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SOMMARIO. varie 28 Condoni fiscali. Supporto normativo di consultazione on-line. 29 Corsi.

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15

18 APRILE

2003

SOMMARIO

varie

28 Condoni fiscali. Supporto normativo di consultazione on-line.

29 Corsi.

sindacale

91 Cassa integrazione straordinaria e contratti di solidarietà. Nuovi criteri di riconoscimento e di concessione.

(Circolare Minlavoro 28 marzo 2003, n. 8).

92 Collocamento obbligatorio. Certificazione di ottemperanza ex art. 17, legge n. 68/1999. (Circolare Minlavoro 28 marzo 2003, n. 10).

93 INAIL. Variazione tasso di interesse per rateazione, dilazione e sanzioni civili. (Circolare INAIL 7 aprile 2003, n. 23).

94 I.N.P.S. Astensione facoltativa per maternità. I limiti di reddito 2003. (Circolare Dir. Gen. INPS 25 marzo 2003, n. 52).

95 I.N.P.S. Congedo per maternità. Accredito figurativo fuori dal rapporto di lavoro. (Circolare INPS 26 marzo 2003, n. 61).

96 I.N.P.S. Trattamento di cig ordinaria. Imprese indotto auto. Ulteriori chiarimenti. (Messaggio INPS 9 aprile 2003, n. 284).

97 Lavoratori extracomunitari. Regolarizzazione. Cessazione del rapporto di lavoro originario prima della conclusione della procedura. Instaurabilità di un rapporto con un nuovo datore di lavoro. (Circolare Mininterno 3 aprile 2003, n. 2; Circolare Minlavoro 8 aprile 2003, n. 13).

98 Lavoro interinale. Sentenza di Cassazione 27 febbraio 2003, n. 3020.

99 Prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro. Istituzione del registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto. (D.P.C.M. 10 dicembre 2002, n. 308).

100 Rapporto di lavoro. Nuove disposizioni normative sull’orario di lavoro.

101 Trattamento di fine rapporto. Applicazione dell’art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 in materia di trattamento di fine rapporto. Marzo 2003.

economico

48 Finanziamenti agevolati. Tassi di interesse. Aprile 2003. (Comunicazione Intesa BCI-Mediocredito Lombardo del 1° aprile 2003).

49 Autotrasporto merci c/terzi. Esami di capacità professionale. Rilascio attestati in esenzione. (Nota Ministero Infrastrutture e Trasporti 26 febbraio 2003, prot. n. 3746/APC).

50 Autotrasporto merci c/terzi. Formazione professionale per conducenti di veicoli industriali. Prossima realizzazione corsi.

51 Autotrasporto merci c/terzi. Trasporto prodotti chimici liquidi. Rinnovo accordo tariffario nazionale.

52 Fermo amministrativo veicoli. Tutela crediti tributari. (Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 9 aprile 2003).

53 Investimenti aree depresse. L. 488/92. Controllo istruttorio di conformità urbanistica. Bandi “Industria”.

54 Investimenti aree depresse. L. 488/92. Pubblicazione decreto termine finale Bandi 2002 “Turismo” e

“Commercio”. Chiarimenti normativa Patti territoriali e Contratti d’area. (D.M. 20 marzo 2003; Circolari Ministero Attività Produttive 10 marzo 2003, n. 1233069 e 27 marzo 2003, n. 1233986).

55 L. 1329/65 (Sabatini). Agevolazioni acquisto/leasing macchine utensili e di produzione. Tassi di interesse.

Maggio 2003.

tributaria

11 Tutela crediti tributari. Fermo amministrativo veicoli. (Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 9 aprile 2003).

(2)

commercio estero

46 Iraq. Programma umanitario ONU “Oil for Food”.

47 Legislazione doganale. Procedure di domiciliazione. Modalità di effettuazione dei preavvisi. (Risoluzione Agenzia delle Dogane 17 marzo 2003, n. 1/D).

48 M&T Expo 2003. Fiera macchine movimento terra, edili e stradali. “Punto Italia”. San Paolo (Brasile), 16-20 settembre 2003.

49 Missione istituzionale ed economica in India. Maggio 2003.

50 Missione istituzionale ed economica in Lettonia e Lituania. Maggio 2003.

51 Missione istituzionale ed economica in Slovacchia. Maggio 2003.

52 “Russia-Italy 2003: Industrial and Investment Cooperation”. Resoconto Convegno.

53 UE-Mercosur. Negoziato per la costituzione di una Zona di Libero Scambio. Situazione.

54 WTO. Situazione Negoziato (aprile 2003) e valutazioni.

scadenzario

22/04 IVA - Intrastat mensile. Scade il termine entro il quale gli operatori intracomunitari con obbligo mensile (con cessioni intracomunitarie superiori a 200.000 euro annui ed acquisti intracomunitari superiori a 150.000 euro annui) devono presentare agli Uffici doganali gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di marzo 2003.

22/04 PREVINDAI. Previdenza integrativa dirigenti aziende industriali. Scade il termine per il versamento dei contributi relativi al 1° trimestre 2003.

30/04 Agenti e rappresentanti. Scade il termine per trasmettere il conto provvigioni relativo al 1° trimestre 2003, nonché il relativo importo, inerenti gli agenti e rappresentanti di cui la casa mandante si avvale.

30/04 Agenti e rappresentanti. Scade il termine per il rilascio agli agenti e rappresentanti dell’estratto conto delle somme versate all’Enasarco (previdenza e FIRR) nell’anno 2002.

30/04 Assegnazione agevolata dei beni dell’impresa ai soci e trasformazione in società semplice. Scade il termine per le società commerciali per le operazioni di assegnazione ai soci dei seguenti beni: beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l’attività propria e quote di partecipazione in società. Scade anche il termine per la trasformazione in società semplice delle società aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

30/04 FASI - Fondo Assicurazione Sanitaria Integrativa (Dirigenti). Scade il termine per inviare al Fasi le variazioni intervenute nel 1° trimestre 2003.

30/04 INPS. Scade il termine per inviare il modello DM 10 telematico relativo al periodo di paga del mese di marzo 2003.

30/04 INPS. Mod. GLA. Scade il termine per l’invio del Mod. GLA su supporto informatico relativo all’anno 2002.

30/04 Irpef - Modello 730. I contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale devono consegnare il mod. 730 e la busta contenente la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef al datore di lavoro che entro il 15 gennaio del 2002 abbia comunicato ai proprio dipendenti di prestare assistenza fiscale diretta.

30/04 IRPEG - IRAP - Acconto - Versamento. Scade il termine per il pagamento del 2° acconto Irpeg ed Irap per le società di capitali per le quali il mese di aprile 2003 è l’undicesimo mese dell’esercizio sociale.

30/04 IVA - Agenzie di viaggio. Scade il termine per l’annotazione nello speciale registro dei corrispettivi relativi al mese precedente ai sensi del DM 30 luglio 1999 n. 340.

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30/04 IVA - Editori. Gli editori devono procedere all’annotazione negli appositi registri delle indicazioni previste dal DM 9 aprile 1993 relative al mese precedente.

30/04 IVA - Fatturazioni e registrazioni. Scade il termine di fatturazione e registrazione per le operazioni effettuate nel mese di marzo tramite filiali o sedi secondarie che non vi provvedono direttamente, per i contratti estimatori e le altre operazioni di cui al DM 18 novembre 1976 nonché il termine di fatturazione delle operazioni con prezzo determinato nel mese di marzo ai sensi del DM 15 novembre 1975.

30/04 IVA - Intracee - Autofatture. Scade il termine per l’autofatturazione nel caso di acquisti di beni da altro Paese Cee intervenuti nel mese di febbraio per i quali non sia giunta la fattura del fornitore estero entro marzo. La registrazione di tali autofatture deve essere effettuata entro lo stesso mese di emissione.

30/04 IVA - Intracee - fatture per acquisti intracomunitari. Scade il termine per la registrazione delle fatture per acquisti da paesi Cee pervenute nei primi 15 giorni di aprile; quelle pervenute tra il 16 e la fine del mese di aprile possono essere registrate anche dopo, ma entro 15 giorni dal ricevimento.

30/04 IVA - Instrastat trimestrale Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie effettuate nel primo trimestre: cessioni intracomunitarie comprese tra 40.000 e 200.000 euro annui;

acquisti intracomunitari inferiori a 150.000 euro annui (la presentazione trimestrale dell’elenco degli acquisti è facoltativa, altrimenti è da presentare annualmente).

