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zione è tenuta a considerare se un determinato mezzo sia potenzialmente in grado di perseguire in modo soddisfacente il risultato atteso… lo scopo della valutazione è di stabilire la potenziale capacità dell’atto di perseguire la finalità determinata, pre- scindendo in questa fase dagli aspetti di tutela e garanzia degli altri interessi, ma te- nendo in considerazione gli stessi per i profili che attengono ai possibili effetti de- rivanti dall’adozione dello strumento prescelto… attraverso il carattere dell’idoneità quindi si esplica una preliminare selezione tra le alternative (di scelta) implicante l’individuazione del fine da raggiungere, il computo dei risultati che ci si aspetta di ottenere dall’azione e, su tali basi, la selezione delle alternative idonee al soddisfa- cimento delle aspettative di risultato… L’idoneità – implicando la valutazione del rapporto bilaterale tra mezzo impiegato e funzione amministrativa sotto il profilo della coerenza dell’azione al fine del perseguimento del risultato – comporta il ne- cessario complemento di una successiva e più complessa valutazione multilaterale, che coinvolge mezzo impiegato, fine pubblico, altri interessi pubblici e privati, allo scopo di verificare se il perseguimento del risultato comporti pregiudizi spropor- zionati nei confronti dei titolari degli interessi contrapposti. Il primo serve a valu- tare la coerenza dello strumento; i successivi riscontri rappresentano gli elementi per verificare la giusta misura dell’esercizio del potere amministrativo… La neces- sarietà comporta… la conformità dell’azione amministrativa alla regola del mezzo più mite e cioè l’obbligo di scelta della soluzione implicante il raggiungimento del- l’obiettivo attraverso il minimo sacrificio degli interessi confliggenti. Essa rappre- senta un limite qualitativo al potere amministrativo volto a garantire al contempo, attraverso la ricerca di un’adeguata misura nell’esercizio dello stesso, la soddisfa- zione dell’interesse pubblico con il minor pregiudizio degli altri interessi in con- flitto». Il parametro di adeguatezza è collegato a quello di necessarietà. «L’adegua- tezza dell’atto, dall’angolazione del potere amministrativo, si pone come limite quan- titativo della scelta e, da quella della dinamica degli interessi, si erge a misuratore del grado di soddisfazione (o di minor compressione) degli interessi meritevoli di tutela e, in particolare, degli interessi «deboli», per quando riguarda l’aspetto del “giusto equilibrio” in sede di bilanciamento… L’adeguatezza consente all’ammini- strazione di operare una ponderazione discrezionale che conduca ad una decisione che, non provocando agli interessi incisi un sacrificio superiore al minimo necessa- rio, sia non soltanto ragionevolmente bilanciata, ma giunga alla definizione della giusta misura del potere amministrativo. Essa, dunque, è volta alla determinazione della quantità di potere esercitabile nella dinamica degli interessi» (367 ss.).

110 Riguardo ai diritti fondamentali perfetti la Costituzione riconosce in modo

esplicito il diritto alla salute. Grazie al contributo quindi delle decisioni della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione è stato ampliato il numero dei diritti qua- lificati appunto come fondamentali. v. S. Spuntarelli, I diritti fondamentali nella

giurisprudenza amministrativa, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 3/2009, Giuffrè, che evi-

lare tra due poli

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, quello della «decisione politica» e quello della ga-

ranzia giurisdizionale e dunque tra i sistemi di «common law» e «ci-

vil law», in passato erano considerati monopolio del giudice ordina-

rio, la ragione generalmente la si fa risiedere nel fatto che sono di-

ritti che per natura resistono, ovvero non possono essere compressi

stituzionale ricollegati a singoli diritti e garanzie fondamentali, quantomeno nel senso che non esistono altri diritti fondamentali inviolabili che non siano necessariamente conseguenti a quelli costituzionalmente previsti». Specifico rilievo nell’interpreta- zione del carattere fondamentale dei diritti ha assunto l’art. 2 Cost. interpretato quale disposizione posta «a presidio dei diritti fondamentali della persona» – Corte cost. 6 luglio 2001 n. 231. Taluni diritti sono qualificati fondamentali perché con- dizione o fondamento di altre libertà: nel primo senso è considerata la libertà per- sonale, laddove la libertà di manifestare il proprio pensiero, secondo la Cassazione, è diritto fondamentale che include «la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee o critiche su temi di interesse pubblico… altri diritti sono ritenuti fondamentali dalla giurisprudenza sulla base dell’interpretazione delle disposizioni costituzionali: in tal senso i diritti al rispetto e alla libera esplica- zione della personalità, nonché a realizzare lo sviluppo della propria personalità. Costantemente riconosciuti dai giudici in modo esplicito come fondamentali sono i diritti alla tutela giurisdizionale. Analogamente la Corte costituzionale riconosce le attività di culto quali estrinsecazioni del diritto fondamentale inviolabile alla li- bertà religiosa; enuclea i diritti fondamentali alla libertà di emigrazione e all’abban- dono del proprio paese. Più recentemente riconosce quali diritti fondamentali della persona ed interessi fondamentali della collettività il diritto alla salvaguardia del- l’ambiente e all’integrità del patrimonio ambientale. Dall’esame della giurisprudenza della Corte costituzionale emerge nel complesso che i giudici tendono ad ampliare progressivamente il riconoscimento del carattere “fondamentale” in relazione ad al- cuni “nuovi” diritti e ad enucleare strumenti giuridici che permettano di rispondere al mutare della sensibilità culturale e sociale (745 ss.). I diritti fondamentali sono capaci di ampliare ed estendere la forza e l’ambito di applicazione delle disposizioni e dei principi costituzionali. Ciò accade ad esempio in riferimento al principio di eguaglianza che, laddove riferito ai diritti inviolabili, non tollera discriminazioni tra la posizione del cittadino e quella dello straniero e si traduce in un limite ulteriore alla introduzione di discipline differenziate da parte del legislatore… I diritti fon- damentali trovano il proprio fondamento in una nuova concezione del rapporto tra Stato e Società incentrata sul principio personalistico, espressione dei valori dell’in- violabilità dei diritti, della pari dignità sociale e dell’eguaglianza sostanziale. Inoltre essi rappresentano gli obiettivi primari e la base della legittimità dell’ordinamento» (748-749).

111 C. Panzera, Il bello dell’essere diversi. Corte costituzionale e Corti europee a una svolta, in Riv. trim. dir. pubbl., Giuffrè, 1/2009, 16 ss.

dal potere pubblicistico: sono diritti insomma il cui nucleo non sem-