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Negli ultimi anni, in Italia, sono stati pubblicati i risultati di alcune significative ricerche che, pur perseguendo obbiettivi differenti, per i temi trattati, per la pluralità di documenti utilizzati nella loro conduzione, sono assimilabili a questa ricerca; in particolare, di «Cultura giuridica e attori della giustizia penale»65, «La costruzione istituzionale dell'interesse del minore»66, «La costruzione giudiziaria del fatto»67. Va segnalata, inoltre, una ricerca, condotta alla fine degli anni‟90 del secolo scorso, che per impianto metodologico e problemi affrontati,

64Nel linguaggio tecnico, il reato è: contestato (all‟indagato), nella fase che precede la richiesta di rinvio a

giudizio; ascritto (all‟imputato), nella fase che segue il rinvio a giudizio, in cui si parla anche di capo d‟imputazione.

65G. Mosconi, D. Padovan, Processo penale e costruzione sociale del ''delinquente'' (a cura di), pp. 81-170, A

Balloni, G. Mosconi, F. Prina, Cultura giuridica e attori della giustizia penale (a cura di), Franco Angeli, Milano 2004.

66D. De Felice, La costruzione istituzionale dell'interesse del minore, Giuffrè, Milano 2007. 67F. Di Donato, La costruzione giudiziaria del fatto, Franco Angeli, Milano 2008.

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si pone in posizione intermedia tra quelle citate e quella presentata in questo lavoro; si tratta di «Cross Border litigation in Italy»68. Le prime tre ricerche analizzano il comportamento degli attori del processo, attingono le loro informazioni dall'analisi di un numero limitato di procedimenti che sono stati presi in esame nella loro interezza. I primi centrano la loro analisi sul processo penale per reati comuni, e come all'interno di ciascuna delle vicende giudiziarie analizzate sia possibile, secondo gli autori, rilevare come si costruisca la figura del delinquente, soprattutto in ragione della sua appartenenza etnica o razziale; la seconda, attraverso l'analisi di un campione di processi penali minorili, pone in evidenza come proprio il ''processo'' sia il luogo in cui le conoscenze di tipo giuridico, sociologico e psicologico, di cui i vari attori sono portatori, contribuiscano in modo determinante alla costituzione dell'interesse del minore; la terza ricerca, invece, si sofferma su processi del lavoro e sull'interazione tra i loro principali attori, sul loro modo di costruzione del fatto rilevante processualmente; la quarta si è concentrata sull‟analisi del comportamento di attori di differenti culture e nazionalità quando, nella qualità di attori e convenuti, quindi con interessi confliggenti, fanno ricorso ad un giudizio civile in un Tribunale italiano.

In tutte le ricerche citate, la sentenza è solo uno dei documenti analizzati, ma mentre nei primi tre casi tratta di ricerche di carattere idiografico, nell‟ultimo caso è stata fatta l‟enumerazione completa dell‟unità di analisi69

. Questa ricerca, invece, rispetto ad esse, copre un settore complementare dell'ampio panorama giudiziario e si concentra sull'espressione ultima «del travaglio di un processo»la sentenza70. Concentrare l‟attenzione sul documento sentenza, in un‟ottica metodologica di tipo ricostruttivo, come potenziale “oggetto” da cui ricavare conoscenze sull‟intero processo che l‟ha preceduta; ipotizzare che essa sia in grado di offrire dati meglio articolati e particolareggiati anche sui delitti per cui quei processi erano stati celebrati; generalizzare l‟applicazione di questo metodo di estrazione delle informazioni di questo tipo ad una qualunque sentenza penale ha imposto la necessità di disporre di una “massa critica” di sentenze da prendere in esame - in questo caso si tratta dell'enumerazione completa- rispetto a quelle delle tre ricerche citate. La prima ricerca presa in esame si riferisce all'analisi dei fascicoli di procedimenti penali relativi a reati che riguardano «crimini normali» sulla base della distinzione ideal-tipica del processo penale proposta e descritta da una ricerca

68V. Olgiati, Cross-Border litigation in Italy, V. Gessner (edited by), Foreign Courts. Civil Litigation in Foreign

legal cultures, pp. 211-247. The O ati International Institute For the Sociology of Law, Dartmouth, Aldershot

1996, pp. 214-217.

69Quaranta i fascicoli presi in considerazione dagli autori della prima ricerca, trentacinque quelli della seconda,

diciotto quelli della terza, oltre ventimila quelli controllati nella quarta.

