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Tassi ridotti per finanziamenti industriali

TASSI DI INTERESSE (validi fino al 30 Aprile 2003)

2) Tassi ridotti per finanziamenti industriali

a) Finanziamenti con Fondi BEI (esclusi rischio di cambio

e commissioni valutarie). Con quota non coperta dalla FISSI(6) VARIABILI (6) garanzia contro il rischio di cambio finanziata x durate di 10 anni

in EURO 5,10 ca. 3,50 sem.post.

b) Finanziamenti con Fondi Mediocredito Centrale

– L.949/52 investimenti produttivi VARIABILI

• operazioni pervenute a M.C. post 31/10/94 - fino al 30/04/955,05 (fino al 30/04/2003) (3) sem. post.

• operazioni pervenute a M.C. post 30/04/95 5,45 (3) (5) sem. post.

– quota per innovazione tecnologica e tutela ambientale

– L.598/94 ogni intervento; delibere di M.C. - fino al 30/04/95 4,05 (fino al 30/04/2003) (4) sem.post.

– L.598/94 ogni intervento; delibere di M.C. - post 30/04/95 4,45 (4) (5) sem.post.

(1) Per macchinari utilizzati in stabilimenti ubicati nelle zone del Mezzogiorno.

(2) Per macchinari utilizzati in stabilimenti ubicati nelle restanti zone del territorio nazionale.

(3) Inclusa la commissione base di 2,25.

(4) Inclusa la commissione massima dell’1,25.

(5) Tasso in vigore per rifinanziamenti erogati nel mese di decorrenza al lordo del contributo interessi pari al 23% del tasso di riferimento.

(6) Incluso lo spread di 1 punto.

(7) Per macchinari utilizzati in unità produttive ubicate nelle zone ammesse alla deroga art.87.3 C del Trattato C.E.

Tasso di riferimento: 4,50Equivalente nominale annuo post.con liquidazione semestrale: 4,46

49 AUTOTRASPORTO MERCI C/TERZI

Esami di capacità professionale. Rilascio attestati in esenzione. (Nota Ministero Infrastrutture e Trasporti 26 febbraio 2003, prot. n. 3746/APC).

La competente Direzione Generale APC del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diramato ai propri uffici periferici ed alle Commissioni regionali d’esame per l’accesso alla professione, la nota indicata al titolo e di seguito riportata.

Con tale nota viene ricordato che le nuove norme sull’accesso alla professione (D.Lgs 22 dicembre 2000, n. 395 modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478) entreranno pienamente in vigore dopo l’emanazione del regolamento attuativo e che fino ad allora - così come previsto nell’art. 21 del D.Lgs. n. 478/2001- continueranno ad applicarsi le disposizione contenute nel decreto del Ministro dei Trasporti 16 maggio 1991, n. 198.

Pertanto, le attuali Commissioni regionali d’esame continueranno a svolgere la propria attività, come per il passato, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, così come peraltro previsto anche dall’accordo Stato-Regioni-Enti locali del 14 febbraio 2002.

Di conseguenza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che eventuali sessioni di esame “svolte da Commissioni autonomamente costituite, devono intendersi non regolari e gli attestati conseguiti non validi”.

Con l’occasione, l’APC ricorda ai propri uffici periferici che fino alla data di entrata in vigore del più volte citato regolamento attuativo, possono continuare a rilasciare attestati di capacità professionale ai sensi dell’art. 8 del D.M.

198/91, il quale prevede - come è noto - la possibilità per coloro che abbiano maturato cinque anni di esperienza presso imprese iscritte all’Albo Autotrasportatori c/terzi regolarmente autorizzate, di ottenere l’attestato in esenzione dall’esame.

A sua volta, l’ANITA richiama l’attenzione delle imprese su tale argomento, raccomandando gli interessati che si trovino nelle condizioni di poter richiedere l’attestato in esenzione di affrettarsi, poiché quando entreranno in vigore le nuove norme, anche coloro che abbiano maturato l’esperienza quinquennale suddetta dovranno sostenere un esame di controllo.

Nota Ministero Infrastrutture e Trasporti 26 febbraio 2003, prot. n. 3746/APC.

Esami di capacità professionale - Rilascio attestati in esenzione.

