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Target di raccolta (in kg) RAEE negli Stati Europei – Fonte Eurostat

I Comuni assicurano la funzionalità, l’accessibilità dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, in modo da permettere ai detentori finali e ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nell’ambito del loro territorio. Il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo successivamente alla stesura di un accordo con il Comune di destinazione.

I distributori hanno il compito di assicurare il ritiro gratuito dell’apparecchiatura elettrica usata, in ragione di uno contro uno, al momento della fornitura di una nuova AEE. Deve altresì controllare che l’apparecchiatura nuova svolga le medesime funzioni e provvede alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate.

Relativamente agli obiettivi di raccolta esistono un paio di criticità che non possono essere trascurate:

1) un incremento degli obiettivi di raccolta non può che essere visto in modo positivo, ma deve essere accompagnato dalla riduzione al minimo del flusso dei RAEE non captati dal sistema. Per testimoniare ciò, la Commissione UE riporta che solo il 33% dei RAEE viene raccolto tramite il sistema. Per sopperire a questa problematica bisognerebbe determinare regole più chiare ed efficaci

2) è necessario poi tenere in considerazione lo sfasamento temporale tra l’immesso al consumo delle AEE e la produzione di RAEE. Si potrebbe infatti arrivare ad una situazione

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paradossale dove la percentuale obiettivo di raccolta dei RAEE in relazione all’immesso al consumo di oggi è superiore al 100% dell’immesso al consumo della media degli anni precedenti e questo potrebbe portare ad avere una quantità di RAEE da raccogliere maggiore della quantità di RAEE effettivamente in circolazione.

2.5.2.9 Obiettivi di recupero

Il Decreto Legislativo 151/2005 fissa anche obiettivi di recupero e riciclaggio in base alla categoria di appartenenza dell’apparecchiature elettrica od elettronica:

Categoria AEE

Percentuale di Recupero (in peso medio per

apparecchio)

Percentuale di Reimpiego e di Riciclaggio di componenti, materiali e sostanze (in peso

medio per apparecchio)

1 (Grandi elettrodomestici e Distributori automatici) e 10 (Distributori automatici)

80%

75%

3 (Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni) e 4 (Apparecchiature di consumo)

75%

65%

2 (Piccoli elettrodomestici), 5 (Apparecchiature di illuminazione), 6 (Utensili elettrici

ed elettronici), 7 (Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport), 8 (Dispositivi

medici), 9 (Strumenti di monitoraggio e di controllo)

70%

50%

Sorgenti luminose

fluorescenti

80%

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La verifica del raggiungimento degli obiettivi spetta all’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) sulla base dei dati comunicati dagli impianti di trattamento e recupero e dagli esportatori di RAEE attraverso il Mud (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), e dai produttori e dai Sistemi Collettivi al Registro. L’ISPRA trasmette annualmente al Ministero dell’Ambiente una relazione contenente questi dati. Vi è anche la possibilità che il Ministero dell’Ambiente adegui gli obiettivi di recupero, di reimpiego e di riciclaggio in modo conforme ad eventuali decisioni prese nella comunità europea. I costi relativi al monitoraggio sono a carico dei produttori in funzione della quota di mercato.*** Esistono ovviamente delle criticità legate al calcolo degli obiettivi di recupero. In primis i RAEE raccolti sono distinti nei 5 raggruppamenti (R1, R2, R3, R4, R5) e non sono quindi suddivisi secondo le 10 categorie dell’allegato I A. Inoltre per i RAEE domestici la normativa prevede l’obbligo per i produttori di iscriversi ai Sistemi collettivi che avvieranno per loro conto il trattamento dei RAEE. Tale situazione non rende possibile per i singoli produttori disporre dei quantitativi effettivamente trattati e recuperati. Saranno quindi i Sistemi collettivi a comunicare i dati di recupero che però sarà un informazione totale e non disaggregata per produttore.

2.5.2.10 Obiettivi di reimpiego/riutilizzo

Il reimpiego viene definito come ‘le operazioni in virtù delle quali i RAEE o loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite, incluso l’uso continuativo delle apparecchiature o loro componenti riportate ai punti di raccolta, ai distributori, riciclatori o fabbricanti’.

A tal proposito il Decreto Legislativo 151/2005 fornisce linee guida volte al reimpiego ed in particolare:

 incentiva i produttori di AEE ad una progettazione che permetta modalità di smontaggio, recupero, reimpiego e riciclaggio dei RAEE e dei loro componenti e materiali

 richiede ai soggetti responsabili della raccolta di verificare il possibile reimpiego dell’apparecchiatura stessa

 richiede ai soggetti responsabili di raccolta, trasporto e stoccaggio dei RAEE raccolti separatamente di eseguire tali operazioni in modo da ottimizzare il reimpiego delle apparecchiature o dei relativi componenti

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 richiede ai produttori dei sistemi di recupero dei RAEE che privilegino il reimpiego degli apparecchi interi

 obbligano i produttori di AEE a realizzare, in forma cartacea o elettronica, le informazioni in materia di reimpiego per ogni tipo di apparecchiatura immessa sul mercato, entro un anno dalla stessa immissione. Queste informazioni saranno poi utilizzate dai centri di reimpiego.

In futuro si potrebbe arrivare ad un ‘protocollo’ di comportamento da seguire in merito all’attività di riutilizzo dei RAEE che tenga in considerazione le garanzie commerciali e di sicurezza. Questo consentirebbe di avere un riferimento operativo certo.

2.5.2.11 Sanzioni

Il Decreto Legislativo 151/2005 prevede sanzioni relativamente alle omissioni da parte del produttore.

Il produttore che…

Multa a cui è soggetto

non provvede a organizzare la raccolta separata dei RAEE professionali

30.000-100.000€ che non fornisce le istruzioni per l’uso dell’apparecchiatura

elettrica nel manuale

2.000-5.000€

che non mette a disposizione dei centri di trattamento e reimpiego le informazioni a riguardo dello smaltimento del

prodotto

5.000-30.000€

che non appone il simbolo bidone barrato sull’apparecchiatura o ne utilizza un altro non conforme

200-1.000€ per ciascuna apparecchiatura immessa

sul mercato che non si iscrive al registro presso la Camera di Commercio 30.000-100.000€

che non rispetta la direttiva ROHS limitante l’utilizzo di sostanze vietate

50-500€ per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato oppure 30.000-

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Il distributore che non ritira a titolo gratuito un RAEE domestico a fronte dell’acquisto di una nuova equivalente AEE è punito con sanzione pecuniaria compresa tra i 150 e i 400 € per ciascuna apparecchiatura non ritirata.

I soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto dei RAEE che omettono di iscriversi al trasporto RAEE siano soggetti a:

- pena dell’arresto da tre mesi a un anno o ammenda compresa tra 2.600 e 26.000 € se si tratta di rifiuti non pericolosi e sequestro del mezzo

- pena dell’arresto da sei mesi a due anni o ammenda compresa tra 2.600 e 26.000 € se si tratta di rifiuti pericolosi e sequestro del mezzo.

Se tali soggetti omettono di aggiornare il registro di carico e scarico sono puniti con sanzione compresa tra i 2.600-15.500 €. Se si tratta di rifiuti pericolosi la sanzione è compresa tra 15.500 e 93.000 € e la sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita.

Se effettuano il trasporto di rifiuti senza il documento di trasporto sono puniti con sanzione che va dai 1.600 ai 9.300 €.

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