70

E. Fazzalari, La sentenza in rapporto alla struttura e all'oggetto del processo, pp.313-317 in La sentenza in

Europa, metodo tecnica e stile, Atti del convegno internazionale per l'inaugurazione della nuova facoltà di

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degli anni '90 che distingueva tra un processo penale di routine ed uno garantista71. Riferita alla presente ricerca, questa distinzione analitica si attaglia, nel primo caso, a quei processi che riguardano o coloro i quali si dedicano all'attività criminale in posizione subordinata (che noi abbiamo definito manovalanza) o coloro i quali sono dediti a particolari tipi di attività illecita, come il traffico di stupefacenti72. Si tratta di una fascia di imputati che deve liberarsi al più presto del problema “processo” contando, per un verso, sulla lentezza dell'esecutività delle sentenze e, per un altro, sul mancato inserimento delle schede di registrazione degli esiti del giudizio nel casellario Giudiziale. Quest‟ultima evenienza, nel periodo esaminato, impediva, di fatto, che in altri processi – molto probabili - a loro carico, si tenesse conto delle precedenti condanne permettendo che continuassero «[...] per anni ad apparire incensurati e a fruire di benefici di vario genere senza averne diritto[...]»73.

Per questo primo gruppo di soggetti, là dove risulti possibile il ricorso ai riti alternativi di giudizio è sul piano della valutazione utilitaristica, di un‟economia della pena, la scelta che garantisce il minor danno. I reati presi in esame in questa ricerca sono tra quelli più pesantemente puniti dal codice penale, e quelli che più hanno influito sullo snaturamento del codice di rito dopo la riforma del '89, ma per i quali il tipo di processo penale, definito dal procedimento, al quale gli imputati si sottopongono, incide sostantivamente rispetto alla pena alla quale vengono condannati, anche se ciò comporta la rinuncia alle garanzie procedurali e di formazione della prova. Il vantaggio di una riduzione della pena sembra compensare ampiamente l'apparente disinteresse per il pericolo di subire, similmente a quanto accade per gli imputati di reati minori nei processi di routine «[...] l'uso di stereotipi e dei pregiudizi [...] molto diffuso in questa tipologia di processo, proprio perché serve a confermare un giudizio di responsabilità penale»74. Esiste chiaramente il rovescio della medaglia: gli imputati che si difendono dal processo e lo fanno servendosi delle garanzie tecniche che questo gli consente di esercitare. Il processo garantista, quindi, è l'opzione scelta da coloro che intendono difendersi dal processo e che rivestono posizioni elevate all'interno delle organizzazioni criminali prese in esame, o che per posizioni sociali e status attribuiti ritengono di dover

71

G. Mosconi, D. Padovan, Processo penale e costruzione sociale del ''delinquente'' op. cit. pp. I riferimenti sono alla pubblicazione C. Sarzotti, Uguaglianza e modelli di processo penale, A. Cottino, C. Sarzotti (a cura di),

Diritto, uguaglianza e giustizia penale, L'Harmatan Italia, Torino 1995.

72Per manovalanza intendiamo una posizione nella quale si trovano i soggetti che non sono in grado di opporre

alcuna resistenza ad ordini impartiti da soggetti che rivestano ruoli egemoni all'interno delle organizzazioni criminali delle quali fanno parte, o che si siano prestati in via occasionale alla realizzazione di progetti criminosi ideati e condotti da appartenenti alle organizzazioni criminali prese in esame, senza che fossero dotati di particolare expertise.

73

V. Borracetti, intervento al XXIX congresso dell'ANM, in md Magistratura democratica, Anno 2, n.10, 2008. Nel 2007 la situazione è stata risolta attraverso l'istituzione di un ufficio apposito in ogni Tribunale.