A seguito di numerose segnalazioni pervenute a questa sede da parte di associazioni di categoria, nonché di utenza privata, si espone quanto segue.

Com’è noto il Decreto Legislativo 28 dicembre 2001 n. 478, modificativo ed integrativo del Decreto Legislativo 22 dicembre 2000 n. 395, all’art. 21 dispone che fino all’entrata in vigore del previsto Regolamento attuativo delle disposizioni contenute nei citati decreti legislativi, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei Decreti del Ministro dei Trasporti 16 maggio 1991 n. 198 e 20 dicembre 1991 n. 448.

È ovvio che, pertanto, anche le attuali Commissioni Regionali d’esame devono continuare le loro attività, con le regole in atto, fino all’entrata in vigore del predetto Regolamento.

Tale disposizione è stata confermata nell’accordo Stato-Regioni-Enti locali del 14 febbraio 2002 che ha inoltre previsto che, nelle more dell’approvazione dei necessari appositi regolamenti provinciali, l’espletamento degli esami venga assicurato dalle Commissioni esistenti.

Appare ovvio che l’attività delle singole Commissioni d’esame cesserà quindi dopo l’entrata in vigore del predetto regolamento attuativo.

Eventuali sedute svolte da Commissioni d’esame autonomamente costituite, devono intendersi non regolari e gli attestati conseguiti non validi.

Si invitano, pertanto, le Commissioni Regionali d’esame a continuare con regolarità la loro attività e a voler segnalare a questa Direzione Generale - Autotrasporto persone e cose (Div. ex APC 5) - ogni irregolarità di cui siano venuti a conoscenza.

Si invitano i Direttori degli Uffici Territoriali a voler continuare, sempre in applicazione del disposto dell’art. 21 del Decreto Legislativo 478/01, a rilasciare con regolarità gli attestati di capacità professionale in esenzione ai sensi dell’art. 8 del D.M. 198/91.

50 AUTOTRASPORTO MERCI C/TERZI

Formazione professionale per conducenti di veicoli industriali. Prossima realizzazione corsi.

Il Comitato Centrale Albo Autotrasportatori c/terzi, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, ha promosso e finanziato la realizzazione di corsi di formazione professionale per conducenti di veicoli industriali, al fine di rispondere all’esigenza, sempre più sentita dalle imprese del settore, di poter disporre di personale specificamente preparato nel quadro di una maggiore tutela della sicurezza della circolazione.

A tal fine, il Comitato ha pubblicato, nel novembre 2002, un avviso rivolto esclusivamente ai soggetti accreditati presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, i quali sono stati invitati a presentare dei progetti, successivamente valutati da una Commissione appositamente costituita.

Di conseguenza, il Comitato Centrale Albo ha deliberato di affidare ai soggetti che sono stati dichiarati ammissibili, la realizzazione di 27 corsi di formazione in altrettante province (suddivisi in n. 10 corsi nell’Area Nord, n. 9 nell’Area Centro e n. 8 nell’Area Sud), indicando, per ciascuna area geografica, gli Enti e le Associazioni cui è stata affidata la relativa organizzazione e gestione.

Di questi, all’ANITA sono stati affidati tre corsi di formazione che saranno realizzati nelle provincie di Piacenza, Sassari e Terni e si terranno presso le rispettive Associazioni Industriali. Tali corsi saranno avviati dopo che saranno concluse le necessarie formalità burocratiche (prevedibilmente nei prossimi mesi), sulla base di un calendario di lezioni che dovrà necessariamente tenere conto delle esigenze dei partecipanti, vale a dire se essi siano già occupati o meno.

In ogni caso, l’ANITA ritiene opportuno anticipare alcune informazioni su come saranno strutturati tali corsi:

la partecipazione ai corsi è totalmente gratuita per i frequentatori;

nella formazione dell’aula, i soggetti formalmente indicati dalle imprese di autotrasporto iscritte all’Albo hanno titolo preferenziale;

i corsi sono rivolti sia a soggetti già in possesso di patente di guida di tipo C o di tipo CE, sia a quelli che intendono conseguirle;

i corsi avranno una durata minima di 150 ore ripartite secondo il programma approvato dal Comitato Centrale Albo Autotrasportatori c/terzi che prevede sia lezioni di tipo tradizionale in aula, sia esercitazioni pratiche; in particolare saranno approfonditi i seguenti argomenti: a) perfezionamento per una guida razionale improntata alle norme di sicurezza; b) applicazione della normativa; c) salute, sicurezza, servizi, logistica; d) eventuali corsi di lingua italiana per soggetti esteri.