30/04 IVA - Richieste di rimborsi infrannuali. Scade il termine per la presentazione della domanda di rimborso del credito Iva relativo al 1° trimestre dell’anno per i contribuenti in possesso dei requisiti.

30/04 IVA - Trasporti pubblici urbani di persone. Scade il termine per la registrazione, nello speciale registro, delle provvigioni corrisposte ai venditori autorizzati nel mese di marzo, da fatturare entro il successivo 5 maggio (DM 5 maggio 1980).

Tutti i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni scadenti di sabato e di giorno festivo sono prorogati di diritto al PRIMO GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO.

Nel corso del mese scadono:

I termini di presentazione all’Ufficio Iva della dichiarazione di inizio attività ovvero di variazione dei dati, per i soggetti che hanno iniziato, modificato o cessato l’attività nel corso del mese di marzo. La scadenza è trenta giorni dalla data dell’evento.

Il termine di consegna della certificazione dei compensi ai dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell’anno è il 31 marzo dell’anno successivo, salvo che il dipendente non ne faccia richiesta anticipata. In questo caso la certificazione va rilasciata entro 12 giorni dalla richiesta.

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15/05 IVA - Contribuenti minimi e minori - Annotazione delle operazioni. Per i contribuenti di minori dimensioni (articolo 3, comma 166, lett. a) L 622/96) e per i contribuenti minimi (art. 3, comma 172, lett. c) Legge 662/96) scade il termine per l’annotazione delle operazioni del mese precedente nei registri Iva o in appositi prospetti approvati con DM 11 marzo 1997 per i contribuenti minori e DM 12 marzo 1997 per i contribuenti minimi.

15/05 IVA - Emissione e registrazione di fatture. Scade il termine per l’emissione e registrazione di fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documenti di trasporto del mese precedente

16/05 Condoni. Scade il termine per eseguire i versamenti e gli altri adempimenti relativi alle diverse forme di condono il cui termine originario era stabilito al 16 aprile scorso.

16/05 Accise - Versamento imposte. Scade il termine di versamento delle accise sui prodotti petroliferi diversi dal metano immessi in consumo nel mese di aprile.

16/05 Assegnazione agevolata di beni ai soci.

Scade il termine per il versamento della terza e ultima rata (cod. tributo: 1677) pari al 30%, dell’imposta sostitutiva dovuta per le assegnazioni o cessioni di beni ai soci o la trasformazione in società semplice avvenuta entro il 30 novembre 2002 (art. 3 comma 10 Legge 448/2001).

Scade il termine di versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva, pari al 40% della stessa, per i soggetti che hanno assegnato i beni ai soci entro il 30 aprile 2003 (dall’art. 2 comma 1 del DL 24 dicembre 2002 n.

282, convertito in legge 21 febbraio 2003 n. 27).

16/05 INAIL. Autoliquidazione 2002/2003. Scade il termine per il versamento della 2a rata, per coloro che avessero optato per il versamento rateale dell’autoliquidazione INAIL 2002/2003 (v. tit. 71, pag. 277 di “Informazioni per le Industrie” n. 11/2003).

16/05 INPS. Assicurazioni sociali, assegni familiari, malattia. Scade il termine per il versamento dei contributi relativi ai periodi di paga scaduti nel mese di aprile 2003 ivi compresi quelli dovuti all’ex INPDAI per il personale con qualifica di dirigenti.

16/05 IVA - Contribuenti mensili con contabilità affidata a terzi. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall’art. 1, comma 3 del DPR 100/98, devono effettuare il versamento con riferimento all’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

16/05 IVA - Contribuenti trimestrali - Liquidazione e versamento. Scade il termine per i soggetti Iva trimestrali per effettuare la liquidazione dell’Iva dovuta per il primo trimestre 2003 maggiorata dell’1%. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento, se di importo superiore a euro 25,82, altrimenti il versamento va effettuato insieme a quello relativo alla liquidazione successiva.

16/05 IVA - Contribuenti trimestrali soggetti al regime ex art. 74, commi 4 e 4-bis del DPR 633/72. I contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime ex articolo 74, commi 4 e 4-bis del DPR 633/72 devono effettuare il versamento dell’Iva dovuta relativa al primo trimestre 2003.

16/05 IVA e ritenute e altre imposte - Regolarizzazione. Scade il termine per regolarizzare le infrazioni commesse nel versamento effettuato lo scorso 16 aprile usufruendo della riduzione a 1/8 della sanzione pari al 30%.

16/05 IVA - Liquidazione mensile e versamento. Scade il termine entro cui i soggetti Iva devono effettuare la liquidazione mensile dell’Iva dovuta per il mese di aprile. Entro lo stesso termine, deve essere effettuato il versamento, se di importo superiore a euro 25,82, altrimenti il versamento va effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

16/05 Versamento unico. Scade il termine entro cui:

i sostituti d’imposta devono versare al concessio nario della riscossione, anche attraverso aziende di credito o servizio postale, le ritenute su:

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– retribuzioni di lavoro dipendente o compensi ad esse assimilati (compresi i compensi dei collaboratori coordinati continuativi cod. 1004) corrisposti nel mese precedente;

– compensi di lavoro autonomo pagati nel mese precedente;

– cedole obbligazionarie scadute nel mese precedente anche se non pagate;

– provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio pagate nel mese precedente;

– premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;

– interessi pagati nel mese precedente a residenti all’estero ovvero a soggetti diversi dalla imprese, I sostituti d’imposta devono versare alla Regione di competenza con il cod. trib. 3802:

– la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile dell’addizionale regionale Irpef calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti di dipendenti;

– per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro l’addizionale regionale Irpef calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2002 in un’unica soluzione, nonché l’addizionale sui redditi 2003 risultante dal conguaglio in corso d’anno effettuato nel mese di aprile;

I sostituti d’imposta devono versare con il cod. trib. 3816:

– la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile dell’addizionale comunale all’Irpef calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti di dipendenti;

– per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro l’addizionale comunale all’Irpef calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2002 in un’unica soluzione, nonché l’addizionale sui redditi 2003 risultante dal conguaglio in corso d’anno effettuato nel mese di aprile.

20/05 Condoni - Liti potenziali. Scade il termine di sospensione per la proposizione del ricorso contro atti dell’amministrazione finanziaria.

20/05 ENASARCO - Roma. Fondi di previdenza e di assistenza agenti e rappresentanti. Scade il termine per il versamento all’Enasarco degli importi dei contributi dovuti a favore del fondo di previdenza e di assistenza relativi al trimestre gennaio - marzo 2003.

20/05 IVA - Intrastat mensile. Scade il termine entro il quale gli operatori intracomunitari con obbligo mensile (con cessioni intracomunitarie superiori a 200.000 euro annui ed acquisti intracomunitari superiori a 150.000 euro annui) devono presentare agli Uffici doganali gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di aprile 2003.

21/05 Condoni - Chiusura liti pendenti. Scade il termine per presentare all’ufficio competente la domanda di definizione delle liti pendenti.

26/05 Condoni tasse automobilistiche. Scade il termine per il pagamento al concessionario della tassa automobilistica erariale in caso di notifica di cartella di pagamento.

31/05 FASI. Fondo assistenza sanitaria integrativa. (Dirigenti). Scade il termine per il versamento dei contributi relativi al 2° trimestre 2003 (aprile-maggio-giugno).

31/05 INPS. Differimento degli adempimenti contributivi per le ferie collettive. Scade il termine per presentare al Comitato Provinciale della competente Sede dell’INPS domanda di autorizzazione al differimento degli adempimenti contributivi in occasione della chiusura dello stabilimento per ferie collettive.

31/05 IRPEG - IRAP - Acconto - Versamento. Scade il termine per il pagamento del 2° acconto Irpeg ed Irap per le società di capitali per le quali il mese di maggio 2003 è l’undicesimo mese dell’esercizio sociale.

31/05 IVA - Agenzie di viaggio. Scade il termine per l’annotazione nello speciale registro dei corrispettivi relativi al mese di aprile ai sensi del DM 30 luglio 1999 n. 340.

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31/05 IVA - Editori. Gli editori devono procedere all’annotazione negli appositi registri delle indicazioni previste dal DM 9 aprile 1993 relative al mese precedente.

