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Vigili del Fuoco (a cura di Antonio Fusco)

PARTE I - I reports sulla conflittualità nei singoli servizi pubblici essenziali

28. Vigili del Fuoco (a cura di Antonio Fusco)

28.1. Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e interventi della Commissione

Nel corso dell’anno 2019, nel settore dei Vigili del Fuoco sono state proclamate, complessivamente, 18 azioni di sciopero. Il livello di conflittualità registrato è stato, quindi, sostanzialmente analogo a quello dell’anno 2018, che ha registrato 20 proclamazioni di sciopero.

Quasi la metà degli scioperi è stato di rilievo nazionale ed ha pertanto riguardato tutto il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le principali cause di insorgenza del conflitto a livello territoriale e/o dei singoli Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco si rinvengono nella carenza di personale, nella vetustà e/o carenza dei mezzi di soccorso e, più in generale, problematiche connesse alla gestione del personale.

A livello nazionale continuano ad essere rivendicati miglioramenti economici e normativi per l’intera categoria dei Vigili del Fuoco e, in particolare, un allineamento delle retribuzioni del personale rispetto a quelle godute dalle Forze dell’Ordine.

Il conflitto collettivo della categoria, comunque, si è espresso, come sempre, attraverso forme di protesta conformi alla disciplina di settore.

In sole tre occasioni sono stati segnalati profili di illegittimità relativi alle proclamazioni di sciopero ed in tutte le circostanze i soggetti proclamanti hanno tempestivamente accolto i rilievi formulati dall’Autorità.

28.2. Questioni di carattere interpretativo relative alla disciplina di settore

Nel periodo in esame l’Autorità di garanzia è stata investita, inoltre, da alcuni quesiti attinenti la corretta interpretazione e/o applicazione della normativa primaria e della disciplina negoziale di settore.

Degna di nota, innanzitutto, è la questione, sollevata dalla Direzione Interregionale del Veneto e Friuli Venezia Giulia, circa la doverosità (o meno) dell’esperimento, a livello locale, di un tentativo di conciliazione relativo a materie (quali la carenza di personale) la cui risoluzione presuppone, necessariamente, l’adozione di atti di macro-organizzazione (riservati alla competenza dell’Amministrazione centrale). L’Amministrazione interessata, in particolare, ha ritenuto che il fatto di non

poter disporre della materia del contendere rendesse di fatto inutile l’esperimento del tentativo di conciliazione a livello locale.

A fronte di tali argomentazioni, la Commissione ha riconosciuto che, in effetti, il rappresentante dell’Amministrazione a livello provinciale potrebbe non essere titolare di un potere di risoluzione delle problematiche relative alle carenze di personale. Tuttavia, la Commissione ha osservato che, da un lato, la vertenza atteneva a carenze di personale relative ad un dato ambito territoriale e, dall’altro, che, rispetto a tali questioni, il Comandante provinciale e/o Direttore Regionale (a seconda dell’ambito di rilevanza della vertenza), nella sua qualità di rappresentante del Corpo, ben poteva fungere da raccordo con il livello centrale dell’Amministrazione ai fini della rappresentazione delle istanze e delle esigenze locali.

Alla luce di tali presupposti, la Commissione ha ritenuto di segnalare che le procedure preventive avrebbero dovuto essere esperite presso il luogo nel quale il conflitto era insorto ed era destinato a dispiegare i propri effetti. Inoltre, a supporto di tali considerazioni, l’Autorità ha richiamato quanto disposto dall’art. 2, lettera b) dell’Accordo collettivo di settore a mente del quale ogni volta che si intenda prevenire il ricorso ad una azione di sciopero di carattere provinciale e/o regionale (come nei casi esaminati) vanno costituite commissioni paritetiche di conciliazione a livello locale.

Merita di essere poi richiamata la nota con la quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha segnalato alcune criticità applicative dell’Accordo di settore. Ha riferito in particolare, l’Amministrazione che, secondo quanto previsto dalla regolamentazione di settore, il Presidente della Commissione paritetica di conciliazione deve essere scelto “d’intesa” tra le parti. Ai fini dell’attuazione di tale clausola negoziale, il Ministero aveva avviato una prassi, condivisa dalle parti firmatarie dell’Accordo Collettivo di settore, consistente nel formulare alle Organizzazioni sindacali la proposta di alcuni nominativi (di regola tre), con invito ad esprimere l’intesa su uno dei designati. Ogni qual volta le Organizzazioni sindacali manifestavano dissenso in relazione a tutti i nominativi proposti si veniva a creare un’impasse rispetto alla quale si chiedeva alla Commissione quali fossero i comportamenti da assumere.

L’Autorità ha osservato che la prassi riferita (attuativa della clausola negoziale secondo la quale il Presidente della Commissione paritetica deve essere individuato “d’intesa tra le parti”) appare coerente con le intenzioni delle parti firmatarie dell’Accordo che, con tutta evidenza, erano quelle di favorire una scelta condivisa. Per superare la fase di stallo conseguente al

mancato raggiungimento di un’intesa sulla persona del Presidente, data l’inesistenza di precisi parametri negoziali, si deve tenere in adeguato conto la ratio della procedura ed i principi ispiratori della materia. Come noto – ha precisato la Commissione - l’esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione ha lo scopo di prevenire il ricorso allo sciopero che, nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, inevitabilmente, ha l’effetto di attingere gli interessi di soggetti (gli utenti) estranei al conflitto collettivo. L’onere del perseguimento di tali finalità preventive grava su entrambe le parti e, in caso di criticità, è giusto che sia la parte datoriale a rendersi garante dell’adempimento dell’onere procedimentale. In coerenza con tali assunti, l’Autorità ha ritenuto opportuno che l’Amministrazione, in assenza di un’intesa, proceda, in prima istanza, e nei limiti del possibile, alla sostituzione anche di un solo dei nominativi proposti. Solo in subordine, in caso di immotivata persistenza del dissenso delle Organizzazioni sindacali, l’Autorità ha ritenuto che l’Amministrazione sia legittimata/tenuta a provvedere alla designazione unilaterale del Presidente.

Infine, ha argomentato la Commissione, la coerenza di tale soluzione con lo spirito dell’accordo è fatta salva dalla possibilità (residuale) per l’Organizzazione sindacale di optare per l’esperimento della procedura amministrativa di conciliazione dinanzi gli organi territorialmente competenti (ferma restando, in tale ultima evenienza, la necessità del consenso da parte dell’Amministrazione, laddove la fuga dalle procedure contrattuali sia richiesta dai Sindacati firmatari della disciplina).

29. Scioperi generali e plurisettoriali (a cura di Giovanni Pino e Daniela