Si evidenzia, infine, che i controlli e le verifiche sul corretto svolgimento dei corsi sono stati affidati ai Comitati provinciali dell’Albo.

51 AUTOTRASPORTO MERCI C/TERZI

Trasporto prodotti chimici liquidi. Rinnovo accordo tariffario nazionale.

Le Associazioni dei vettori e la Federchimica, in data 26 marzo 2003, hanno sottoscritto il verbale di accordo con il quale si è stabilito di aumentare le tariffe previste dell’accordo nazionale per il trasporto di prodotti chimici liquidi nella misura del 2% , a decorrere dal 1° aprile 2003.

L’incremento si applica a tutte le voci di spesa dell’accordo stesso, comprese quelle riferite alle soste ed ai lavaggi.

52 FERMO AMMINISTRATIVO VEICOLI

Tutela crediti tributari. (Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 9 aprile 2003).

Si richiama l’attenzione su quanto riportato nella rubrica “Tributaria” del presente numero di “Informazioni per le Industrie” (pagina 372, titolo 11) in merito alla procedura del fermo amministrativo dei veicoli (c.d. ganasce fiscali), da parte dei concessionari, nei confronti di debitori d’imposta morosi.

53 INVESTIMENTI AREE DEPRESSE

L. 488/92. Controllo istruttorio di conformità urbanistica. Bandi “Industria”.

Con propria comunicazione 28 marzo 2003, n. 973405 indirizzata alla Banche concessionarie della legge di cui al titolo (e della quale non è prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), il Ministero delle Attività Produttive ha inteso chiarire i punti 2.1 e 5.8 della Circolare di attuazione n. 900315 del 14 luglio 2000, a seguito di difformità applicative da esso rilevate nei comportamenti istruttori delle predette Banche.

È stata ribadita quale sia la interpretazione corretta da applicarsi in esecuzione degli adempimenti previsti all’articolo 2.1 del Regolamento di attuazione della L. 488, il quale prevede che “l’immobile oggetto del programma di investimenti deve essere già rispondente, in relazione alla attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso”.

Vi si chiarisce, in particolare, che la “conformità urbanistica” di suolo ed immobili, in relazione alla attività da svolgervi, deve sussistere ed essere provata entro i termini finali di chiusura del bando. Tale compatibilità è considerata invece inesistente, e la domanda pertanto risulta inaccoglibile, qualora detta compatibilità sia solo dichiarata, ma di fatto non sia dimostrata e risulti solo ipoteticamente conseguibile in tempi futuri. E ciò vale, anche nel caso di iniziative industriali che possono essere considerate come opere di interesse pubblico agli effetti di legge, come nel caso, ad esempio, di iniziative di investimento concernenti impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

Di fatto, il requisito della compatibilità urbanistica viene considerato soddisfatto - attraverso certificazione proveniente dalla competente P.A. - solo quando essa sia attestata da “atti definitivi con effetto autorizzativo” per la realizzazione delle opere interessate, conseguiti e dimostrati entro il termine finale di presentazione delle domande.

Le Banche concessionarie sono state pertanto invitate dal MAP a rivedere con urgenza le loro relazioni istruttorie che non fossero state eseguite nel rispetto dei predetti criteri ed a ritrasmetterle in sostituzione delle precedenti.

Si precisa che il sopra citato chiarimento istruttorio del MAP è da intendersi riferito al Bando “Industria” 2002. Questi specifici problemi istruttori, infatti, sussistono su talune valutazioni istruttorie trasmesse dalle banche e “già conseguite”

dal MAP, concernenti appunto tale Bando (14°), su domande di agevolazione per le quali è in fase di approntamento la formazione delle graduatorie, con relativa pubblicazione attesa per maggio 2003.

È evidente, peraltro, che questa modalità istruttoria si applica anche ai futuri bandi, compreso il Bando “Industria”

2003, attualmente in corso di svolgimento ma con termine finale di presentazione delle domande non ancora fissato.