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difendere le loro posizioni all'interno del processo ordinario75. Ciò a cui si è appena fatto cenno non costituisce che una delle possibili informazioni che sembra possibile ricavare dall'analisi del contenuto delle sentenze; infatti, ribaltando la prospettiva è possibile attraverso l'analisi testuale del paratesto in generale scoprire che proprio nei casi di procedimenti in cui la questione fondativa del giudizio è risolta dall'accordo tra le parti, o le fattispecie di reato sono di non difficoltosa applicazione al caso concreto il Giudice si comporti nell'applicazione del diritto allo stesso modo dello scienziato rispetto al proprio paradigma scientifico di riferimento76; quindi, l'adesione al paradigma permette una risoluzione del giudizio attraverso una decisione standard i cui segni sono tangibili e non solo per l'isomorfismo del contenuto77. Per parafrasare quanto riportato nell'introduzione della ricerca condotta da Claudio Sarzotti sull'organizzazione delle procure della Repubblica di Torino e di Bari e sul tipo di selezione dei reati che esse fanno nella fase istruttoria, siamo passati dalla «cucina» al «conto»78; fuori metafora, se nel caso della Procura ciò che interessa è l'atteggiamento dell'Ufficio del Pubblico Ministero e le pratiche selettive con cui definisce la predisposizione del rinvio a giudizio (per reati comuni), tenendo conto della gravità del delitto e - in misura minore - dell'indagato, nel nostro caso è il vaglio e la decisione del Giudice, che segue alla rappresentazione dei fatti data dalla pubblica accusa e della difesa, una volta che essa si siano confrontate strategicamente all'interno di un quadro di regole che ne definisce limi e possibilità. La sentenza, in questo senso, costituisce l‟oggetto su cui la costruzione metodologica delineata in queste pagine è stata modulata e sulla quale si concentrerà, analiticamente, l‟attenzione nel prossimo capitolo.

75

Su questa scelta di difendersi nel e/o dal processo, pesano certamente la posizione e la funzione pubblica dei soggetti giudicati, quando si tratti di noti professionisti, politici, alti funzionari dello stato, banchieri etc.

76Su questo tema cfr. T. S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino 20095, pp. 43-44. 77

Sono numerose le sentenze in cui sono evidenti gli effetti del ''taglia e incolla''.

78C. Sarzotti (a cura di), Processi di selezione del crimine. Procure della repubblica e organizzazione

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CAP. II

LA SENTENZA COME OGGETTO DI ANALISI GIURIDICA E SOCIOLOGICA

Premessa

Questo capitolo è dedicato alla sintetica definizione delle caratteristiche della sentenza, da un punto di vista giuridico e da un punto di vista sociologico; la sentenza in questa sede è considerata, dunque, non solo come un testo, o come l‟espressione di una decisione psicologicamente o fenomenologicamente caratterizzabile, ma come un documento istituzionalizzato, fortemente strutturato da un codice tecnico, ulteriormente strutturato in modo decisivo dalla singola vicenda, dalle scelte degli attori coinvolti, dagli strumenti di cui loro dispongono sul piano della determinazione dei fatti e sul piano delle qualificazioni giuridiche alle quali possono far ricorso. Il percorso segue la dottrina giuridica, per quanto riguarda la conoscenza della sentenza a livello concettuale e strutturale e la sociologia del diritto per la comprensione delle funzioni e del significato di ciascuna parte del testo normativamente strutturata.

Queste premesse sono preliminari alla descrizione del modo in cui ciascun elemento del processo deve essere disposto nel testo della sentenza.

Il codice di procedura penale, in questo lavoro, è la fonte privilegiata utilizzata per definire il procedimento di formazione della decisione finale, espressa nella sentenza del giudice. Attraverso le indicazioni tratte dalle disposizioni normative, infatti, il tentativo consiste nell‟individuare il modo in cui gli elementi fondamentali che definiscono la struttura

generalizzata del testo della sentenza, nella forma e anche nel contenuto, ricostruiscono la

dinamica di svolgimento del processo che ruota intorno alle scelte delle parti coinvolte e/o interessate; non trascurando che, sopratutto tra gli «anni ottanta e novanta sono proliferate le leggi speciali in materia penale, estranee alla forma, allo schema e alla coerenza del codice; ne sono un esempio le leggi in materia di criminalità organizzata, terroristica e mafiosa, di stupefacenti, di inquinamento e di depenalizzazione. In materia di criminalità organizzata sono stati creati dei veri e propri «sotto-sistemi» penali con elementi di marcata differenziazione rispetto ai criteri considerati generali del sistema penale»79..

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L'approccio che è stato privilegiato nella stesura di questo capitolo è quello della costruzione di una mappa capace di orientare la lettura delle tematiche oggetto di analisi.