31/05 IVA - Fatturazioni e registrazioni. Scade il termine di fatturazione e registrazione per le operazioni effettuate nel mese di aprile tramite filiali o sedi secondarie che non vi provvedono direttamente, per i contratti estimatori e le altre operazioni di cui al DM 18 novembre 1976 nonché il termine di fatturazione delle operazioni con prezzo determinato nel mese di aprile ai sensi del DM 15 novembre 1975.

31/05 IVA - Intracee - Autofatture. Scade il termine per l’autofatturazione nel caso di acquisti di beni da altro Paese Cee intervenuti nel mese di marzo per i quali non sia giunta la fattura del fornitore estero entro aprile. La registrazione di tali autofatture deve essere effettuata entro lo stesso mese di emissione.

31/05 IVA - Intracee - Fatture per acquisti intracomunitari. Scade il termine per la registrazione delle fatture per acquisti da paesi Cee pervenute nei primi 15 giorni di maggio; quelle pervenute tra il 16 e la fine del mese di maggio possono essere registrate anche dopo, ma entro 15 giorni dal ricevimento.

31/05 IVA - Trasporti pubblici urbani di persone. Scade il termine per la registrazione, nello speciale registro, delle provvigioni corrisposte ai venditori autorizzati nel mese di aprile, da fatturare entro il successivo 5 giugno (DM 5 maggio 1980).

Tutti i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni scadenti di sabato e di giorno festivo sono prorogati di diritto al PRIMO GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO.

Nel corso del mese scadono:

i termini di presentazione all’Ufficio Iva della dichiarazione di inizio attività ovvero di variazione dei dati, per i soggetti che hanno iniziato, modificato o cessato l’attività nel corso del mese di aprile. La scadenza è trenta giorni dalla data dell’evento.

Il termine di consegna della certificazione dei compensi ai dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell’anno è il 31 marzo dell’anno successivo, salvo che il dipendente ne faccia richiesta anticipata. In questo caso la certificazione va rilasciata entro 12 giorni dalla richiesta.

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28CONDONI FISCALI

Supporto normativo di consultazione on-line.

Assoservizi ha curato la realizzazione di un testo di supporto per la corretta applicazione della normativa sui condoni fiscali. Il testo si rivolge a tutti i soggetti che devono applicare la recente normativa sui condoni ed è stato strutturato al fine di fornire al lettore:

Una esposizione semplice e sintetica del contenuto delle singole norme

Un indice esplicativo collegato tramite apposito link al testo di commento delle norme al fine di facilitare la ricerca e la consultazione

La raccolta normativa sull’argomento (stralcio della finanziaria coordinato con modifiche di cui al decreto legge 282/02 - legge di conversione del decreto legge 24/12/02 n. 282 - Circolare Agenzia delle Entrate n.12/E del 21702/03)

La pubblicazione è venduta al prezzo di 20 euro, (15 euro per le imprese associate ad Assolombarda) e sarà disponibile esclusivamente in versione elettronica.

Il volume verrà inviato per posta elettronica all’indirizzo e-mail sopra indicato con pagamento tramite bollettino postale sul c/c n. 34754200 intestato ASSOSERVIZI SPA - Via Chiaravalle 8 - 20122 Milano

MAGGIORI INFORMAZIONI

Divisione Formazione Editoria Convegni Sig.ra Liliana Bernardis

Tel. 02 58370.626 - Fax 02 58370.620

29CORSI

ACF - CICLI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SUL CONTROLLO DI GESTIONE: corso progredito

Nell’ambito dell’attività di formazione svolta da Assolombarda, l’Agenzia per il Credito e la Finanza ha organizzato un programma modulare di corsi, della durata complessiva di 16 ore, sul tema “Il controllo di gestione”.

Nel corso di ogni modulo verranno illustrati argomenti monotematici relativi alle principali problematiche di realizzazione di un sistema adeguato di analisi dei costi.

Il primo modulo, che si terrà in Assolombarda Via Pantano, 9 Milano, aula gialla, il giorno 2 aprile 2003 dalle ore 14.30 alle ore 18.30, tratterrà nel dettaglio il seguente tema

Il budgeting aziendale: aspetti metodologici e organizzativi.

Il secondo modulo che si terrà in Assolombarda Via Pantano, 9 Milano, aula gialla, il giorno 9 aprile 2003 dalle ore 14.30 alle ore 18.30, tratterrà nel dettaglio il seguente tema

L’Activity-based Management: verso il miglioramento dei processi aziendali Il ruolo dell’information technology a supporto della mappatura dei processi.

Il terzo modulo che si terrà in Assolombarda Via Pantano, 9 Milano, aula gialla, il giorno 17 aprile 2003 dalle ore 14.30 alle ore 18.30, tratterrà nel dettaglio il seguente tema

(8)

Il reporting aziendale: dall’analisi degli scostamenti alla Balanced Scorecard.

Il quarto modulo che si terrà in Assolombarda Via Pantano, 9 Milano, aula gialla, il giorno 28 aprile 2003 dalle ore 14.30 alle ore 18.30, tratterrà nel dettaglio il seguente tema

Il controllo di gestione nelle imprese di servizi: alcune esperienze a confronto.

Per la partecipazione la quota d’iscrizione prevista per le aziende iscritte ad Assolombarda e/o al Confidi Milano è di € 210 (+ IVA) a pomeriggio oppure di € 755(+IVA) per l’intero ciclo; mentre per le altre di € 263 (+IVA) a pomeriggio oppure di € 944(+IVA) per l’intero ciclo.

Gli interessati sono invitati a far pervenire sollecitamente la loro adesione inviando la scheda di partecipazione allegata al seguente numero di fax 02/58304910; per ragioni organizzative saranno accettate solo le prime 25 iscrizioni.

(segue scheda di partecipazione)

CONFERMA DI ADESIONE

A.C.F. - AGENZIA PER IL CREDITO E LA FINANZA SPA Via Pantano 9 - 20122 MILANO

CICLI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SUL CONTROLLO DI GESTIONE - corso progredito

Giornata ………..2003

L’Azienda ____________________________________________________________________________________

Cod. fiscale/Partita IVA n. ________________________________________________________________________

Indirizzo _____________________________________________________________________________________

C.A.P. _______________ Città ___________________________________________________________________

Telefono ______________________________________ Fax ___________________________________________

E-mail _______________________________________________________________________________________

N. iscrizione all’Assolombarda ____________________________________________________________________

Ottenuta conferma telefonica dell’avvenuta iscrizione da parte della Segreteria del Corso (tel. 58370.275) trasmette la presente “conferma d’iscrizione” al corso:

Titolo ____________________________________________________ data _______________________________

del Signor ____________________________________________________________________________________

Qualifica _____________________________________________________________________________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO (barrare la forma prescelta) oContanti €.____________________________

oAssegno €.____________________________

oBonifico €.____________________________

c/o Rolo Banca 1473 Filiale di Milano 10 - c/c 5174 - ABI 3556 CAB 01610 intestato ad “ACF - Agenzia per il Credito e la Finanza SPA” che provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata per l’importo corrispondente;

(9)

Data ___________________Firma e timbro dell’Azienda ______________________________

CONDIZIONI GENERALI D’ISCRIZIONE

1. L’iscrizione deve essere effettuata telefonicamente alla Segreteria organizzativa entro 7 gg dalla data di inizio.

2. L’iscrizione va perfezionata con l’invio della scheda “conferma d’iscrizione” ad ACF via fax al n. 02/58304910 e con il pagamento della quota, entro 5 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del corso.

DISDETTA

1. L’iscrizione è vincolante se non disdetta con preavviso telefonico confermato per iscritto anche via fax entro 5 giorni lavorativi dall’inizio del corso.

2. In caso di mancata partecipazione al corso per il quale sia stata effettuata regolare iscrizione, non disdetta entro il termine sopra indicato, ACF è autorizzata a trattenere l’intera quota d’iscrizione.

3. È possibile, prima dell’inizio del corso, sostituire l’iscritto con altra persona della stessa Azienda.

ANNULLAMENTO E VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE ACF si riserva sempre e comunque la facoltà di:

1. Annullare corsi che non abbiano raggiunto un numero adeguato di partecipanti.

2. Rimandare ad altra data un corso programmato a seguito dell’improvvisa indisponibilità del docente.

3. Programmare nuove edizioni del corso qualora si registri un numero eccessivo di iscrizioni.

In ogni caso la responsabilità di ACF è limitata al rimborso delle quote eventualmente già pagate e alla tempestiva comunicazione alle imprese della cancellazione o della variazione.

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

In riferimento alla Legge 31/12/1996 n. 675 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue:

1. I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al corso e saranno inseriti in una nostra banca dati informatica relativa ai clienti delle attività formative.

