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Telecomunicazioni (a cura di Daniele Michelli)

PARTE I - I reports sulla conflittualità nei singoli servizi pubblici essenziali

20. Telecomunicazioni (a cura di Daniele Michelli)

20.1. Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e interventi della Commissione

Il servizio di telecomunicazioni è disciplinato dalla Regolamentazione provvisoria adottata con delibera 07/643 del 15 novembre 2007 (ad integrale sostituzione della Regolamentazione provvisoria approvata con delibera n. 02/152 del 25 luglio 2002 e pubblicata in G.U. n. 214 del 12 settembre 2002), pubblicata in G.U. n. 7 del 9 gennaio 2008 e modificata dalla delibera n. 08/59 del 31 gennaio 2008, pubblicata in G.U. n. 47 del 25 febbraio 2008.

Nell’anno in esame, sono state 37 le azioni di sciopero proclamate nel settore, delle quali 22 effettuate, mentre 15 sono state tempestivamente revocate dalle medesime Organizzazioni sindacali proclamanti. Rispetto alle 37 astensioni proclamate, la metà (18 per l’esattezza) hanno interessato a livello regionale (5) o nazionale (13) i lavoratori di Tim S.p.A., mentre negli altri 19 casi gli scioperi hanno riguardato altre aziende operanti a vario titolo nel settore Tlc (Wind Tre, Sirm e Trentino Network). In 21 casi le astensioni hanno avuto rilevanza nazionale, mentre nei restanti 16 casi le azioni di protesta hanno interessato ambiti territoriali/regionali (in particolar modo le Regioni Puglia e Sicilia).

Nel periodo di riferimento, non si è registrata alcuna iniziativa riguardante l’Associazione di categoria (Asstel), rappresentante delle principali aziende del comparto telecomunicazioni. La causa di tale assenza di conflittualità è senz’altro dovuta agli effetti positivi e prolungati del raggiungimento, avvenuto a fine 2017, dell’Accordo di Programma per il rinnovo del contratto nazionale delle Telecomunicazioni. Tale Accordo, sottoscritto da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Asstel, ha di fatto prorogato il precedente contratto collettivo (scaduto il 31 dicembre 2014), per il periodo 1° gennaio 2015 - 30 giugno 2018.

Inoltre, l’anno 2019 si è aperto con la firma dell’accordo, che applica a livello di settore l’accordo interconfederale Confindustria, Cgil, Cisl, Uil del 25 gennaio 2016, sul contrasto alle molestie sui luoghi di lavoro, sottoscritto, il 16 gennaio 2019 tra Asstel e le Organizzazioni Sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil. Il 21 febbraio 2019 Asstel e le Organizzazioni Sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, nonché la Ugl Telecomunicazioni hanno sottoscritto anche l’Accordo Quadro sui principi e le regole per il funzionamento delle attività del settore dei servizi di Customer Care.

Per quanto concerne gli scioperi proclamati presso la Società Tim Italia S.p.A., nella maggior parte dei casi gli stessi sono stati effettuati con un ritardo dell’inizio o l’anticipo della fine del turno di lavoro, fino ad un massimo di 90/120 minuti per turno con una durata complessiva di 30 giorni consecutivi ciascuna. Tale modalità, infatti, è ammessa quando gli scioperi interessano esclusivamente le prestazioni di lavoro straordinarie e aggiuntive, fattispecie che non crea alcun disagio ai diritti degli utenti, costituzionalmente tutelati. In tutti i casi si è trattato sempre di proclamazioni di scioperi legittimi. Pertanto, la Commissione non è mai dovuta intervenire né in via preventiva, ex articolo 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, né, tantomeno, in linea di continuità con il quinquennio precedente, con valutazioni del comportamento ex post. Con riferimento, invece, agli scioperi che hanno interessato le altre aziende operanti, a vario titolo, nel settore Telecomunicazioni, vale la pensa ricordare:

le 4 astensioni che, nei 12 mesi in esame, hanno riguardato l’azienda Wind Tre. Si è trattato di proclamazioni di scioperi dell’intera giornata di lavoro ordinario, combinato, alcune volte, con l’astensione dal lavoro straordinario, fino ad un massimo di 30 giorni. Le cause di tali astensioni sono da ricondurre al lungo processo di fusione tra le aziende Wind e Tre, avviato sin dal 2017. Le organizzazioni sindacali rivendicavano la mancata condivisione nella gestione degli esuberi, il taglio dei dipendenti, l’esternalizzazione dei call center e l’assenza di un piano di sviluppo aziendale;

Un’astensione per l’azienda SIRM (Società Italiana Radio Marittima) S.p.A. che eroga prodotti, servizi e assistenza tecnica per le telecomunicazioni GMDSS e satellitare (VSAT, Fleetbroadband, Iridium), monitorando la sicurezza della navigazione marittima in Italia, Regno Unito e Worldwide. La causa dell’astensione è da ricondurre al sistematico ritardo nell’erogazione delle retribuzioni mensili, dei buoni pasto e del versamento dei contributi;

Un’astensione per l’azienda Trentino Network S.r.l.. In questo caso le cause d’insorgenza del conflitto sarebbero, secondo le Organizzazioni sindacali proclamanti, “le condizioni contrattuali in vista del cambio di

contratto dei dipendenti, i problemi di riorganizzazione del personale, quelli burocratici della nuova Azienda, la mancata condivisione della proposta di CCNL e di accordo di secondo livello nel processo di fusione tra Informatica Trentina e Trentino Network, nonché i gravi problemi inerenti la sicurezza

sul lavoro”. In questo caso, però, un accordo in extremis intervenuto tra le

parti, ha di fatto scongiurato l’azione di lotta che, infatti, è stata prontamente e correttamente revocata.

20.2. Questioni di carattere interpretativo relative alla disciplina di settore

Nel periodo di riferimento la Commissione è stata interpellata dalle Segreterie Regionali della Basilicata delle Organizzazioni sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, affinché esprimesse un parere circa la “commessa” denominata “Centro Servizi Basilicata”, gestita in appalto su committenza della Regione, dalle aziende Data Contact e Lucana Sistemi e sull’assoggettabilità di tali attività all’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e della disciplina di settore.

L’Autorità, a seguito dell’istruttoria svolta, ha confermato quanto già stabilito con delibera n. 16/375, del 6 ottobre 2016, che prevedeva che:

“il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie, comunque denominato (CUP o ReCUP), è strumentale ad un servizio pubblico essenziale e, in quanto tale, assoggettabile alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché all’intera disciplina di settore di cui all’Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale del 20 settembre 2001;

il servizio CUP o ReCUP non è tuttavia strumentale all’erogazione di prestazioni valutate come indispensabili dall’art. 2, comma 2, dell’Accordo Nazionale sopra citato, con la conseguenza che, in caso di proclamazione di uno sciopero, può non essere garantita alcuna prestazione (fatte salve le diverse previsioni degli accordi collettivi, privi tuttavia di efficacia obbligatoria) e può non essere predisposto il relativo contingente di personale esonerato dall’astensione collettiva”.

Infine, con riferimento agli altri servizi previsti dalla “commessa”, l’Autorità ha ribadito il proprio consolidato orientamento relativamente alle attività strumentali, che rientrano nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché nella relativa disciplina di settore, solo quando risultano oggettivamente collegate, anche mediante un nesso di strumentalità, all’erogazione di un servizio pubblico essenziale (elencati nell’articolo 1, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni) e dirette, quindi, a garantire il godimento dei diritti costituzionalmente tutelati.