Con riferimento all’acquisizione ed alla gestione delle principali forme di garanzia utilizzate a protezione delle esposizioni creditizie riconosciute ai fini della Credit Risk Mitigation (CRM), la Banca ha definito specifiche politiche, al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti – giuridici, economici e organizzativi – previsti dalla normativa per il loro riconoscimento a fini prudenziali al momento della costituzione della protezione e per tutta la durata della stessa.
In particolare per dette forme:
- sono state adottate tecniche e procedure volte al realizzo tempestivo delle attività poste a protezione del credito;
- sono state predisposte politiche e procedure documentate con riferimento alle tipologie di strumenti di CRM utilizzati a fini prudenziali, al loro importo, all’interazione con la gestione del profilo di rischio complessivo;
- sono state sviluppati e posti in uso standard contrattuali con riferimento alle principali forme di garanzia accettate;
- le tipologie di garanzie accettate e le connesse politiche creditizie sono state chiaramente documentate e divulgate.
Con specifico riferimento alle Garanzie Personali e alle Garanzie mutualistiche di tipo personale utilizzabili a fini di CRM la Banca ha posto in essere presidi e procedure interne atti alla verifica dei seguenti aspetti rilevanti ai fini dell’ammissibilità delle garanzie stesse:
- protezione del credito diretta;
- entità ed estensione della protezione del credito chiaramente definite e incontrovertibili;
- assenza nel contratto di protezione del credito di clausole che consentano al fornitore di protezione di annullare unilateralmente la stessa o il cui adempimento sfugga al controllo della Banca;
- diritto per la Banca, in caso di inadempimento della controparte, di rivalersi tempestivamente sul garante;
- copertura della totalità dei pagamenti cui è tenuto il debitore principale rispetto al credito.
Con riguardo alle Garanzie Reali Finanziarie, la Banca nell’ambito della definizione delle Politiche e processi per la gestione dei rischio di credito e dei limiti e deleghe operative, indirizza l’acquisizione delle garanzie della specie a quelle sole aventi ad oggetto attività finanziarie delle quali l’azienda è in grado di calcolare il fair value ogni qualvolta esistano elementi che presuppongano che si sia verificata una diminuzione significativa del fair value stesso.
Sono stati, inoltre, posti in essere specifici presidi e procedure atte a garantire i seguenti aspetti rilevanti per l’ammissibilità a fini prudenziali delle garanzie in argomento:
- assenza di una rilevante correlazione positiva tra il valore della garanzia finanziaria e il merito creditizio del debitore. In ogni caso, i titoli emessi dal debitore o da altra entità collegata del gruppo di appartenenza non sono ammessi come garanzie finanziarie idonee;
- specifici presidi a garanzia della separatezza esterna (tra patrimonio del depositario e bene oggetto di garanzia) e della separatezza interna (tra i beni appartenenti a soggetti diversi e depositati presso i terzi); qualora l’attività oggetto di garanzia sia detenuta presso terzi;
- durata residua della garanzia non inferiore a quella dell’esposizione (nel caso venga utilizzato il metodo semplificato per il trattamento prudenziale delle garanzie finanziarie).
In linea generale, con riferimento alle Garanzie Ipotecarie, le politiche e le procedure aziendali assicurano, che le stesse siano sempre acquisite e gestite con modalità atte a garantirne l’opponibilità in tutte le giurisdizioni pertinenti e l’escutibilità in tempi ragionevoli.
Più nelle specifico, le politiche e procedure interne in materia di finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili sono state definite con l’intento di garantire il soddisfacimento dei requisiti stabiliti dalla Circolare 285/13 della Banca d’Italia ai fini della loro ammissibilità CRM riguardo:
- la non dipendenza del valore dell’immobile in misura rilevante dal merito di credito del debitore;
- l’indipendenza del soggetto incaricato della valutazione ed esecuzione della stima ad un valore non superiore al valore di mercato;
- la presenza di un’assicurazione contro il rischio danni sul bene oggetto di garanzia. In particolare, la banca si è dotata in tale ambito di tecniche e procedure che assicurino l’efficacia ed il buon esito del vincolo posto ex art. 2742 c.c. sulle somme dovute dall’assicuratore, anche attivando, se del caso, le iniziative, previste dalla medesima norma volte a consentire il pieno soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie;
- la messa in opera di un’adeguata sorveglianza sul valore dell’immobile;
- il rispetto della condizione del loan-to-value massimo;
- la destinazione d’uso dell’immobile e capacità di rimborso del debitore.
Le varie forme di garanzia sono richieste in funzione dei risultati della valutazione del merito di credito della clientela e della tipologia di affidamento domandata dalla stessa.
La maggior parte delle esposizioni a medio e lungo termine della banca è assistita da garanzia ipotecaria (normalmente di primo grado).
Al valore di stima delle garanzie reali offerte dalla controparte vengono applicati «scarti» prudenziali commisurati alla tipologia degli strumenti di copertura prestati (ipoteche su immobili, pegno su denaro o altri strumenti finanziari).
Valore di stima delle garanzie reali offerte
TIPOLOGIA DI GARANZIA VALORE DI BASE SCARTO MINIMO
Ipoteca su immobili Valore di perizia dell’immobile
(su importo finanziato)
- 50% per Fin. Fino a 10 Anni - 75% per Fin. Fino a 15 Anni - 100% per Fin. Superiori a 15 Anni
Pegno su Titoli di Stato e Obbligazioni della BCC
Fair value dello strumento finanziario
- 10%
Pegno su Obblig. Corporate o Fondi Comuni di Investimento classificati fra i prodotti Obbligazionari
Fair value dello strumento finanziario - 30%
Pegno su:
- Depositi in Contanti (D.R. – C/C – CONTO DEPOSITO);
- Certificati di Deposito;
- Fondi Comuni di Invest. classificati fra i prodotti di Liquidità o Monetari;
- Polizze Finanziarie a Capitalizzazione o a Capitale Minimo Garantito.
Valore del pegno - 10%
Fideiussione specifica Importo della fideiussione
- 50%;
- pari a importo del mutuo se correlata a finanz.
ipotecario
Fideiussione specifica prestata da Sistemi di
Garanzia Mutualistica (es: Confidi) Importo della fideiussione - Non previsto
Fideiussione specifica prestata da Stati Sovrani / Banche Centrali / Enti del Settore Pubblico / Enti Territoriali
Importo della fideiussione - Non previsto
Fideiussione omnibus Importo della fidejussione - 50%
Polizza fidejussoria Importo assicurato - 10%
Lettera di patronage Importo della fidejussione (implicita) - 50%
Cambiale Diretta / Avallo Valore del Titolo - 30%
Altresì, si evidenzia separatamente per ciascuna classe regolamentare di attività, il valore dell’esposizione totale che è coperto da garanzie reali finanziarie e da altre garanzie reali ammesse.
AMMONTARE PROTETTO
Ammontare protetto da tecniche di attenuazione del rischio di credito Protezione del credito di tipo reale Protezione del credito di
tipo personale
Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo
imprese 364.011.189 7.808.151 17.359.217 25.167.367
Esposizioni al dettaglio 207.879.577 2.194.145 12.256.596 14.450.740
Esposizioni garantite da immobili 364.189.064
Esposizioni in stato di default 188.509.467 363.296 1.321.779 1.685.076
Esposizioni ad alto rischio 749.801
Esposizioni sotto forma di obbligazioni
Esposizioni in strumenti di capitale 23.563.191
Altre esposizioni 46.089.039
Esposizioni verso le cartolarizzazioni