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La Valutazione di Incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Tale procedura è stata introdotta dall’articolo 6, comma 3, della Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, con lo scopo di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati ed in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale.

La Valutazione di Incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti gli interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Pertanto, la valutazione di incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, che si riferisce al particolare contesto di ciascun sito, ma che nello stesso tempo lo inquadra nella funzionalità dell’intera rete.

Ai sensi dell’art.6 del DPR 12/3/2003 n° 120 (che ha sostituito l’art. 5 del DPR 8/9/1997 n° 357) che disciplina la Valutazione di Incidenza, “nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico – ambientale dei proposti Siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone speciali di conservazione (ZPS)”. Si tratta di un principio di carattere generale tendente ad evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario. Sono da sottoporre a Valutazione di Incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori nonché tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso. Lo studio per la Valutazione di Incidenza deve contenere, tra l’altro, una analisi delle interferenze del piano o progetto con il sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche.

Nell’analisi delle interferenze, occorre prendere in considerazione la qualità, la capacità di rigenerazione delle risorse naturali e la capacità di carico dell’ambiente.

Il PRB afferisce a interventi previsti obbligatori dalle norme ambientali che riguardano bonifiche di discariche i cui interventi per la messa in sicurezza e/o bonifica dei siti rilevati potenzialmente inquinati, ricadenti all’interno del perimetro della Rete Natura 2000 rientrano indiscutibilmente tra quelli ad alta priorità, come peraltro evidenziato nei Piani di Gestione degli stessi, in quanto finalizzati ad eliminare e mitigare i fenomeni di degrado e di disturbo agli habitat naturali individuati all’interno delle aree sensibili.

Ai sensi dell’art. 6 del DPR 120 del 12/3/2003 la Valutazione di Incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente in un’area naturale protetta nazionale come definita dalla legge 6/12/1991, n° 394, è effettuata sentito l’ente gestore dell’area stessa.

A tal fine sono state predisposte le singole schede della Valutazione di Incidenza di ciascun sito ricadente all’interno del perimetro, che si riportano in allegato.

A riguardo si fa rilevare che la realizzazione dei progetti di Mise e/o bonifica, elimina il disturbo predetto sugli habitat presenti e che per tale finalità si prevedono i seguenti interventi secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/06 art. 242:

MISE PdC AdR Bonifica

In particolare si dispone che gli interventi saranno realizzati nel rispetto delle seguenti indicazioni atte a mitigare le interferenze temporanee e a favorire la rinaturalizzazione dell’area interessata.

Le misure di mitigazione possono riguardare, ad esempio sia i tempi di realizzazione (ad es. divieto di intervento durante il periodo di evoluzione di un habitat o di riproduzione di una specie) che l’uso di

specie vegetali autoctone o di comunità vegetali pioniere successionali correlate dinamicamente con la vegetazione naturale potenziale.

4.2. Aspetti normativi e procedurali

Nel nostro caso, poiché alcuni interventi interessano direttamente o indirettamente aree naturali protette, è necessaria anche la redazione dello Studio di Incidenza Ambientale per la Valutazione di Incidenza.

In relazione alla Valutazione di Incidenza questa deve eseguita in conformità alle leggi regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia ed in particolare alla seguente normativa:

⇒ Direttiva 92/43/CEE detta “HABITAT” del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. G.U.C.E. n. 206 del 22 luglio 1992.

⇒ Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997 recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio. G.U.C.E. n. 305 del 08/11/1997.

⇒ Testo coordinato del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, con il Decreto del Ministro dell’Ambiente 20 gennaio 1999 e il Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 e relativi allegati: A, B, C, D. E, F, G concernente il Regolamento in attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

⇒ Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).

⇒ Decreti del Ministro dell’Ambiente pubblicati nelle G.U. del 07/07/2005, 08/07/2005, 21/07/2005, 24/07/2007, 19/06/2009, 02/08/2010, 14/03/2011, 07/03/2012 e del 31/01/2013 che è l’ultimo decreto che individua l’Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004). Dalla lettura della normativa vigente si evince che in generale la valutazione d’incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall’articolo 6, comma 3, della direttiva “Habitat” con lo scopo di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti che non sono direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati ma che, invece, possono essere in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale. La valutazione di incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce, quindi, lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l’uso sostenibile del territorio.

E’ bene sottolineare che la valutazione d’incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. La valutazione d’incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza ex ante gli effetti di interventi che, sebbene localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla coerenza complessiva ed alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che comunitario. Pertanto, la valutazione d’incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, inquadrandolo nella funzionalità dell’intera rete Natura 2000. Per l’interpretazione dei termini e dei concetti di seguito utilizzati in relazione alla valutazione di incidenza, si fa riferimento a quanto precisato dalla Direzione Generale (DG) Ambiente della Commissione Europea nel documento tecnico “La gestione dei siti della rete Natura 2000 - Guida all’interpretazione dell’art. 6 della direttiva Habitat”.

Risulta utile per questo tipo di lavoro indicare alcune definizioni normative che debbono essere utilizzate per dare a chi esegue il lavoro e a chi lo deve valutare un linguaggio comune.

 Incidenza significativa: si intende la probabilità che un piano o un progetto ha di produrre effetti sull’integrità di un sito Natura 2000; la determinazione della significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del sito.

2000 arrecando effetti negativi sull’integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000.

 Incidenza positiva: si intende la possibilità di un piano o progetto di incidere anche significativamente su un sito Natura 2000 ma non arrecando effetti negativi sull’integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000.