Da una prospettiva giuridica, è possibile definire la sentenza penale un particolare tipo di testo che comunica la decisione del giudice; suddivisa in parti, ognuna delle quali descrive le forme della sequenza di attività regolate da norme giuridiche e a loro volta produttive di conseguenze di tipo differente, a seconda che la decisione sia una pronuncia di condanna o di assoluzione o che il Giudice si determini per un esito diverso a carico di uno o più imputati.

Da una prospettiva sociologica, la sentenza viene concettualizzata come l‟esito di una storia di decisioni, ovvero costituisce il risultato di un procedimento considerato nel senso di un sistema di azioni sociali di tipo particolare, quale successione regolata da norme giuridiche di atti rivolti alla produzione di una decisione giuridicamente rilevante80.

In questa prospettiva, le componenti fondamentali del sistema-procedimento sono la situazione, i soggetti interagenti e le regole giuridiche generali tracciate per delimitare il campo d‟azione, che guidano il comportamento selettivo dei soggetti all‟interno del sistema, senza determinarne l‟esito. In senso più esteso e tecnico, l‟aspetto formale del processo decisionale si fonda sulla successione di elementi - atti o attività - disposti dalla legge e collegati tra loro in modo da rappresentare l‟uno la conseguenza dell‟elemento che lo precede e il presupposto di quello che lo segue in vista della realizzazione di un effetto finale81; l‟aspetto sostanziale, ossia il contenuto della decisione finale, dipende invece dalle decisioni selettive e parziali dei soggetti coinvolti in una determinata situazione. Interagendo tra loro sulla base del ruolo e dello status e in relazione ciascuno al proprio ruolo, tali soggetti pongono le premesse decisionali che vincolano gli altri partecipanti al raggiungimento dell‟esito.

1 Il profilo giuridico della sentenza

La sentenza, da un punto di vista giuridico, costituisce l‟espressione di atti giuridici processuali e giurisdizionali. I primi si compiono nel rispetto vincolante delle norme del diritto processuale per avviare lo svolgimento del processo e permettere il raggiungimento degli scopi che esso assolve nel sistema sociale e giuridico di riferimento; i secondi, invece, dichiarano la volontà della legge nel caso concreto.

80Cfr. N. Luhmann(1975), A. Febbrajo (a cura di), Procedimenti giuridici e legittimazione sociale, Giuffrè,

Milano 1995.

81Cfr D. Siracusano, G. Tranchina, E. Zappalà, Elementi di diritto processuale penale, Giuffrè, Milano 2007, pp.

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Considerata in relazione alla giurisdizione, la sentenza si presenta come l‟atto in cui l‟ordinamento, in nome del popolo italiano e per mezzo del giudice, dichiara imperativamente il diritto da applicarsi nel caso concreto per provvedere a una situazione giuridicamente rilevante.

Considerata rispetto al decisore, invece, essa è l‟atto con cui il giudice, in relazione al fatto contestato, esprime imperativamente un giudizio nei confronti dei fatti di reato sottoposti al suo vaglio. Ciò comporta la possibilità che egli prosciolga o condanni una o più persone imputate, qualora ritenga dimostrata oppure no: A) l‟antigiuridicità del fatto; B) la riconducibilità al soggetto giudicato della condotta penalmente rilevante; C) La mancanza di cause che possano escludere che quella condotta sia riassumibile come reato. Della decisione il giudice espone gli argomenti che giustificano le ragioni del suo convincimento e quindi della scelta operata.

Il processo di formazione della decisione è articolato in una serie concatenata di scelte, distinte ed eterogenee, ma vincolato dalle possibili alternative di decisione. Durante questa operazione, infatti, confluiscono rilievi storici su ogni fatto previsto e rilevante, valutazione delle prove, analisi semantiche sul significato di determinate formule legali, calcoli di combinazione secondo i quali ogni enunciato normativo può dipendere da altri, e conclusioni su fatto e diritto in modo che un dato avvenimento possa essere ricondotto ad una determinata ipotesi legale82. Affinché il documento acquisti validità giuridica, la formulazione del giudizio implica la necessità di rendere visibili e controllabili sia le scelte ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, sia l‟applicazione coerente e non contraddittoria, razionale e logicamente fondata dei criteri di valutazione adottati.

Alla fine di tale processo, gli argomenti esposti devono poter giustificare i vari aspetti presi in considerazione nel dispositivo, letto immediatamente in udienza.