54 INVESTIMENTI AREE DEPRESSE

L. 488/92. Pubblicazione decreto termine finale Bandi 2002 “Turismo” e “Commercio”. Chiarimenti normativa Patti territoriali e Contratti d’area. (D.M. 20 marzo 2003; Circolari Ministero Attività Produttive 10 marzo 2003, n. 1233069 e 27 marzo 2003, n. 1233986).

Si fa seguito a quanto anticipato su “Informazioni per le Industrie” n. 13 del 4 aprile 2003 (pagina 322, titolo 42) per segnalare che il D.M. 20 marzo 2003 ha trovato pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2003. Con tale provvedimento il Ministero delle Attività Produttive ha fissato al 9 maggio 2003 il termine finale di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni per i Bandi 2002 relativamente dei settori “Turismo” e “Commercio”, di cui alla legge indicata al titolo.

Il decreto fa seguito ai due precedenti decreti del MAP, datati 17 dicembre 2002 e 13 gennaio 2003, concernenti l’approvazione delle “proposte” regionali relative ai Bandi 2002, rispettivamente del settore “Commercio” e del settore

“Turismo”.

Si informa, inoltre, che con due circolari (10 marzo 2003, n. 1233069 e 27 marzo 2003, n. 1233986), il Ministero delle Attività Produttive ha diramato chiarimenti in merito alla normativa riguardante i Patti territoriali ed i Contratti d’Area, rispettivamente, in materia di problematiche relative alle iniziative infrastrutturali (ammissibilità e tempi di eventuali proroghe per la realizzazione e competenze dell’ente attuatore e del Responsabile unico), nonché, in materia di rimodulazione dei Patti e Contratti d’Area (relativamente al computo temporale afferente la ammissibilità delle realizzazione sotto forma di leasing, ed al rispetto dei tempi necessari ai fini di una valida disponibilità dell’immobile).

55 L. 1329/65 (SABATINI)

Agevolazioni acquisto/leasing macchine utensili e di produzione. Tassi di interesse. Maggio 2003.

Si riporta, di seguito, la tabella - elaborata dal MCC SpA - contenente i tassi di sconto agevolati da applicare alle operazioni ex lege 1329/65 (Sabatini) nel mese di maggio 2003.

Tasso di riferimento maggio 2003:

4,50% (effettivo annuo posticipato);

4,46% (nominale annuo corrisposto in via semestrale posticipata).

Tassi d’interesse da applicare nel mese di maggio 2003:

Tassi nominaliSconto Sconto commerciale annui anticipaticomposto 1 2 3 4 5 360/360 anno anni anni anni anni

Tasso di sconto

di riferimento 4,39% 4,36%4,29%4,23%4,17%4,11%

Tasso di sconto agevolato zone ammesse alla deroga di cui all’art. 87.3a del Trattato CE

(Mezzogiorno) 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%

Tasso di sconto agevolato zone ammesse alla deroga di cui all’art. 87.3c

del Trattato CE 1,75% 1,75%1,75%1,70%1,70%1,70%

Tasso di sconto agevolato restante

territorio 2,20% 2,20%2,20%2,15%2,15%2,15%

In caso di dilazione all’impresa acquirente o locataria a tasso agevolato, tale tasso non potrà superare:

Tassi effettivi Tassi nominali annui annui corrisposti posticipati in via semestrale

360/360 posticipata

Tasso di sconto agevolato zone ammesse alla deroga di cui all’art.87.3a del Trattato CE

(Mezzogiorno) 0,00% 0,00%

Tasso di sconto agevolato zone ammesse alla deroga di cui

all’art. 87.3c del Trattato CE 1,80% 1,80%

Tasso di sconto agevolato

restante territorio 2,25% 2,25%

11 TUTELA CREDITI TRIBUTARI

Fermo amministrativo veicoli. (Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 9 aprile 2003).

Si riporta in appresso il testo del Comunicato stampa del 9 aprile 2003 con il quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni ai concessionari per la riscossione, affinché comunichino in via preventiva ai debitori morosi che se non effettueranno il pagamento degli importi dovuti entro 20 giorni, si renderà operativo il “fermo amministrativo” dei veicoli intestati ai contribuenti inadempienti.