Valutazione d’incidenza positiva: si intende l’esito di una procedura di valutazione di un piano o progetto che abbia accertato l’assenza di effetti negativi sull’integrità del sito (assenza di incidenza negativa).

Valutazione d’incidenza negativa: si intende l’esito di una procedura di valutazione di un piano o progetto che abbia accertato la presenza di effetti negativi sull’integrità del sito.

 Integrità di un sito: definisce una qualità o una condizione di interezza o completezza nel senso di

“coerenza della struttura e della funzione ecologica di un sito in tutta la sua superficie, di un habitat, di complessi di habitat e/o di popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato”.

Qualora, a seguito della valutazione di incidenza, il Piano risulti avere conseguenze negative sull’integrità di un sito (valutazione di incidenza negativa) si deve procedere a valutare le possibili alternative. In mancanza di soluzioni alternative, il piano o l’intervento può essere realizzato solo per motivi di rilevante interesse pubblico e con l’adozione di opportune misure compensative dandone comunicazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (DPR 120/2003, art. 6, comma 9).

Se nel sito interessato ricadono habitat naturali e specie prioritarie, l’intervento può essere realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell’uomo ed alla sicurezza pubblica o per esigenze di primaria importanza per l’ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (DPR 120/2003, art. 6, comma 10). In tutti gli altri casi (motivi interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude l’approvazione. La procedura della valutazione di incidenza deve, quindi, fornire una documentazione utile a individuare e valutare i principali effetti che il piano/progetto (o intervento) può avere sul sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

Il percorso logico della valutazione d’incidenza è delineato nella guida metodologica “Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC” redatto dalla Oxford Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente. Il documento è disponibile in una traduzione italiana non ufficiale, a cura dell’Ufficio Stampa e della Direzione Regionale dell’Ambiente - Servizio VIA - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, “Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva

“Habitat” 92/43/CEE”.

La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali.

⇒ FASE 1: verifica (screening) - processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta all’effettuazione di una valutazione d’incidenza completa qualora l’incidenza risulti significativa;

⇒ FASE 2: valutazione “appropriata” - analisi dell’incidenza del piano o del progetto sull’integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione ed individuazione delle misure di mitigazione eventualmente necessarie;

⇒ FASE 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative sull’integrità del sito;

⇒ FASE 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse

L’iter delineato nella guida non corrisponde necessariamente ad un protocollo procedurale, molti passaggi possono essere infatti seguiti “implicitamente” ed esso deve, comunque, essere calato nelle varie procedure già previste, o che potranno essere previste, dalle Regioni e Province Autonome.

In materia di Valutazione di Incidenza la Regione non ha emanato normative specifiche. Per quanto riguarda, invece, la procedura di VAS la norma comunitaria prevede in via preliminare una fase di Screening, atta a valutare l’assoggettabilità del piano alla VAS, in particolare, sono soggetti a Valutazione Ambientale Strategica:

a)i piani e programmi che presentino entrambi i seguenti requisiti:

1) concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;

2) contengano la definizione del quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale.

b) i piani e programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica”.

Lo screening è la fase iniziale della procedura di VAS ed è un processo interlocutorio tra le Autorità interessate (AP e AC) mirato alla definizione degli obiettivi strategici del Piano, alla verifica di assoggettabilità ed esteso all’individuazione dei soggetti con specifiche competenze ambientali.

L’avvio dello screening può generare tre diversi casi:

1. il Piano fa riferimento all’art. 6 comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.: è necessario procedere alla verifica di assoggettabilità (art. 12 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.), prevede per l’avvio della fase di screening che Autorità procedente trasmetta all’Autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano”. Che… le due autorità collaborino ad individuare i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e a trasmettere loro il documento preliminare per acquisirne il parere. I SCMA entro trenta giorni restituiscono un parere sull’esigenza o meno di procedere con le attività VAS. L’autorità competente, sentita l’autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando escludendo il piano …dalla valutazione…e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. L’AC rende pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità e le motivazioni; la norma prevede, comunque, la possibilità di giungere a diverso accordo tra autorità competente ed autorità procedente.

2. il Piano rientra tra quelli espressamente specificati dall’art. 6 comma 4: quindi viene escluso dalla VAS;

l’esclusione viene resa pubblica mediante pubblicazione sulla GURS a cura delle Autorità interessate;

3. il Piano per le sue specificità deve essere assoggettato a VAS.

Il Piano oggetto del presente studio:

a) )non rientra tra i piani identificatati all’art 6 - comma 3 in quanto “non è una modifica minore di un piano o programma preesistente”;

b) non rientra tra i piani identificatati all’art 6 - comma 4 - i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato; i piani e i programmi finanziari o di bilancio; i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

c) concerne il settore dei rifiuti (art. 6 comma 1);

d) contiene “la definizione del quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale” (art. 6 comma 2a);

e) interessa …i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica” (art. 6 comma 2b).

assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica, e contestualmente a Valutazione di Incidenza (VI) per gli effetti dell’art. 10 comma 3, che recita “La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale”.

Per quanto sopra, ai sensi dell’art. 13 comma 1, con nota n. 50002 del 12.12.13 si è dato formale avvio alla procedura di VAS, trasmettendo il rapporto preliminare dell’aggiornamento del Piano al Dipartimento Regionale dell’Ambiente, quale Autorità competente per la VAS e per la VI.

5. ANALISI DI COERENZA AMBIENTALE