2. I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione e per l’emissione della relativa fattura.

3. I dati da Voi forniti potranno essere comunicati ai docenti del corso in oggetto, al Confidi Milano e ai suoi Enti Promotori.

4. Per i diritti da Voi riservati dalla Legge 675, si rimanda ai disposti di cui all’Art. 13 della predetta legge.

91 CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA E CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Nuovi criteri di riconoscimento e di concessione. (Circolare Minlavoro 28 marzo 2003, n. 8).

Con circolare n. 8/2003, prot. n. 51647, del 28 marzo 2003, il cui testo si riporta qui di seguito, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione - Div. V), ha diffuso le indicazioni interpretative ed applicative dei criteri in materia di procedure e di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di riconoscimento dei contratti di solidarietà.

Tali criteri sono quelli stabiliti dai decreti ministeriali n. 31444 del 20 agosto 2002, in tema di programmi di ristrutturazione e riorganizzazione; n. 31445 del 20 agosto 2002, sui contratti di solidarietà; n. 31446 e 31447, sempre del 20 agosto 2002, concernenti le imprese appaltatrici di servizi pulizia presso aziende industriali e la durata massima dei trattamenti di cigs (v. tit. 117, pag. 1251 di “Informazioni per le Industrie” n. 43/2002); n. 31826 del 18 dicembre 2002, in tema di crisi aziendale e di cessazione di attività (v. tit. 46, pag. 172 di “Informazioni per le Industrie” n. 7/2003).

La circolare ministeriale esamina partitamente le varie fattispecie disciplinate dai decreti citati. In particolare, le indicazioni ministeriali, conformemente ai contenuti dei decreti stessi, sono volte essenzialmente a rendere più flessibili i criteri di concessione; esse pongono nel dovuto rilievo le novità introdotte dai provvedimenti in questione rispetto ai criteri precedenti, al fine precipuo di agevolare e semplificare, nei limiti del possibile, il ricorso a tali ammortizzatori sociali.

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In allegato alla circolare ministeriale è riportata anche la nuova modulistica elaborata dagli uffici ministeriali (reperibile sul sito del Ministero www.minwelfare.it), ai fini della presentazione delle istanze aziendali di riconoscimento del programma e di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Circolare Minlavoro 28 marzo 2003, n. 8.

Nuovi criteri per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale. Decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali:

n. 31444 del 20/08/2002 - (programmi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale - proroghe per complessità dei processi produttivi e per complessità connessa alle ricadute occupazionali);

n. 31445 del 20/08/2002 - (contratto di solidarietà);

n. 31446 del 20/08/2002 - (aziende appaltatrici di servizi di pulizia presso aziende industriali);

n. 31447 del 20/08/2002 - (articolo 1, commi 9 e 10, legge 2\3/7/91, n. 223);

n. 31826 del 18/12/2002 - (crisi aziendale e cessazione di attività).

Con i decreti indicati in oggetto - pubblicati nelle Gazzette Ufficiali che saranno di seguito indicate per ciascun provvedimento - sono stati modificati ed aggiornati i criteri per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, in attuazione della direttiva generale annuale emanata per l’anno 2002.

Ciò, essendosi constatato che, negli anni trascorsi dall’adozione delle varie deliberazioni CIPI e CIPE che hanno, a suo tempo, individuato i suddetti criteri, gli stessi sono stati superati dall’evoluzione legislativa intervenuta nella materia degli ammortizzatori sociali; dai profondi e repentini mutamenti dei processi produttivi delle grandi aziende; dall’esigenza di prevedere - per particolari situazioni aziendali, determinatesi a seguito di eventi eccezionali ed imprevedibili - elementi di maggiore flessibilità nella concessione dell’ammortizzatore sociale, a tutela del reddito dei lavoratori coinvolti.

Per i settori cui la CIGS è accordata, ricorrendo specifiche condizioni di legge - aziende che gestiscono i servizi di mensa e di pulizia - si è ritenuto opportuno stabilire requisiti tesi, in particolare, a garantire il reimpiego dei lavoratori in esubero anche mediante attività di formazione e riqualificazione.

Sono stati, infine, individuati i criteri per la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito dell’applicazione dei contratti di solidarietà., seppure già parzialmente stabiliti mediante prassi amministrativa (circolare n.

33 del 14/3/94).

Ciò premesso in sintesi, si illustra di seguito il contenuto dei decreti ministeriali di cui trattasi, ponendo in specifico rilievo le novità introdotte rispetto ai criteri precedentemente vigenti, venendo meno al criterio cronologico di adozione e di pubblicazione dei provvedimenti, per privilegiare il quadro sistematico delle causali di intervento.

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D.M. N. 31444 DEL 20/8/2002 PUBBLICATO NELLA G.U. N. 270 DEL 18/11/2002

CRITERI PER L’APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE E PER L’APPROVAZIONE DELLE PROROGHE PER COMPLESSITÀ DEI PROCESSI PRODUTTIVI E PER COMPLESSITÀ CONNESSA ALLE RICADUTE OCCUPAZIONALI.

Riferimento normativo: Articolo 1, comma 3, legge 23/7/91, n. 223, come sostituito dall’art. 1, comma 4, del decreto legge 16/5/94, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19/7/94, n. 451.

ART. 1

(Riorganizzazione aziendale)

Rispetto ai precedenti criteri della deliberazione CIPE del 18/10/94, nel nuovo provvedimento si ritiene opportuno evidenziare i seguenti elementi, di cui alcuni presentano carattere di novità (comma 1).

Nell’ambito degli interventi previsti dal programma di riorganizzazione, l’impresa deve espressamente indicare - oltre agli investimenti necessari all’attuazione dei suddetti interventi - le attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta, in primo luogo, al recupero di risorse interne (lettera a).

In tale ottica, quindi, nel valore medio annuo degli investimenti stanziati per gli interventi riorganizzativi - che deve essere, come in precedenza, superiore al valore medio annuo degli investimenti realizzati nel pregresso biennio - vanno

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inclusi i costi per la formazione e la riqualificazione professionale, ivi compresi i contributi pubblici sia nazionali che dei fondi dell’Unione Europea (lettera b).

Riaffermato, anche nei nuovi criteri, il nesso di causalità che deve sussistere tra sospensioni ed interventi di riorganizzazione, si introduce la condizione in base alla quale una percentuale pari ad almeno il 30% dei lavoratori sospesi deve risultare coinvolta nei processi formativi previsti nell’ambito del programma aziendale.

Il piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi, da esplicitarsi dettagliatamente qualora il piano di riorganizzazione superi i dodici mesi, formerà oggetto di specifica verifica da parte dei competenti servizi ispettivi, all’atto degli accertamenti previsti per il secondo anno di intervento CIGS dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 218/2000 (lettera c).

Devono, infine, essere esplicitate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti previsti (lettera d).

ART. 2

Complessità dei processi produttivi ai fini della proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione aziendale

L’esplicita individuazione di tali criteri rappresenta un elemento di novità rispetto alla sopra citata delibera CIPE 18/10/94, in quanto nella stessa le condizioni di complessità erano espressamente stabilite solo per la ristrutturazione: è noto, tuttavia, che dette condizioni sono state sempre applicate, in via analogica, anche per la riorganizzazione.

Ciò premesso, ai fini di una positiva valutazione della richiesta di proroga, l’impresa deve (comma 1):

– aver effettuato almeno l’85% degli investimenti previsti dal pregresso programma biennale, inclusi i costi della formazione e riqualificazione professionale (lettera a).

– specificare quali siano gli ulteriori interventi, ed i relativi investimenti, che - emersi successivamente a quelli previsti dal precedente programma biennale - rendano necessaria la richiesta di proroga della CIGS (lettera b).

– motivare la connessione tra sospensioni ed azioni riorganizzative, richiedendosi, anche in questo caso, il rispetto del rapporto tra lavoratori coinvolti nei processi formativi e lavoratori sospesi non inferiore al 30% (lettera c).

ART. 3

(Complessità connessa alle ricadute occupazionali ai fini della proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione aziendale)

Nel ribadire il carattere di novità costituito dall’espressa individuazione delle condizioni di tale tipo di complessità per la causale riorganizzazione aziendale, si illustrano di seguito tali condizioni (comma 1).