Il blocco dei veicoli intestati a chi ha debiti iscritti al ruolo è stato introdotto con i D.Lgs. n. 46/99 e n. 193/01 ed il Regolamento di attuazione è il D.M. del Ministero delle Finanze n. 503/98.

Il fermo amministrativo, o le c.d. “ganasce fiscali”, rappresentano un provvedimento cautelare diretto alla tutela dei crediti tributari, che può essere disposto dai concessionari della riscossione sui beni mobili registrati.

Quando si tratta di veicoli tale misura in gergo viene definita “ganasce fiscali o elettroniche”, in tal caso il veicolo non può circolare ed il titolare non può disporre della sua proprietà.

V’è da dire che tale provvedimento ha cominciato ad essere applicato dallo scorso anno, anche in seguito all’emanazione della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 98/E del 20.11.2001.

Tali disposizioni, consentono ai concessionari per la riscossione la facoltà di disporre il fermo dei veicoli del debitore moroso qualora siano decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

Con il Comunicato l’Agenzia delle Entrate invita i concessionari all’avviso preventivo prima dell’adozione del provvedimento in commento per quei contribuenti inadempienti.

Con tale preavviso viene quindi data un’ulteriore possibilità al debitore di effettuare il pagamento delle somme iscritte al ruolo senza incorrere nel disagio del fermo del mezzo.

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 9 aprile 2003.

Ganasce fiscali: l’Agenzia invita i concessionari all’avviso preventivo per gli inadempienti.

Con una comunicazione inviata all’Ascotributi dalla Direzione Centrale Amministrazione - Settore Rapporti con Enti Esterni-Ufficio Rapporti con i concessionari - l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni ai concessionari del servizio nazionale della riscossione affinché comunichino preventivamente ai debitori morosi che, in mancanza di pagamento degli importi dovuti entro venti giorni presso i propri sportelli, si provvederà a rendere operativo il fermo amministrativo dei veicoli a motore intestati ai contribuenti inadempienti.

Come è noto, il provvedimento nasce all’interno della problematica delle cosiddette “ganasce fiscali” ed era recentemente stato preannunciato dal sottosegretario di Stato al ministero dell’Economia e delle Finanze, Daniele Molgora.

Con questa iniziativa, l’Amministrazione intende migliorare il rapporto del Fisco con i contribuenti, offrendo un’ulteriore possibilità di effettuare il pagamento delle somme iscritte a ruolo, senza incorrere nei disagi del “blocco”

dell’auto.

Il fermo amministrativo, per altro, è una misura cautelare che può essere adottata soltanto a seguito dell’inutile scadenza del termine (sessanta giorni dalla notifica della cartella) di cui il contribuente dispone per il pagamento del debito iscritto a ruolo e colpisce unicamente coloro che sono già venuti a conoscenza dell’esistenza di un proprio debito e che, nonostante ciò, non l’hanno assolto.

Roma, 9 aprile 2003

46 IRAQ

Programma umanitario ONU “Oil for Food”.

L’emergenza umanitaria in corso in Iraq ha determinato la necessità di rilanciare il programma “Oil for Food”, sospeso all’inizio delle ostilità, al fine di consentire una rapida possibilità di intervento alle Agenzie dell’ONU.

L’obiettivo è quello di far pervenire in Iraq una serie di beni di prima necessità per la successiva distribuzione alla popolazione irachena.

Attraverso il sito: www.un.org/depts/oip è possibile reperire tutte le indicazioni aggiornate per la partecipazione al programma (elenco dei beni prioritari, modalità di cooperazione con le Agenzie delle Nazioni Unite, procedure per l’attivazione dei contratti e formule di pagamento).

47 LEGISLAZIONE DOGANALE

Procedure di domiciliazione. Modalità di effettuazione dei preavvisi. (Risoluzione Agenzia delle Dogane 17 marzo 2003, n.

1/D).

Confindustria segnala che molte aziende richiedono chiarimenti sulle nuove modalità da seguire per l’effettuazione delle operazioni doganali in procedura di domiciliazione dettate dalla risoluzione indicata al titolo.