Se si fa riferimento, in generale, ai processi celebrati mediante ricorso al rito ordinario - c.d. dibattimento - la sentenza rappresenta una sintesi obbligatoria, articolata ed esaustiva di quanto accaduto nel corso del processo che l‟ha preceduta. Il testo formato costituisce un atto ostensibile che le parti interessate ed il pubblico possono percepire, cogliendone il contenuto determinativo83. In particolare, il segmento della motivazione rappresenta uno strumento di confronto e di controllo; un «ponte» tra lo Stato, per mezzo del potere giudiziario, e il contesto sociale - cittadini- a cui rende conto di come ha amministrato la giustizia nel caso concreto.

82 Cfr. F. Cordero, Procedura Penale, Giuffrè, Milano 19982.

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Il giudice, in questa ottica, è «[...] organo anfibio»84 nel senso che un solo soggetto, funzionalmente, si occupa di gestire due aree, quello della istruzione e quello della deliberazione, astrattamente affidabili a soggetti diversificati.

La fase dibattimentale e quella post-dibattimentale, in cui è ricompreso l'intero giudizio, fanno capo perciò al medesimo soggetto giudicante che ne rappresenta la sintesi sul piano funzionale. Il Giudice delibera la sentenza subito dopo la chiusura del dibattimento. Seguendo la traccia procedimentale del processo, la sentenza è l‟ultimo di una serie ordinata atti necessari a ricostruire il quadro completo dei fatti su cui si fonda la questione storica e giuridica. In rapporto alla decisione finale, i singoli momenti ed i rispettivi provvedimenti intermedi costituiscono delle protodecisioni che informano sul passo successivo da compiersi. Tutto il materiale acquisito durante il processo, a partire dalla fase delle indagini preliminari, e poi in quella dell‟udienza preliminare e nella fase di giudizio, dibattimento, viene sintetizzato, unificato sulla base di ciò che è utile a motivare in punto di fatto e di diritto ciò che esposto nella decisione finale. Questo capacità di aggregazione e sintesi della «vicenda giudiziaria» in senso lato restituisce, come ogni procedimento in senso letterale, quella caratteristica che la dogmatica imputa essere costitutiva della sentenza: una fattispecie a formazione progressiva85.

L‟oggetto del processo è tratto dall‟imputazione e si articola nei temi di prova i quali costituiscono le componenti primarie della materia del processo.

L‟enunciazione del fatto, o dei fatti, e delle circostanze aggravanti che formano l‟oggetto dell‟imputazione, l‟accertamento della sussistenza del fatto contestato e l‟attribuibilità dello stesso all‟imputato costituiscono i temi fondamentali; ad un livello ulteriore di analisi, l‟esame e la valutazione degli elementi di prova, e quindi l‟individuazione e l‟apprezzamento delle rispettive fonti e dei mezzi di prova specifici, e poi la regola di valutazione adottata attraverso la quale il giudice espone le ragioni per cui applica determinate norme giuridiche; tutti questi elementi concorrono alla definizione completa della decisione in cui il giudice ha disposto, a favore o contro la persona imputata, il proscioglimento oppure la condanna e le conseguenze giuridiche relative alla pena ed alle misure di sicurezza da applicare86.

84 Ivi, p. 21.

85 C. Morselli, La sentenza penale, op. cit. p. 32. 86

Nel linguaggio normativo del codice di procedura penale si distinguono la fonte di prova, ossia la persona o cosa che risulta idonea a fornire risultati utili per la decisione (come il testimone, il consulente tecnico, il documento o l‟operazione di polizia giudiziaria rappresentata in un verbale acquisito al fascicolo), ed il mezzo di

prova, cioè lo strumento mediante il quale la fonte introduce la prova nel processo (come la deposizione del

testimone, l‟acquisizione del documento o del verbale di polizia giudiziaria.). L‟elemento di prova, invece, è il contenuto sostanziale della prova stessa, e quindi ciò che il testimone racconta, ciò che il documento rappresenta

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§ 1. 1 Il profilo sociologico

Schematicamente, dal punto di vista sociologico, ulteriori caratteri salienti della sentenza sono riferibili al fatto che essa è un documento costituito da un insieme ordinato di elementi che informano sulle caratteristiche della situazione e dei soggetti interagenti sullo sfondo del contesto normativo di riferimento. Il carattere istituzionalizzato di questo documento risiede così nella particolare combinazione che le norme procedurali realizzano con i fatti di cui tratta il processo e con gli atti che conducono alla decisione. Il lavoro della giurisprudenza è diretto

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