Anche per questo tipo di proroga, è necessario che l’impresa abbia realizzato almeno l’85% degli investimenti, comprensivi dei costi per l’attività di formazione e riqualificazione professionale, programmati per il pregresso biennio (lettera a); che motivi le ragioni della richiesta di proroga complessa con esplicito riferimento alla complessità della gestione delle sospensioni e degli esuberi (lettera d); che rispetti il rapporto percentuale del 30% tra unità sospese e unità in formazione (lettera e).

Le lettere b) e c) fissano, rispettivamente, la percentuale degli esuberi al termine del precedente piano (almeno il 25%

della forza lavoro all’inizio del piano stesso) nonché la percentuale di addetti per i quali si è fatto mediamente ricorso alla CIGS nel pregresso periodo biennale ( non inferiore al 50% degli esuberi di cui alla lettera b)), che devono riscontrarsi ai fini della concessione della proroga di cui trattasi.

Ai fini dell’approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, nonché delle due tipologie di proroga complessa, tutte le condizioni, rispettivamente previste dagli articoli 1, 2 e 3, devono contestualmente sussistere (comma 2 dei citati articoli).

ART. 4

(Ristrutturazione aziendale)

I criteri recati dal D.M. in esame per l’approvazione dei programmi di ristrutturazione aziendale non si discostano in maniera significativa da quelli individuati nella più volte richiamata delibera del 18/10/94, se non per quegli aspetti già evidenziati per la causale “riorganizzazione”, e cioè (comma 1):

– precise indicazioni in ordine all’attività di formazione e riqualificazione professionale, tesa alla valorizzazione delle risorse umane già presenti in azienda (lettera a);

– obbligo di includere, negli investimenti, i costi per la suddetta attività formativa, comprensivi dei contributi pubblici sia nazionali che dei fondi dell’Unione Europea (lettera b);

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– esplicitazione, per i programmi superiori ai dodici mesi, di un dettagliato piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi, soggetto alle verifiche ispettive previste dal procedimento vigente in materia di concessione della CIGS (lettera c);

– esplicitazione delle modalità di copertura finanziaria degli investimenti previsti (lettera d).

ART. 5

(Complessità dei processi produttivi ai fini della proroga del periodo di CIGS per ristrutturazione aziendale)

Più rilevanti si presentano le novità relativamente alle condizioni fissate per la complessità dei processi produttivi.

In particolare (comma 1):

– le modificazioni tecniche del processo produttivo, la cui necessità sia emersa successivamente a quanto previsto dal pregresso programma biennale, devono comportare un ulteriore investimento non inferiore al 20% di quelli già realizzati nei due anni precedenti. Occorre prevedere attività di formazione e riqualificazione (lettera b);

– rapporto non inferiore al 30% tra unità sospese e unità in formazione (lettera d).

Scompare - ai fini della concessione della proroga complessa di cui trattasi - ogni riferimento al concorso di più unità aziendali sul territorio nazionale e la dipendenza delle operazioni di ristrutturazione dalla introduzione di nuove tecnologie di processo e/o di prodotto.

ART. 6

(Complessità connessa alle ricadute occupazionali ai fini della proroga del periodo di CIGS per ristrutturazione aziendale)

Relativamente al comma 1, ad eccezione del requisito di cui alla lettera b - che prevede il concorso di più unità aziendali coinvolte nell’intervento CIGS ed interessate da problemi di occupazione - gli altri criteri mutuano sostanzialmente quelli della delibera previgente, confermandosi, anche per tale fattispecie, l’importanza dell’attività formativa per il personale sospeso (lettere e) e f)).

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Ai fini dell’approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, nonché della concessione delle due tipologie di proroga complessa, tutte le condizioni rispettivamente previste dagli articoli 4, 5 e 6 devono contestualmente sussistere (comma 2 dei citati articoli).

ART. 7

(Disposizioni transitorie e finali)

L’efficacia del D.M. n. 31444 decorre dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e, pertanto, dal 18/11/2002 (comma 4).

Dalla stessa data cessano di avere efficacia le delibere CIPE del 18/10/94 e del 26/1/96 (comma 2).

Si è tuttavia avvertita la necessità di prevedere una disciplina transitoria. Si stabilisce, infatti, che le istanze di prima approvazione dei programmi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, presentate dalle imprese prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto recante i nuovi criteri, nonché le eventuali successive istanze di modifica o di proroga inerenti ai suddetti programmi, sono comunque valutate sulla base dei precedenti criteri di cui alle delibere CIPE del 18/10/94 e del 26/1/96 (comma 1).

Il provvedimento, infine, non trova applicazione nei confronti delle imprese del settore dell’editoria, stante la specialità della normativa sancita, per tale settore, dall’art. 7, comma 3, del D.L. n. 148/93, convertito, con modificazioni, nella l. n.

236/93 (comma 3).

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D. M. N. 31445 DEL 20/8/2002, PUBBLICATO NELLA G.U. N. 271 del 19/11/2002.

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CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN APPLICAZIONE DI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ.

Riferimenti normativi:

Art. 1, D.L. 30/10/84, n. 726, convertito, con modificazioni, nella l. 19/12/84, n. 863.

Art. 7, D.L. 30/12/87, n. 536, convertito, con modificazioni, nella l. 29/2/88, n. 48.

Art. 5, D.L. 20/5/93, n. 148, convertito, con modificazioni, nella l. 19/7/93, n. 236.

Art. 6, D.L. 1/10/96, n. 510, convertito, con modificazioni, nella l. 28/11/96, n. 608;

Come evidenziato in premessa, il decreto in esame ha lo scopo primario di disciplinare in maniera organica la materia concernente la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula dei c.d. “contratti di solidarietà”

e sostanzialmente recepisce - con le dovute integrazioni e modificazioni conseguenti all’evoluzione legislativa e amministrativa intervenuta nella materia stessa - le disposizioni a suo tempo impartite con la circolare n. 33 del 14 marzo 1994.

In particolare, si sottolinea come siano state, per la prima volta, stabilite - in applicazione dell’articolo 1, comma 9, della legge n. 223/91- le condizioni e le modalità per il superamento del limite massimo dei trentasei mesi nel quinquennio per i suddetti contratti.

ARTT. 1, 2 E 3

(Oggetto - Campo di applicazione - Soggetti beneficiari)

In tali disposizioni viene confermato quanto disposto dalla sopra richiamata circolare n. 33/94.

Relativamente al campo di applicazione del contratto di solidarietà, è opportuno sottolineare come anche le imprese appaltatrici di servizi di pulizia (art. 2, comma 1)possano accedere all’istituto: nella circolare citata, infatti, tale categoria di imprese non compare, in quanto l’art. 1, comma 7, del decreto legge. 16/5/94, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19/7/94, n. 451 - che ha esteso ai dipendenti di dette aziende il trattamento CIGS - è evidentemente successivo alla data di emanazione della circolare stessa.

ART. 4

(Modalità applicative)

Anche in relazione a tale articolo, non si riscontrano particolari elementi di novità rispetto alle precedenti disposizioni.

Si ritiene, comunque, opportuno fornire alcuni chiarimenti.

Si evidenzia, in primo luogo, che la riduzione dell’orario di lavoro su base annuale - a differenza di quanto recato dalla circolare n. 33 - non può più essere effettuata, in quanto soppressa dall’art. 6, comma 2, del decreto legge 1/10/96, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28/11/96, n. 608 (comma 3).

È stato, altresì, meglio specificato il rapporto che deve sussistere tra percentuale di riduzione dell’orario di lavoro ed il numero dei lavoratori dichiarati in esubero, affinché il contratto di solidarietà possa ritenersi idoneo al perseguimento del suo obiettivo istituzionale: si tratta del c.d. “principio di congruità”, peraltro già da tempo applicato nella prassi amministrativa in materia (comma 5).

Premesso che, in senso assoluto, il contratto di solidarietà è ritenuto “congruo” quando la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, è tale che il numero delle ore non lavorate da tutti i lavoratori coinvolti dal contratto risulta esattamente pari al numero delle ore che sarebbero state lavorate dai lavoratori eccedenti, la disposizione in esame ammette, rispetto a detta perfetta parità, una variazione percentuale, inferiore o superiore al 30%.

Esemplificando:

orario di lavoro su base settimanale = 40 ore lavoratori dichiarati in esubero = n. 20

lavoratori coinvolti dal contratto di solidarietà = n. 40

In tale caso, la riduzione dell’orario di lavoro dovrà essere pari al 50%. Infatti:

ore 40 X 20 lavoratori = n. 800 ore che sarebbero state lavorate dai lavoratori in esubero.