Confindustria ha constatato che, se applicate, tali regole potrebbero vanificare i benefici derivanti dall’autorizzazione a dette procedure, con la conseguenza che diventerebbe più conveniente presentare la merce in dogana.

Infatti quello che viene richiesto - in pratica, la compilazione della dichiarazione doganale prima di effettuare il preavviso - comporterebbe un allungamento dei tempi di sosta che diventano la somma tra il tempo per la compilazione della dichiarazione doganale più il tempo stabilito dalla dogana in attesa dell’eventuale verifica.

Se il sistema risulta oneroso per le operazioni con un’unica qualità di merce, lo è anche maggiormente per quelle con più qualità (ci sono, ad esempio, aziende del settore tessile/abbigliamento che effettuano operazioni con 30 articoli ed oltre) e per le spedizioni a “groupage” con 20-30-50 partite ed oltre, di mittenti diversi.

A tali considerazioni di carattere puramente operativo, se ne aggiungono altre circa la legittimità di dette regole.

1. Una riflessione riguarda il fatto della mancata distinzione tra preavvisi all’importazione e all’esportazione così come previsto dagli artt. 9 per l’importazione e 14 per l’esportazione del D.M. 548/92 che disciplina la materia. Tale decreto, infatti, per le comunicazioni delle spedizioni e preavvisi, all’art. 14 - per le esportazioni - recita testualmente: Il titolare dell’autorizzazione “è tenuto a comunicare l’orario di partenza delle merci all’Ufficio doganale, per consentire allo stesso l’eventuale intervento dell’operazione”, e null’altro.

2. Altra considerazione attiene alla circostanza che nessuna risoluzione può modificare una norma che ha valore di Legge per cui la risoluzione sarebbe illegittima per ciò che concerne la parte in contrasto con il D.M. 548/92.

3. Inoltre si obietta che la risoluzione di cui trattasi detta regole demandate dall’anzidetto D.M. 548/92 alle Dogane competenti per il controllo, per ovvi motivi di carattere operativo che solo detta Dogana può valutare, avendone specifica e tangibile conoscenza. Infatti vengono abrogate le facoltà di dette Dogana di concedere quanto espressamente previsto dagli Artt. 9 e 14 - par. 2. - lettere a) e b).

Si ricorda. infine, che la circolare 28 luglio 1973, prot. n. 5584 (la “capostipite” per ciò che concerne le procedure semplificate di accertamento in materia doganale), al paragrafo 3, recita testualmente “che le modalità in parola (di preavviso) dovranno essere tali da non pregiudicare i vantaggi che il legislatore ha inteso assicurare alle imprese ammesse alle procedure semplificate; pertanto ... si confida che ... le modalità per preavviso siano formalizzate il meno possibile, ammettendo eventualmente anche il ricorso alla semplice comunicazione telefonica”.

Le argomentazioni succitate sono state formalizzate da Confindustria alla Direzione Generale della Agenzia delle Dogane insistendo per un ritiro della risoluzione n. 1/D, o comunque per una sua modifica in modo che non vi siano aggravi per gli operatori economici.

Confindustria è a disposizione per recepire eventuali osservazioni che si ritenesse di dovere proporre alla Agenzia.

48 M&T EXPO 2003

Fiera macchine movimento terra, edili e stradali. “Punto Italia”. San Paolo (Brasile), 16-20 settembre 2003.

L’Istituto Nazionale Commercio Estero organizza la partecipazione italiana alla fiera M&T EXPO 2003 con l’obiettivo di accrescere tra gli operatori brasiliani la conoscenza delle tecnologie italiane nel settore delle macchine movimento terra, edili e stradali e di favorire lo sviluppo graduale di rapporti di collaborazione industriale e commerciale tra aziende italiane e locali.

Le imprese interessate sono pregate di inviare la domanda di ammissione (disponibile presso l’Associazione di appartenenza) all’ICE di Roma, entro il 5 maggio 2003.

49 MISSIONE ISTITUZIONALE ED ECONOMICA IN INDIA

Maggio 2003.

Si segnala che il Sottosegretario di Stato alle Attività Produttive si recherà in visita in India (Bombay e New Delhi) dal 5

Si segnala che il Sottosegretario di Stato alle Attività Produttive si recherà in visita in India (Bombay e New Delhi) dal 5

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