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Luci e ombre nella natura degli atti persecutor

2.1 Struttura del reato

L’art 612-bis c.p., che introduce il reato di atti persecutori, è stato inserito nel capo III del titolo XII, parte II del codice, nella sezione relativa ai delitti contro la libertà morale19. La tutela approntata dalla fattispecie di reato alla libertà morale è significativa in quanto non solo allude alla capacità del soggetto di autodeterminarsi e di essere libero di compiere le proprie scelte senza alcun condizionamento esteriore - ed è questo il precipuo obiettivo della norma cui è sottesa - ma anche perché tutela il bene giuridico dell’incolumità individuale e della integrità psichica. L’interrogativo che si pone è quando allora operi la tutela sull’incolumità individuale. La norma ci viene incontro in questo senso, sostenendo l’operatività quando le minacce e le molestie

19E.Lupo, G.Lattanzi, (2015), codice penale, rassegna di giurisprudenza e

generino quel perdurante stato di ansia e paura che, se accertata come malattia patologica, può comportare una lesione del bene primario della salute. È possibile quindi asserire che il reato di atti di persecutori si prefigga come obiettivi una tutela della serenità psicologica e una cura della riservatezza dell’individuo20. Un’ analisi della struttura del reato non può non iniziare dall’esaminare la figura del soggetto attivo, l’agente. Dalla lettura del 612- bis si enuclea la frase, “il reato di atti persecutori può essere commesso da chiunque”, ciò fa chiaramente desumere che si parla di reato comune. È prevista infatti la sola configurabilità dell’aggravante al secondo comma dell’art 612-bis per la specifica qualità personale del soggetto attivo, in relazione ai fatti commessi “dal coniuge anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”. In realtà questa specifica aggravante è estata estesa dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in l.

20 Barbazza A. , Gazzetta E., Il nuovo reato di atti persecutori, in www.altalex.it,

15 ottobre 2013, n.119, anche ai casi in cui tra coniugi non vi sia stata separazione o divorzio, o tra autore della condotta e persona offesa permanga ancora una relazione di natura affettiva21. Per quanto concerne la sintomatologia vera o presunta degli stalker, mi trovo in posizione di contrarietà per quanto si sostiene riguardo a disturbi psichiatrici degli stalker22. Ritengo che alla base dei comportamenti tenuti dagli stalker, non si debba parlare di problematica di natura psichiatrica da curare con trattamenti medici. Sono del parere che vi siano casi di persone patologicamente malate ma l’incidenza dei casi e la frequenza - la cronaca ce ne rende tristemente notizia - ci dice che per lo più sono individui irrisolti. Persone che non hanno avuto modo di maturare dal punto di vista affettivo e che non essendo state educate ad accettare la fine di un rapporto, l’accettazione di un No, rischiano con le loro condotte di turbare la serenità altrui. Si può, quindi , sostenere, come già autorevolmente

21 Lupo E, Lattanzi G, op.cit, p.931

22A. Cadoppi, Stalking : solo un approccio multidisciplinare assicura un’ efficace

asserito dallo psichiatra statunitense Meloy J.R., che il persecutore pur non essendo concretamente malato è certamente una persona con problemi di natura psicologica seppur di carattere transitorio23. In questa ottica, si pone, in modo naturale, l’istituto dell’ammonimento, che vuole tramite un richiamo da parte del questore nei confronti dello stalker farlo desistere dalle molestie. Accolto favorevolmente, l’istituto dell’ammonimento si pone come anticamera all’intervento penale. Si tratta infatti di provvedimento di natura amministrativa che si muove nell’approccio graduale della lotta allo stalking. Esso rappresenta il punto di non ritorno che può essere raggiunto qualora la persona ammonita non desista dal molestare; è infatti prevista la procedibilità d’ufficio del reato in questi casi. Perplessità in merito alla procedibilità è avanzata dal Cadoppi, il quale sostiene che “sarebbe più opportuno riconoscere un ulteriore spazio all’effetto della querela della

23 Meloy J.R., The psychology of stalking, 1998, in Caldaroni A. Stalking e atti

vittima che dovrebbe stimolare, in vista della possibile rimessione della stessa, l’interruzione delle molestie da parte dello stalker”24. Per quanto concerne il soggetto passivo della condotta persecutoria, esso così come l’autore della condotta può essere chiunque. Ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista al terzo comma si richiede la specifica qualità personale del soggetto passivo, che deve essere minore, donna in istato di gravidanza o persona con disabilità.

L’intervento normativo è così mirato a garantire una più efficace protezione delle vittime dei fatti di stalking.

All’interno del d.l. 11 del 2009 sono previsti all’art 11 e 12 delle misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori, nello specifico l’art 11 recita “ le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalle vittime notizia del reato di atti persecutori, di cui all’art.612 bis del codice penale, introdotto dall’art 7,

24 Cadoppi A. Con norme sul recupero del molestatore più completa la disciplina

anti-stalking- Il Sole24Ore in Caldaroni A. Stalking e atti persecutori (2009)Edizioni universitarie Romane, p.31

hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri anti-violenza, qualora ne facciano espressamente richiesta”. All’art 12 si dice, invece, che “presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un numero verde nazionale a favore degli atti persecutori, attivo ventiquattrore su ventiquattro con finalità di offrire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell’ordine competenti gli atti persecutori segnalati25. In aggiunta a quanto enunciato, è importante sottolineare che nel 2014 la presidenza del consiglio ministro ha previsto un piano di azione

straordinario contro la violenza sessuale e di genere della somma di 17 milioni di euro, denaro riconducibile al d.l. n.93 del 2013 (art.5bis) nella misura di 7 milioni di euro e alla legge di stabilità del 2014, l. n.147 del 2013, art 1. Comma 217 nella misura di 10 milioni di euro. All’interno di questo pacchetto sono previste misure di intervento per i centri antiviolenza e le case rifugio. Su questo argomento tornerò ampiamente in seguito nella trattazione 26 . Proseguendo nel lavoro, un’analisi deve essere indubbiamente approntata allo studio dell’elemento

oggettivo della fattispecie di reato e dei suoi connotati.

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