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ore 20 X 40 lavoratori = n. 800 ore che sono complessivamente non lavorate dai lavoratori interessati al contratto di solidarietà.

Lo scarto percentuale, stabilito dal comma 5, consente che - affinché nell’esempio sopra prospettato venga rispettato il principio di congruità - il totale delle ore complessivamente non lavorate dai lavoratori coinvolti dal contratto di solidarietà possa essere pari a:

1040 ore (800 + 30% di 800);

560 ore (800 – 30% di 800).

ART. 5

(Pagamento diretto)

Sono state confermate, al riguardo, le disposizioni impartite con nota n. 100972 del 2 febbraio 1996.

ART. 6

(Richiesta di un nuovo contratto di solidarietà)

L’art. 7 del decreto legge n. 536/87, convertito, con modificazioni, nella legge n. 48/98 ha previsto, ai commi 1 e 4, una proroga del contratto di solidarietà, successivamente alla scadenza del periodo massimo di ventiquattro mesi stabilito dall’art. 1 della legge n. 863/84, fino ad un massimo di ulteriori ventiquattro mesi, ad eccezione dei territori di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e successive modificazioni ed integrazioni, dove detta proroga può arrivare ad un massimo di trentasei mesi.

Ciò premesso, la disposizione in esame statuisce che un’impresa che abbia già applicato un contratto di solidarietà per i periodi massimi sopra indicati (48 ovvero 60 mesi) non può, in via generale, stipularne uno nuovo per le stesse unità aziendali, se non siano decorsi almeno dodici mesi dalla scadenza del precedente contratto di solidarietà.

ART. 7

(Deroga ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge n. 223 del 1991)

Con tale articolo si è data attuazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 9, della legge n. 223/91, individuando le condizioni e le modalità con cui può essere superato, per ciascuna unità produttiva, la durata massima di trentasei mesi dei trattamenti straordinari di integrazione salariale nell’arco di un quinquennio nei casi di contratto di solidarietà.

Appare opportuno, al riguardo, rammentare che, ai sensi dell’art. 4, comma 35, del già richiamato decreto legge n.

510/96, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/96, il quinquennio in base a cui parametrare il suddetto limite massimo, è fisso.

Ciò premesso, l’impresa può superare i trentasei mesi nel quinquennio, qualora il ricorso all’istituto del contratto di solidarietà - sia in fase di prima applicazione, sia in fase di proroga - si configuri quale strumento alternativo alla collocazione in mobilità dei lavoratori dichiarati in esubero, dovendosi espressamente indicare, nello stesso contratto, la finalità del mantenimento in azienda di almeno il 50% dei suddetti lavoratori eccedenti.

È appena il caso di sottolineare che la deroga di cui trattasi non è applicabile quando l’azienda abbia fruito di proroghe del contratto di. solidarietà per la durata massima prevista dalla normativa vigente (48 o 60 mesi).

ART. 8

(Disposizioni finali)

Poiché il D.M. n. 31445 acquista efficacia dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comma 2) e, quindi, dal 19/11/2002, è evidente che le modalità e le condizioni previste dal provvedimento si applicano ai contratti di solidarietà stipulati successivamente a detta data (comma 1).

Si ritiene opportuno rammentare, per quanto riguarda la presentazione delle domande di integrazione salariale per contratto di solidarietà, la circolare n. 37 del 27 marzo 2001, con la quale è stato istituito il MODELLO SOLID2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/4/2001.

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D.M. N. 31447 DEL 20/8/2002 PUBBLICATO SULLA G.U. N 271 del 19/11/2002.

CRITERI PER L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMI 9 E 10, DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223.

ART. 1

(Limite di fruizione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale)

Tale disposizione mutua sostanzialmente il punto a) della precedente delibera CIPI del 13/7/93, relativamente alle condizioni in base alle quali, nei casi di procedura concorsuale, può essere superata la durata massima dei 36 mesi nel quinquennio (comma 1, lettere a) e b).

Va unicamente segnalato che la richiesta della suddetta deroga al limite massimo (comma 2) - anziché formare oggetto di specifica e separata domanda rispetto all’istanza di CIGS ex art. 3, legge n. 223/91 - deve essere recata, a fini di semplificazione, dall’istanza di CIGS stessa, allegando la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui ai già citati punti a) e b) del precedente comma 1.

ART. 2

(Trasformazione dell’assetto proprietario)

Con tale disposizione si sono individuati i criteri in base ai quali - ai sensi del comma 10 dell’art. 1 della legge n. 223/91 - le imprese possono richiedere - in caso di una significativa trasformazione del loro assetto proprietario - l’azzeramento dei periodi di Cassa integrazione guadagni straordinaria precedentemente fruiti a qualunque titolo di legge.

Con riferimento alla precedente delibera CIPI del 13/7/93, resta fermo che, in questo caso, le aziende possono presentare esclusivamente programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (comma 1) e che il mutamento dell’assetto proprietario deve essere dimostrato mediante il passaggio ad altro soggetto della maggioranza o, qualora la società sia quotata in borsa, del controllo della società stessa (comma 2)

Relativamente, invece, ai concetti di “apporto di capitale” e “investimenti”, contemplati dall’art. 1, comma 10, della legge n. 223/91, il decreto in questione presenta rilevanti elementi di novità.

Oltre all’apporto di capitale in senso giuridico - vale a dire il conferimento correlato ad un aumento di capitale nominale - nel provvedimento è stata recepita una fattispecie, che si è venuta affermando nella prassi e che è ritenuta perfettamente legittima sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza, dove l’uso del termine capitale è adoperato in senso economico, ossia come capitale di rischio impiegato dall’impresa, e perciò comprensivo di tutti i mezzi propri di cui l’impresa può disporre per la propria attività.

Ciò, anche in considerazione della ratio del sopra richiamato art. 1, comma 10, che - ai fini dell’azzeramento della pregressa CIGS - richiede che emerga chiaramente la volontà dei nuovi soci di “investire” nell’impresa.

Ne consegue, conclusivamente, che per “apporto di capitale” deve intendersi sia l’aumento del capitale sociale, sia i versamenti, eseguiti dai soci che acquisiscono la maggioranza o il controllo, per fornire l’impresa di un capitale di rischio e di risorse delle quali l’impresa può liberamente disporre per le proprie esigenze operative (comma 3).

Sulla base di quanto precede, si considera rilevante l’apporto di capitale - indipendentemente dalla modalità ex comma 3 con cui sia stato eseguito - che sia superiore al 25% del capitale sociale antecedente alla trasformazione dell’assetto proprietario, e comunque non inferiore ad 1 milione di euro, quando la durata del programma di CIGS sia pari o minore di dodici mesi; non potrà essere inferiore a 2 milioni di euro, quando la suddetta durata sia superiore a dodici mesi (comma 4).

La modalità di conferimento di capitale assume, invece, specifico rilievo per quanto riguarda la dimensione degli investimenti: si è ritenuto equo, infatti, distinguere tra “apporto di capitale”, consistente nel versamento di somme esclusivamente destinate all’aumento del capitale sociale, e “apporto di capitale” in cui il conferimento può consistere anche in apporti di patrimonio (comma 5).

Nel primo caso (aumento del capitale sociale), gli investimenti sono definiti rilevanti quando ammontino al 20%

dell’apporto di capitale: si è, infatti, tenuta presente la circostanza che, in tale fattispecie, i versamenti hanno una destinazione a carattere esclusivo, e sono, perciò sottoposti ai vincoli legali, propri del capitale sociale in senso stretto; di conseguenza, tutti gli investimenti, necessari per realizzare i previsti interventi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, comportano un ulteriore impegno finanziario.

Nel secondo caso (versamenti a titolo di apporti patrimoniali), i versamenti sono destinati ad incrementare il patrimonio della società (c.d. conferimenti di patrimonio), dotandola di ulteriori mezzi propri, di cui l’impresa può disporre: i soggetti

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che hanno acquisito la maggioranza o il controllo possono, quindi, utilizzare le risorse conferite per le esigenze operative della società e, tale utilizzo contribuisce a produrre reddito per l’impresa.

In tale ottica, pertanto e, diversamente dal caso precedente, gli investimenti, richiesti dal citato art. 1, comma 10, della legge n. 223/91 ed effettivamente destinati alla riorganizzazione e ristrutturazione dell’impresa, sono considerati rilevanti quando sono pari al 50% dell’importo dei suddetti versamenti.

