stabilire nuove regole per la contrattazione di strumenti finanziari nell’ambito degli Stati membri.
La nuova disciplina ha sostituito quella previgente, contenuta nella Direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 riguardante i servizi di investimento nel settore degli strumenti finanziari (Investment Services Directive - ISD), entrata in vigore il 10 maggio 1993. 109
La Direttiva IDS stabiliva le condizioni alle quali le imprese di investimento e le banche autorizzate potevano prestare determinati servizi o stabilire succursali in altri Stati membri sulla base dell'autorizzazione e della vigilanza dello Stato membro di origine, al fine di armonizzare i requisiti di autorizzazione iniziale e di esercizio per le imprese di investimento, comprese le norme di comportamento.
In considerazione della crescita esponenziale, negli ultimi anni, del numero degli investitori e della ampia gamma di servizi e strumenti che viene loro offerta, tuttavia, il Consiglio ha ritenuto opportuno introdurre una serie di misure ispirate alla tutela degli investitori stessi e, nel contempo, alla attuazione della libertà di stabilimento enunciata dal Trattato attraverso la attribuzione alle imprese della facoltà di prestare servizi in tutti gli Stati membri.
In particolare, la Direttiva MiFID è ispirata al principio della armonizzazione massima, in virtù della quale gli Stati membri non possono introdurre obblighi aggiuntivi per le imprese di investimento che svolgano i propri servizi al di fuori
108 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, L 145 del 30 aprile 2004.
109 La direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con D.Lgs 415/1996, poi confluito nel D.Lgs. n.
58/1998. Le norme di attuazione della disciplina legislativa sono state emanate dalla Consob; si veda, in particolare, le Delibere n. 11522/1998, n. 11768/1998, e n. 11971/1999, disponibili sul sito dell’Autorità, www.consob.it.
dell’ordinamento di provenienza. Le imprese, inoltre, possono eseguire gli ordini dei propri clienti fuori dai mercati, facoltà finora non consentita in alcuni paesi, come, ad esempio, l’Italia.
La direttiva, inoltre, consente un più alto livello di protezione della clientela quando utilizza i servizi di investimento forniti dagli intermediari in Europa. Per la prima volta, poi, stabilisce un insieme di norme che regolano l’esecuzione organizzata delle transazioni degli investitori da parte dei mercati, degli altri sistemi di negoziazione e delle imprese di investimento.110
La direttiva 2004/39/CE, entrata in vigore il 30 aprile 2004, avrebbe dovuto essere recepita dagli Stati membri entro il 30 aprile 2006; tale termine venne, tuttavia, successivamente prorogato al 31 gennaio 2007 in considerazione della mancata emanazione di misure di esecuzione.111
Quanto al recepimento della direttiva nei Paesi europei, solo la Romania, l'Inghilterra e l'Irlanda hanno completato l'iter legislativo entro il termine previsto di marzo 2007; la metà degli Stati membri dell'Unione ha portato a termine la procedura entro la metà dell'anno mentre in Italia il termine successivamente
Nel mese di gennaio 2007, è stato avviato il processo di recepimento della Direttiva MiFID nell'ordinamento nazionale, attraverso l'inserimento, nella legge comunitaria del 2006, dei principi di delega al Governo per l’emanazione del decreto delegato finalizzato alla modifica del D.lgs. 58 del 1998 (Testo Unico della Finanza) necessaria per il concreto recepimento delle nuove norme contenute nella MiFID. Il successivo passo del processo di implementazione della Direttiva, il cui termine ultimo era previsto per il 31 gennaio 2007, è l’emanazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze del decreto delegato. La legge comunitaria, approvata alla fine del mese di gennaio 2007, aveva previsto che il Governo potesse esercitare tale delega entro lo stesso termine previsto dalla MiFID. Tuttavia gli stringenti termini per l'esercizio della delega sono spirati senza che il Governo abbia emanato il decreto
110 C. FAISSOLA, Le regole e la Governance: gli effetti del recepimento della direttiva MiFID, in
L’impatto della direttiva MiFID sui mercati, ASSBB, 2007, passim.
111 In particolare, la direttiva 2006/31/CE del 5 aprile 2006 ha fissato, come detto, il nuovo termine di
trasposizione a gennaio 2007 e il termine di applicazione iniziale delle disposizioni al 1° novembre 2007, al fine di chiarire l’interpretazione di alcune disposizioni della direttiva.
delegato di attuazione, anche poiché lo strettissimo termine di pochi giorni a disposizione non lo ha tecnicamente consentito. Il 2 maggio 2007 il Senato ha dato via libera al disegno di legge che proroga al 30 settembre 2007 il termine entro cui l’Italia deve recepire la Direttiva MiFID
Nell’ambito delle misure di secondo livello previste dalla Procedura Lamfalussy si collocano due provvedimenti normativi: la Direttiva 2006/73/CE, relativa ai requisiti di organizzazione delle imprese di investimento e alle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento; e il Regolamento 1287/2006 del 10 agosto 2006, relativo alle operazioni di negoziazione, alla trasparenza dei mercati di negoziazione e all’ammissione di strumenti finanziari alle negoziazioni.112
Il CESR ha, poi, emanato una serie di linee guida e di raccomandazioni nell'ambito del Livello 3 della Procedura, al fine di ottenere la cd. Regulatory Convergency.
Nella direttiva MiFID la spinta attrattiva ad una comune fonte legislativa comunitaria è ancora più evidente per effetto di un’armonizzazione che tende al suo grado massimo; in questo modo, sono fortemente ridotti gli spazi regolamentati nazionali.113
D’altra parte, tale effetto è parzialmente compensato dalla partecipazione delle autorità nazionali e dei soggetti privati destinatari delle norme al processo di elaborazione della disciplina a livello comunitario.
Di fatto, nelle consultazioni pubbliche sinora svolte non si sono fatte sentire le rappresentanze dei consumatori e non tutti gli operatori del mercato hanno partecipato con la medesima intensità.