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2. L’apporto di opere e servizi quale conferimento tipico nelle

2.2. Tipicità del conferimento di opere e servizi nella società a

Diversamente da quanto sin qui esposto in tema di società per azioni, la relazione ministeriale al D.Lgs. n. 6/2003, evidenzia che la società a responsabilità limitata si caratterizza dopo la riforma come una società personale la quale, pur godendo del beneficio della limitazione della responsabilità, può essere sottratta alle rigidità di disciplina richieste per la società per azioni, specificando che, sulla base di questa scelta politica e tenendo conto che la seconda direttiva europea in materia di società non è direttamente applicabile alla s.r.l., l’art. 2464, comma 2, c.c., ha introdotto la possibilità che oggetto di conferimento siano tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica.

Pertanto, aggiunge la relazione, “sarà possibile all’interprete superare i dubbi riguardo alla conferibilità di valori che, sicuramente

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In tal senso, cfr. M. NOTARI, Azioni e strumenti finanziari …, op. cit., p. 557; A. LOLLI, op. cit., p. 214.; G. MIGNONE, sub art. 2346, 6° comma, in Il nuovo diritto societario, commentario da G. Cottino, op. cit., p. 251.

utili per lo svolgimento dell’attività sociale, non si prestano a svolgere direttamente un ruolo per la tutela dei creditori”.

La società a responsabilità limitata è stata così configurata come organizzazione tra soci imprenditori la cui efficienza è destinata ad essere legata, molto più che ne modello della società per azioni, alla realizzazione di una sinergia tea le spinte personali di ciascuno di essi, ivi compresa quella operata in fase di conferimento, che viene ad essere così concepito come prima espressione dell’individuale apporto imprenditoriale del socio all’attività comune73.

In tale contesto, l’ammissibilità del conferimento d’opera o di servizi, corrisponde, sempre seguendo la citata relazione ministeriale, “ad una prospettiva volta ad accentuare la caratterizzazione personalistica del tipo societario in discorso: nella quale pertanto il contributo del socio molto spesso si qualifica per le sue qualità personali e professionali, piuttosto che per il valore oggettivo dei beni apportati74”.

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Tali osservazioni sono state ampiamente sviluppate da G. ZANARONE, Introduzione …, op. cit., p. 58 ss.; C. ANGELICI, La riforma delle società di capitali, op. cit., p. 35 ss.; E. GINEVRA, Conferimenti e formazione del capitale sociale, op. cit., p. 137.

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Nonostante il legislatore dichiari nella relazione che la s.r.l. si caratterizza come società personale pur godendo del beneficio della responsabilità limitata, l’opinione prevalente in dottrina è che tale tipo societario è comunque una società di capitali, cfr., per tutti, P. SPADA, Classi e tipi di società dopo la riforma organica, in Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario (atti del convegno di studi Padova-Abano Terme, giugno 2003), a cura di G. Cian, Padova, 2004, p. 31 e ss. Più in particolare, come osservato da G. ZANARONE, Introduzione …, op. cit., p. 66 e ss., il legislatore della riforma avrebbe optato per un modello “capitalistico attenuato”. Capitalistico nel senso che analogamente alla s.p.a., le funzioni d’impresa non fanno capo esclusivamente ai soci, ma risultano condivise con uno o più organi sociali, inoltre, l’intuitus personae è irrilevante in quanto la trasferibilità della partecipazione comporta la possibilità che il ricambio della compagine sociale avvenga senza ilo consenso dei componenti originari della medesima. Attenuato, nel senso che, diversamente dalla s.p.a., la compresenza di organi distinti dai soci lascia sussistere in capo a questi ultimi una competenza concorrente a quella di detti organi; inoltre, l’inidoneità delle partecipazioni ad essere rappresentate da azioni e a costituire oggetto di sollecitazione all’investimento ne rende la circolazione problematica per l’istituzionale assenza di un mercato e improbabile la sottoscrizione o l’acquisto da parte di un soggetto estraneo alla vita dell’ente.

Il conferimento, tuttavia, è ammesso a condizione che il socio presti alla società una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi assunti per l’intero valore ad essi assegnato; se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio prestando alla società una cauzione di importo corrispondente.

L’art. 2464, comma 6, c.c., ammette, pertanto, che in presenza di una polizza o fideiussione, il conferimento d’opera e servizi, a differenza di quanto accade nelle società per azioni e nelle società di persone, venga imputato direttamente a capitale.

Pur non essendo possibile in questa sede soffermarsi compiutamente sul dibattito dottrinario che la stesura di detta norma ha suscitato, occorre rilevare che la formula utilizzata dal legislatore ha determinato diverse opinioni circa l’effettivo oggetto del conferimento.

Secondo una prima tesi, infatti, detti conferimenti sarebbero assimilabili a quelli in denaro, benché siano collegati all’assunzione di un obbligo di fare per il socio; una seconda interpretazione, invece, ritiene che il conferimento sia effettivamente costituito dall’opera o dal servizio, a cui è collegata la garanzia della polizza o della fideiussione, mentre una terza 75.