ART. 3

(Disposizioni transitorie e finali)

L’efficacia del D.M. N. 31447 decorre dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e, pertanto, dal 19/11/2002 (comma 4).

Dalla stessa data cessa di avere efficacia la delibera CIPI del 13/7/93 (comma 2).

Si è, tuttavia, avvertita la necessità di prevedere una disciplina transitoria diretta alle imprese che abbiano avanzato istanza di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale con richiesta di applicazione dell’art. 1, comma 10, della legge n. 223/91, prima dell’entrata in vigore dei criteri esposti nell’articolo 2.

In tal caso le predette domande sono, comunque, valutate sulla base dei requisiti stabiliti dalla citata deliberazione CIPI del 13/7/93 (comma 1).

Il provvedimento, infine, non trova applicazione nei confronti delle imprese del settore dell’editoria, stante la specialità della normativa sulla CIGS, sancita, per tale settore, dall’art. 7, comma 3, del D.L. n. 148/93, convertito, con modificazioni, nella l. n. 236/93 (comma 3).

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D.M. N. 31446 DEL 20/8/2002, PUBBLICATO NELLA G.U. n. 271 DEL 19/11/2002.

CRITERI GENERALI DI CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLE AZIENDE APPALTATRICI DEI SERVIZI DI PULIZIA PRESSO AZIENDE INDUSTRIALI.

Riferimento normativo: Art. 1, comma 7, D.L. 16/5/94, n. 299, convertito, con modificazioni, nella l. 19/7/94, n. 451.

Con il provvedimento di cui trattasi sono stati stabiliti, anche per le imprese appaltatrici dei servizi di pulizia, i criteri per la concessione del trattamento CIGS in favore dei dipendenti da tali imprese.

L’art. 1, comma 7, del decreto legge n. 299/94, convertito, con modificazioni, nella legge n. 451/94 ha ammesso, dal 1°

gennaio 1994, all’istituto della Cassa integrazione guadagni straordinaria le aziende del settore con un meccanismo pressoché identico a quello che disciplina la concessione del trattamento per i dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di mensa: la sola differenza consiste nel fatto che le imprese presso cui viene esercitata l’attività di pulizia devono essere state oggetto di provvedimenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, e non anche, quindi, di CIG ordinaria.

Il D.M. in esame, pertanto, è stato predisposto sulla falsariga del D.M. n. 31447, relativo alle mense, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6/9/2002.

Anche tale provvedimento si compone di due articoli: all’articolo 1 ( requisiti) sono previsti i requisiti di ammissibilità all’istituto CIGS, distinti in soggettivi ed oggettivi (comma 1) e le modalità per la verifica degli stessi (commi 2 e 3).

All’articolo 2 (disposizioni finali) sono, in particolare, stabiliti i principi concernenti la gestione degli esuberi (comma 1).

L’efficacia del decreto decorre dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e, quindi, dal 19/11/2002.

(comma 4)

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D.M. N. 31826 DEL 18/12/2002, PUBBLICATO NELLA G.U. N. 32 DELL’8/2/2003.

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CRITERI PER L’APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI CRISI AZIENDALE E PER LA CONCESSIONE DELLA TRATTAMENTO CIGS NEI CASI DI CESSAZIONE DI ATTIVITÀ.

Riferimenti normativi: Art. 1, comma 5, legge 23/7/91, n. 223.

Con il decreto in esame sono stati modificati ed integrati i criteri recati dai decreti ministeriali del 2 maggio 2000 e del 20 agosto 2002: quest’ultimo provvedimento modificava il primo, in relazione alla cessazione di attività nei casi di crisi aziendale.

ART. 1

(Crisi aziendale)

Per quanto riguarda le condizioni richieste per l’approvazione di un programma di crisi aziendale (comma 1), le lettere a), b), c) e d) del decreto n. 31826 ripropongono pressoché inalterati i criteri di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del D.M. 2/5/2000.

Va sottolineato come l’“evento improvviso ed imprevisto” divenga una fattispecie della crisi aziendale, prevista al punto e), il cui accertamento, tuttavia, è subordinato a specifiche condizioni.

Ai fini dell’approvazione del programma di crisi aziendale devono contestualmente sussistere i requisiti di cui alle lettere da a) a d): nella fattispecie di cui al punto e), devono, invece, sussistere le condizioni di cui ai punti c) e d), pur in assenza di quelle di cui ai punti a) e b) (comma 2).

ART. 2

(Cessazione di attività)

Nei precedenti decreti 2/5/2000 e 20/8/2002, la cessazione di attività rientrava tra i casi in cui, in via generale, non sono presi in esame programmi di crisi aziendale (casi di esclusione): il trattamento straordinario di integrazione salariale poteva, tuttavia, essere concesso qualora l’impresa avesse presentato un piano di gestione degli esuberi, teso a ridurre, in tutto o in parte, il ricorso alla mobilità, a meno che il suddetto ricorso non divenisse, nel corso dell’intervento CIGS ovvero nei dodici mesi successivi al termine di tale intervento, uno strumento certo di ricollocazione per almeno il 50% dei lavoratori eccedenti, percentuale che si riduceva al 25%, se l’azienda insisteva nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento (CE) n. 1260/99.

Nel nuovo decreto, la suddetta casistica è divenuta una specifica fattispecie (comma 1), disciplinata come segue:

– la cessazione di attività può riguardare, oltre che l’intera azienda, anche un settore di attività o uno o più stabilimenti della stessa (lettera a);

– l’impresa deve presentare un piano di gestione degli esuberi, con la finalità di ridurre il ricorso alla mobilità, salvo che tale ricorso non assuma, nel corso dell’intervento CIGS ovvero nei dodici mesi successivi al termine dell’intervento stesso, carattere di strumento di ricollocazione, anche parziale, del personale eccedente (lettera b).

Rispetto ai precedenti criteri, quindi, la novità principale è rappresentata dal venir meno di una percentuale, puntualmente definita, di lavoratori in esubero da ricollocare.

Il requisito fondamentale, ai fini dell’ottenimento del trattamento CIGS, è la predisposizione del piano di gestione così come stabilito dalla lettera b).

Non devono, pertanto, sussistere le condizioni di cui all’art. 1, vertendosi in un caso particolare di crisi aziendale, né rileva, per il medesimo motivo, la circostanza che l’impresa si trovi in una delle condizioni di cui al successivo art. 3 del provvedimento (comma 2).

ART. 3

(Casi di esclusione)

Nulla viene innovato - con l’eccezione sopra descritta dell’art. 2 - rispetto a quanto stabilito nel decreto 2/5/2000.

ART. 4

(Disposizioni finali)

(18)

L’efficacia del D.M. n. 31826 decorre dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, pertanto, dall’8/2/2003 (comma 3).

Dalla stessa data cessano di avere efficacia i più volte citati decreti ministeriali 2 maggio 2000 e 20 agosto 2002 (comma 1).

Il provvedimento, infine, non trova applicazione nei confronti delle imprese del settore dell’editoria, stante la specialità della normativa sancita, per tale settore, dall’art. 7, comma 3, del D.L. n. 148/93, convertito, con modificazioni, nella l. n.

236/93 (comma 2).

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MODULISTICA

L’individuazione dei nuovi criteri ha reso necessaria ed opportuna la revisione del Modello CIGS/97, per renderlo idoneo alla compilazione delle domande di CIGS secondo i suddetti criteri.

Analogamente al sopra indicato MODELLO CIGS/97, anche il nuovo modulo, denominato MODELLO CIGS-2 - che si allega alla presente circolare - si compone di tre parti, e cioè:

– la prima, che contiene il modulo da utilizzare per la domanda di trattamento di integrazione salariale (pagina 1), nonché il modello più specificamente inerente al programma di intervento CIGS (pagine 2, 3 e 4), nella quale si richiede un’informativa di carattere generale relativa all’azienda istante;

– la seconda, che contiene il modulo “scheda”, specifico per le diverse causali di intervento.

A tale proposito, si ritiene opportuno sottolineare che, rispetto al precedente Modello CIGS/97, in questa parte del nuovo modello sono state introdotte delle novità, che saranno illustrate più avanti;

– la terza parte, che reca le “istruzioni generali”, che costituiscono la guida alla compilazione del modello.

L’azienda, quindi, per richiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale deve compilare:

– il modulo della domanda (pagina 1);

– il modello del programma di intervento CIGS (pagine 2, 3 e 4);

– la sola scheda relativa alla causale invocata.

