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2.19 La deducibilità dei costi derivanti dai fixed assets

2.19.9 Le svalutazioni

A norma dell’articolo 22 del CTA, le svalutazioni degli assets non possono es- sere ricomprese tra le spese deducibili. É prevista tuttavia la possibilità di portare in deduzione la riduzione del valore del bene (se riportata anche nelle scritture contabili) se questo è stato danneggiato o rotto a causa di un disastro naturale, di un incendio, di un incidente o se è stato espropriato. Il valore deducibile è ugua- le alla differenza tra il valore non ancora ammortizzato e il prezzo di mercato dell’ultimo giorno di esercizio.

Altri casi di svalutazione sono previsti nell’Insurance Business Act.

2.19.10

Le rivalutazioni

Com’è noto, i principi contabili internazionali prevedono la possibilità di valutazione degli assets al costo storico o al fair value44. Non si pongono problemi particolari se la valutazione viene effettuata secondo il primo metodo; se invece un’attività viene valutata seguendo il secondo approccio, è possibile che un asset

acquisisca un valore maggiore rispetto al costo storico. Questa rivalutazione a norma dell’articolo 42 del CTA non è da considerarsi imponibile.

Sono previsti tuttavia alcuni casi di rivalutazione contenuti nell’Insurance Business Act.

2.19.11

Le plusvalenze e le minusvalenze

Dal punto di vista contabile il concetto di plusvalenza (o minusvalenza) in- dica una differenza positiva (o negativa) tra due valori dello stesso bene in due momenti diversi45. Normalmente questo concetto si riferisce ai beni a fecondità pluriennale nel momento in cui il bene viene ceduto o venduto e deriva dalla differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile dell’attività.

Il CTA non pone distinzioni tra le plusvalenze e i ricavi normalmente pro- dotti nella gestione corrente e quindi non sono trattati separatamente nel calcolo del reddito. Il prezzo di cessione ricevuto (al netto di sconti, abbuoni, spese di trasporto... ecc.) dalla società dalla vendita del bene ammortizzabile è semplice- mente incluso come ricavo di esercizio, mentre il valore del bene iscritto a bilancio viene considerato una spesa deducibile di esercizio. Inoltre, nello stesso anno di cessione, deve essere dedotta la parte di ammortamento che fiscalmente non è stata dedotta a causa dei limiti di deducibilità previsti dal Decreto Ministeriale (Disapproved Depreciation Amount). Conseguentemente, la plusvalenza o la minu- svalenza, che si viene a creare, altro non è che la differenza positiva o negativa tra il valore netto di cessione e il valore fiscalmente riconosciuto, composto dal valore iscritto in bilancio e il Disapproved Depreciation Amount (Articolo 32 (5) del- l’EDCTA). La regola generale non prevede una tassazione aggiuntiva di questi componenti.

Sono previste alcune eccezioni nel caso di cessione di certi terreni o edifici spe- cificatamente elencati all’articolo 55-2 della CTA, in cui si prevede una tassazione

aggiuntiva delle plusvalenze realizzate che varia dal 10% al 40% a seconda dei casi, oltre all’imposta sul reddito societario46.

Ad esempio, nel caso di cessione di alcune tipologie di case (come quelle residenziali) si applica un’imposta aggiuntiva pari al 30% alla plusvalenza. In presenza di una cessione di un terreno “inattivo” (come ad esempio quelli detenuti da società che non hanno come core business la coltivazione), si applica un’imposta aggiuntiva sulla plusvalenza pari al 30% (40% se il terreno non è registrato). Inoltre, è prevista una sovraimposta in determinate aree del Paese nel caso in cui la plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile sia superiore ad una certa percentuale (che va dal 3% al 10%)47.

2.20

La valutazione dell’inventario

2.20.1

Le regole generali

Per il calcolo del reddito complessivo è necessario tenere in considerazione le variazioni delle rimanenze di fine esercizio rispetto alle rimanenze iniziali. Nel caso in cui vi sia un incremento a fine anno, si genera un componente positivo imponibile, mentre un decremento comporta un costo deducibile, rispettivamen- te a norma degli articoli 11 e 19 dell’EDCTA. Questo sistema è necessario per rispettare il cosiddetto principio di “correlazione” tra costi e ricavi, per il quale i costi dei beni-merce non ancora venduti e dei servizi ancora in corso di esecu- zione vengono “sospesi” in modo che si manifestino quando si genera il relativo ricavo. Precisamente, quando il ricavo si genera, il costo (o meglio il valore di acquisizione) dei beni correlati a tale ricavo può essere dedotto e di conseguenza verrà escluso dalla valutazione delle rimanenze di fine esercizio. Il valore di ac- quisizione dei beni d’inventario da considerare è calcolato con le stesse modalità con le quali si valuta il valore di acquisizione di un asset. Essendo tuttavia difficile

46PWC, A Summary of Korean Corporate and Individual Income Taxes 2013, Seoul, pag. 10. 47DONG-BUM KIM, Daemyung Grant Thornton 2009, Seoul, pag. 2.

riuscire ad attribuire specificatamente ad ogni bene in magazzino il suo valore di acquisizione specifico48, sono previsti dalla normativa tributaria diversi metodi

convenzionali per valutare le rimanenze rimaste in magazzino a fine anno. A norma dell’articolo 42 del CTA, la valutazione dell’inventario è demandata al Decreto Presidenziale. Per la normativa fiscale (Articolo 73 dell’EDCTA), i beni che ricadono all’interno della valutazione dell’inventario sono:

1. merci e prodotti finiti (compresi immobili detenuti da società che vendono beni immobili), ad esclusione dei titoli;

2. semilavorati e prodotti in corso di lavorazione; 3. materie prime;

4. prodotti immagazzinati; 5. titoli.

Tutti i beni che ricadono all’interno dei primi quattro punti sono soggetti al metodo valutativo statuito dall’articolo 74 dell’EDCTA rubricato “Evaluation of Inventories”. La valutazione delle rimanenze dei titoli verrà trattata al paragrafo 2.20.6

2.20.2

I metodi di valutazione

Il legislatore dà la facoltà al contribuente di scegliere due metodi di valutazio- ne: il “cost method” o il “low price method”. Il contribuente può scegliere metodi diversi di valutazione in base alla tipologia e al luogo in cui si trovano i beni. Tuttavia, è necessario riportare in un apposito documento le metodologie scelte per la valutazione delle rimanenze da sottoporre all’ufficio dei tributi competente.

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