La prima lettura troverebbe fondamento nella lettera della norma, ove si riscontra che il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. La base di tale ragionamento sarebbe costituita dal precetto contenuto nell’ultimo comma dell’art. 2466 c.c., a tenore del quale le disposizioni dei commi che lo precedono, vale a dire le disposizioni dettate per il socio che non esegue il conferimento, si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o

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Per una compiuta disamina delle teorie contrapposte circa il conferimento d’opera e servizi nella s.r.l. si rinvia a P. MENTI, Socio d’opera e conferimento del valore nella s.r.l., Milano, 2006.

divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell’art. 2464, mentre resta salva la possibilità dei soci di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di denaro. Pertanto, posto che il riferimento all’art. 2464 non distingue fra le cauzioni del comma 4, relative al versamento del venticinque per cento del conferimento di denaro, e le cauzioni del comma sesto, relative al conferimento d’opere e servizi, e dunque può intendersi diretto tanto alle une quanto alle altre, se ne trae la conseguenza che oggetto del conferimento contemplato nell’art. 2466, non siano propriamente le opere o i servizi, ma, piuttosto, il loro valore in denaro, rappresentato dalle citate cauzioni76.

In questa prospettiva il socio d’opera e servizi nella società a responsabilità limitata conferisce in realtà un valore che la società deve ottenere in ogni caso, direttamente o indirettamente attraverso il risparmio di un costo e che il socio può liberare o procurando detto risparmio (prestando cioè a costo zero per la società l’opera o i servizi promessi), oppure, qualora per qualsiasi ragione tale prestazione non venga in tutto o in parte effettuata, procurando l’equivalente in denaro dell’utilità mancata, spontaneamente con mezzi propri ovvero con l’attivazione da parte della società della garanzia accesa allo scopo e pari all’intero valore conferito.

La descritta teoria, nella prospettiva dell’assoluta strumentalità della prestazione in cui consiste il conferimento rispetto al

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Aderiscono a quest’interpretazione G.B. PORTALE, Osservazioni sullo schema di decreto delegato (approvato dal governo in data 29-30 settembre 2002) in tema di riforma delle società di capitali, in Riv. dir. priv., 2002, p. 713 e ss.; M. RESCIGNO, Osservazioni sulla riforma del diritto societario in tema di società a responsabilità limitata, in La riforma del diritto societario (atti del convegno, Courmayer, settembre 2002), Milano, 2003, p. 245; V. BUONOCORE, La società a responsabilità limitata, in La riforma del diritto societario, a cura di V. Buonocore, Torino, 2003, p. 149; G. GIANNELLI, Conferimento e stima della prestazione d’opera e servizi nella nuova società a responsabilità limitata, in La riforma delle società di capitali (atti del convegno di studi, Foggia, giugno 2003), a cura di N. Abriani e T. Onesti, Milano, 2004, p. 259.

conseguimento dell’oggetto sociale, attribuisce rilevanza preminente al valore da esso espresso piuttosto che alle regole specifiche che ne disciplinano la conferibilità, a seconda delle forme giuridiche delle entità che lo compongono ed in specie dell’effettiva acquisizione al patrimonio sociale.

Tale ricostruzione sarebbe, tuttavia, secondo la tesi contrapposta77, in contrasto con l’esigenza, espressa dal legislatore, che il conferimento costituisca un “elemento” del patrimonio “attivo” della società; oggetto del conferimento sarebbero dunque da ritenere direttamente l’opera o i servizi, il cui valore viene di conseguenza imputato al capitale sociale, realizzando così la piena corrispondenza, imposta dall’art. 2464, comma 1, c.c., tra il valore complessivo dei conferimenti e l’ammontare del capitale sociale78.

La polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria svolgono dunque in questo caso una vera e propria funzione di garanzia del rischio del futuro inadempimento dell’opera o dei servizi, solo

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La ricostruzione valoristica della teoria dei conferimenti d’opera o servizi è respinta da R. ROSAPEPE, sub art. 2464, in La riforma delle società, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, op. cit., p. 21; C. AMATUCCI, Ancora un capitale per la s.r.l.?, op. cit., p. 1428; M. CASSOTTANA e M. POLLIO, I conferimenti di servizi, in Analisi giur. dell’economia, 2003, p. 373; A, CARESTIA, sub art. 2464 c.c., in Società a responsabilità limitata, ne La riforma del diritto societario, a cura di G. Lo Cascio, Milano, 2003, p. 37; C. CINCOTTI, La nuova disciplina dei conferimenti nella s.r.l., in Società, 2003, p. 1581 e ss.; V. SANTORO, I conferimenti e le quote nella società a responsabilità limitata, in La nuova disciplina della società a responsabilità limitata, a cura del medesimo, Milano, 2003, p. 97 e ss.; F. TASSINARI, I conferimenti e la tutela dell’integrità del capitale sociale, in La riforma della società a responsabilità limitata, op. cit., p. 85 e ss.; G. OLIVIERI, Capitale e patrimonio nella riforma delle società, in Riv. dir. civ., 2004, p. 257; C. MONTAGNANI, Effettività e integrità del capitale: a proposito del nuovo art. 2362 c.c., in Profili patrimoniali …, op. cit., p. 161 e ss.; M. MIOLA, Capitale sociale e conferimenti …, op. cit., p. 706; E. GINEVRA, op. ult. cit., p. 140 ss.