Come più sopra preannunciato, si esaminano, nel dettaglio, le schede da compilare:

– scheda 1/A = crisi aziendale;

– scheda 1/B = crisi aziendale per cessazione di attività.

Nella scheda 1/A è stato previsto un autonomo punto - il punto 7 - concernente la fattispecie della crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto: nella scheda viene esplicitato come, in questo caso, non devono essere compilati i punti 1, 2 e 3 della scheda stessa, ma soltanto i punti 4, 5 e 6.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Qualora l’impresa richieda l’intervento CIGS per crisi aziendale, dovendo cessare, totalmente o parzialmente, l’attività aziendale, deve compilare esclusivamente la scheda 1/B, esaustiva dei dati necessari per questa particolare tipologia di crisi e non prevista nel precedente MODELLO CIGS/97.

– scheda 2/A - riorganizzazione o conversione aziendale

– scheda 2/B - riorganizzazione o conversione aziendale con richiesta dell’applicazione dell’articolo 1, comma 10, della legge n. 223/91.

– scheda 2/C - proroga del programma di riorganizzazione o conversione aziendale per complessità dei processi produttivi.

– Scheda 2/D - proroga del programma di riorganizzazione o conversione aziendale per complessità connessa alle ricadute occupazionali

Per quanto riguarda la causale sopra menzionata va segnalato quanto segue.

Nella scheda 2/A, concernente la prima richiesta di approvazione del programma CIGS, è stato introdotto uno specifico riquadro, costituito dai punti 9 e 10, che deve essere compilato nel caso di istanza relativa al secondo anno nell’ambito di un programma biennale, omettendo di rispondere agli altri punti della stessa scheda.

(19)

La scheda 2/B va compilata nel caso in cui, contestualmente alla richiesta di approvazione di un programma di riorganizzazione o conversione aziendale, l’azienda richieda l’applicazione dell’articolo 1, comma 10, della legge n. 223/91, al fine di azzerare i pregressi periodi di Cassa integrazione guadagni, in base ai criteri di cui all’articolo 2 del sopra illustrato D.M. n. 31447 del 20/8/2002.

Le schede 2/C e 2/D vanno utilizzate per la presentazione della richiesta di proroga per complessità dei processi produttivi ovvero per complessità connessa alle ricadute occupazionali.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

– Scheda 3/A - ristrutturazione aziendale.

– Scheda 3/B - ristrutturazione aziendale con richiesta dell’applicazione dell’articolo 1, comma 10, della legge n. 223/91.

– Scheda 3/C - proroga del programma di ristrutturazione aziendale per complessità dei processi produttivi.

– Scheda 3/D - proroga del programma di ristrutturazione aziendale per complessità connessa alle ricadute occupazionali.

Valgono le specificazioni fornite relativamente alle schede di riorganizzazione o conversione aziendale.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

– Scheda 4 - procedure concorsuali

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

– Scheda 5 - mense aziendali.

– Scheda 6 - imprese di pulizia.

La novità di rilievo è costituita dalle suddette schede che sono state redatte secondo i criteri individuati dai decreti ministeriali n. 31347 del 22/7/2002 e n. 31446 del 20/8/2002, per le categorie di imprese di cui sopra.

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L’applicazione dei criteri contenuti nei sopra illustrati decreti ministeriali - ad eccezione della disciplina transitoria prevista per i programmi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale - riguarda le istanze presentate, ovvero spedite tramite raccomandata A/R, a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei suddetti provvedimenti, dalla data, cioè, in cui i provvedimenti stessi hanno acquisito efficacia.

A tal fine fa fede il timbro postale di spedizione della raccomandata, o la data recata dalla ricevuta rilasciata dal competente Ufficio di questa Direzione Generale (Div. V^), se la domanda è presentata direttamente.

È appena il caso di rammentare che, per quanto riguarda i procedimenti di concessione della Cassa integrazione guadagni straordinaria e del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, si deve fare riferimento al D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, di semplificazione dei suddetti procedimenti, nonché alla circolare n. 64 del 20 settembre 2000, contenente i profili applicativi del sopra citato regolamento.

Si rappresenta, infine, che modulistica e documentazione sono disponibili sul sito di questo Ministero www.welfare.gov.it.

92 COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Certificazione di ottemperanza ex art. 17, legge n. 68/1999. (Circolare Minlavoro 28 marzo 2003, n. 10).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 28 marzo 2003, con circolare n. 10 (il cui testo si riporta qui di seguito), ha fornito ulteriori indicazioni in merito al meccanismo certificatorio previsto dall’art. 17, legge n. 68/99 per le aziende che partecipano a bandi di gara per appalti pubblici ovvero intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni (v. tit. 76, pag. 627 di “Informazioni per le Industrie” n. 15/1999).

(20)

In linea con quanto già espresso dalla Direzione provinciale del lavoro di Modena con nota dell’11 febbraio 2003 il Ministero - sollecitato in tal senso da Confindustria - ha chiarito che, in virtù delle novità introdotte dall’art. 15, legge 16 gennaio 2003, n. 3 (contenente norme di semplificazione amministrativa), le aziende richiamate dall’art. 17, cit. non sono più tenute a richiedere ai servizi competenti l’apposita certificazione dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge n.

68/99, bensì possono presentare unicamente una dichiarazione del legale rappresentante che attesti la predetta ottemperanza (v. da ultimo tit. 191, pag. 1402 di “Informazioni per le Industrie” n. 40/2000).

Sarà poi cura delle amministrazioni interessate - aggiunge il Dicastero - effettuare, nei confronti dell’azienda che risulterà aggiudicataria, i necessari accertamenti presso i servizi provinciali preposti all’inserimento lavorativo dei disabili.

I datori di lavoro che, occupando da 15 a 35 dipendenti, non hanno a tutt’oggi effettuato nuove assunzioni, possono partecipare a gare d’appalto pubbliche o intrattenere con la pubblica amministrazione rapporti di concessione/convenzione presentando una mera dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità agli obblighi derivanti dalla legge n. 68 del 1999 (sul punto cfr. art. 2, comma 2 e segg. del D.P.R. n. 333/2000, v. tit. 230, pag. 1708 di

“Informazioni per le Industrie” n. 47/2000).

In quest’ultimo caso - precisa la circolare - la dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante dell’azienda non necessita di alcuna verifica da parte delle amministrazioni interessate in quanto i servizi provinciali competenti, preposti all’inserimento lavorativo dei disabili, non custodiscono alcuna documentazione riferibile a situazioni aziendali non assoggettabili agli obblighi imposti dalla legge n. 68 del 1999.

Circolare Minlavoro 28 marzo 2003, n. 10.

Legge 12.3.1999, n.68. Art. 17 Legge 16.1.2003, n.3. Art. 15. Norme di semplificazione.

La legge 16.1.2003, n.3 al capo II, recante norme di semplificazione, ha introdotto modifiche al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In particolare l’art. 15, nell’introdurre alla lettera b) l’art. 77 bis stabilisce che: “le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista la certificazione od altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall’art. 78”.

Per effetto della suddetta disposizione viene meno, pertanto, la prescrizione di cui all’art. 17 della legge 12.3.1999, n.68, in virtù della quale le imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni erano tenute a certificare l’avvenuto adempimento degli obblighi di assunzione.

Quanto sopra premesso, le aziende che intendono partecipare a gare per l’assegnazione di appalti pubblici, sono tenute a presentare unicamente una dichiarazione del legale rappresentante, che attesti l’ottemperanza agli obblighi di assunzione; sarà cura delle amministrazioni interessate effettuare, nei confronti delle azienda che risulterà aggiudicataria, i necessari accertamenti presso i servizi provinciali che esercitano le funzioni di collocamento.

Si ritiene utile, infine, rammentare che restano tuttora validi gli orientamenti ed i principi fissati con le precedenti direttive in materia, in particolare per quanto concerne i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni.

Per questi ultimi, in quanto non soggetti agli obblighi derivanti dalla legge n.68/99, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità, non necessita di verifica da parte delle Amministrazioni interessate in quanto i servizi provinciali non custodiscono alcuna documentazione concernente la loro situazione.

93 INAIL

Variazione tasso di interesse per rateazione, dilazione e sanzioni civili. (Circolare INAIL 7 aprile 2003, n. 23).

Come è noto la Banca d’Italia con provvedimento del 7.3.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12.3.2003 (v.

tit. 81, pag. 307 di “Informazioni per le Industrie” n. 12/2003) ha ridotto al 2,50% dal 12.3.2003 il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR).

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