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Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo[170302][200301].

IL QUADRO NORMATIVO

7.6 Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo[170302][200301].

7.6.1 Provenienza: attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo.

7.6.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuto solido costituito da bitume ed inerti. 7.6.3 Attività di recupero:

a) produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e al freddo [R5]; b) realizzazione di rilevati sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sulla rifiuto alla quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];

c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione dalle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].

7.6.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate. b) Materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate. Inoltre l’allegato 4, sub-allegato 1 riporta le quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1, sub-allegato 1 avviabili a diverse attività di recupero per diverse tipologie di rifiuto. In corrispondenza della voce "Produzione di conglomerati bituminosi", per la tipologia 7.6 suddetta, comprendente quindi i rifiuti individuati dei codici CER [170302][200301], tale quantità massima risulta fissata in 50.230 ton/anno.

Infine, sono state riordinate anche le norme riguardanti le terre e rocce da scavo, oggetto di un annoso contenzioso con le autorità comunitarie.

2.2.4 CODICI CER DI INTERESSE PER LE OPERE STRADALI

Negli ultimi anni, soprattutto a causa della riduzione della disponibilità di risorse naturali, si è sviluppato un interesse sempre maggiore nella ricerca di materiali alternativi o di recupero da utilizzarsi nel settore delle costruzioni stradali. Si tratta di materiali “ambientalmente sostenibili”, derivanti dal riciclaggio di quelli già presenti sulla pavimentazione o di prodotti di scarto derivanti da lavorazioni industriali e dal recupero di materiali locali di scarsa qualità, il cui impiego risulta di notevole importanza poiché:

 consente la riduzione dello sfruttamento delle cave di prestito e la difesa del regime idrogeologico degli alvei, ottenendo così un migliore utilizzo delle risorse non rinnovabili ed una maggior protezione e salvaguardia dell’ambiente;

 permette una migliore gestione delle discariche, in quanto diminuisce la quantità di materiale da smaltire;

 consente notevoli vantaggi economici derivanti dalla possibilità di ridurre l’uso di inerti pregiati di difficile approvvigionamento e molto costosi;

 permette l’utilizzo di materiali di scarsa qualità disponibili in cantiere riducendo i costi di trasporto dalle cave di prestito e verso i luoghi di rifiuto, con un notevole incremento dell’economia dei procedimenti di costruzione.

A tal fine in questo paragrafo ci si propone di analizzare l’Elenco dei Rifiuti, contenuto nell’Allegato D del D.M. 5/02/98 ed istituito conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, con lo scopo di individuare quali di questi possano essere impiegati come materiali alternativi, in sostituzione degli inerti vergini, nel confezionamento degli strati di una sovrastruttura stradale o all’interno del corpo del rilevato.

In particolare verranno approfondite le seguenti tecnologie di recupero:

 R5: Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;

 R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni di recupero.

La Direttiva del Ministero dell’Ambiente del 9 aprile 2002 “Norme per l’esecuzione della Decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE” introduce delle modifiche al C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti). A tale nuovo Elenco dei rifiuti (CER 2002) faremo esplicito riferimento nelle classificazioni seguenti. Viene inoltre precisato che l'inclusione di un determinato materiale nell'elenco non attribuisce allo stesso la natura di rifiuto di ogni circostanza, in quanto la classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se questo risponde alla definizione della direttiva 75/442/CEE. Per la numerazione delle voci contenute nell’elenco sono state applicate le regole previste dalla Direttiva precedentemente richiamata: per i rifiuti rimasti invariati sono stati utilizzati i numeri specificati nella decisione 94/3/CE della Commissione, mentre i codici dei rifiuti che hanno subito modifiche sono stati cancellati e non vengono più citati per evitare confusioni dopo l’adozione del nuovo elenco. La stessa Direttiva prevede inoltre uno specifico allegato con lo schema di trasposizione dei vecchi codici CER nei nuovi codici dell’Elenco dei Rifiuti 2002.

La tabella dei nuovi codici risulta così strutturata: nella prima colonna viene riportato il codice CER del rifiuto impiegabile nella costruzione e manutenzione di opere stradali secondo la nuova classificazione introdotta dalla Direttiva del Ministero dell’Ambiente del 9 aprile 2002 già citata (Codice CER); nella seconda colonna è riportata la descrizione della stessa tipologia di rifiuto secondo quanto riportato nell’allegato A della Direttiva del Ministero dell’Ambiente del 9 aprile 2002 (descrizione); nella terza colonna viene indicata la relativa tipologia di rifiuto (con il richiamo al paragrafo di riferimento)

così come classificato nell’allegato 1 – sub-allegato 1 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” (tipologia); nella quarta ed ultima colonna si riportano le attività di recupero previste per quella determinata tipologia di rifiuto dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 di particolare interesse per le opere stradali e viene indicata per ciascuna la classifica così come previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera h del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e come definita nell’Allegato C della stessa legge (attività di recupero prevista); inoltre per ciascuna attività di recupero viene segnalata tramite un apposito richiamo (*) se esso è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo descritto in allegato 3 del DM 5/2/98.

In relazione al riciclaggio dei rifiuti nei materiali costituenti le pavimentazioni stradali, saranno oggetto di indagine sono alcune tipologie di rifiuto:

 materiali provenienti dalle attività di costruzione e demolizione (di seguito denominati C&D);

 materiali provenienti dalle operazioni di demolizione e/o rifacimento delle pavimentazioni stradali (fresato).

I codici CER che individuano i due rifiuti in questione, entrambi appartenenti prevalentemente alla macrocategoria CER 17, sono riportati nella successiva Tabella 2. 1:

Tipologia CER Descrizione

C&D

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali

10 13 11

rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci

10 13 09 e 10 13 10 17

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E