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Questa interpretazione si pone idealmente, come osservato da M. MIOLA, op. ult. cit., p. 708, in una posizione intermedia tra la soluzione più spinta accolta dal codice civile francese per la società a responsabilità limitata, in cui si ammette il conferimento d’opera o di servizi, ma si esclude la possibilità della loro imputazione a capitale sociale e quella applicabile alla private company inglese, alla quale non trova applicazione il divieto di tali conferimenti ed è quindi consentita la loro utilizzazione per la formazione del capitale sociale.

eventualmente rafforzate da connotati di maggiore o minore autonomia o da altre caratteristiche che la rendano, a seconda delle circostanze, idonea allo scopo attribuitole.

Sembra nel complesso condivisibile quest’ultima interpretazione che attribuisce rilevanza all’opera e ai servizi, attribuendo alla garanzia un ruolo di fonte di protezione di un’eventuale provvista finanziaria, assunta a proprio carico dal socio.

Assume, in tal senso, valore assorbente l’argomento in base al quale l’oggetto della garanzia non è una prestazione astratta di valore, ma attiene propriamente, come recita la norma, agli “obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della società”. Sono tali prestazioni a costituire l’obbligazione principale del socio e ad attuare l’interesse economico preminente della società; pertanto, oggetto del conferimento sembrerebbe essere, a seconda dei casi, l’opera del socio o la prestazione di servizi da parte di questo.

Tale impostazione, infatti, sembra più coerente non soltanto con l’aspirazione legislativa di allargamento massimo delle ipotesi di conferibilità, ma anche con la diversa idea della sostituibilità del capitale reale, inteso come insieme di norme riguardanti la formazione e conservazione del capitale sociale, rivolte alla tutela dei creditori, con un differente sistema di garanzia di affidabilità del programma finanziario, in quanto la necessità di una garanzia di effettiva formazione del capitale viene considerata assolta dal legislatore delegato attraverso un rinvio al momento, futuro ed eventuale, in cui la mancata prestazione dell’opera o del servizio renderà attuale l’esigenza di finanziamento strumentale alla sostituzione dell’apporto produttivo non più disponibile.

In ogni caso, le vigenti norme non consentono di ritenere che il conferimento d’opera o di servizi possa prescindere dal vincolo di destinazione, in quanto l’autonomia dei soci è comunque assoggettata ai

più rigorosi limiti posti a salvaguardia dell’effettività e dell’integrità del capitale sociale. Infatti, la valorizzazione dell’opera o del servizio, la regolamentazione del rapporto, la liberazione totale o parziale del conferente e, in generale, la disponibilità dei diritti alla prestazione d’opera sottostanno alle medesime regole inderogabili previste per i conferimenti a capitale.

Pertanto, il socio che apporta opere o servizi non potrebbe essere esonerato anzitempo dall’obbligo di portare a compimento l’attività conferita, in assenza di una deliberazione di riduzione del capitale sociale, mentre la mancata esecuzione nei termini prescritti darebbe luogo ad una pretesa della società coattivamente realizzabile79.

La rilevanza organizzativa dell’imputazione dei servizi a capitale contribuisce pertanto a rendere particolarmente saldo il regime del soggetto conferente alla società, ovviamente, però, l’autonomia statutaria impone, nei casi in cui sia previsto il conferimento di opere e servizi, di regolare opportunamente, quanto meno nell’atto costitutivo, la mancata attuazione del conferimento.

La ratio della conferibilità dell’opera o dei servizi è compatibile con la nuova visione della società a responsabilità limitata come società in parte personale, dove quindi spesso può essere più importante che un socio con determinate qualità e professionalità entri nella compagine sociale, o il suo apporto personale, pur non immediatamente liquidato in termini monetari, sia considerato a disposizione della società. Si tratta, quindi, di un complesso normativo che privilegia essenzialmente le società nelle quali il capitale strategicamente rilevante può essere rappresentato dalle caratteristiche delle persone, dalle loro capacità intellettive, dalle idee, dalla professionalità, che tendono a remunerare il

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Laddove l’inadempimento sia imputabile al socio conferente l’opera o il servizio, può ritenersi che la società possa sia attivare la garanzia, sia richiedere l’adempimento nelle forme ordinarie, magari preferendo tentare di ottenere l’effettiva esecuzione della prestazione prima di ricorrere alla prestazione sostitutiva costituita dal pagamento della prestazione garantita, cfr. M. MIOLA, Capitale sociale e conferimenti nella nuova società a responsabilità limitata, in Riv. soc., 2004, p. 713.

capitale in forme diverse da quelle classiche, una prospettiva che assume maggiore rilevanza concreta laddove si consideri che conferenti di opera e servizi potrebbero essere anche società.

3 Il sottile discrimen tra socio e soggetto finanziatore nelle società